Occupazione illegittima e risarcimento del danno - TAR Campania, Napoli, sent. n. 1 del 02.01.2015
Pubblico
Lunedì, 5 Gennaio, 2015 - 01:00
La prima pronuncia dell’anno del TAR Campania Napoli interessa una occupazione illegittima e la condanna, conseguente, della PA interessata, al risarcimento del relativo danno. Interessante il riferimento al valore dell’area.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 1 del 2 gennaio 2015
N. 00001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03669/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3669 del 2012, proposto da:
Vincenzo Della Peruta, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N. 34;
contro
Comune di San Nicola La Strada in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Imposimato, con domicilio eletto presso Agostino Imposimato in Napoli, Via R. Sirignano 7 C/Odella Rocca;
nei confronti di
Ati Capogruppo Ing Giuseppe Mastrominico, Nicola Della Peruta, Carmen Della Peruta, Anna Zarrillo; Lucio Spano', rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Bernardo, con domicilio eletto presso Marco Cerchia in Napoli, Via S. Domenico, 62;
previa adozione di misure cautelari, risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione, oltre che la restituzione dei suoli previo ripristino dello status quo ante, relativamente al bene di proprietà di cui al mappale n.21 - fl.5 p.lla 5386 per mq.6178.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola La Strada in Persona del Sindaco P.T. e di Lucio Spano';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 31 luglio 2012 e depositato il 3 agosto successivo Vincenzo Della Peruta adiva questo Tribunale chiedendo la condanna dell’amministrazione espropriante alla restituzione del fondo, nonché al risarcimento dei danni da lui subiti per l’illegittima occupazione del fondo sito in san Nicola La Strada al mappale n.21, foglio 5, particella 5386 per mq. 6.178 di cui è comproprietario.
A tal proposito il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
- detto suolo era stato espropriato con decreto di occupazione d’urgenza n.4 del 17 maggio del 2007, con occupazione limitata a 5 anni dalla data di dichiarazione della pubblica utilità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n.252 del 31 ottobre del 2002;
- detta delibera non contiene i termini di cui all’art.13 del D.P.R. 327/01 e pertanto si applica il comma 4 di detto articolo, a norma del quale il decreto di esproprio può essere emanato entro cinque anni dalla data in cui diviene efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera;
- poiché la delibera è stata pubblicata l’8 novembre del 2002 ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emanato entro l’8 novembre 2007, cosa che non è accaduta e ancora all’epoca di proposizione del ricorso il Comune deteneva illegittimamente i suoli, su cui aveva realizzato i lavori di ampliamento del Cimitero, tramite il promotore Capogruppo Mastrominico;
- seppure si ritenesse che vi sia stata una nuova dichiarazione di pubblica utilità, in sede di approvazione della perizia di variante, avvenuta con delibera della Giunta Comunale n. 187 del 24 novembre 2006 comunque, giacché anch’essa conteneva i termini di scadenza, la sua efficacia sarebbe scaduta il 4 dicembre 2011, cioè allo scadere del quinquennio dalla sua pubblicazione;
- in ogni caso il Comune detiene, all’atto di notifica del ricorso, illegittimamente i suoli con occupazione illecita.
Si costituivano il comune di S. Nicola La strada e l’A.T.I. Mandataria Mastrominico, in persona dell’Amministratore Giudiziario, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 8 novembre 2012 questo Tribunale conferiva una C.T.U. avente ad oggetto la determinazione dei danni cagionati all’immobile in argomento; successivamente, dopo il deposito della relazione da parte del Consulente Tecnico nominato, ing. Severino, in data 13 febbraio 2014 a quest’ultimo veniva chiesto un supplemento di istruttoria, resosi necessario a seguito di contestazioni sollevate dalle parti intimate, al primo referto.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
I Va premesso che la domanda attorea, con riferimento alla richiesta di risarcimento è, come si dirà appresso, parzialmente fondata, perché una parte della pretesa è da riferirsi ad una fattispecie di occupazione legittima, perché coperta dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Sull’altro versante del petitum ossia quello che riguarda la restituzione del fondo, è evidente che l’attuale destinazione pubblicistica su quest’ultimo impressa dall’azione trasformativa della Pubblica Amministrazione, inibisce una pronuncia restitutoria, e dunque non resta altro che ordinare all’amministrazione procedente di esercitare il potere sanatorio acquisitivo di cui all’art.42 bis del D.P.R. 327/01.
II Esaurite le premesse introduttive, ed a precisazione di queste ultime, in diritto va osservato che è pacifico ed incontestato che, nella fattispecie che ci occupa, il decreto di esproprio del suolo non sia intervenuto entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità né in epoca successiva. Questo significa che è fondata la protesta del ricorrente, nella parte in cui lamenta di aver subìto un’illegittima occupazione del fondo.
Né vale, evidentemente, eccepire – così come fanno indirettamente le convenute – che con sentenza di questo Tribunale del 19 giugno/3 luglio 2012 è stata accertata la legittimità degli atti della procedura. Infatti, in questa sede processuale, come ognun vede, sono in contestazione non gli atti della Pubblica Amministrazione, ma le attività esecutive di questi ultimi. E tali azioni si sono risolte in condotte lesive della proprietà privata del ricorrente, in parte perché ad una condotta di occupazione non è seguita la corresponsione dell’integrale indennizzo, in parte perché la stessa si è protratta oltre i limiti di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
Va infatti precisato che la prospettazione attorea non può essere condivisa allorquando pretende di far risalire la dichiarazione di pubblica utilità della procedura espropriativa esaminata al 2002.
Per contro, più correttamente quest’ultimo atto nel caso di specie deve essere temporalmente situato al 24 novembre 2006, data in cui venne approvata la perizia di variante proposta dall’ATI Mastrominico per l’ampliamento del cimitero. E’ quasi superfluo sottolineare, invero, che, solo con il suddetto ampliamento, veniva interessato il fondo in proprietà del ricorrente e dunque solo da quel giorno sul suolo è da ritenersi essere stato giuridicamente apposto il conseguente vincolo.
Alla luce di questa premessa il (mancante) decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emesso entro il 24 novembre del 2011 e questo significa che, fino a questa data, l’occupazione del fondo era “coperta” da una procedura amministrativa legittima.
Di conseguenza, al ricorrente, a tale titolo, dalla data di immissione in possesso e fino al citato 24 novembre 2011 spetta solo la corrispondente indennità di occupazione del fondo.
Solo successivamente a quella data, e fino al momento odierno, a quest’ultimo va viceversa riconosciuto il vero e proprio diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
D’altro canto, entrambe queste due diverse forme di occupazione, diverse quanto a titolo e quanto ad effetti, ovviamente, vanno adeguatamente compensate, sennonché come già detto, la prima va solo indennizzata ai sensi di legge (e sempre che, al momento dell’immissione in possesso, la stessa non sia stata corrisposta, mentre se lo è stata solo in parte, il corrispettivo versato va dedotto dalla somma da erogare come disposto in questa sede), mentre gli enti intimati vanno chiamati a risarcire gli integrali danni cagionati dalla seconda, trattandosi indiscutibilmente di attività illecita.
III In entrambi i casi, tuttavia, va individuato il “valore-parametro” del fondo, in base al quale procedere alle suddette liquidazioni. Orbene, per quanto riguarda lo stesso, ritiene il Collegio che non vi siano elementi, né logici né giuridici, per discostarsi dal valore unitario indicato dal Consulente nella perizia estimativa commissionatagli dal Tribunale.
Infatti i criteri di stima dallo stesso individuati sono stati adottati all’esito di una metodica valutativa che appare ponderata, ispirata a corretti criteri di estimo, ed immune dai vizi contestati alla stessa dalla convenuta impresa controinteressata.
Quanto alle deduzioni da quest’ultima articolate, per confutarle basti osservare che se è vero che l’area “de qua” non era e non è edificabile a fini residenziali, è altrettanto vero che la stessa è sfruttabile, come dimostra proprio la sua attuale destinazione, per la realizzazione di area cimiteriale e tale vocazione – nella valutazione estimativa - non può evidentemente essere del tutto negata o trascurata, così come preteso da Impresa Mastrominico che pretende di degradare il suddetto terreno ad “agricolo”.
Neppure coglie nel segno, peraltro, l’ulteriore critica rivolta alla C.T.U., che contesta l’omessa adozione di dati comparativi; ognun vede, infatti, che tale tipo di comparazione, stante la peculiarità della destinazione, era sostanzialmente inattuabile.
IV Ciò non significa che la liquidazione del quantum spettante alla parte ricorrente, per come quantificata dal CTU sia esatta. Infatti, lo stesso ha proceduto ad una determinazione della suddetta pretesa, senza distinguere, come correttamente avrebbe dovuto fare, tra pretesa indennitaria, con riferimento al frammento temporale di occupazione legittima (ossia dalla data di immissione in possesso al 24 novembre 2011, data di cessazione dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità), e pretesa risarcitoria, con riferimento all’occupazione illegittima, come mera fattispecie di fatto illecito, dal 24 novembre 2011 alla data odierna.
In tali sensi, pertanto l’amministrazione dovrà essere condannata alla rideterminazione di dette voci, ed a tal fine va altresì ordinato alla medesima di utilizzare per l’attività liquidativa, quale valore-parametro, in entrambi i casi, quello individuato dal C.T.U. che, come anticipato il Tribunale ritiene corretto.
V Venendo alla richiesta restituzione, è evidente che il fondo ha subito un’irreversibile trasformazione. Dunque, concordemente del resto a quanto rappresentato dall’amministrazione intimata, a quest’ultima va ordinato, oltre che la corresponsione dell’indennizzo e del risarcimento del danno in favore del ricorrente nei termini che precedono, anche di avviare il procedimento ex art.42 bis del D.P.R. 327/01.
Peraltro entrambi gli enti intimati, e non solo il comune di San Nicola, vanno condannati all’esecuzione degli incombenti appena descritti essendo stati entrambi parti del procedimento espropriativo oggetto del presente giudizio.
VI Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali, tra queste ultime compresi i tremila euro corrisposti al consulente in anticipo dal ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, e, per l’effetto, condanna gli enti intimati agli incombenti di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)