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Retrocessione parziale

Pubblico
Venerdì, 12 Aprile, 2019 - 15:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,(Sezione Seconda), sentenza n. 3918 del 25 marzo 2019, sulla retrocessione parziale  

 

MASSIMA 

 

La retrocessione parziale consegue solo all'accertamento, da parte della competente Amministrazione, della inservibilità dei beni, fermi restando, nel rinnovato esercizio di tale potere, i vincoli conformativi eventualmente preesistenti non potendo l’Amministrazione fare riferimento a finalità diverse da quelle per il cui perseguimento è stato esercitato il potere ablatorio.

 

SENTENZA 

 

N. 03918/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13395/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 13395 del 2018, proposto da OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Celani e Chiara Saltelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21; 

nei confronti

Associazione Sportiva OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 

per l'esecuzione

della sentenza del T.A.R. LAZIO, Roma, II n. 7413 del 25.5.2015.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente agisce per l’integrale esecuzione della sentenza della sentenza del Tar Lazio- Roma, II, n. 7413 del 25.5.2015 con la quale questa Sezione, accogliendo il ricorso dalla stessa proposto, ha annullato la determina con cui Roma Capitale aveva rigettato l’istanza di retrocessione delle aree di cui al foglio 253, particelle 318, 10 e 316, oggetto di cessione volontaria in quanto interessate dal procedimento espropriativo di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 8817 del 2.11.1988 di approvazione del progetto relativo alla realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto.

1.1. La Sezione ha affermato che il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto affetto dai vizi enunciati nella decisione, “mentre non può procedersi al sollecitato accertamento del diritto ad ottenere la retrocessione parziale dell’area, venendo in rilievo, per quanto dianzi esposto, l’esercizio di un potere discrezionale rimesso all’Amministrazione in ordine alla valutazione della utilizzabilità dell’area. A fronte di tale potere l'espropriato vanta solo una posizione di interesse legittimo da azionare nell’ambito del giudizio di legittimità, con preclusione della possibilità per il giudice di procedere all’accertamento della spettanza della retrocessione parziale, la quale, non venendo in rilievo un potere vincolato, può conseguire solo alla dichiarazione, da parte dell'autorità espropriante, della sopravvenuta inutilizzabilità, il cui esercizio non risolve la precedente espropriazione, ma pone soltanto le condizioni di un nuovo trasferimento a favore dell’originario proprietario con effetto ex nunc: la retrocessione parziale, infatti, consegue solo all'accertamento, da parte della competente Amministrazione, della inservibilità dei beni, fermi restando, nel rinnovato esercizio di tale potere, i vincoli conformativi discendenti dalla presente pronuncia, non potendo l’Amministrazione fare riferimento a finalità diverse da quelle per il cui perseguimento è stato esercitato il potere ablatorio” (così la sentenza n. 7413 del 25.5.2015).

1.2. Parte ricorrente ha, quindi, esposto che, nonostante la predetta sentenza sia stata notificata, ai fini dell’esecuzione, sia a Roma Capitale che alla controinteressata Associazione Sportiva Mondofitness in data 3.7.2015 e nonostante la stessa sia passata in giudicato, a seguito della conferma da parte del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2857 del 14.5.2018, l’amministrazione resistente è rimasta inadempiente contravvenendo a quanto disposto dal giudice di prime cure e d’appello, con evidente lesione dei suoi diritti.

Sulla scorta delle predette circostanze in fatto e in diritto la società IRPAG a r.l. ha, quindi, chiesto la condanna di Roma Capitale, in ottemperanza alla sentenza n. 7413/2015, ad adottare tutti gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato e, in particolare, di provvedere a rendere la dichiarazione di inservibilità o meno dell’area necessaria per il prosieguo dell’istanza di retrocessione, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile, provvedendo a depositare della documentazione.

3. All’udienza camerale del 20.2.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Dalla documentazione depositata da Roma Capitale si evince che il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, con nota del 14.2.2015 ha invitato i competenti uffici ad esprimere un nuovo parere in merito all’eventuale inservibilità per scopi pubblici al fine di adempiere a quanto disposto da questo Tribunale già con ordinanza collegiale n. 2671/2015; che la richiesta è restata priva di riscontro tant’è che in data 24.8.2015, con la nota prot n. QC 22827, il dipartimento patrimonio ha sottolineato ai competenti dipartimenti la necessità di ottenere “le risposte, al fine di procedere all’accertamento della sussistenza del diritto all’IRPAG Srl alla retrocessione parziale delle aree cui è causa”; che ciononostante i vari dipartimenti competenti sono rimasti silenti negli anni; che in data 19.2.2018 il Dipartimento Patrimonio sviluppo e valorizzazione ha nuovamente sollecitato gli uffici con la nota prot.n. 5388.

Da tutti i predetti atti si evince, pertanto, che Roma Capitale non ha dato integrale esecuzione alla sentenza di questa Sezione, non potendo i rammentati solleciti ritenersi satisfattivi di quanto disposto nella rammentata pronuncia.

6.1. Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che deve essere dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di dare completa e puntuale esecuzione alla sentenza azionata e specificata in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla notifica di essa a cura di parte, se perfezionatasi anteriormente alla predetta comunicazione;

7. Alla luce della nota del 19.2.2018 e dell’attività amministrativa compiuta dall’amministrazione comunale, il commissario ad acta sarà nominato con successivo provvedimento solo nell’ipotesi in cui dovesse decorrere infruttuosamente il termine di 60 (sessanta) giorni assegnato all’amministrazione resistente.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, all’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe mediante l’adozione di tutti gli atti necessari, come individuati in motivazione.

Condanna Roma Capitale alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Marina Perrelli Antonino Savo Amodio

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

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