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Termini processuali espropri

Privato
Venerdì, 25 Settembre, 2020 - 16:00

Consiglio di Stato (Sezione Quarta), sentenza n. 5427 dell’11 settembre 2020, sulla irricevibilità di un appello relativo a controversia avente ad oggetto dichiarazioni implicite di pubblica utilità.

MASSIMA

La IV Sezione ha dichiarato irricevibile l’appello relativo ad una sentenza stata pubblicata e notificata durante il periodo di sospensione eccezionale dei termini processuali - sancita dagli artt. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 convertito in l. n. 27 del 2020 e 36, d.l. n. 23 del 2020 convertito in l. n. 40 del 2020, venuto a scadere il 3 maggio 2020.

E’ pacifico che alle controversie aventi ad oggetto atti delle procedure espropriative, quali le dichiarazioni di pubblica utilità anche implicite nella approvazione di opere pubbliche o strumenti urbanistici attuativi, si applicano (sin dalla vigenza dell’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 e successivamente dell’art. 23 bis l. TAR), le speciali disposizioni che dimezzano tutti i termini processuali, inclusi quelli per proporre appello, anche se invocati per la prima volta in sede di gravame e senza che possa essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 5066 del 2018; n. 4661 del 2017; sez. V, n. 6099 del 2014; n. 1218 del 2013; sez. IV, n. 9376 del 2010; sez. V, n. 4804 del 2008).

SENTENZA

N. 05427/2020REG.PROV.COLL.

N. 05770/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5770 del 2020, proposto da
Comune di Codroipo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Presot, per mandato a margine dell’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pascolat e Filippo Pesce, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio d’appello, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, n. 100 del 9 marzo 2020, notificata il 18 marzo 2020, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 122/2019, è stata annullata, per difetto di motivazione, la deliberazione n.23 11.02.19 Giunta Comunale del Comune di Codroipo recante "approvazione Piano Attuativo comunale del centro storico primario di Passariano e del complesso monumentale di Villa Manin — Variante n.7 costituente Variante n.77 al PRGC".

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Presot e Teresa Billiani su delega di Filippo Pesce, cui è stato dato avviso della riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

 

Preso atto che:

a) L’oggetto del presente giudizio è la delibera della giunta comunale di Codroipo n. 23 dell’11 febbraio 2019 - recante l’approvazione del piano attuativo comunale da valere come dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 25, l.r. n. 5 del 2007 espressamente richiamato al § 6 della delibera medesima – a mezzo della quale è stato approvato il progetto di opere pubbliche su suoli privati da espropriare per migliorare la fruizione del parco monumentale “Villa Manin”;

b) L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 100 del 9 marzo 2020 – ha accolto il ricorso proposto dalla signora OMISSIS facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e compensato fra le parti le spese di lite;

c) La sentenza è stata notificata al difensore del comune in data 16 marzo 2020;

d) Il Comune ha interposto appello notificato in data 1 luglio 2020 e depositato il successivo 16 luglio;

e) Si è costituita la signora OMISSIS eccependo l’irricevibilità del gravame notificato oltre il termine dimezzato di 30 giorni a mente del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 119, comma 1 lett. f) e comma 2, c.p.a.

f) Alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definire l’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;

Il Collegio osserva che ’appello è irricevibile, risultando fondata l’eccezione spiegata dalla parte appellata, per le seguenti ragioni:

- la sentenza è stata pubblicata e notificata durante il periodo di sospensione eccezionale dei termini processuali - sancita dagli artt. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 convertito in l. n. 27 del 2020 e 36, d.l. n. 23 del 2020 convertito in l. n. 40 del 2020 venuto a scadere il 3 maggio 2020;

- è pacifico che alle controversie aventi ad oggetto atti delle procedure espropriative, quali le dichiarazioni di pubblica utilità anche implicite nella approvazione di opere pubbliche o strumenti urbanistici attuativi, si applicano (sin dalla vigenza dell’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 e successivamente dell’art. 23 bis l. TAR), le speciali disposizioni che dimezzano tutti i termini processuali, inclusi quelli per proporre appello, anche se invocati per la prima volta in sede di gravame e senza che possa essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 5066 del 2018; n. 4661 del 2017; sez. V, n. 6099 del 2014; n. 1218 del 2013; sez. IV, n. 9376 del 2010; sez. V, n. 4804 del 2008).

Le spese del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 5770/2020, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività e condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del giudizio d’appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori (I.V.A., C.P.A. e contributo spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

Vito Poli

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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