Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Espropri e deprezzamento aree residue

Pubblico
Giovedì, 3 Maggio, 2018 - 11:30

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19-12-2017) 06-04-2018, n. 8578, sul c.d. deprezzamento area residua non oggetto di esproprio. 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22472/2013 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo Studio Legale Lessona, rappresentato e difeso dall'avvocato Chierroni Vittorio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Provincia di Pistoia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Jacopo da Ponte n. 49, presso lo Studio Legale Donativi & Associati, rappresentata e difesa dall'avvocato Donativi Vincenzo, giusta procura del 29.9.2017 autenticata dal Segretario Generale della Provincia in calce alla memoria;
- controricorrente -
contro
Bo.Ma., G.M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 335/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 335/2013 - nei giudizi riuniti promossi dalla Provincia di Pistoia, per sentire determinare sia l'indennità dovuta a B.M., per l'espropriazione di area (porzione del piazzale antistante la casa di abitazione con annesso garage) nel Comune di Pescia, sia i compensi spettanti ai tecnici geom. Bo.Ma. ed arch. G.M. quali componenti del Collegio per la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, avente ad oggetto il terreno di proprietà del B. - dichiarata cessata la materia del contendere nel rapporto Provincia di Pistoia/geom. Bo., ha determinato in Euro 1.576,88 il compenso spettante al tecnico Arch. G. ed in Euro 14.720,00, l'indennità, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33, per l'espropriazione parziale dell'area in favore del B., con ordine alla Provincia di Pistoia di deposito dell'importo suddetto, oltre interessi legali, presso la Cassa Depositi e Prestiti.
 
In particolare, i giudici della Corte d'appello hanno ritenuto ammissibile (sotto i profili sia della legittimazione attiva sia della irrilevanza dell'adesione alla determinazione dell'indennità da parte dell'espropriato) tempestiva l'azione, promossa dalla Provincia di Pistoia, in opposizione, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, alla stima determinata da un Collegio di tecnici ai sensi dell'art. 21 T.U.E., in conseguenza della mancata accettazione da parte dell'Ente espropriante dell'indennità determinata in via provvisoria, dal soggetto terzo individuato nel Collegio di tecnici. Gli stessi giudici hanno ridotto (da un 14% del valore unitario del bene ad un 2%) la stima del Consulente tecnico d'ufficio nominato, non potendo la stessa essere condivisa integralmente, in quanto il consulente, nel determinare anche la diminuzione di valore del complesso immobiliare residuo, aveva preso in considerazione pregiudizi (aumento di insalubrità, diminuzione di panoramicità e minore accessibilità all'immobile) non correlati alla perdita della proprietà per effetto del provvedimento ablativo, ma conseguenti alla stessa realizzazione dell'opera pubblica (rotatoria in luogo di incrocio a raso) ovvero implicanti una diminuzione della capacita edificatoria "anche minima", senza indicare se in concreto sussistesse capacità edificatoria residua ed in che misura.
Avverso la suddetta pronuncia, B.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Provincia di Pistoia (che resiste con controricorso) e di G.M. e Bo.Ma. (che non resistono). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, non avendo la Corte d'appello, sulla questione dell'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta, considerato che anche la stima peritale, ex art. 21 T.U.E. viene fatta propria dell'Amministrazione stessa nel momento in cui viene comunicata all'espropriato, "senza riserve o condizioni", cosicchè una volta che intervenga accettazione nell'ambito del procedimento espropriativo, l'Ente espropriante non gode di alcuna facoltà residuale e discrezionale; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, avendo i giudici della Corte d'appello, nella quantificazione dell'indennità, ritenuto di non dovere tenere conto sia della minore accessibilità dell'immobile (prima con accesso diretto autorizzato, dalla strada provinciale ed, a seguito della costruzione della rotatoria, attraverso il giro dell'isolato), sia della edificabilità (trattandosi di area ricadente in zona omogenea "B1") ridotta residua, su lotto di minore superficie, sia della perdita di un posto auto; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 1, dell'art. 91 c.p.c.; avendo i giudici della Corte operato la compensazione delle spese processuali, sulla base di una soccombenza erroneamente riscontrata in punto di ammissibilità dell'azione e di quantificazione dell'indennità (comunque maggiore rispetto a quella "irrisoria ed incapiente" offerta in via amministrativa).
2. La prima censura è infondata.
Il procedimento delineato dal D.P.R. n. 327 del 2001, riguardo alla determinazione della stima ad opera di un collegio di periti dell'indennità d espropriazione, in aggiunta alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione provinciale, si inserisce in un sistema imperniato sulla emanazione del decreto di espropriazione, indipendentemente dal fatto che esso preceda o meno la stima c.d. "definitiva", assumendo fondamentale rilievo la disposizione contenuta del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, secondo cui "l'opposizione.. va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio" (Cass. 20174/2017, nella quale, pronunciando proprio sull'impugnazione, proposta da un Comune, alla stima peritale, ex art. 21 T.U., si è affermato che "la rinuncia alla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della revoca della dichiarazione di pubblica utilità, comporta la cessazione della materia del contendere anche relativamente all'impugnazione della perizia, stante carattere endoprocedimentale e non autonomo della stima peritale rispetto al procedimento ablatorio, sicchè il venir meno di questo, in carenza del fondamentale presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, determina la caducazione della stima peritale e il venir meno dell'interesse all'impugnazione"). In sostanza, stante l'unitarietà della disciplina relativa alla opposizione alla stima, il promotore dell'espropriazione (nella specie coincidente con l'espropriante) non può essere escluso dall'ambito dei soggetti legittimati all'opposizione alla stima peritale ex art. 21 T.U. (operata da un collegio "terzo", a composizione mista), avuto riguardo dell'art. 54, comma 1 del t.u., inserito con la rubrica opposizioni alla stima nel titolo 4 del testo unico, recante a sua volta la rubrica "disposizioni sulla tutela giurisdizionale", che prevede, infatti che, decorsa trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, "il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità".
Peraltro, l'avviso di deposito della relazione dei tecnici, effettuato dall'Ente espropriante, ai sensi dell'art. 21 comma 10, al fine di rendere edotto l'espropriato, non può implicare accettazione implicita e definitiva dell'importo, in mancanza di una previsione normativa in tal senso.
3. Anche la seconda censura è infondata, considerato che non ricorre la lamentata violazione dell'art. 33 T.U.E., avendo, anzitutto, i giudici della Corte d'appello correttamente tenuto conto della diminuzione di valore dell'area residua di proprietà dell'espropriato, conseguente alla perdita di posto auto. Gli stessi giudici non hanno, invece, preso in considerazione la minore accessibilità all'immobile, per effetto della realizzazione di rotatoria in sostituzione del preesistente incrocio a raso, che impediva l'accesso diretto mediante svolta a sinistra dalla strada provinciale, considerato, con duplici autonome rationes decidendi, sia che si trattava, per come accertato in fatto dai giudici di appello, di manovre "vietate", anche anteriormente, sia che comunque essa derivava non dall'espropriazione dell'area ma dal fatto che il bene si trovava in prossimità ed in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata.
Questa Corte ha infatti da tempo chiarito (Cass. 2810/2006) che "in caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussiste un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, non anche allorchè il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare" (nella specie è stato escluso il deprezzamento indennizzabile per l'esposizione al flusso di traffico conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica sulla parte di suolo espropriata, trattandosi di pregiudizio destinato a incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà venutesi a trovare in prossimità della nuova opera di viabilità; conf. Cass. 2938/2008; Cass. 26357/2011; Cass. 8873/2014). Del tutto conformemente a tale indirizzo, questa Corte ha, di recente, ritenuto dovuto l'indennizzo, della L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 e del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 44, nelle ipotesi nelle quali l'opera pubblica abbia realizzato "una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purchè idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico" (Cass. 13368/2017; nella fattispecie, l'indennizzo concerneva il pregiudizio derivante dalla realizzazione di una strada "su un muro d sostegno che fiancheggiava, senza apprezzabile distacco, la proprietà", con privazione di luce ed aria, amenità e panoramicità dell'edificio condominiale). Il che nella specie è stato escluso dai giudici di appello valutate le circostanze del caso concreto.
La Corte d'appello ha poi escluso l'incidenza della perdita di volumetria realizzabile nell'area residua solo perchè ha ritenuto non raggiunta sul punto la  prova, da parte dell'espropriato, stante anche a genericità al riguardo della CTU. 4. Il terzo motivo è assorbito (in quanto basato sul presupposto dell'erroneo giudizio sull'ammissibilità dell'azione e sulla quantificazione dell'indennità, in riferimento al vaglio della soccombenza reciproca delle parti).
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, guidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza de presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo d contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018
 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.