Tassazione decreto esproprio - le indicazioni Ag. Entrate Milano
LA TASSAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO CON INDENNITA' PARI A ZERO
In riferimento alle modalità della tassazione dei decreti di esproprio si rinvia alla circolare n. 2 del 2014, che illustra le novità del novellato art. 1 della Tariffa parte I allegata al T. U. imposta di Registro, come introdotto dall’art. 10 del D.Lgs. 23/2011 ess.mm. Con lo stesso articolo è stata disposta la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni, anche se contenute in norme speciali. L’art. 1 disciplina il trattamento tributario degli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativo o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice degli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi...”. Pertanto anche i decreti di esproprio, se a titolo oneroso, scontano l’imposta di registro secondo quanto stabilito dall’art. 1 e, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 23/2011, non possono usufruire di alcuna agevolazione né esenzione.
Tuttavia, come evidenziato dalla circolare 2, al punto 8: “...Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi...”. Dunque, qualora il decreto disponga il trasferimento di un immobile senza pagamento di un prezzo né di un’indennità ed in assenza dell’obbligo di dover corrispondere un corrispettivo in qualsiasi modo definito, non dovrà essere assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell’art. 1 della Tariffa parte prima.
Per detta tipologia di atto non vi è dubbio sull’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tabella allegata al DPR 642/1972.
Sull’agevolazione di cui all’art. 32 del DPR 601/1973, relativa agli “...atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni...”, si propende per la sua applicabilità al decreto di esproprio senza corrispettivo, qualora la volontà di entrambe le parti sia meglio definita nell’accordo di cessione allegato, evidenziandone la gratuità. Tali atti, pertanto, sono soggetti all’imposta fissa di registro in misura fissa e sono esenti dall’imposta ipotecaria e catastale.