Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 232 del 16 aprile 2019, sulla retrocessione.
MASSIMA
La retrocessione attua un nuovo trasferimento del bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo realizzato dall'atto di espropriazione; la retrocessione trova in quest'atto il suo antecedente meramente storico, ma ad esso non è collegata né strutturalmente, né funzionalmente.