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I vincoli conformativi non scadono mai - TAR Marche, Ancona, sent. n.1 del 09.01.2015

Pubblico
Martedì, 20 Gennaio, 2015 - 01:00

 

 
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 1 del 9 gennaio 2015, sui vincoli conformativi
 
 Per costante giurisprudenza, non hanno carattere espropriativo, ma soltanto conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza e all’obbligo di indennizzo (che non sussiste) tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali. Tra tali ipotesi, rientrano il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo di inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde e così via (tra tante, CdS Sez. IV, 23.12.2010, n.9372). Il vincolo, di carattere conformativo, che interessava il terreno del ricorrente non era quindi soggetto a decadenza.
 
N. 00001/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01194/1994 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 1994, proposto da: 
Pierani Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Campana, con domicilio eletto presso Avv. Ester Cioccolanti in Ancona, Via Leopardi, 2; 
contro
Comune di Mercatino Conca, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Brusciotti, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Fabiani in Ancona, Via San Martino, 23; 
per l'annullamento
- della delibera consiliare del Comune di Mercatino Conca n.29 del 18.8.1994, avente ad oggetto: “Lavori di costruzione muro di sostegno per consolidamento abitato in zona sportiva – determinazioni”;
- della delibera di Giunta municipale n.201 del 18.8.1994, avente ad oggetto: “Lavori di costruzione muro di sostegno per consolidamento abitato in zona sportiva – approvazione perizia di variante”;
- dell’ordinanza di occupazione d’urgenza per la realizzazione di un muro di sostegno per consolidamento abitato in zona sportiva, prot. n.3089 del 29.8.1984, notificata i 30.8.1994;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mercatino Conca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1 Il Sig. Pierani impugna gli atti della procedura espropriativa che hanno interessato il suo terreno, relativi alla realizzazione di un muro di sostegno per consolidamento abitato in zona sportiva, in seguito ad approvazione di perizia di variante, deducendo tre motivi di ricorso.
Alla pubblica udienza del 6.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione
1.1 Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che il vincolo che interessava il terreno di sua proprietà (destinazione G-verde pubblico attrezzato) sarebbe stato da tempo decaduto (ai sensi della legge 1186/68), con conseguente violazione dell’art. 1 della legge 3.1.1978 in considerazione della dichiarazione di pubblica utilità contemporanea all’approvazione del progetto di variante.
1.2 Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza, non hanno carattere espropriativo, ma soltanto conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza e all’obbligo di indennizzo (che non sussiste) tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali. Tra tali ipotesi, rientrano il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo di inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde e così via (tra tante, CdS Sez. IV, 23.12.2010, n.9372). Il vincolo, di carattere conformativo, che interessava il terreno del ricorrente non era quindi soggetto a decadenza.
2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 36 della legge 241/1990 in relazione all’art. 20 della legge 865/71 e della legge 2359/1865. In particolare, si deduce l’incompetenza del Sindaco, delegato dal Consiglio Comunale ad adottare l’ordinanza di occupazione d’urgenza.
2.1 Il motivo è infondato. Come è stato osservato in giurisprudenza in un caso quasi identico al presente, il progetto di cui trattasi è stato approvato dalla Giunta Comunale e il sindaco è stato incaricato dal Consiglio Comunale di porre in essere gli atti della procedura di occupazione d'urgenza secondo le norme in materia di espropriazione al tempo vigenti. Difatti, la netta distinzione di competenze tra potere politico e potere gestionale risulta delineata dalla Legge n. 127 del 1997, successiva all'adozione del provvedimento de quo e non dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (e dalla legge 142/90, nella sua formulazione originaria) indicativi del principio generale di divisione delle funzioni tra potere politico e gestionale, peraltro di difficile applicazione in presenza di leggi quale quella sugli espropri che attribuiva al sindaco i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza. Solo il D.Lgs. n. 80 del 1998 ha posto un punto fermo fissando con norma di chiusura (art. 45, co.1 e 2) la ripartizione delle competenze nel senso che devono ritenersi di competenza dei dirigenti tutti gli atti attribuiti dalla Legge ad organi politici (sul tema Tar Puglia Bari 10.3.2005 n. 1018).
3 Con riguardo al terzo motivo di ricorso, ove si denuncia l‘invalidità derivata per motivi esposti in precedenza e violazione della legge 142/90, lo stesso è infondato per le ragioni appena esposte. Va altresì precisato che non appaiono chiari gli ulteriori profili di incompetenza dedotti, dato che la Giunta comunale era all’epoca competente ad approvare i progetti di opere pubbliche, (si veda, tra le tante, Cds Sez. IV, 20.3.2000, n. 1471) e, nel caso in esame, con delibere contestuali la Giunta ha proceduto all’approvazione della variante e il Consiglio a quella della procedura espropriativa. Le altre osservazioni relativa alla scadenza del vincolo e all’incompetenza del sindaco sono già state trattate in precedenza.
4 Alla luce delle considerazione fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1 Considerate le oscillazioni giurisprudenziali presenti all’epoca del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi,Presidente
Giovanni Ruiu,Consigliere, Estensore
Francesca Aprile,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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