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L'occupazione d'urgenza - TAR Molise, sez. I, sent. n. 40 del 23.01.2014

Pubblico
Venerdì, 14 Novembre, 2014 - 01:00

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, (Sezione Prima), sentenza n.40 del 23 gennaio 2014, sulla occupazione d’urgenza 
 
 
 
N. 00040/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2002 REG.RIC.
N. 00535/2002 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso numero di registro generale 133 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.T.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Caputi Jambrenghi, elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio legale Neri, 
contro
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;
- Comune di Isernia, in persona del Sindaco p .t., rappresentato e difeso dall’avv. Mirella Buccomino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r., in Campobasso;
- Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi; 
 
 
 
2) ricorso numero di registro generale 535 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.T.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Caputi Jambrenghi, elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio legale Neri, 
contro
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;
- Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;
- Comune di Isernia, in persona del Sindaco p .t., non costituitosi; 
nei confronti di
Jadanza Lanzaro Manlio; 
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 133 del 2002:
dei seguenti atti: 1)il decreto n. 3 datato 25.1.2002, prot. n. 369/184, a firma del dirigente dell’Ufficio espropri del Comune di Isernia, avente a oggetto decreto d’occupazione temporanea e d’urgenza di immobili per la realizzazione del verde pubblico e limitrofo parcheggio del piano particolareggiato “Sa Lazzaro”, notificato al ricorrente il 4.2.2002; 2)l’atto datato 28.1.2002 prot. n. 1524/02, con il quale il tecnico incaricato dell’esproprio, ing. Manilo Jadanza Lanzaro, ha comunicato alla ricorrente l’avvenuto deposito degli atti, nonché il relativo avviso di deposito datato 7.2.2002; 3)la delibera G.C. di Isernia n. 499 del 30.11.2001; 4) ogni atto presupposto o connesso, ivi compreso il decreto n. 1961 datato 23.9.1992, il verbale di consistenza e immissione in possesso datato 5.3.1992, la delibera di C.C. di Isernia n. 49 del 5.6.2001 di variante generale al P.r.g.; nonché per la declaratoria di inesistenza o nullità del decreto dell’Assessore all’urbanistica della Regione Molise n. 11 del 21.7.1999, avente a oggetto <>; e per la condanna del Comune di Isernia, in persona del Sindaco, e della Regione Molise, in persona del Presidente, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ingiusti, procurati alla ricorrente con atti e comportamenti adottati; quanto ai motivi aggiunti del 4.7.2002, dei seguenti atti: i medesimi impugnati con il ricorso introduttivo;
quanto al ricorso n. 535 del 2002:
dei seguenti atti: 1)il decreto n. 55/2002 datato 23.9.2002, a firma del Dirigente del Servizio Espropri della Provincia di Isernia, avente a oggetto <>, notificato alla ricorrente in data 25.11.2002; 2)tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi; nonché per la condanna della Provincia di Isernia, in solido con il Comune di Isernia e la Regione Molise al risarcimento del danno ingiusto procurato alla ricorrente con gli atti emanati e i comportamenti adottati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80/1998; quanto ai motivi aggiunti del 7.7.2004, dei seguenti atti: 1)il decreto n. 24/2004 datato 24.5.2004, a firma del Dirigente del Servizio Espropri della Provincia di Isernia, avente a oggetto <>, notificato alla ricorrente in data 16.6.2004; 2)la determina del Dirigente del Settore lavori Pubblici – Ufficio Tecnico OO.PP. del Comune di Isernia n. 269/4 datata 22.4.2004 e la relativa nota di trasmissione alla Provincia di Isernia; 3)tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi; nonché per la condanna della Provincia di Isernia, in solido con il Comune di Isernia e la Regione Molise al risarcimento del danno ingiusto procurato alla ricorrente con gli atti emanati e i comportamenti adottati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80/1998, mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente in misura da determinarsi in corso di causa;
 
 
Visti i riuniti ricorsi con i relativi allegati, nonché i connessi motivi aggiunti della ditta ricorrente e le sue memorie difensive;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie e note dell’Amministrazione regionale intimata, nonché del Comune di Isernia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I – La ditta ricorrente, proprietaria in agro di Isernia di un suolo esteso per 3102 mq. (foglio 82, p.lla 790) con destinazione parziale a zona C2 (espansione), impugna, con il ricorso n. 133/2002, gli atti della procedura ablatoria per la realizzazione del Piano particolareggiato “San Lazzaro” e precisamente i seguenti atti: 1)il decreto n. 3 datato 25.1.2002, prot. n. 369/184, a firma del dirigente dell’Ufficio espropri del Comune di Isernia, avente a oggetto decreto d’occupzione temporanea e d’urgenza di immobili per la realizzazione del verde pubblico e limitrofo parcheggio del piano particolareggiato “San Lazzaro”, notificato al ricorrente il 4.2.2002; 2)l’atto datato 28.1.2002 prot. n. 1524/02, con il quale il tecnico incaricato dell’esproprio, ing. Manilo Jadanza Lanzaro, ha comunicato alla ricorrente l’avvenuto deposito degli atti, nonché il relativo avviso di deposito datato 7.2.2002; 3)la delibera G.C di Isernia n. 499 del 30.11.2001; 4=ogni atto presupposto o connesso, ivi compreso il decreto n. 1961 datato 23.9.1992, il verbale di consistenza e immissione in possesso datato 5.3.1992, la delibera di C.C. di Isernia n. 49 del 5.6.2001 di variante generale al P.r.g.. La ricorrente chiede, altresì, la declaratoria di inesistenza o nullità del decreto dell’Assessore all’urbanistica della Regione Molise n. 11 del 21.7.1999, avente a oggetto <>, nonché la condanna del Comune di Isernia e della Regione Molise, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ingiusti, procurati con gli atti e i comportamenti adottati. La ricorrente società deduce i seguenti motivi: 1)violazione di legge, art. 7 legge n. 241/1990, in relazione all’art. 16 della legge n. 115= del 1942, all’art. 10 della legge n. 865/1971, all’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, alla legge n. 1/1978, alla L.R. n. 19/1979 e s.m.i.; 2)eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, anche in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 3)violazione di legge art. 13 legge n. 2359 del 1865, irragionevolezza e illogicità manifesta, incompetenza e violazione della legge n. 142&1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione, illegittimità derivata; 4)violazione di legge art. 16 legge n. 1150 del 1942, art. 13 legge n. 2359 del 1865, legge n. 1/1978, L.R. n. 19/1979 e s.m.i., violazione dei principi in materia di pianificazione esecutiva di secondo grado, violazione P.r.g. vigente, illegittimità derivata; 5)violazione art. 2 legge n. 1187 del 1968, anche in riferimento agli artt. 41 e 97 Cost., illegittimità derivata dalla delibera C.C. di variante al P.r.g. di Isernia; 6)domanda risarcitoria.
Con i motivi aggiunti del 4.7.2002, la ricorrente impugna nuovamente i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo le seguenti censure: 1)violazione di legge, art. 7 legge n. 241/1990, in relazione all’art. 16 della legge n. 115= del 1942, all’art. 10 della legge n. 865/1971, all’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, alla legge n. 1/1978, alla L.R. n. 19/1979 e s.m.i.; 2)eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, anche in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 3)violazione di legge art. 13 legge n. 2359 del 1865, irragionevolezza e illogicità manifesta, incompetenza e violazione della legge n. 142&1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione, illegittimità derivata; 4)violazione di legge art. 16 legge n. 1150 del 1942, art. 13 legge n. 2359 del 1865, legge n. 1/1978, L.R. n. 19/1979 e s.m.i., violazione dei principi in materia di pianificazione esecutiva di secondo grado, violazione P.r.g. vigente, illegittimità derivata; 5)violazione art. 2 legge n. 1187 del 1968, anche in riferimento agli artt. 41 e 97 Cost., illegittimità derivata dalla delibera C.C. di variante al P.r.g. di Isernia; 6)domanda risarcitoria.
Con memoria difensiva dell’11.2.2013, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce la Regione Molise, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria e con note di deposito ne chiede la reiezione.
Si costituisce anche il Comune di Isernia, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza presidenziale n. 799/2012, sono disposti incombenti istruttori.
Avendo subito, infine, l’esproprio per pubblica utilità, insorge nuovamente, con il riunito ricorso n. 535/2002, per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto n. 55/2002 datato 23.9.2002, a firma del Dirigente del Servizio Espropri della Provincia di Isernia, avente a oggetto <>, notificato alla ricorrente in data 25.11.2002; 2)tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi. Chiede altresì la condanna della Provincia di Isernia, in solido con il Comune di Isernia e la Regione Molise al risarcimento del danno ingiusto procurato alla ricorrente con gli atti emanati e i comportamenti adottati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80/1998. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)incompetenza e violazione del combinato disposto della L.R. n. 19/1979 e della L.R. n. 12/1993, anche in riferimento ai principi generali vigenti in materia di rispetto delle competenze; 2)nullità per carenza assoluta di potere; 3)violazione della normativa di settore e dei principi generali vigenti in materia di espropriazione, anche con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento; 5)violazione della legge n. 865/1971 e della normativa di settore e dei principi generali vigenti in materia di espropriazione, anche con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., nonché agli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990.
Con i motivi aggiunti del 7.7.2004, la ricorrente impugna altresì i seguenti atti: 1)il decreto n. 24/2004 datato 24.5.2004, a firma del Dirigente del Servizio Espropridella Provincia di Isernia, avente a oggetto <>, notificato alla ricorrente in data 16.6.2004; 2)la determina del Dirigente del Settore lavori Pubblici – Ufficio Tecnico OO.PP. del Comune di Isernia n. 269/4 datata 22.4.2004 e la relativa nota di trasmissione alla Provincia di Isernia; 3)tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi. Chiede inoltre la condanna della Provincia di Isernia, in solido con il Comune di Isernia e la Regione Molise al risarcimento del danno ingiusto procurato alla ricorrente con gli atti emanati e i comportamenti adottati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80/1998, mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente in misura da determinarsi in corso di causa. La ricorrente deduce le seguenti censure: 1)illegittimità derivata, 2)incompetenza e violazione della normativa regionale <>; 3)violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e segg. della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, comunque la reiezione del gravame.
Il Comune di Isernia e la Provincia di Isernia non si costituiscono.
Con ordinanza presidenziale n. 101/2012, sono disposti nuovi incombenti istruttori.
Con due istanze datate 14.11.2013, la ricorrente chiede che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei due riuniti ricorsi nn. 133/2002 e 535/2002.
All’udienza del 19 dicembre 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.
III – I riuniti ricorsi sono improcedibili, stante la dichiarata sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, li riunisce per connessione e li dichiara improcedibili.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del , dal Collegio così composto:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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