Notifiche atti procedura espropriativa e valore non recettizio del decreto - TAR Lazio, sez.II, sent. n. 2429 del 11.02.2015
Pubblico
Sabato, 14 Febbraio, 2015 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n.2429 del 11 febbraio 2015, sulla notifica degli atti della procedura di esproprio, sui proprietari catastali, sulla irregolarità delle notifiche
Ai sensi degli artt. 3 e 16 d.P.R. n. 327 del 2001, la omessa notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non solo non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di questi ultimi, essendo comunque onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche presupposto dalle norme citate.
Ai sensi della seconda parte dell’art. 145, comma 1, c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Il decreto di esproprio per pubblica utilità, infatti, ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è elemento integrativo, né requisito di validità né condizione di efficacia dell’atto, avendo la sola funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima (ex multis: Cons. Stato, IV, 14 febbraio 2012, n. 702).
N. 02429/2015 REG.PROV.COLL.
N. 19750/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 19750 del 2000, proposto da:
Stefano Pascucci, Gianna Pascucci e Amerina Tellone, quest’ultima in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della TELPA Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Cerbara, 64;
contro
Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lo Mastro, domiciliato presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Occhipinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Belsiana, 71;
Società Editec Srl, Società So.Sv.I. Srl, Tectra Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn.cc.
per l'annullamento
per quanto di interesse, della delibera della Giunta Comunale, in data 25 maggio 1999, nonché della delibera della Giunta Comunale del 4 aprile 2000 di rettifica della prima, entrambe aventi ad oggetto “l’approvazione del progetto ed indizione gara delle infrastrutture viarie di collegamento tra lo svincolo sulla A 24 e la SS 5 Tiburtina a servizio del Polo Tecnologico” ed autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera;
dell’occupazione d’urgenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti e di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale e, segnatamente, del verbale di consistenza e di immissione in possesso in data 19 luglio 2000
nonché per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 57524 del 23 settembre 2003, con cui il Comune di Roma ha disposto la presa di possesso e la contestuale redazione del verbale di consistenza dell’immobile di proprietà della Società Telpa foglio n. 295, particella 34, foglio n. 295, particella 35/R, foglio n. 295, particella 57/R;
degli atti preordinati e connessi, segnatamente della determinazione dirigenziale n. 1399 del 6 agosto 2003 con cui è stata disposta l’occupazione delle aree medesime per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
della determinazione dirigenziale n. 2307 del 25 novembre 2003 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’immobile di proprietà della Telpa distinto al foglio n. 295 particelle 1570 e 82;
degli atti preordinati e connessi e, segnatamente, degli atti con cui sono stati comunicati gli adempimenti ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 nonché della delibera di Giunta Comunale n. 545 del 24 settembre 2002 di approvazione di variante tecnica e suppletiva;
del decreto dirigenziale del Comune di Roma n. 26 del 6 giugno 2007 di esproprio ed asservimento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 865 del 1971;
della nota in data 12 giugno 2008 con cui il Comune di Roma ha comunicato che, con determinazione dirigenziale n. 602 del 23 aprile 2008, sono state stabilite le indennità provvisorie di esproprio nonché della anzidetta determinazione dirigenziale;
del decreto dirigenziale del Comune di Roma n. 41 del 16 giugno 2008, di asservimento definitivo “a favore del Comune di Roma delle aree occorrenti per la realizzazione di interventi ex art. 2 legge n. 179/92 – Località Case rosse – rete di fognatura in gres per acque nere nelle zone esterne al P.P. n. 57 case rosse”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere proprietari delle aree ricadenti nel territorio del Comune di Roma, località Case Rosse, particelle nn. 82, 83, 429, 53, 55, 57, 58, in foglio n. 295, coinvolte nella procedura espropriativa per la realizzazione di un collettore fognario di circa 1500 metri lineari.
Soggiungono che le particelle in discorso sono catastalmente ancora intestate ai danti causa, ma che, al di là delle apparenze catastali, il Comune di Roma – Ufficio Espropri sarebbe stato a conoscenza che essi erano gli effettivi proprietari cui avrebbero dovute essere indirizzate notifiche e comunicazioni.
Nel rilevare di non avere mai ricevuto comunicazione degli atti della procedura espropriativa, della quale affermano di essere venuti a conoscenza soltanto allorché il fondo è stato invaso da mezzi meccanici – hanno proposto il presente ricorso avverso gli atti della sequenza procedimentale, articolando i seguenti motivi di impugnativa quanto all’approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, nonché all’occupazione d’urgenza:
Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione per disapplicazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990.
L’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento sussisterebbe anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto di opera pubblica.
Nella fattispecie, non sarebbe stata consentita alcuna partecipazione agli interessati, che avrebbero subito le conclusioni unilateralmente imposte dall’amministrazione, laddove, se avvertiti, avrebbero potuto far emergere alternative in termini di localizzazione dell’opera pubblica.
Violazione del principio di adeguatezza dell’istruttoria. Violazione del principio di imparzialità.
L’ente espropriante, pur nel carattere discrezionale della scelta dei terreni da espropriare, dovrebbe tenere conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario.
I ricorrenti hanno altresì proposto i seguenti motivi di impugnativa quanto alla redazione dello stato di consistenza e all’immissione in possesso:
Violazione dei principi di correttezza e di buona fede.
L’espropriante, una volta conosciuto l’effettivo proprietario dell’immobile da occupare, dovrebbe notificargli l’avviso di immissione in possesso, ancorché la legge si limiti ad imporre la notificazione al proprietario secondo le risultanze catastali.
L’avvenuta conoscenza, da parte del Comune di Roma, del trasferimento della proprietà sarebbe circostanza risultante per tabulas dalla nota del 15 maggio 2000 indirizzata dall’amministrazione comunale resistente al Comune di Guidonia Montecelio.
Violazione dell’art. 3 l. n. 1 del 1978. Eccesso di potere per contraddittorietà e per grave travisamento.
La superficie incisa dalla procedura sarebbe pari a 36.723 mq, mentre il verbale dello stato di consistenza farebbe apparire una superficie largamente ridotta di mq 14.852.
Con un primo atto di motivi aggiunti, la Telpa Srl ha contestato la nullità della notifica per violazione dell’art. 145 c.p.c. sul presupposto che l’immissione nel possesso dell’immobile e la redazione dello stato di consistenza sarebbero stati preceduti da notifica irrituale, eseguita all’indirizzo privato della signora Amerina Tellone anziché alla medesima nella veste di legale rappresentante della Società Telpa presso la sede legale della stessa.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, la Telpa Srl ha impugnato il provvedimento d’occupazione d’urgenza per le particelle nn. 1570 e 82 foglio n. 295, che sarebbe stato irritualmente notificato per la stessa ragione sopra esposta.
Con un terzo atto di motivi aggiunti, la Società Telpa ha ancora contestato l’irritualità della notifica, per violazione dell’art. 145 c.p.c., per essere stata la stessa effettuata prima alla signora Telloni Amerina e poi alla signora Pascucci Gianna, mentre proprietaria degli immobili oggetto della procedura ablatoria è la Società in discorso. Inoltre, il decreto di esproprio del 6 giugno 2007 sarebbe stato notificato oltre la data del 22 luglio 2007 alla quale era stata fissata la scadenza della procedura espropriativa e di asservimento.
Con i tre atti di motivi aggiunti, la Società Telpa ha altresì formulato istanza di risarcimento del danno.
Con un quarto atto di motivi aggiunti, il signor Stefano Pascucci ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 602 del 23 aprile 2008, con cui sono state stabilite le indennità provvisorie di esproprio, anch’essa per violazione dell’art. 145 c.p.c. non essendo stata la notifica eseguita presso la sede legale della Telpa.
Con un ultimo atto di motivi aggiunti, la signora Gianna Pascucci ha impugnato il decreto dirigenziale del Comune di Roma del 16 giugno 2008 di asservimento definitivo delle aree a favore dello stesso Comune in quanto, non essendo il legale rappresentante della Telpa Srl, non sarebbe stata legittimata a ricevere alcun atto in nome e per conto della Società stessa.
Roma Capitale ha contestato analiticamente le censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
La Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
I ricorrenti hanno prodotto altra memoria a sostegno delle proprie ragioni,
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’azione di annullamento proposta con l’atto introduttivo del giudizio è infondata e va di conseguenza respinta.
Con riferimento alla censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo.
Il successivo terzo comma dispone che colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, ai sensi degli artt. 3 e 16 d.P.R. n. 327 del 2001, la omessa notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non solo non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di questi ultimi, essendo comunque onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche presupposto dalle norme citate. Nelle stesse, si rinviene altresì l’obbligo del proprietario catastale cui la notifica è indirizzata, di informarne tempestivamente quello effettivo, con conseguente trasferimento all’ambito dei rapporti tra privati della tutela esperibile dal proprietario, salva la prova che l’amministrazione fosse a conoscenza dei dati dell’effettivo proprietario e li abbia negligentemente omessi (cfr. Cons. Stato, IV, 27 gennaio 2012, n. 409, che richiama Cons. Stato, IV, 30 novembre 2006, n. 7014).
Nel caso di specie, non è in contestazione che, all’epoca dell’azione degli atti, le risultanze catastali indicassero come proprietari i danti causa degli interessati, ma i ricorrenti sostengono che il Comune di Roma – UfficioEspropri avrebbe conosciuto, ad li là delle apparenze catastali, chi erano gli effettivi proprietari.
In particolare, l’avvenuto trasferimento della proprietà risulterebbe per tabulas dalla nota in data 15 maggio 2000 indirizzata dal Comune di Roma – Ufficio Espropri al Comune di Guidonia.
Le censure non sono persuasive.
Il Collegio, in primo luogo, rileva che, alla data del 15 maggio 2000, gli atti impugnati della Giunta Comunale, relativi all’approvazione del progetto ed all’indizione gara per le infrastrutture viarie di collegamento tra lo svincolo sulla A 24 e la SS 5 Tiburtina a servizio del Polo tecnologico erano già stati adottati, mentre non era stato ancora redatto il verbale di consistenza e di immissione in possesso in data 19 luglio 2000.
Tuttavia, dalla sola richiesta, indirizzata dal Comune di Roma – Ufficio Espropri al Comune di Guidonia Montecelio, di comunicazione degli eredi del sig. Giulio Pascucci, non può discendere sic et simpliciter la presunzione che l’amministrazione fosse a conoscenza dell’identità degli effettivi proprietari del terreno espropriando.
Ad ogni buon conto, giova considerare altresì che i ricorrenti non hanno neanche genericamente accennato nel gravame a quali sarebbero state le indicazioni alternative alla localizzazione dell’opera che avrebbero prospettato all’amministrazione nel corso del procedimento.
Per quanto concerne la censura secondo cui la superficie incisa dalla procedura sarebbe pari a 36.723 mq, mentre il verbale dello stato di consistenza farebbe apparire una superficie largamente ridotta di mq 14.852, è sufficiente rilevare che l’amministrazione, nella propria memoria difensiva, ha precisato che il verbale cui si riferiscono i ricorrenti riguarda solo alcune particelle, mentre per altre è stato redatto un separato verbale di consistenza e immissione in possesso.
3. La Telpa Srl ha contestato la legittimità degli atti impugnati con i primi tre atti di motivi aggiunti per nullità della notifica a causa della violazione dell’art. 145 c.p.c. in quanto, nei primi due casi, la notifica sarebbe stata eseguita all’indirizzo privato della signora Amerina Tellone anziché alla medesima nella veste di legale rappresentante della Società Telpa presso la sede legale della stessa e, nel terzo caso, la notifica sarebbe stata eseguita una prima volta alla signora Amerina Telloni e, una seconda volta, alla signora Gianna Pascucci.
Le censure non sono persuasive in quanto, ai sensi della seconda parte dell’art. 145, comma 1, c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Parimenti infondata è l’altra censura proposta con il terzo atto di motivi aggiunti, secondo cui il decreto di esproprio del 6 giugno 2007 sarebbe stato notificato oltre la data del 22 luglio 2007 alla quale era stata fissata la scadenza della procedura espropriativa e di asservimento.
Il decreto di esproprio per pubblica utilità, infatti, ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è elemento integrativo, né requisito di validità né condizione di efficacia dell’atto, avendo la sola funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima (ex multis: Cons. Stato, IV, 14 febbraio 2012, n. 702).
In conclusione, le azioni annullamento, unitamente alle relative istanze risarcitorie, proposte con i primi tre atti di motivi aggiunti dalla Società Telpa sono infondate e vanno respinte.
4. Con un quarto atto di motivi aggiunti, il signor Stefano Pascucci ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 602 del 23 aprile 2008 con cui sono state stabilite le indennità provvisorie di esproprio ancora per violazione dell’art. 145 c.p.c., non essendo stata la notifica eseguita presso la sede legale di Telpa.
L’azione deve essere respinta anche in tal caso in ragione del richiamato disposto di cui all’art. 145, comma 1, seconda parte, c.p.a., in quanto il signor Stefano Pascucci ha agito in giudizio in qualità di rappresentante legale della Società.
5. L’azione di annullamento proposta dalla signora Gianna Pascucci con il quinto atto di motivi aggiunti, invece, deve essere dichiarata inammissibile in quanto, non essendo la ricorrente il legale rappresentante della Telpa Srl, non ha interesse e legittimazione a contestare la legittimità del provvedimento impugnato indirizzato a detta Società quale proprietaria degli immobili.
6. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), sono poste a carico dei ricorrenti ed a favore dell’amministrazione comunale di Roma, mentre sono compensate nei confronti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano Spa che si è costituita in giudizio con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, così provvede sul ricorso in epigrafe:
respinge le azioni di annullamento proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i primi quattro atti di motivi aggiunti;
dichiara inammissibile l’azione di annullamento proposta con il quinto atto di motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), in favore dell’amministrazione comunale di Roma; compensa le spese nei confronti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)