ACCOLTE LE DIFESE DELL'AVVOCATO MARCO MORELLI - TAR Lazio, sent. II ter, sent. 11502 del 07.10.2015
Pubblico
Mercoledì, 7 Ottobre, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), sent. 11502 del 7 ottobre 2015, sulla dichiarazione di pu
N. 11502/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08621/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8621 del 2011, proposto da:
Carlo Magistri, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pasquazi, con domicilio eletto presso Tar Lazio – Segreteria, in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Comune di Cave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso Marco Morelli in Roma, Via G.Vitelleschi, 26;
per l'annullamento
del decreto di occupazione d’urgenza nr. 9058 dell’8.7.2011, notificato l’8.7.2011;
del decreto di espropriazione n. 11358 del 1.9.2011, notificato l’1.9.2011;
e per la condanna al risarcimento del danno derivante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cave;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in Cave (Roma) via Cavour, distinto in catasto al fg. 16, mappale 143 di mq 172; detto terreno, ubicato nel centro storico del Comune di Cave, è classificato nel vigente PRG Fp22 (parcheggi); nei fatti è sempre stato utilizzato dal ricorrente e propri danti causa, sin dagli inizi del ‘900, come giardino ornamentale, con piante secolari, pergolato, recinzione, elementi decorativi in genere.
Nell’anno 2007, il Comune di Cave iniziava lavori di realizzazione di un parcheggio in via del Fossato (posto ad un piano inferiore rispetto alla proprietà del ricorrente); durante la loro esecuzione, sebbene essi non riguardassero la proprietà del ricorrente, quest’ultima veniva invasa da camion e ruspe, senza alcuna comunicazione formale o tantomeno provvedimenti dell’Ente; seguivano vari contatti e rassicurazioni; poi il parcheggio apriva nel novembre del 2010, ma il terreno dei ricorrenti restava dissestato ed in abbandono; il ricorrente dava mandato ad un tecnico di fiducia che quantificava il danno subito in euro 64.080,00; seguiva atto di messa in mora in data 12.06.2011, prot. dell’Ente n. 7675; l’Ente notificava il decreto di occupazione d’urgenza ed il decreto di esproprio, notificati il primo l’8.7.2001 ed il secondo l’1.9.2011.
Il ricorrente ne chiede l’annullamento per (I) violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, (II) violazione del DPR 327/2001 – carenza di motivazione, eccesso e sviamento di potere.
Conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Ente alla restituzione del terreno con il risarcimento del danno in euro 60.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione e disfacimento del fondo o diversa misura a seguito di espletando CTU, con interessi, spese ed onorari.
Si è costituito il Comune di Cave che resiste al ricorso, esponendo, in punto di fatto che l’area del ricorrente era soggetta ad un vincolo preordinato all’esproprio sin dal 2004 (variante generale al PRG, approvata con deliberazione GR n. 558 del 25.6.2004), senza osservazioni da parte della proprietà; il 1 settembre 2006, veniva comunicato a mezzo lettera raccomandata l’avvio del procedimento per l’espropriazione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico presso Via Del Fossato, nonché per il miglioramento della viabilità locale previsti dalla variante generale al PRG; con deliberazione nr. 175 del 10.10.2006, la giunta approvava il progetto definitivo dell’opera (con dichiarazione di pubblica utilità, per l’importo di euro 650.000,00); il progetto esecutivo veniva poi approvato con deliberazione nr. 75 del 24.6.2007; i lavori venivano consegnati all’appaltatrice il 7.9.2007, che li concludeva il 23.11.2009, con collaudo il 31.12.2009 e pedissequo certificato di regolare esecuzione; il 3.12.2010 veniva proposta al sig. Magistri una proposta di accordo bonario; il 19.5.2001 il Comune di Cave inviava proposta formale di indennità di esproprio al ricorrente; il 6.7.2011, a seguito di segnalazioni di cittadini ed un sopralluogo sull’area, il Comando Provinciale dei VVFF di Roma comunicava al Comune di Cave la necessità di intervenire in via d’urgenza sull’area sita in via del Fossato, onde salvaguardare l’incolumità di persone e preservare i beni, stante l’imminente pericolo di scivolamento di un terreno che avrebbe interessato anche l’area di proprietà dell’odierno ricorrente; con atto prot. 9058 dell’8.7.2011 il Comune adottava formale decreto di occupazione d’urgenza delle aree, facendo seguito alla segnalazione dell’imminente pericolo da parte dei Vigili; il 1.9.2011 (quindi nella piena vigenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), il Comune adottava il decreto prot. 11358 di espropriazione dell’area, regolarmente notificato al proprietario in pari data; i lavori di sistemazione dell’area del ricorrente sono stati ultimati regolarmente il 14.10.2011 (relazione a corredo dello stato finale del 20.10.2011, certificato di ultimazione dei lavori 21.10.2011 e rilascio del certificato di regolare esecuzione datato 24.10.2011).
Alla luce di tali premesse in fatto, il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (in particolare la dichiarazione di p.u.); infondatezza nel merito per il resto delle censure.
Dopo ulteriori memorie, alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Nell’odierno giudizio le parti controvertono in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha disposto l’espropriazione dell’area meglio indicata in oggetto.
In fatto, alla luce delle difese del Comune è pacifico che l’area del ricorrente fosse inclusa nella dichiarazione di pubblica utilità del parcheggio realizzato nelle immediate vicinanze e che la zona stessa sia assoggettata al regime preespropriativo della zona F (a norma delle NTA la zona “F riguarda le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici per la quale l’edificazione avviene per intervento diretto”).
II) Si deve osservare, in fatto, che l’espropriazione è avvenuta – con gli atti impugnati – per un intervento diverso da quello oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e che, una volta completata quest’ultima, non vi era stata necessità di acquisire la proprietà privata del ricorrente al patrimonio dell’Ente, necessità verificatasi solo successivamente e per ragioni sopravvenuta non collegate né al vincolo di piano, né alla dichiarazione di pubblica utilità medesima.
III) Infatti, dalle risultanze degli atti e delle deduzioni delle parti, emerge che la dichiarazione di pubblica utilità e, prima ancora, il vincolo sul bene immobile erano stati disposti per la realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze dell’area del ricorrente; che durante i lavori l’area del ricorrente era stata solo provvisoriamente interessata dal cantiere, con il consenso del sig. Magistri, e con l’impegno della Direzione Lavori e del RUP di provvedere, con oneri a carico dell’appaltatore, alla risistemazione dell’area (vedasi relazione dello studio tecnico associato “archinnprogress” del 3 dicembre 2010, sub 9 della produzione comunale), tanto che lo stesso Comune aveva formulato una proposta bonaria di riassetto del terreno che non ne contemplava l’acquisizione al patrimonio dell’Ente (vedasi documento del 19.05.2011 sub 10); che l’occupazione d’urgenza ed il successivo decreto di esproprio sono stati adottati nel presupposto del rischio di uno smottamento del terreno, con conseguente necessità urgente di consolidamento e nel presupposto che lo stesso ricorrente non avrebbe provveduto in proprio alle opere di consolidamento.
IV) Da quanto sopra deriva quanto segue.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa del Comune, in quanto la mancata impugnazione degli atti prodromici al decreto espropriativo non viene in rilievo, dolendosi la parte ricorrente dell’avvenuta espropriazione per motivi diversi da quelli dichiarati nell’approvazione del progetto dell’opera pubblica e nella correlativa dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, anche dato per assodato che la particella dell’area del ricorrente fosse compresa nella originaria dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del parcheggio (non v’è prova di ciò agli atti, non essendo depositato il particellare di esproprio approvato con il progetto), resta la circostanza dirimente che l’opera realizzata (consolidamento del terreno) non è funzionalmente collegabile alla realizzazione del parcheggio, né comunque prevista nel progetto originario (a meno di non voler ipotizzare che lo smottamento sia dovuto alla realizzazione del parcheggio, circostanza che neppure la difesa comunale prospetta).
V) Il primo motivo di ricorso è fondato, ma come si chiarirà appresso non può consentire l’annullamento del provvedimento impugnato.
Agli specifici fini dell’occupazione d’urgenza e del successivo decreto di esproprio non v’è prova di avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento; risulta nel testo dell’ordinanza di occupazione d’urgenza che il ricorrente non avrebbe provveduto alla realizzazione delle opere di consolidamento di sua spettanza (circostanza che conferma che l’Amministrazione ha ritenuto il ricorrente proprietario dell’area in via definitiva e non soggetto a completamento della procedura di espropriazione), ma non v’è dimostrazione che gli sia stato indirizzato il relativo invito.
VI) I motivi dedotti al secondo punto del ricorso sono infondati.
La realizzazione di un’opera pubblica differente da quella prevista nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, secondo la giurisprudenza legittima la parte interessata a domandare la retrocessione parziale dei terreni non interessati ad essa, che è una posizione di interesse legittimo che va valutata dall’amministrazione procedente ai sensi dell’art.47 del DPR 327/01 (vedasi Cass. SSUU 16 maggio2014, n. 10824; TAR Potenza, Basilicata, I, 22 maggio 2014, n. 198).
Non si tratta, dunque, di una ragione di invalidità del decreto di esproprio, ma di una condizione di legittimazione della parte (che ha subito l’espropriazione nel rispetto della procedura di legge, avendo riguardo all’esistenza sia della dichiarazione di pubblica utilità, che del successivo decreto di esproprio nei relativi termini), ad instare per la restituzione dell’immobile.
Pertanto, i requisiti di particolare urgenza e l’adeguata motivazione dell’occupazione sono sussistenti, avendo riguardo alle condizioni di pericolo evidenziate dai Vigili, secondo i documenti versati al giudizio (punto 21 del ricorso); la determinazione dell’indennità è quella compresa nel più generale procedimento espropriativo, diversa essendo solo la qualità dell’opera finale, non il valore del terreno (punto 22 del ricorso).
Quanto alla mancanza della dichiarazione di pubblica utilità (punto 23 del ricorso), il decreto di occupazione d’urgenza, nelle sue motivazioni, indica che il terreno era vincolato all’esproprio e che sussistono danni per imminente crollo di una parte del muro, che dev’essere messo in sicurezza e che l’Ente si avvale, in sostanza, della dichiarazione di pubblica utilità ancora in termini di efficacia.
Peraltro, nella parte relativa ai presupposti di necessità e di urgenza che il Comune ha esposto negli atti impugnati (necessità di assicurare il consolidamento del terreno), non vengono dedotte censure e si tratta di una motivazione da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento ablatorio, posto che essa integra gli estremi dell’ordine contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del Dlgs 267/2000 (e dunque i lavori effettuati dal Comune relativi al consolidamento del costone, in caso di restituzione del terreno al ricorrente, sarebbero causalmente sorretti da una funzione autonoma rispetto al presupposto espropriativo, non potendo così venire ridotti in pristino).
Ciò conduce all’irrilevanza delle doglianze di tipo formale attinenti alla mancata avvertenza dell’avvio del procedimento, che, pur essendo fondate, non possono consentire l’annullamento del provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, le censure dedotte non trovano accoglimento, salva però la facoltà del ricorrente di chiedere la retrocessione delle aree non interessate dai lavori di consolidamento del terreno o comunque non più utili all’Ente ed ogni provvedimento in merito da parte di quest’ultimo.
Il ricorso va dunque respinto, inclusa la domanda risarcitoria per difetto del presupposto di illegittimità degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite tra le parti stante la peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)