Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Dichiarazione pubblica utilità atto autonomo - TAR Piemonte, sent. n. 275 del 12.02.20215

Pubblico
Giovedì, 11 Giugno, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), sentenza n.275 del 12 febbraio 2015, sulla dichirazione di pubblica utilità autonoma 
 
 
N. 00275/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00750/2012 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
.....O, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Belvedere, Barbara Sala, Marco Ranalli, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50; 
contro
COMUNE DI STRESA, rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27; 
REGIONE PIEMONTE; 
nei confronti di
S4 S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Carlo Bonini, Pier Rosario Montegrosso, con domicilio eletto presso Pier Rosario Montegrosso in Torino, Via Antonio Cantore, 3; 
per l'annullamento
- del decreto di costituzione coattiva di servitù n. 4-5479 emesso dal Comune di Stresa in data 17.04.2012 notificato a mezzo posta il 27 aprile 2012 e pervenuto al ricorrente il 7 maggio 2012;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ed in particolare:
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 3 maggio 2011, n. 49, di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera della Giunta Comunale di Stresa del 9 agosto 2011, n. 111, di integrazione della proposta di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera della Giunta Regionale del 13 settembre 2011, n. 13-2575, di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Stresa;
e, per quanto occorrer possa
- della lettera del Comune di Stresa del 20 aprile 2012 prot. n. 5675, con la quale è stato richiesto alla Commissione Provinciale Espropri la determinazione della indennità di costituzione coattiva di servitù;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 2 aprile 2013, per l'annullamento
- delle delibere del Consiglio Comunale di Stresa del 30 novembre 2012, nn. 99, 100, 101, di rinnovo a favore del S4 S.r.l. della concessione per l'esercizio dell'impianto scioviario
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi, e in particolare, per quanto occorrer possa della nota del Ministero dei Trasporti U.S.T.I.F. di Torino n. 03100 del 21 dicembre 2011, menzionata nelle delibere gravate ma allo stato non nota, recante rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione dell'esercizio pubblico dell'impianto a seguito di prima revisione generale;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2014, per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta del Comune di Stresa del 5 dicembre 2013, n. 145, di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012 e di immissione nel possesso dei terreni asserviti di proprietà del dott. Borromeo siti sul Mottarone;
- del provvedimento dirigenziale del 6 dicembre 2013, prot. n. 15838/16030;
- del provvedimento dirigenziale del 13 dicembre 2013, prot. n. 16336;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi,
- della deliberazione di Giunta del Comune di Stresa del 13 novembre 2013, n. 133, di approvazione dell'atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali per l'avvio del procedimento di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012;
- del provvedimento dirigenziale del 15 novembre 2013, prot. n. 14993 (pervenuto al ricorrente il 18 novembre 2013), di comunicazione dell'avvio del procedimento di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012;
- del processo verbale di immissione nel possesso redatto dal Responsabile del Servizio gestione Risorse Patrimoniali in data 11 dicembre 2013;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2014, per l'annullamento
della "concessione per l'esercizio di impianti funiviari per il trasporto di persone a fune alta "SELVASPESSA 1" - "SELVASPESSA 2" - "NUOVO BABY", in località Mottarone" del 18 aprile 2013, comunicata al ricorrente in data 23 giugno 2014;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2014, per l'annullamento
- del provvedimento del 17 novembre 2014, prot. n. 15128, del Responsabile del procedimento aree sciabili, di reimmissione nel possesso dei terreni di proprietà del dott. Borromeo siti sul Mottarone;
ed inoltre, per quanto occorrer possa,
- del processo verbale di immissione nel possesso redatto dal Responsabile del Servizio gestione Risorse Patrimoniali in data 24 novembre 2014;
nonchè
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 15 ottobre 2014, n. 80, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate nell'ambito del nuovo procedimento di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 15 ottobre 2014, n. 81, di individuazione delle aree sciabili;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Stresa e di S4 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Il dott. Fe... espone di essere proprietario di alcuni terreni montani situati nel Comune di Stresa (VB), ed in particolare del terreno identificato catastalmente al foglio n. 8, mappale n. 95 (già 23, in parte), ubicato nel comprensorio sciistico del Mottarone, “provvisto [di] piste di discesa attrezzate e di impianti di risalita”.
Quest’ultimo terreno, nel 2001, è stato concesso in locazione alla società S4 s.r.l. per un periodo di venti anni (poi consensulamente ridotto fino al 31 gennaio 2013), al prezzo di lire 20.000.000 annue. La medesima società, peraltro, otteneva nello stesso periodo apposita concessione comunale, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 74 del 1989, per la gestione di alcuni impianti scioviari ubicati sulla vetta del Mottarone (e di proprietà della stessa S4). All’entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 2 del 2009 (recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”), tuttavia, la società conduttrice si è rifiutata di pagare ulteriormente il canone pattuito sostenendo che esso non fosse ormai più dovuto ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 49 della nuova legge regionale, in materia di servitù di area sciabile. Nelle more del conseguente giudizio civile per sfratto, ed in particolare nelle more del giudizio di esecuzione alla sentenza civile di primo grado che aveva riconosciuto le ragioni del sig. Borromeo Arese-Borromeo (sent. del Tribunale civile di Verbania, n. 15/2011), è sopravvenuto un decreto di costituzione coattiva di servitù di area sciabile (decreto n. 4-5479), del 17 aprile 2012, adottato dal Comune di Stresa ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009 nonché delle precedenti e presupposte delibere del Consiglio comunale nn. 49 e 111 del 2011 (che avevano individuato le aree sciabili) e della delibera di Giunta regionale n. 13-2575, del 13 settembre 2011 (che aveva approvato l’individuazione comunale). In tal modo, peraltro, l’amministrazione costituiva una servitù di area sciabile non solo sul mappale n. 95, ma anche sui mappali nn. 24, 25, 26, 27, 28, 32 e 76 (pur sempre di proprietà del dott. B......), tutti del foglio catastale n. 8, per una superficie totale di mq. 545.595.
Con il ricorso introduttivo della presente causa il dott. Borromeo Arese-Borromeo ha quindi impugnato detti atti amministrativi dinnanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di legittimità:
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009, sotto diversi profili;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge n. 363 del 2003 e degli artt. 14, comma 1, 15 e 49, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, in relazione agli artt. 42, comma 3, e 117, comma 1, Cost. nonché all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
 
2. Nel giudizio così instaurato si è immediatamente costituita, con mero atto di stile, la società controinteressata S4 s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.
 
3. Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 2 aprile 2013 il ricorrente ha altresì impugnato le delibere del Consiglio comunale di Stresa, nn. 99, 100 e 101, del 30 novembre 2012, con le quali – sull’esplicito presupposto che l’amministrazione avesse acquisito la disponibilità dei terreni – è stata rinnovata la concessione in favore della società S4 s.r.l. per l’esercizio degli impianti scioviari denominati “Selvaspessa 1”, “Selvaspessa 2” e “Nuovo Baby”, tutti ubicati sul Mottarone nei terreni di proprietà del ricorrente.
I nuovi motivi di impugnazione, nel richiamare e dedurre l’illegittimità derivata rispetto agli atti di imposizione della servitù, hanno anche sollevato la violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 (in quanto l’amministrazione, così operando, avrebbe “spogliato” il ricorrente del potere di individuare il proprio conduttore), dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (per mancato espletamento di apposita gara pubblica per l’individuazione del concessionario), dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (per omessa comunicazione di avvio del procedimento) e dell’art. 12 della legge regionale n. 74 del 1989 (in quanto la domanda di rinnovo della concessione era stata inoltrata ben dopo la scadenza della precedente).
 
4. Si è quindi costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Comune di Stresa, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
 
5. Con nuovi motivi aggiunti, depositati il 30 gennaio 2014, il ricorrente ha impugnato altri sopravvenuti atti, ed in particolare: la delibera del Consiglio comunale n. 145, del 5 dicembre 2013, con la quale l’amministrazione ha “confermato” il precedente decreto di costituzione di servitù di area sciabile del 2012, peraltro sospendendolo “per quanto riguarda le superfici non interessate dagli ‘impianti di risalita esistenti’ e dalle ‘piste esistenti’”, dunque per complessivi mq. 495.657 (in sostanza, il precedente decreto di costituzione della servitù è stato confermato solo con riguardo ai mappali nn. 32 e 95); la determinazione dirigenziale n. 15838/16030, del 6 dicembre 2013, con cui si è ribadita la costituzione della servitù coattiva su tali aree, insieme all’urgente immissione del Comune nel possesso delle medesime, ed è stata determinata l’indennità provvisoria di servitù; il processo verbale di immissione del Comune nel possesso dei suddetti terreni, dell’11 dicembre 2013; la determina n. 16336, del 13 dicembre 2013, con la quale la società S4 s.r.l. è stata autorizzata all’utilizzo delle aree.
Questa volta il ricorrente – nel denunciare il “continuo e ostinato tentativo dell’Amministrazione comunale di vanificare la procedura esecutiva di sfratto” ancora pendente nei confronti della controinteressata S4 s.r.l. – ha dedotto i seguenti motivi:
- eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa;
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento; nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e per violazione ed elusione del giudicato;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sotto diversi profili;
- illegittimità derivata.
Il ricorrente ha anche domandato il risarcimento del danno, “di natura economica e patrimoniale”, derivante dall’“occupazione dei terreni in questione da parte di S4”.
 
6. Successivamente, con atto del 18 aprile 2014, il Comune di Stresa, in applicazione delle delibere del Consiglio comunale del 2012, ha rilasciato alla società S4 s.r.l. la concessione per l’esercizio degli impianti funiviari.
Ne è seguito un nuovo ricorso per motivi aggiunti (il terzo), depositato dal ricorrente il 30 luglio 2014, con il quale è stato impugnato anche quest’ultimo atto per illegittimità derivata (con richiamo alle censure già proposte nel primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2 aprile 2013).
 
7. A questo punto il Comune di Stresa, con nota prot. n. 6555, del 20 maggio 2014, ha comunicato al dott. Borromeo Arese-Borromeo l’avvio di un nuovo procedimento ex art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009, volto all’individuazione delle aree sciabili e all’eventuale costituzione di servitù coattiva di area sciabile sui terreni di sua proprietà. Ne è seguita una memoria procedimentale da parte dell’interessato, peraltro parzialmente accolta dal Comune che, con delibera del Consiglio comunale n. 80, del 15 ottobre 2014, ha ritenuto di dover assoggettare a servitù solo le aree di cui ai mappali nn. 32 e 95 del foglio n. 8, per una superficie complessiva di mq. 69.219 e per un’indennità da corrispondere al proprietario pari ad euro 846,89. Con coeva delibera n. 81, il Consiglio comunale ha quindi provveduto alla formale “individuazione” di tali aree, comprese le piste e gli impianti di innevamento e di risalita, ai fini di una successiva “eventuale costituzione” di servitù coattiva di area sciabile.
Inoltre, con successivo provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, l’amministrazione ha stabilito di reimmettersi nel possesso delle medesime aree e vi ha poi materialmente provveduto il 24 novembre 2014. Questi ultimi atti, in ogni caso, sono motivati con riferimento non alla nuova individuazione delle aree sciabili, quale compiuta il mese precedente, ma all’originario decreto di costituzione coattiva della servitù di area sciabile, del 17 aprile 2012, nonché con riferimento all’ordinanza collegiale del Tribunale civile di Verbania, del 17 aprile 2014, con la quale – nel frattempo – era stato accolto (per difetto di giurisdizione del g.o.) il reclamo promosso dal Comune avverso la precedente ordinanza monocratica del medesimo Tribunale che aveva condannato l’amministrazione al rilascio dei fondi di proprietà del ricorrente.
Avverso questi nuovi atti il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (il quarto), depositato in giudizio il 18 dicembre 2014, denunziando nuovamente, quanto agli atti di reimmissione in possesso:
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento e per violazione dei principi di tipicità e di legalità degli atti amministrativi; nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990;
- eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa;
- illegittimità derivata (in quanto il provvedimento di reimmissione nel possesso sarebbe fondato sul decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012);
e, quanto agli atti di nuova individuazione delle aree sciabili:
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009; eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa.
 
8. Con memoria depositata il 27 dicembre 2014 la controinteressata S4 s.r.l. ha compiutamente esposto le proprie difese, rispondendo, nel merito, alle varie censure di parte ricorrente e sollevando anche, preliminarmente, l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo (in quanto la presupposta d.G.R. n. 13-2575, del 13 settembre 2011, che aveva approvato l’originaria individuazione comunale delle aree sciabili, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 29 settembre 2011, laddove la notificazione dell’impugnativa è intervenuta circa nove mesi dopo) e, a cascata, di tutti i successivi motivi aggiunti.
Successivamente, in data 12 gennaio 2015, il ricorrente ed il Comune di Stresa hanno depositato ciascuno una propria memoria difensiva. In particolare, il Comune ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo nonché, comunque, la sua tardività. Il ricorrente, dal canto suo, ha quantificato la domanda risarcitoria, già presentata con i secondi motivi aggiunti, al riguardo prendendo a riferimento “l’importo dell’indennità annuale di occupazione a carico di S4 prevista nella scrittura transattiva siglata tra le parti in data 16 novembre 2011”. In data 17 gennaio 2015, poi, il ricorrente ha depositato anche una memoria di replica alle precedenti deduzioni delle controparti.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La complessa vicenda per cui è causa ha visto coinvolto il ricorrente in qualità di proprietario delle aree sulle quali il Comune di Stresa, con decreto n. 4-5479 del 17 aprile 2012, aveva inizialmente costituito una servitù coattiva di area sciabile, ai sensi dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 2 del 2009, senza previamente comunicare nulla all’interessato. Successivamente, a seguito delle prime contestazioni mosse dal proprietario, il Comune ha adottato un provvedimento di “conferma” e di parziale sospensione del precedente (così la delibera del Consiglio comunale n. 145 del 5 dicembre 2013), correggendo l’individuazione e l’esatta estensione delle aree da asservire (cfr., in particolare, la determinazione dirigenziale n. 15838/16030, del 6 dicembre 2013), e disponendo, in proprio favore, una nuova immissione nel possesso delle aree. Ancora successivamente, ed alla luce di nuove contestazioni mosse dalla proprietà, l’amministrazione si è quindi decisa a far ripartire daccapo tutto il procedimento, mediante una nuova “individuazione” delle aree da asservire (d.C.c. n. 81 del 15 ottobre 2014), questa volta preceduta dalla comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Al momento, pertanto, può dirsi che l’originario decreto di asservimento del 2012 sia ancora in vigore, in quanto in parte meramente “confermato” ed in parte solo “sospeso” nei suoi effetti, e quindi non annullato né revocato, dalla successiva deliberazione consiliare del dicembre 2013 (la quale si era riservata di valutare in un secondo momento la sorte delle aree, pur sempre di proprietà del ricorrente, che non fossero interessate da impianti di risalita o da piste sciabili). Alla luce di ciò, quindi, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, proprio perché non è mai venuto meno, allo stato, l’atto impugnato con esso.
Allo stesso tempo, tuttavia, si deve dare conto della sopravvenienza degli atti relativi al secondo procedimento ablatorio (iniziatosi nel maggio 2014 con la rituale comunicazione di avvio inoltrata al proprietario delle aree) ed al momento giunto alla fase della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza: si è infatti finora avuto il provvedimento di “individuazione” delle aree (il quale ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009 equivale, per l’appunto, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza). E’ evidente, tuttavia, che questo secondo procedimento non è ancora concluso, in quanto manca l’atto di vero e proprio asservimento (o di costituzione della servitù), come del resto si riconosce nella stessa delibera: ma è anche evidente l’esistenza, già in questo momento, di un interesse attuale e concreto del ricorrente alla sua impugnativa in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di pubblica utilità, pur configurandosi quale atto presupposto del decreto di espropriazione, costituisce comunque un atto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determinerebbe la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (così ex multis, di recente,Cons. Stato, sez. IV, n. 6280 del 2014).
 
2. Ciò posto, deve essere scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sollevata da entrambe le parti resistenti.
L’eccezione non è fondata.
Nel riprendere l’analoga vicenda sulla quale questa Sezione si è recentemente pronunciata con sent. n. 1022 del 2013, anche nel caso odierno deve essere considerato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’atto conclusivo del (primo) procedimento ablatorio, costituito dal provvedimento comunale del 17 aprile 2012 di costituzione della servitù di area sciabile;
- unitamente a questo, il ricorrente ha impugnato le presupposte deliberazioni comunali e regionali di individuazione delle aree sciabili, che come detto equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi degli artt. 14 e 49 della legge regionale n. 2 del 2009, e che non gli erano state notificate o comunicate individualmente;
- secondo un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l’atto impositivo del vincolo specifico ed immediatamente lesivo per l’interesse del proprietario deve essere a questo notificato individualmente e soltanto da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, che non può viceversa essere collegato alla semplice pubblicazione della delibera che contiene la dichiarazione di pubblica utilità (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, n. 939 del 2000 n. 939; Id., sez. IV, n. 6261 del 2005).
 
3. Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato in riferimento al primo, ed assorbente, motivo (concernente la mancata comunicazione d’avvio).
La fattispecie si presenta del tutto analoga a quella già decisa dalla Sezione con la richiamata sent. n. 1022 del 2013. Né il Comune di Stresa né la Regione Piemonte avevano comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità e per la costituzione della servitù coattiva di area sciabile. Come è noto, costituisce principio da tempo consolidato quello per cui, in seno al procedimento ablatorio, l’ordinamento riconosce e valorizza le garanzie partecipative in favore dei proprietari espropriandi in riferimento alla fase iniziale di apposizione del vincolo, a quella di dichiarazione della pubblica utilità (sia essa espressa od implicita) ed a quella di adozione del provvedimento conclusivo di esproprio, in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui normalmente dispone l’amministrazione nella localizzazione dell’opera pubblica e della lesività dell’effetto finale consistente nella definitiva menomazione del diritto di proprietà (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. VI, n. 736 del 2003; Id., sez. IV, n. 2249 del 2008).
Il riconoscimento della indefettibilità del contraddittorio procedimentale, dapprima riconosciuto in sede pretoria, ha ormai ricevuto positiva disciplina nel vigente Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. n. 327 del 2001, art. 11). Pertanto, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, va sempre garantita mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla localizzazione dell’opera e sull’apposizione del vincolo. Diversamente da quanto argomentato dalle parti resistenti, il vizio del contraddittorio non può qui qualificarsi come inidoneo all’annullamento degli atti, in applicazione dell’art 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Infatti, al cospetto di un atto a contenuto non vincolato bensì di carattere tipicamente discrezionale quale l’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità, non incombeva sull’odierno ricorrente l’onere di fornire la prova circa la rilevanza del momento partecipativo, essendo invece vero il contrario: sul punto l’amministrazione non ha fornito in modo convincente la prova, seppur in chiave necessariamente prognostica, della inutilità a priori dell’apporto partecipativo della società proprietaria dell’area. E’ vero, infatti, che le piste sciabili in vetta al monte Mottarone sono già esistenti e l’amministrazione ha fatto applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 49 della legge regionale n. 2 del 2009. Tuttavia, era ben possibile (e, peraltro, i fatti successivi lo hanno inequivocabilmente dimostrato) che attraverso l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto interessato si potesse pervenire a soluzioni consensuali in merito all’estensione del vincolo, alla misura dell’indennizzo e ad eventuali meccanismi alternativi di compensazione del sacrificio imposto al proprietario delle aree da assoggettare a servitù pubblica.
In tale ambito, del resto, la giurisprudenza mostra particolare rigore nell’applicazione della previsione di cui al secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 in presenza di vizi formali del procedimento espropriativo, strutturalmente caratterizzato dalla presenza di fasi autonome a rilevanza esterna, per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, che sono normalmente espressione di ampia discrezionalità amministrativa (cfr. TAR Umbria, n. 305 del 2013 n. 305; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 4057 del 2010 n. 4057; TAR Piemonte, questa sez. II, n. 2974 del 2006). Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 130 del 2008, recante l’espressa equiparazione della Carta di Nizza ai Trattati (art. 6 Trattato UE), ai cui sensi “il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” è stato elevato a principio comunitario, quale parte integrante del “diritto ad una buona amministrazione” garantito dall’art. 41 della Carta; con il conseguente necessario adeguamento, in via interpretativa, delle norme di diritto interno ed in particolare degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nelle fattispecie in cui l’Amministrazione procedente non ha rispettato gli obblighi partecipativi.
Tanto più se, come nella fattispecie, viene in rilievo un’attività amministrativa ablatoria che incide sul diritto di proprietà tutelato dall’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU.
 
3.1. Discende da quanto detto la fondatezza del motivo, che comporta l’annullamento del decreto del Comune di Stresa di costituzione coattiva di servitù n. 4-5479, del 17 aprile 2012, della delibera del Consiglio comunale di Stresa n. 49 del 3 maggio 2011, della delibera della Giunta comunale di Stresa n. 111 del 9 agosto 2011 e della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 13-2575 del 13 settembre 2011, nella parte riferita ai terreni ed agli immobili di proprietà del ricorrente.
Discende inoltre, per illegittimità derivata, l’annullamento delle delibere consiliari (impugnate con i primi motivi aggiunti) che, in data 30 novembre 2011, hanno rinnovato la concessione a favore della controinteressata S4 s.r.l. per l’esercizio degli impianti scioviari denominati “Selvaspessa 1”, “Selvaspessa 2” e “Nuovo Baby”, in quanto ubicati su aree per le quali né l’amministrazione né la concessionaria potevano vantare alcuna giuridica disponibilità: non l’amministrazione, in quanto non vi era alcun valido provvedimento di imposizione della servitù di area sciabile; non la concessionaria (pur se proprietaria degli impianti), in quanto il contratto di locazione delle aree era già stato dichiarato risolto, per inadempimento, dalla sentenza n. 15/2011 del Tribunale civile di Verbania.
Discende ancora la caducazione degli atti con i quali, nel dicembre 2013, l’amministrazione ha “confermato” l’atto di costituzione della servitù coattiva ed ha, per l’effetto, sia disposto la propria immissione nel possesso delle aree già asservite sia autorizzato la controinteressata S4 s.r.l. ad utilizzare i terreni altrui (atti impugnati con i secondi motivi aggiunti). Si tratta, infatti, come detto, di atti meramente confermativi del decreto di costituzione della servitù: è pur vero, infatti, che nella deliberazione della Giunta comunale n. 145, del 5 dicembre 2013, si è dato atto che era stata compiuta un’ulteriore istruttoria (specialmente mediante la predisposizione di un “prospetto, predisposto dal Geom. Duò [...], che individua nel dettaglio la superficie complessiva da assoggettare a servitù”), ma ciò ai soli fini di disporre la sospensione degli effetti del precedente atto di asservimento nella parte in cui esso aveva riguardato superfici non interessate da impianti di risalita e da piste sciabili; per il resto, invece (ossia, con riguardo alle altre aree), laddove questa nuova deliberazione ha stabilito di “confermare” il precedente atto di asservimento, essa ha semplicemente preso atto della già istituita servitù, senza aggiungere nuovi profili motivazionali e senza compiere alcuna nuova istruttoria (ed anzi, senza prendere in considerazione le doglianze del privato proprietario, pur riportate nelle premesse dell’atto, che avevano riguardato anche l’aspetto sostanziale), al fine di confermarne la vigenza.
Discende, infine, l’annullamento anche della nuova concessione, rilasciata dal Comune alla società S4 s.r.l. in data 18 aprile 2013 (impugnata con i terzi motivi aggiunti) per l’esercizio dei già citati impianti scioviari, in quanto, nuovamente, in quel momento, né l’amministrazione né la controinteressata potevano ancora vantare alcuna giuridica disponibilità delle aree, di proprietà privata, interessata da siffatta gestione.
 
4. Deve adesso passarsi alla disamina dei quarti motivi aggiunti (depositati in giudizio il 18 dicembre 2014), concernenti la legittimità degli atti adottati nell’ambito del secondo procedimento ablatorio, iniziatosi dal Comune (questa volta) con la rituale comunicazione di avvio del 20 maggio 2014. Oggetto di questa nuova impugnativa, nel dettaglio, sono:
- le delibere del Consiglio comunale nn. 80 e 81, del 15 ottobre 2014, con le quali l’amministrazione ha proceduto alla “individuazione” delle aree sciabili, ricomprendendovi (tra gli altri) i terreni di proprietà del ricorrente identificati al catasto al foglio n. 8, mappali nn. 32 e 95, per una superficie complessiva di mq. 69.219;
- il provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, di reimmissione del Comune nel possesso delle suddette aree e del conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014.
Per ragioni espositive e di merito, è opportuno trattare separatamente i profili di impugnazione concernenti questi due gruppi di atti.
 
4.1. Quanto all’impugnazione dei provvedimenti di reimmissione del Comune nel possesso, i quarti motivi aggiunti sono fondati.
Deve preliminarmente osservarsi – come già accennato nella parte in fatto – che questi provvedimenti sono stati assunti dall’amministrazione non come conseguenza della nuova individuazione delle aree sciabili, effettuata il mese addietro con le delibere consiliari nn. 80 e 81, ma piuttosto come ulteriore effetto degli atti di asservimento della proprietà del ricorrente riconducibili al decreto di costituzione della servitù di area sciabile del 17 aprile 2012. Tanto emerge, in particolare, da quei passaggi della motivazione del provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, nei quali viene richiamato proprio il decreto di asservimento del 2012 insieme all’ordinanza collegiale del Tribunale civile di Verbania del 17 aprile 2014. Vanno allora, per chiarezza, riepilogate le circostanze di fatto rilevanti:
- come visto, nel dicembre del 2013 il Comune si era autoritativamente reimmesso nel possesso delle aree di proprietà del ricorrente, nell’ambito del procedimento di “conferma” parziale del precedente decreto di costituzione della servitù di area sciabile dell’aprile 2012;
- il dott. Borromeo Arese-Borromeo aveva allora adìto il Tribunale civile di Verbania per ottenere, ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., un provvedimento cautelare monocratico d’urgenza che lo reintegrasse nel possesso;
- il Tribunale civile di Verbania, con ordinanza monocratica del 1° marzo 2014, nel trattenere la giurisdizione, ha accolto la domanda del dott. Borromeo Arese-Borromeo, per l’effetto condannando il Comune e la S4 s.r.l. all’immediato rilascio delle aree;
- il Comune, quindi, in ottemperanza alla decisione del Giudice civile, ha immediatamente provveduto a rilasciare le aree al suo proprietario (provv. prot. n. 4115, del 26 marzo 2014);
- il Comune di Stresa e la S4 s.r.l., ciò nondimeno, hanno al tempo stesso presentato reclamo avverso l’ordinanza monocratica del Tribunale di Verbania, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.;
- il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, con ordinanza del 17 aprile 2014, ha quindi accolto tale reclamo unicamente sotto il profilo della giurisdizione, ossia riconoscendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, in favore del giudice amministrativo;
- a questo punto, il Comune – nel mentre aveva avviato il nuovo procedimento preordinato, daccapo, alla individuazione delle aree sciabili ed all’adozione di un nuovo decreto di asservimento –, proprio facendosi forte dell’accoglimento del reclamo cautelare da parte del Tribunale di Verbania, ha nuovamente disposto la propria immissione nel possesso delle aree: ciò, come visto, è accaduto con i provvedimenti del novembre 2014 oggetto dei quarti motivi aggiunti.
Ma allora è evidente che questi ultimi provvedimenti, in quanto causalmente collegati alla precedente reimmissione nel possesso del dicembre 2013, e quindi, in ultima analisi, al decreto di asservimento del 17 aprile 2012, non possono che seguire, in punto di illegittimità, la sorte che, in base alla presente sentenza, affligge quegli atti presupposti: essi vanno pertanto annullati per illegittimità derivata, essendo illegittimi gli atti sui quali essi espressamente si poggiano.
 
4.2. Quanto invece all’impugnazione delle delibere consiliari concernenti l’individuazione delle aree sciabili, i quarti motivi aggiunti non sono fondati.
Tali provvedimenti – che, giova ripeterlo, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, e che si iscrivono nella nuova sequenza procedimentale preordinata alla costituzione della servitù di area sciabile – non vìolano alcuna disposizione di legge, né incorrono nelle generiche doglianze di violazione dei “principi connotanti l’azione amministrativa” o delle “più elementari regole di giustizia” indicate dal ricorrente al par. n. 2 della parte in diritto dei quarti motivi aggiunti. Con essi infatti il Comune, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, non ha fatto altro che procedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009: ha individuato le aree sciabili, comprese le piste e i relativi impianti di innevamento e di risalita, ai fini della successiva (ma, allo stato, ancora non intervenuta) costituzione della servitù di area sciabile.
E’ appena il caso di rilevare, in proposito, che questo secondo procedimento (inauguratosi, come detto, con la comunicazione di avvio del 20 maggio 2014) non ha nulla a che vedere con il primo procedimento (conclusosi con il decreto di asservimento del 17 aprile 2012 e i cui atti, insieme con i provvedimenti di conferma e di impossessamento che ne sono derivati, sono annullati con la presente sentenza). Rimane pertanto ferma la possibilità per l’amministrazione, nell’esercizio del potere funzionale riconosciutole dalla legge regionale n. 2 del 2009, di proseguire nell’iter procedimentale appena avviato (ed al momento giunto alla fase della dichiarazione di pubblica utilità), con l’esercizio di tutti i poteri che la legge all’uopo le consente, fino a giungere eventualmente all’adozione del decreto di costituzione coattiva della servitù, nel rispetto delle necessarie garanzie partecipative del privato proprietario. Quest’ultimo, da parte sua, una volta eventualmente costituita la servitù, dovrà rispettare i doveri che, in base alla legge, gli incombono, in particolare quelli discendenti dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2009 che esclude che egli possa “realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso”. Assume rilevanza, in particolare, il dovere del privato di non pregiudicare l’esercizio della servitù, dovendo pertanto egli consentire l’accesso ai luoghi in modo strettamente funzionale all’esercizio delle facoltà indicate dall’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, e salvi sempre i legittimi provvedimenti comunali di concessione per la costruzione e il relativo esercizio, nelle aree sciabili asservite, degli impianti funiviari in servizio pubblico ai sensi della legge regionale n. 74 del 1989.
 
5. Residua la domanda di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente sin dai secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto il ristoro “dei danni di natura economica e patrimoniale” cagionati dall’illegittima occupazione delle aree da parte del Comune, per i periodi dall’11 dicembre 2013 (data del primo verbale di immissione nel possesso) al 31 marzo 2014 (data in cui ha assunto efficacia il provvedimento comunale di rilascio, adottato a seguito dell’ordinanza cautelare monocratica del Tribunale di Verbania), e dal 24 novembre 2014 (data del secondo verbale di immissione nel possesso) ad oggi.
La domanda deve essere accolta nei confronti del Comune di Stresa, rinvenendosi tutti gli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale. L’illegittima occupazione delle aree da parte del Comune, protrattasi nell’assenza di un valido provvedimento di costituzione della servitù di area sciabile, e causata dalla grave negligenza dell’amministrazione consistita nell’aver omesso le garanzie partecipative del soggetto privato, ha determinato in capo a quest’ultimo una perdita economica da mancata disponibilità delle aree che può essere calcolata, in via equitativa, prendendo come riferimento l’importo dell’indennità annuale di occupazione a carico della società S4 s.r.l. che era stato stabilito nella scrittura transattiva siglata in data 16 novembre 2011 (allorquando le due parti si accordarono, sia pure temporaneamente, ai fini di garantire il regolare funzionamento degli impianti sciistici in vista dell’imminente stagione invernale), importo da tradurre in quota giornaliera e da moltiplicare per il numero di giorni di illegittima occupazione. Alla somma così ottenuta, peraltro, dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., pertanto, il Comune di Stresa dovrà proporre al ricorrente il pagamento, entro un congruo termine, di una somma di denaro a titolo di risarcimento calcolata secondo i criteri appena delineati.
 
6. In definitiva, devono essere accolti interamente il ricorso introduttivo ed i primi tre motivi aggiunti, con annullamento degli atti ivi impugnati, ovviamente nei limiti di interesse del ricorrente; devono essere accolti, solo in parte qua, i quarti motivi aggiunti, con annullamento del provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, e del conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014; per il resto, i quarti motivi aggiunti devono essere respinti. La domanda risarcitoria, inoltre, va accolta nei sensi più sopra delineati.
Le spese della causa vanno calibrate in ragione della soccombenza parzialmente reciproca, e sono pertanto da liquidarsi, in favore del ricorrente, nella misura di due terzi di esse, per un importo totale di euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00), da porre a carico delle controparti resistenti (compresa la Regione Piemonte) in solido tra loro, e con compensazione per il restante terzo. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, le parti resistenti costituite, in solido tra loro, vanno condannate alla refusione dell’importo del contributo unificato che il ricorrente ha versato per il ricorso introduttivo e per i primi, i secondi ed i terzi motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
a) accoglie il ricorso introduttivo, i primi, i secondi ed i terzi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla tutti gli atti con essi impugnati, nei limiti di interesse del ricorrente;
b) accoglie in parte i quarti motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, del Comune di Stresa ed il conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014;
c) respinge, per il resto, i quarti motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
d) accoglie la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna il Comune di Stresa al pagamento del danno cagionato al ricorrente dall’illegittima occupazione delle aree di sua proprietà, nei sensi e nei modi indicati in motivazione;
e) compensa, per un terzo, le spese del giudizio tra le parti;
f) condanna in solido il Comune di Stresa, la società S4 s.r.l. e la Regione Piemonte, per i restanti due terzi, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella somma di euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00), oltre accessori di legge;
g) condanna le parti resistenti costituite, in solido tra loro, alla refusione del contributo unificato, nei limiti indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone,Presidente
Roberta Ravasio,Primo Referendario
Antonino Masaracchia,Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), sentenza n.275 del 12 febbraio 2015, sulla dichirazione di pubblica utilità autonoma 
 
 
N. 00275/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00750/2012 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
FEDERICO MARCANTONIO BORROMEO ARESE-BORROMEO, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Belvedere, Barbara Sala, Marco Ranalli, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50; 
contro
COMUNE DI STRESA, rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27; 
REGIONE PIEMONTE; 
nei confronti di
S4 S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Carlo Bonini, Pier Rosario Montegrosso, con domicilio eletto presso Pier Rosario Montegrosso in Torino, Via Antonio Cantore, 3; 
per l'annullamento
- del decreto di costituzione coattiva di servitù n. 4-5479 emesso dal Comune di Stresa in data 17.04.2012 notificato a mezzo posta il 27 aprile 2012 e pervenuto al ricorrente il 7 maggio 2012;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ed in particolare:
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 3 maggio 2011, n. 49, di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera della Giunta Comunale di Stresa del 9 agosto 2011, n. 111, di integrazione della proposta di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera della Giunta Regionale del 13 settembre 2011, n. 13-2575, di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Stresa;
e, per quanto occorrer possa
- della lettera del Comune di Stresa del 20 aprile 2012 prot. n. 5675, con la quale è stato richiesto alla Commissione Provinciale Espropri la determinazione della indennità di costituzione coattiva di servitù;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 2 aprile 2013, per l'annullamento
- delle delibere del Consiglio Comunale di Stresa del 30 novembre 2012, nn. 99, 100, 101, di rinnovo a favore del S4 S.r.l. della concessione per l'esercizio dell'impianto scioviario
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi, e in particolare, per quanto occorrer possa della nota del Ministero dei Trasporti U.S.T.I.F. di Torino n. 03100 del 21 dicembre 2011, menzionata nelle delibere gravate ma allo stato non nota, recante rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione dell'esercizio pubblico dell'impianto a seguito di prima revisione generale;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2014, per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta del Comune di Stresa del 5 dicembre 2013, n. 145, di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012 e di immissione nel possesso dei terreni asserviti di proprietà del dott. Borromeo siti sul Mottarone;
- del provvedimento dirigenziale del 6 dicembre 2013, prot. n. 15838/16030;
- del provvedimento dirigenziale del 13 dicembre 2013, prot. n. 16336;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi,
- della deliberazione di Giunta del Comune di Stresa del 13 novembre 2013, n. 133, di approvazione dell'atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali per l'avvio del procedimento di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012;
- del provvedimento dirigenziale del 15 novembre 2013, prot. n. 14993 (pervenuto al ricorrente il 18 novembre 2013), di comunicazione dell'avvio del procedimento di convalida del decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012;
- del processo verbale di immissione nel possesso redatto dal Responsabile del Servizio gestione Risorse Patrimoniali in data 11 dicembre 2013;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2014, per l'annullamento
della "concessione per l'esercizio di impianti funiviari per il trasporto di persone a fune alta "SELVASPESSA 1" - "SELVASPESSA 2" - "NUOVO BABY", in località Mottarone" del 18 aprile 2013, comunicata al ricorrente in data 23 giugno 2014;
nonchè
di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2014, per l'annullamento
- del provvedimento del 17 novembre 2014, prot. n. 15128, del Responsabile del procedimento aree sciabili, di reimmissione nel possesso dei terreni di proprietà del dott. Borromeo siti sul Mottarone;
ed inoltre, per quanto occorrer possa,
- del processo verbale di immissione nel possesso redatto dal Responsabile del Servizio gestione Risorse Patrimoniali in data 24 novembre 2014;
nonchè
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 15 ottobre 2014, n. 80, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate nell'ambito del nuovo procedimento di individuazione delle aree sciabili;
- della delibera del Consiglio Comunale di Stresa del 15 ottobre 2014, n. 81, di individuazione delle aree sciabili;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e, comunque, connessi.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Stresa e di S4 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Il dott. Federico Marcantonio Borromeo Arese-Borromeo espone di essere proprietario di alcuni terreni montani situati nel Comune di Stresa (VB), ed in particolare del terreno identificato catastalmente al foglio n. 8, mappale n. 95 (già 23, in parte), ubicato nel comprensorio sciistico del Mottarone, “provvisto [di] piste di discesa attrezzate e di impianti di risalita”.
Quest’ultimo terreno, nel 2001, è stato concesso in locazione alla società S4 s.r.l. per un periodo di venti anni (poi consensulamente ridotto fino al 31 gennaio 2013), al prezzo di lire 20.000.000 annue. La medesima società, peraltro, otteneva nello stesso periodo apposita concessione comunale, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 74 del 1989, per la gestione di alcuni impianti scioviari ubicati sulla vetta del Mottarone (e di proprietà della stessa S4). All’entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 2 del 2009 (recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”), tuttavia, la società conduttrice si è rifiutata di pagare ulteriormente il canone pattuito sostenendo che esso non fosse ormai più dovuto ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 49 della nuova legge regionale, in materia di servitù di area sciabile. Nelle more del conseguente giudizio civile per sfratto, ed in particolare nelle more del giudizio di esecuzione alla sentenza civile di primo grado che aveva riconosciuto le ragioni del sig. Borromeo Arese-Borromeo (sent. del Tribunale civile di Verbania, n. 15/2011), è sopravvenuto un decreto di costituzione coattiva di servitù di area sciabile (decreto n. 4-5479), del 17 aprile 2012, adottato dal Comune di Stresa ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009 nonché delle precedenti e presupposte delibere del Consiglio comunale nn. 49 e 111 del 2011 (che avevano individuato le aree sciabili) e della delibera di Giunta regionale n. 13-2575, del 13 settembre 2011 (che aveva approvato l’individuazione comunale). In tal modo, peraltro, l’amministrazione costituiva una servitù di area sciabile non solo sul mappale n. 95, ma anche sui mappali nn. 24, 25, 26, 27, 28, 32 e 76 (pur sempre di proprietà del dott. Borromeo Arese-Borromeo), tutti del foglio catastale n. 8, per una superficie totale di mq. 545.595.
Con il ricorso introduttivo della presente causa il dott. Borromeo Arese-Borromeo ha quindi impugnato detti atti amministrativi dinnanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di legittimità:
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009, sotto diversi profili;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge n. 363 del 2003 e degli artt. 14, comma 1, 15 e 49, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, in relazione agli artt. 42, comma 3, e 117, comma 1, Cost. nonché all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
 
2. Nel giudizio così instaurato si è immediatamente costituita, con mero atto di stile, la società controinteressata S4 s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.
 
3. Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 2 aprile 2013 il ricorrente ha altresì impugnato le delibere del Consiglio comunale di Stresa, nn. 99, 100 e 101, del 30 novembre 2012, con le quali – sull’esplicito presupposto che l’amministrazione avesse acquisito la disponibilità dei terreni – è stata rinnovata la concessione in favore della società S4 s.r.l. per l’esercizio degli impianti scioviari denominati “Selvaspessa 1”, “Selvaspessa 2” e “Nuovo Baby”, tutti ubicati sul Mottarone nei terreni di proprietà del ricorrente.
I nuovi motivi di impugnazione, nel richiamare e dedurre l’illegittimità derivata rispetto agli atti di imposizione della servitù, hanno anche sollevato la violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 (in quanto l’amministrazione, così operando, avrebbe “spogliato” il ricorrente del potere di individuare il proprio conduttore), dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (per mancato espletamento di apposita gara pubblica per l’individuazione del concessionario), dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (per omessa comunicazione di avvio del procedimento) e dell’art. 12 della legge regionale n. 74 del 1989 (in quanto la domanda di rinnovo della concessione era stata inoltrata ben dopo la scadenza della precedente).
 
4. Si è quindi costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Comune di Stresa, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
 
5. Con nuovi motivi aggiunti, depositati il 30 gennaio 2014, il ricorrente ha impugnato altri sopravvenuti atti, ed in particolare: la delibera del Consiglio comunale n. 145, del 5 dicembre 2013, con la quale l’amministrazione ha “confermato” il precedente decreto di costituzione di servitù di area sciabile del 2012, peraltro sospendendolo “per quanto riguarda le superfici non interessate dagli ‘impianti di risalita esistenti’ e dalle ‘piste esistenti’”, dunque per complessivi mq. 495.657 (in sostanza, il precedente decreto di costituzione della servitù è stato confermato solo con riguardo ai mappali nn. 32 e 95); la determinazione dirigenziale n. 15838/16030, del 6 dicembre 2013, con cui si è ribadita la costituzione della servitù coattiva su tali aree, insieme all’urgente immissione del Comune nel possesso delle medesime, ed è stata determinata l’indennità provvisoria di servitù; il processo verbale di immissione del Comune nel possesso dei suddetti terreni, dell’11 dicembre 2013; la determina n. 16336, del 13 dicembre 2013, con la quale la società S4 s.r.l. è stata autorizzata all’utilizzo delle aree.
Questa volta il ricorrente – nel denunciare il “continuo e ostinato tentativo dell’Amministrazione comunale di vanificare la procedura esecutiva di sfratto” ancora pendente nei confronti della controinteressata S4 s.r.l. – ha dedotto i seguenti motivi:
- eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa;
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento; nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e per violazione ed elusione del giudicato;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sotto diversi profili;
- illegittimità derivata.
Il ricorrente ha anche domandato il risarcimento del danno, “di natura economica e patrimoniale”, derivante dall’“occupazione dei terreni in questione da parte di S4”.
 
6. Successivamente, con atto del 18 aprile 2014, il Comune di Stresa, in applicazione delle delibere del Consiglio comunale del 2012, ha rilasciato alla società S4 s.r.l. la concessione per l’esercizio degli impianti funiviari.
Ne è seguito un nuovo ricorso per motivi aggiunti (il terzo), depositato dal ricorrente il 30 luglio 2014, con il quale è stato impugnato anche quest’ultimo atto per illegittimità derivata (con richiamo alle censure già proposte nel primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2 aprile 2013).
 
7. A questo punto il Comune di Stresa, con nota prot. n. 6555, del 20 maggio 2014, ha comunicato al dott. Borromeo Arese-Borromeo l’avvio di un nuovo procedimento ex art. 14 della legge regionale n. 2 del 2009, volto all’individuazione delle aree sciabili e all’eventuale costituzione di servitù coattiva di area sciabile sui terreni di sua proprietà. Ne è seguita una memoria procedimentale da parte dell’interessato, peraltro parzialmente accolta dal Comune che, con delibera del Consiglio comunale n. 80, del 15 ottobre 2014, ha ritenuto di dover assoggettare a servitù solo le aree di cui ai mappali nn. 32 e 95 del foglio n. 8, per una superficie complessiva di mq. 69.219 e per un’indennità da corrispondere al proprietario pari ad euro 846,89. Con coeva delibera n. 81, il Consiglio comunale ha quindi provveduto alla formale “individuazione” di tali aree, comprese le piste e gli impianti di innevamento e di risalita, ai fini di una successiva “eventuale costituzione” di servitù coattiva di area sciabile.
Inoltre, con successivo provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, l’amministrazione ha stabilito di reimmettersi nel possesso delle medesime aree e vi ha poi materialmente provveduto il 24 novembre 2014. Questi ultimi atti, in ogni caso, sono motivati con riferimento non alla nuova individuazione delle aree sciabili, quale compiuta il mese precedente, ma all’originario decreto di costituzione coattiva della servitù di area sciabile, del 17 aprile 2012, nonché con riferimento all’ordinanza collegiale del Tribunale civile di Verbania, del 17 aprile 2014, con la quale – nel frattempo – era stato accolto (per difetto di giurisdizione del g.o.) il reclamo promosso dal Comune avverso la precedente ordinanza monocratica del medesimo Tribunale che aveva condannato l’amministrazione al rilascio dei fondi di proprietà del ricorrente.
Avverso questi nuovi atti il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (il quarto), depositato in giudizio il 18 dicembre 2014, denunziando nuovamente, quanto agli atti di reimmissione in possesso:
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento e per violazione dei principi di tipicità e di legalità degli atti amministrativi; nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990;
- eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa;
- illegittimità derivata (in quanto il provvedimento di reimmissione nel possesso sarebbe fondato sul decreto di asservimento n. 4-5479 del 17 aprile 2012);
e, quanto agli atti di nuova individuazione delle aree sciabili:
- violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009; eccesso di potere per sviamento e per manifesta arbitrarietà e parzialità; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa.
 
8. Con memoria depositata il 27 dicembre 2014 la controinteressata S4 s.r.l. ha compiutamente esposto le proprie difese, rispondendo, nel merito, alle varie censure di parte ricorrente e sollevando anche, preliminarmente, l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo (in quanto la presupposta d.G.R. n. 13-2575, del 13 settembre 2011, che aveva approvato l’originaria individuazione comunale delle aree sciabili, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 29 settembre 2011, laddove la notificazione dell’impugnativa è intervenuta circa nove mesi dopo) e, a cascata, di tutti i successivi motivi aggiunti.
Successivamente, in data 12 gennaio 2015, il ricorrente ed il Comune di Stresa hanno depositato ciascuno una propria memoria difensiva. In particolare, il Comune ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo nonché, comunque, la sua tardività. Il ricorrente, dal canto suo, ha quantificato la domanda risarcitoria, già presentata con i secondi motivi aggiunti, al riguardo prendendo a riferimento “l’importo dell’indennità annuale di occupazione a carico di S4 prevista nella scrittura transattiva siglata tra le parti in data 16 novembre 2011”. In data 17 gennaio 2015, poi, il ricorrente ha depositato anche una memoria di replica alle precedenti deduzioni delle controparti.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La complessa vicenda per cui è causa ha visto coinvolto il ricorrente in qualità di proprietario delle aree sulle quali il Comune di Stresa, con decreto n. 4-5479 del 17 aprile 2012, aveva inizialmente costituito una servitù coattiva di area sciabile, ai sensi dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 2 del 2009, senza previamente comunicare nulla all’interessato. Successivamente, a seguito delle prime contestazioni mosse dal proprietario, il Comune ha adottato un provvedimento di “conferma” e di parziale sospensione del precedente (così la delibera del Consiglio comunale n. 145 del 5 dicembre 2013), correggendo l’individuazione e l’esatta estensione delle aree da asservire (cfr., in particolare, la determinazione dirigenziale n. 15838/16030, del 6 dicembre 2013), e disponendo, in proprio favore, una nuova immissione nel possesso delle aree. Ancora successivamente, ed alla luce di nuove contestazioni mosse dalla proprietà, l’amministrazione si è quindi decisa a far ripartire daccapo tutto il procedimento, mediante una nuova “individuazione” delle aree da asservire (d.C.c. n. 81 del 15 ottobre 2014), questa volta preceduta dalla comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Al momento, pertanto, può dirsi che l’originario decreto di asservimento del 2012 sia ancora in vigore, in quanto in parte meramente “confermato” ed in parte solo “sospeso” nei suoi effetti, e quindi non annullato né revocato, dalla successiva deliberazione consiliare del dicembre 2013 (la quale si era riservata di valutare in un secondo momento la sorte delle aree, pur sempre di proprietà del ricorrente, che non fossero interessate da impianti di risalita o da piste sciabili). Alla luce di ciò, quindi, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, proprio perché non è mai venuto meno, allo stato, l’atto impugnato con esso.
Allo stesso tempo, tuttavia, si deve dare conto della sopravvenienza degli atti relativi al secondo procedimento ablatorio (iniziatosi nel maggio 2014 con la rituale comunicazione di avvio inoltrata al proprietario delle aree) ed al momento giunto alla fase della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza: si è infatti finora avuto il provvedimento di “individuazione” delle aree (il quale ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009 equivale, per l’appunto, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza). E’ evidente, tuttavia, che questo secondo procedimento non è ancora concluso, in quanto manca l’atto di vero e proprio asservimento (o di costituzione della servitù), come del resto si riconosce nella stessa delibera: ma è anche evidente l’esistenza, già in questo momento, di un interesse attuale e concreto del ricorrente alla sua impugnativa in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di pubblica utilità, pur configurandosi quale atto presupposto del decreto di espropriazione, costituisce comunque un atto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determinerebbe la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (così ex multis, di recente,Cons. Stato, sez. IV, n. 6280 del 2014).
 
2. Ciò posto, deve essere scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sollevata da entrambe le parti resistenti.
L’eccezione non è fondata.
Nel riprendere l’analoga vicenda sulla quale questa Sezione si è recentemente pronunciata con sent. n. 1022 del 2013, anche nel caso odierno deve essere considerato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’atto conclusivo del (primo) procedimento ablatorio, costituito dal provvedimento comunale del 17 aprile 2012 di costituzione della servitù di area sciabile;
- unitamente a questo, il ricorrente ha impugnato le presupposte deliberazioni comunali e regionali di individuazione delle aree sciabili, che come detto equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi degli artt. 14 e 49 della legge regionale n. 2 del 2009, e che non gli erano state notificate o comunicate individualmente;
- secondo un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l’atto impositivo del vincolo specifico ed immediatamente lesivo per l’interesse del proprietario deve essere a questo notificato individualmente e soltanto da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, che non può viceversa essere collegato alla semplice pubblicazione della delibera che contiene la dichiarazione di pubblica utilità (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, n. 939 del 2000 n. 939; Id., sez. IV, n. 6261 del 2005).
 
3. Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato in riferimento al primo, ed assorbente, motivo (concernente la mancata comunicazione d’avvio).
La fattispecie si presenta del tutto analoga a quella già decisa dalla Sezione con la richiamata sent. n. 1022 del 2013. Né il Comune di Stresa né la Regione Piemonte avevano comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità e per la costituzione della servitù coattiva di area sciabile. Come è noto, costituisce principio da tempo consolidato quello per cui, in seno al procedimento ablatorio, l’ordinamento riconosce e valorizza le garanzie partecipative in favore dei proprietari espropriandi in riferimento alla fase iniziale di apposizione del vincolo, a quella di dichiarazione della pubblica utilità (sia essa espressa od implicita) ed a quella di adozione del provvedimento conclusivo di esproprio, in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui normalmente dispone l’amministrazione nella localizzazione dell’opera pubblica e della lesività dell’effetto finale consistente nella definitiva menomazione del diritto di proprietà (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. VI, n. 736 del 2003; Id., sez. IV, n. 2249 del 2008).
Il riconoscimento della indefettibilità del contraddittorio procedimentale, dapprima riconosciuto in sede pretoria, ha ormai ricevuto positiva disciplina nel vigente Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. n. 327 del 2001, art. 11). Pertanto, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, va sempre garantita mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla localizzazione dell’opera e sull’apposizione del vincolo. Diversamente da quanto argomentato dalle parti resistenti, il vizio del contraddittorio non può qui qualificarsi come inidoneo all’annullamento degli atti, in applicazione dell’art 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Infatti, al cospetto di un atto a contenuto non vincolato bensì di carattere tipicamente discrezionale quale l’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità, non incombeva sull’odierno ricorrente l’onere di fornire la prova circa la rilevanza del momento partecipativo, essendo invece vero il contrario: sul punto l’amministrazione non ha fornito in modo convincente la prova, seppur in chiave necessariamente prognostica, della inutilità a priori dell’apporto partecipativo della società proprietaria dell’area. E’ vero, infatti, che le piste sciabili in vetta al monte Mottarone sono già esistenti e l’amministrazione ha fatto applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 49 della legge regionale n. 2 del 2009. Tuttavia, era ben possibile (e, peraltro, i fatti successivi lo hanno inequivocabilmente dimostrato) che attraverso l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto interessato si potesse pervenire a soluzioni consensuali in merito all’estensione del vincolo, alla misura dell’indennizzo e ad eventuali meccanismi alternativi di compensazione del sacrificio imposto al proprietario delle aree da assoggettare a servitù pubblica.
In tale ambito, del resto, la giurisprudenza mostra particolare rigore nell’applicazione della previsione di cui al secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 in presenza di vizi formali del procedimento espropriativo, strutturalmente caratterizzato dalla presenza di fasi autonome a rilevanza esterna, per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, che sono normalmente espressione di ampia discrezionalità amministrativa (cfr. TAR Umbria, n. 305 del 2013 n. 305; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 4057 del 2010 n. 4057; TAR Piemonte, questa sez. II, n. 2974 del 2006). Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 130 del 2008, recante l’espressa equiparazione della Carta di Nizza ai Trattati (art. 6 Trattato UE), ai cui sensi “il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” è stato elevato a principio comunitario, quale parte integrante del “diritto ad una buona amministrazione” garantito dall’art. 41 della Carta; con il conseguente necessario adeguamento, in via interpretativa, delle norme di diritto interno ed in particolare degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nelle fattispecie in cui l’Amministrazione procedente non ha rispettato gli obblighi partecipativi.
Tanto più se, come nella fattispecie, viene in rilievo un’attività amministrativa ablatoria che incide sul diritto di proprietà tutelato dall’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU.
 
3.1. Discende da quanto detto la fondatezza del motivo, che comporta l’annullamento del decreto del Comune di Stresa di costituzione coattiva di servitù n. 4-5479, del 17 aprile 2012, della delibera del Consiglio comunale di Stresa n. 49 del 3 maggio 2011, della delibera della Giunta comunale di Stresa n. 111 del 9 agosto 2011 e della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 13-2575 del 13 settembre 2011, nella parte riferita ai terreni ed agli immobili di proprietà del ricorrente.
Discende inoltre, per illegittimità derivata, l’annullamento delle delibere consiliari (impugnate con i primi motivi aggiunti) che, in data 30 novembre 2011, hanno rinnovato la concessione a favore della controinteressata S4 s.r.l. per l’esercizio degli impianti scioviari denominati “Selvaspessa 1”, “Selvaspessa 2” e “Nuovo Baby”, in quanto ubicati su aree per le quali né l’amministrazione né la concessionaria potevano vantare alcuna giuridica disponibilità: non l’amministrazione, in quanto non vi era alcun valido provvedimento di imposizione della servitù di area sciabile; non la concessionaria (pur se proprietaria degli impianti), in quanto il contratto di locazione delle aree era già stato dichiarato risolto, per inadempimento, dalla sentenza n. 15/2011 del Tribunale civile di Verbania.
Discende ancora la caducazione degli atti con i quali, nel dicembre 2013, l’amministrazione ha “confermato” l’atto di costituzione della servitù coattiva ed ha, per l’effetto, sia disposto la propria immissione nel possesso delle aree già asservite sia autorizzato la controinteressata S4 s.r.l. ad utilizzare i terreni altrui (atti impugnati con i secondi motivi aggiunti). Si tratta, infatti, come detto, di atti meramente confermativi del decreto di costituzione della servitù: è pur vero, infatti, che nella deliberazione della Giunta comunale n. 145, del 5 dicembre 2013, si è dato atto che era stata compiuta un’ulteriore istruttoria (specialmente mediante la predisposizione di un “prospetto, predisposto dal Geom. Duò [...], che individua nel dettaglio la superficie complessiva da assoggettare a servitù”), ma ciò ai soli fini di disporre la sospensione degli effetti del precedente atto di asservimento nella parte in cui esso aveva riguardato superfici non interessate da impianti di risalita e da piste sciabili; per il resto, invece (ossia, con riguardo alle altre aree), laddove questa nuova deliberazione ha stabilito di “confermare” il precedente atto di asservimento, essa ha semplicemente preso atto della già istituita servitù, senza aggiungere nuovi profili motivazionali e senza compiere alcuna nuova istruttoria (ed anzi, senza prendere in considerazione le doglianze del privato proprietario, pur riportate nelle premesse dell’atto, che avevano riguardato anche l’aspetto sostanziale), al fine di confermarne la vigenza.
Discende, infine, l’annullamento anche della nuova concessione, rilasciata dal Comune alla società S4 s.r.l. in data 18 aprile 2013 (impugnata con i terzi motivi aggiunti) per l’esercizio dei già citati impianti scioviari, in quanto, nuovamente, in quel momento, né l’amministrazione né la controinteressata potevano ancora vantare alcuna giuridica disponibilità delle aree, di proprietà privata, interessata da siffatta gestione.
 
4. Deve adesso passarsi alla disamina dei quarti motivi aggiunti (depositati in giudizio il 18 dicembre 2014), concernenti la legittimità degli atti adottati nell’ambito del secondo procedimento ablatorio, iniziatosi dal Comune (questa volta) con la rituale comunicazione di avvio del 20 maggio 2014. Oggetto di questa nuova impugnativa, nel dettaglio, sono:
- le delibere del Consiglio comunale nn. 80 e 81, del 15 ottobre 2014, con le quali l’amministrazione ha proceduto alla “individuazione” delle aree sciabili, ricomprendendovi (tra gli altri) i terreni di proprietà del ricorrente identificati al catasto al foglio n. 8, mappali nn. 32 e 95, per una superficie complessiva di mq. 69.219;
- il provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, di reimmissione del Comune nel possesso delle suddette aree e del conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014.
Per ragioni espositive e di merito, è opportuno trattare separatamente i profili di impugnazione concernenti questi due gruppi di atti.
 
4.1. Quanto all’impugnazione dei provvedimenti di reimmissione del Comune nel possesso, i quarti motivi aggiunti sono fondati.
Deve preliminarmente osservarsi – come già accennato nella parte in fatto – che questi provvedimenti sono stati assunti dall’amministrazione non come conseguenza della nuova individuazione delle aree sciabili, effettuata il mese addietro con le delibere consiliari nn. 80 e 81, ma piuttosto come ulteriore effetto degli atti di asservimento della proprietà del ricorrente riconducibili al decreto di costituzione della servitù di area sciabile del 17 aprile 2012. Tanto emerge, in particolare, da quei passaggi della motivazione del provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, nei quali viene richiamato proprio il decreto di asservimento del 2012 insieme all’ordinanza collegiale del Tribunale civile di Verbania del 17 aprile 2014. Vanno allora, per chiarezza, riepilogate le circostanze di fatto rilevanti:
- come visto, nel dicembre del 2013 il Comune si era autoritativamente reimmesso nel possesso delle aree di proprietà del ricorrente, nell’ambito del procedimento di “conferma” parziale del precedente decreto di costituzione della servitù di area sciabile dell’aprile 2012;
- il dott. Borromeo Arese-Borromeo aveva allora adìto il Tribunale civile di Verbania per ottenere, ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., un provvedimento cautelare monocratico d’urgenza che lo reintegrasse nel possesso;
- il Tribunale civile di Verbania, con ordinanza monocratica del 1° marzo 2014, nel trattenere la giurisdizione, ha accolto la domanda del dott. Borromeo Arese-Borromeo, per l’effetto condannando il Comune e la S4 s.r.l. all’immediato rilascio delle aree;
- il Comune, quindi, in ottemperanza alla decisione del Giudice civile, ha immediatamente provveduto a rilasciare le aree al suo proprietario (provv. prot. n. 4115, del 26 marzo 2014);
- il Comune di Stresa e la S4 s.r.l., ciò nondimeno, hanno al tempo stesso presentato reclamo avverso l’ordinanza monocratica del Tribunale di Verbania, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.;
- il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, con ordinanza del 17 aprile 2014, ha quindi accolto tale reclamo unicamente sotto il profilo della giurisdizione, ossia riconoscendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, in favore del giudice amministrativo;
- a questo punto, il Comune – nel mentre aveva avviato il nuovo procedimento preordinato, daccapo, alla individuazione delle aree sciabili ed all’adozione di un nuovo decreto di asservimento –, proprio facendosi forte dell’accoglimento del reclamo cautelare da parte del Tribunale di Verbania, ha nuovamente disposto la propria immissione nel possesso delle aree: ciò, come visto, è accaduto con i provvedimenti del novembre 2014 oggetto dei quarti motivi aggiunti.
Ma allora è evidente che questi ultimi provvedimenti, in quanto causalmente collegati alla precedente reimmissione nel possesso del dicembre 2013, e quindi, in ultima analisi, al decreto di asservimento del 17 aprile 2012, non possono che seguire, in punto di illegittimità, la sorte che, in base alla presente sentenza, affligge quegli atti presupposti: essi vanno pertanto annullati per illegittimità derivata, essendo illegittimi gli atti sui quali essi espressamente si poggiano.
 
4.2. Quanto invece all’impugnazione delle delibere consiliari concernenti l’individuazione delle aree sciabili, i quarti motivi aggiunti non sono fondati.
Tali provvedimenti – che, giova ripeterlo, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, e che si iscrivono nella nuova sequenza procedimentale preordinata alla costituzione della servitù di area sciabile – non vìolano alcuna disposizione di legge, né incorrono nelle generiche doglianze di violazione dei “principi connotanti l’azione amministrativa” o delle “più elementari regole di giustizia” indicate dal ricorrente al par. n. 2 della parte in diritto dei quarti motivi aggiunti. Con essi infatti il Comune, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, non ha fatto altro che procedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009: ha individuato le aree sciabili, comprese le piste e i relativi impianti di innevamento e di risalita, ai fini della successiva (ma, allo stato, ancora non intervenuta) costituzione della servitù di area sciabile.
E’ appena il caso di rilevare, in proposito, che questo secondo procedimento (inauguratosi, come detto, con la comunicazione di avvio del 20 maggio 2014) non ha nulla a che vedere con il primo procedimento (conclusosi con il decreto di asservimento del 17 aprile 2012 e i cui atti, insieme con i provvedimenti di conferma e di impossessamento che ne sono derivati, sono annullati con la presente sentenza). Rimane pertanto ferma la possibilità per l’amministrazione, nell’esercizio del potere funzionale riconosciutole dalla legge regionale n. 2 del 2009, di proseguire nell’iter procedimentale appena avviato (ed al momento giunto alla fase della dichiarazione di pubblica utilità), con l’esercizio di tutti i poteri che la legge all’uopo le consente, fino a giungere eventualmente all’adozione del decreto di costituzione coattiva della servitù, nel rispetto delle necessarie garanzie partecipative del privato proprietario. Quest’ultimo, da parte sua, una volta eventualmente costituita la servitù, dovrà rispettare i doveri che, in base alla legge, gli incombono, in particolare quelli discendenti dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2009 che esclude che egli possa “realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso”. Assume rilevanza, in particolare, il dovere del privato di non pregiudicare l’esercizio della servitù, dovendo pertanto egli consentire l’accesso ai luoghi in modo strettamente funzionale all’esercizio delle facoltà indicate dall’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2009, e salvi sempre i legittimi provvedimenti comunali di concessione per la costruzione e il relativo esercizio, nelle aree sciabili asservite, degli impianti funiviari in servizio pubblico ai sensi della legge regionale n. 74 del 1989.
 
5. Residua la domanda di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente sin dai secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto il ristoro “dei danni di natura economica e patrimoniale” cagionati dall’illegittima occupazione delle aree da parte del Comune, per i periodi dall’11 dicembre 2013 (data del primo verbale di immissione nel possesso) al 31 marzo 2014 (data in cui ha assunto efficacia il provvedimento comunale di rilascio, adottato a seguito dell’ordinanza cautelare monocratica del Tribunale di Verbania), e dal 24 novembre 2014 (data del secondo verbale di immissione nel possesso) ad oggi.
La domanda deve essere accolta nei confronti del Comune di Stresa, rinvenendosi tutti gli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale. L’illegittima occupazione delle aree da parte del Comune, protrattasi nell’assenza di un valido provvedimento di costituzione della servitù di area sciabile, e causata dalla grave negligenza dell’amministrazione consistita nell’aver omesso le garanzie partecipative del soggetto privato, ha determinato in capo a quest’ultimo una perdita economica da mancata disponibilità delle aree che può essere calcolata, in via equitativa, prendendo come riferimento l’importo dell’indennità annuale di occupazione a carico della società S4 s.r.l. che era stato stabilito nella scrittura transattiva siglata in data 16 novembre 2011 (allorquando le due parti si accordarono, sia pure temporaneamente, ai fini di garantire il regolare funzionamento degli impianti sciistici in vista dell’imminente stagione invernale), importo da tradurre in quota giornaliera e da moltiplicare per il numero di giorni di illegittima occupazione. Alla somma così ottenuta, peraltro, dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., pertanto, il Comune di Stresa dovrà proporre al ricorrente il pagamento, entro un congruo termine, di una somma di denaro a titolo di risarcimento calcolata secondo i criteri appena delineati.
 
6. In definitiva, devono essere accolti interamente il ricorso introduttivo ed i primi tre motivi aggiunti, con annullamento degli atti ivi impugnati, ovviamente nei limiti di interesse del ricorrente; devono essere accolti, solo in parte qua, i quarti motivi aggiunti, con annullamento del provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, e del conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014; per il resto, i quarti motivi aggiunti devono essere respinti. La domanda risarcitoria, inoltre, va accolta nei sensi più sopra delineati.
Le spese della causa vanno calibrate in ragione della soccombenza parzialmente reciproca, e sono pertanto da liquidarsi, in favore del ricorrente, nella misura di due terzi di esse, per un importo totale di euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00), da porre a carico delle controparti resistenti (compresa la Regione Piemonte) in solido tra loro, e con compensazione per il restante terzo. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, le parti resistenti costituite, in solido tra loro, vanno condannate alla refusione dell’importo del contributo unificato che il ricorrente ha versato per il ricorso introduttivo e per i primi, i secondi ed i terzi motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
a) accoglie il ricorso introduttivo, i primi, i secondi ed i terzi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla tutti gli atti con essi impugnati, nei limiti di interesse del ricorrente;
b) accoglie in parte i quarti motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 15128, del 17 novembre 2014, del Comune di Stresa ed il conseguente processo verbale di immissione nel possesso redatto in data 24 novembre 2014;
c) respinge, per il resto, i quarti motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
d) accoglie la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna il Comune di Stresa al pagamento del danno cagionato al ricorrente dall’illegittima occupazione delle aree di sua proprietà, nei sensi e nei modi indicati in motivazione;
e) compensa, per un terzo, le spese del giudizio tra le parti;
f) condanna in solido il Comune di Stresa, la società S4 s.r.l. e la Regione Piemonte, per i restanti due terzi, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella somma di euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00), oltre accessori di legge;
g) condanna le parti resistenti costituite, in solido tra loro, alla refusione del contributo unificato, nei limiti indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone,Presidente
Roberta Ravasio,Primo Referendario
Antonino Masaracchia,Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.