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Decreto di occupazione e dpu

Pubblico
Mercoledì, 20 Settembre, 2017 - 08:42

Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, (Sezione Unica), sentenza n. 41 del 11 luglio 2017, sul decreto di occupazione di urgenza e collegamento con dpu
 
N. 00041/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2015, proposto da: 
OMISSIS., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Bilanci, Adriano Consol, domiciliata ex art. 25 cpa presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in Aosta, via Cesare Battisti, 1; 
contro
Anas Spa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti 45; 
Regione Valle D'Aosta, Comune di Saint-Christophe non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento
- del decreto 10 settembre 2015 n. CAO-008038-I, assunto ai sensi dell'art. 22-bis D.Lgs. 327/2001, a firma del Dirigente Ufficio per le Espropriazioni, Compartimento per la Viabilità per la Valle d'Aosta, notificato a mezzo posta e conosciuto il 30 settembre successivo, avente ad oggetto occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione del terreno edificabile di mq. 7.020,74 e occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio del terreno edificabile di mq.1.090,56, distinti al foglio 40, part. 29, N.C.T. di Saint Christophe, nonchè determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o connessi (non conosciuti), nessuno escluso e per quanto occorrer possa della nota 11 settembre 2015 prot. CAO-0008067-P di comunicazione che il giorno 22 ottobre 2015 si provvederà alle operazioni di immissione in possesso;
- e così, per quanto necessario, per l'esecuzione della sentenza Tar Valle d'Aosta 15 maggio 2015 n. 39 resa sul ricorso della OMISSIS (RG 75/2014)
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Premesso che con la sentenza di questo TAR n. 39/2015, resa tra le parti e concernente l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione del tratto stradale tra il territorio comunale di Quart ed Aosta (dichiarazione di p.u.i.u.), si è disposto l’annullamento degli stessi;
Rilevato in particolare che, quale vizio degli atti impugnati, ivi si evidenziava la sussistenza di un difetto di motivazione in capo al provvedimento dirigenziale del 17 gennaio 2013 con il quale si era esclusa l’assoggettabilità a v.i.a. del progetto in questione e di un difetto istruttorio, dal momento che la stessa conferenza di servizi nell’ambito della quale era emersa la necessità di espletare la procedura di screening non aveva posto in essere approfondite verifiche in ordine all’assenza di impatti ambientali significativi, né aveva fondato le proprie determinazioni su una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto. Del pari era ritenuto fondato il terzo motivo aggiunto di ricorso, inerente alla mancata valutazione del rischio archeologico ex artt. 95 e 96 del d.lgs. 163/2006. Infatti, l’impugnato atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera non aveva dato conto dell’eventuale espletamento di tali incombenti né ANAS S.p.a., costituitasi nel presente giudizio, comprova o allega che la documentazione in parola sia stata presentata nel prosieguo del procedimento, nè una simile valutazione era stata espressa dall’organo competente in sede di conferenza di servizi.
Visto che il Consiglio di Stato con sentenza 2399/2017 in atti, rigettando l’appello avverso la citata sentenza, ha definitivamente statuito in ordine alle descritte illegittimità;
Ritenuto, quanto alla domanda impugnatorio-caducatoria, pertanto fondata, con assorbimento delle altre, la censura di cui al primo motivo di ricorso, atteso che l’impugnato provvedimento si fonda sulla ritenuta efficacia degli atti prodromici colpiti dalla riferita vicenda demolitoria, mentre non vi è spazio in questa sede cognitoria per la spiegata domanda di attuazione del precedente dictum giudiziale (peraltro formulata in via eventuale e priva di allegazioni e deduzioni al riguardo);
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, dell’esito dello stesso e del complessivo contenzioso inter partes alla luce anche del relativo segmento cautelare, le spese processuali debbano essere compensate, fermo restando che il contributo unificato resta a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il proposto gravame e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; respinge la domanda di esecuzione della sentenza di questo TAR n. 39/2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Andrea Migliozzi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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