RISARCIMENTO DANNI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE : LE VOCI DI DANNO
Pubblico
Martedì, 10 Luglio, 2018 - 08:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n. 6620 del 13 giugno 2018, sulle voci di danno collegate a procedimenti espropriativi
N. 06620/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11584/2010 REG.RIC.
N. 12081/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11584 del 2010, proposto da
D.S.r.l. e D.S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Titomanlio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Terenzio, 7;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sindaco del Comune di Roma in qualità di Commissario Delegato all’Emergenza nella Capitale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Roma, (attualmente Roma Capitale) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Umberto Garofoli, domiciliato ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 12081 del 2010, proposto da
D.. e D.S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Titomanlio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Terenzio, 7;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato all’Emergenza Traffico, non costituiti in giudizio;
Comune di Roma, (attualmente Roma Capitale) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rizzo, domiciliato ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 11584 del 2010:
del decreto dirigenziale n. 6 del 23 giugno 2010 adottato dal Comune di Roma – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – U.O. Ufficio Unico per le Espropriazioni, non notificato alla parte ricorrente, con il quale il Comune di Roma ha disposto l'esproprio dei terreni siti in agro del Comune di Fiumicino, censiti al N.C.T. al foglio n.1066, particelle 582, 1718, 1720 e 1722;
del verbale di immissione in possesso redatto in data 19 ottobre 2010 dal Comune di Roma – , Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. IV Ufficio Unico Espropriazioni, notificato alla parte ricorrente in data 19 ottobre 2010;
dell'avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, avente ad oggetto «Espropriazione aree per pubblica utilità: "realizzazione del nuovo ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento”», adottato dal Comune di Roma – Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici - IV Unità Organizzativa – Ufficio Unico per le Espropriazioni, mai notificato alla parte ricorrente, con il quale il Comune di Roma ha avvisato che gli atti relativi alla variante di P.R.G., la relazione dell'opera e il piano particellare di esproprio e gli elaborati dell'intervento, con particolare riferimento alla planimetria catastale, sarebbero stati depositati, per 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'annuncio, presso il Comune di Roma, Dipartimento IX - Ufficio Unico per le Espropriazioni;
dell'ordinanza n. 186 del 18 giugno 2009, adottata dal Sindaco dei Comune di Roma – Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "nuovo ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento – codice C.2 A - 05", ivi compresi tutti gli elaborati tecnici, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 9094 del 18 febbraio 2009, adottata dal Comune di Roma – Dipartimento XlIl – VI U.O., non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 10916 dell’11 febbraio 2009, adottata dal Sindaco del Comune di Fiumicino, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 2545 del 16 gennaio 2009 adottata dal Comune di Roma – Ufficio Unico per le Espropriazioni, non notificata alla parte ricorrente;
della determinazione dirigenziale prot. n. 1288 del 13 dicembre 2007, adottata dal Dipartimento VI del Comune di Roma, non notificata alla parte ricorrente;
della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 18 dei 12 febbraio 2008, non notificata alla parte ricorrente;
dell'atto prot. n.1930/ETM del 28 maggio 2009 con il quale si è chiusa la Conferenza dei servizi, non notificato alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 1630 del 19 maggio 2009, con il quale l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Uffici Piani e Programmi ha rifasciato parere favorevole con prescrizioni, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 2728 del 16 settembre 2008, adottata dall'Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 2178 dei 30 giugno 2009, adottata dall'Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. D2/2S/04/107589 del 18 giugno 2008 con la quale la Regione Lazio – Dipartimento Territorio Direzione Regione Ambiente e cooperazione tra i popoli – Area valutazione impatto ambientale e danno ambientale Programmi, ha trasmesso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n.14572 del 12 giugno 2008, adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la Protezione della natura, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 2581 del 20 febbraio 2008, con la quale il Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 577 del 23 gennaio 2008 con la quale l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, non notificata alla parte ricorrente;
della nota n. 2240 del 21 novembre 2007 dell’Ufficio Speciale emergenza traffico, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot. n. 2209/ETM del 29 ottobre 2007 dell'Ufficio Speciale emergenza traffico, non notificata alla parte ricorrente;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumicino n.49 del 6 agosto 2007, non notificata alla parte ricorrente;
della nota prot.n. 46/RC/UT/rr del 1 giugno 2007, con la quale il Prof. Ing. Remo Calzona ha trasmesso il progetto strutturale del nuovo Ponte della Scafa, acquisito al protocollo dei Comune di Roma — Dipartimento XII al n. 2954 del 5giugno 2007, non notificata alla parte ricorrente;
del decreto dirigenziale n. 604 del 30dicembre 2005 adottato dal Comune di Roma — Dipartimento XII, non notificato alla parte ricorrente;
del decreto dirigenziale n. 827 del 9 maggio 2006 adottato dal Comune di Roma — Dipartimento XII, non notificato alla parte ricorrente;
del decreto dirigenziale n. 1899 del 28 settembre 2006 adottato dal Comune di Roma — Dipartimento XII, non notificato alla parte ricorrente;
del decreto dirigenziale n. 591 del 28 dicembre 2005 adottato dal Comune di Roma — Dipartimento XII, non notificato alla parte ricorrente;
dei decreti dirigenziali n. 600 del 6 aprile 2007 e n. 1104 del 15 giugno 2007, adottati dal Comune di Roma — Dipartimento XII, non notificati alla parte ricorrente;
del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Roma e la Regione Lazio in data 13 dicembre 2002, non notificato alla parte ricorrente;
dell'Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 adottata dal Sindaco del Comune di Roma, non notificata alla parte ricorrente;
delle Ordinanze commissariali n. 2 del 12 ottobre 2006 e n. 6 del 23 ottobre 2006, adottate dal Sindaco del Comune di Roma — Commissario Delegato, non notificate alla parte ricorrente;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa.
quanto al ricorso n. 12081 del 2010:
per il risarcimento
del danno causato da parte della Regione Lazio:
- per la mancata comunicazione dell'avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, avente ad oggetto «Espropriazione aree per pubblica utilità: "realizzazione del nuovo ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento”», adottato dal Comune di Roma – Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici - IV Unità Organizzativa – Ufficio Unico per le Espropriazioni, con il quale il Comune di Roma ha avvisato che gli atti relativi alla variante di P.R.G., la relazione dell'opera e il piano particellare di esproprio e gli elaborati dell'intervento, con particolare riferimento alla planimetria catastale, sarebbero stati depositati, per 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'annuncio, presso il Comune di Roma, Dipartimento IX - Ufficio Unico per le Espropriazioni;
- per la mancata comunicazione del decreto dirigenziale n. 6 del 23 giugno 2010 adottato dal Comune di Roma – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – U.O. Ufficio Unico per le Espropriazioni, con il quale il Comune di Roma ha disposto l'esproprio dei terreni siti in agro del Comune di Fiumicino, censiti al N.C.T. al foglio n.1066, particelle 582, 1718, 1720 e 1722;
- per la violazione dell’art. 19 della concessione stipulata in data 30 giugno 2008;
- per la violazione dell’art. 25 del R.R. n. 3/2004 e degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1223 c.c..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco del Comune di Roma in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza nella Capitale, del Comune di Roma e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2010, iscritto al n. 11584/2010 R.G., le società ricorrenti, in qualità di concessionarie di un’area golenale demaniale della Regione Lazio, sito in Fiumicino, con accesso da Via Monte Cadria, n. 9, su cui esercitano attività di cantieristica nautica, hanno impugnato tutti gli atti, come in epigrafe elencati, relativi al procedimento espropriativo avviato dal Comune di Roma, e riguardante anche parte della suddetta area, per la realizzazione del nuovo ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento [C2. 1.05], opera inserita nel "Piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e nel piano parcheggi".
Riferiscono che le aree da espropriare vengono utilizzate, nell'ambito dell'attività del cantiere nautico, in parte all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni e stazionamento terra delle imbarcazioni, in parte a spazio espositivo all'aperto per le imbarcazioni in vendita, in parte a parcheggio per clienti, mentre il fabbricato è utilizzato come circolo nautico e bar-ristorante; lamentano che l'attività cantieristica non può più essere esercitata senza la porzione di terreno espropriato o, comunque, può essere esercitata solo in minima parte, con notevole sacrificio delle capacità produttive e redditizie dell'azienda.
Si è costituita in giudizio solo formalmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si è costituito il Sindaco di Roma, quale Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e programma Roma Capitale, il quale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente, essendo le particelle oggetto di espropriazione (N.C.T. foglio n.1066, p.lle 582, 1718, 1720 e 1722) di proprietà della Regione Lazio, la quale non ha sollevato alcuna osservazione né ha mai rappresentato l'esistenza della convenzione con la parte ricorrente.
Si è, altresì, costituita Roma Capitale (già Comune di Roma), la quale ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo i provvedimenti impugnati di competenza del Sindaco in qualità di Commissario delegato all’Emergenza Traffico, Mobilità e Progetti Strategici, dunque in attuazione di competenze straordinarie affidategli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente, essendo la Regione Lazio unico soggetto destinatario del decreto di esproprio, nonché l’irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2017, su istanza del difensore di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per trattazione congiunta con il ricorso RG n. 12081/2010.
In vista della nuova udienza, in data 14 aprile 2018 Roma Capitale ha depositato copia del verbale di rilascio dell'area, prot. QN 144735 del 21 febbraio 2017, con relativi allegati.
La parte ricorrente ha depositato, in data 8 maggio 2018 una relazione di stima dei danni e, in data 10 maggio 2018, una memoria conclusiva.
All’udienza pubblica del 29 maggio 2018, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2010 e iscritto al n. 12081/2010 R.G. le società ricorrenti, premessi i fatti relativi alla vicenda espropriativa di parte dell’area golenale demaniale ove esercitano la loro attività di cantieristica nautica, agiscono nei confronti della Regione Lazio per il risarcimento del danno causato alla loro attività dalla omessa comunicazione alla parte concessionaria dei provvedimenti espropriativi riguardanti la proprietà della concedente, cui ascrivono responsabilità contrattuale.
Si sono costituiti in giudizio, soltanto con atti formali, la Regione Lazio e il Comune di Roma.
In vista della trattazione della causa la Regione Lazio ha depositato documentazione, tra cui la determinazione n. G07013 del 18 maggio 2017, pubblicata sul BURL n. 43 del 30 maggio 2017, con cui l’Ente concedente ha disposto la revoca parziale della concessione in precedenza assentita, per la porzione di mq. 2380, destinata alla realizzazione dell'opera pubblica (doc. 9 del fascicolo della Regione).
La parte ricorrente ha depositato, in data 8 maggio 2018 la stessa relazione di stima dei danni.
Le parti principali hanno depositato memorie conclusive e all’udienza pubblica del 29 maggio 2018, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Vanno tratteggiati brevemente i fatti di causa.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008 (prorogato con D.P.C.M. 19 dicembre 2008 al 31 dicembre2009, quindi con D.M. 18 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010) lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma.
Con successiva Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Roma, fino al 31 dicembre 2008, Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, con nota DPC/CG/0004928 del 21 gennaio 2009, ha precisato che, a seguito della proroga dello stato di emergenza, disposta con il D.P.C.M. sopra citato, devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 2009 anche i poteri conferiti al Commissario delegato con l'Ordinanza presidenziale n. 3543/2006 e s.m.i..
L'art. 1, comma 2, lett. c), di tale ordinanza prevede, tra l'altro, che il Commissario Delegato provveda all'approvazione di un piano di interventi relativo alle infrastrutture viarie.
Con ordinanza n. 1 in data 11 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha provveduto alla: a) nomina dei soggetti attuatori, per specifici settori di intervento; b) istituzione del Comitato di Coordinamento per l'Emergenza del Traffico e Mobilità; c) istituzione dell'Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità.
Con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha approvato: a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; c) il piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) dell'OPCM n. 3543/06; d) il piano parcheggi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) dell'OPCM 3543/06.
Con Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 sono state definite le procedure da adottarsi per la realizzazione degli interventi inseriti nel "Piano degli interventi di riqualificazione delle Infrastrutture viarie e per la mobilità e nel Piano parcheggi".
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, i poteri commissariali delegati al Sindaco di Roma dall'O.P.C.M. n. 3543/06 sono stati estesi alle aree immediatamente limitrofe al territorio della capitale, previa intesa con gli Enti Locali interessati, se ritenuto necessario e limitatamente al completamento degli interventi infrastrutturali.
Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010 è stato prorogato lo stato di emergenza anche per l'anno 2011.
Nel descritto quadro si inserisce l'intervento relativo alla realizzazione del "Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento", incluso nel citato "Piano di Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità", classificato nella tabella B con il codice C2.l-05.
L'area oggetto dell'intervento insiste in parte sul territorio del Comune di Roma - Municipio XIII ed in parte sul limitrofo territorio del Comune di Fiumicino.
Sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Roma e la Regione Lazio in data 13 dicembre 2002, è stato attribuito al Comune di Roma il finanziamento per procedere al previsto adeguamento del Ponte della Scafa.
In base a tale protocollo è stato altresì stabilito che l'attività di progettazione svolta dal Comune di Roma avrebbe compreso anche le opere ricadenti nel Comune di Fiumicino, da espletarsi con il supporto di funzionari del Comune stesso.
Il Dipartimento XII del Comune di Roma, di concerto con l'Ufficio tecnico del Comune di Fiumicino, ha elaborato il progetto definitivo dell'intervento.
L'intervento interessa l'unica infrastruttura esistente di attraversamento del fiume Tevere nel settore sud-ovest del Comune e prevede la realizzazione di un nuovo ponte e della relativa viabilità di collegamento che, allacciandosi agli attuali innesti con la Via del Mare, raggiunge l'argine del fiume Tevere con tracciato traslato di 50/80 metri circa a sud rispetto all'esistente.
Il nuovo ponte attraversa il fiume Tevere ed il confine comunale tra Roma e Fiumicino e si riconnette a Via dell'Aeroporto di Fiumicino mediante un nodo viabilistico che comprende la realizzazione di uno svincolo di collegamento con Via della Scafa ed un innesto con una viabilità esistente, attualmente a fondo cieco.
L'infrastruttura provvede inoltre alla ricucitura con le relative viabilità parallele al fiume, prevedendo, nel Comune di Roma il ridisegno dell'innesto con Via Tancredi Chiaraluce, e nel Comune di Fiumicino, la realizzazione di una rotatoria che mette in comunicazione Via della Scafa con Via Monte Cadria e Via Col del Rosso.
II 15 novembre 2007 si è tenuta presso l'Ufficio del Commissario la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo di intervento di realizzazione dell'opera.
Con O.C. n. 186 del 30 giugno 2009 è stata disposta: l'approvazione del progetto definitivo (e relativo quadro economico) dell'intervento denominato "Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento", l'approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3543/06 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/07; l'approvazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 27/2001, delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai proprietari dalle aree oggetto dell'esproprio (fra cui non figura la Regione Lazio); la procedura espropriativa di urgenza ai sensi dell'art 22 del DPR 327/2001 e s.m.i..
Sono seguiti altri atti, fra cui l’approvazione dello schema di bando e di disciplinare di gara.
Il Progetto definitivo approvato contiene, tra gli atti allegati all'ordinanza di approvazione (O.C. 186/2009), il piano particellare di esproprio delle aree site nel Comune di Fiumicino fra cui alcune particelle di proprietà della Regione Lazio, incluse in un’area più ampia relativamente alla quale le ricorrenti hanno stipulato l'atto di concessione del suolo su cui svolgono l'attività.
4. Con ricorso n. 11584/2010 R.G. la parte ricorrente ha impugnato gli atti della procedura espropriativa formulando i quattro motivi di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo denuncia la violazione di norme e principi in tema di vincoli e divieti imposti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali su alcune aree interessate dall'esproprio.
In particolare lamenta:
- violazione da parte del Comune di Roma dell'art. 45, comma T.U. Beni culturali, che impone agli enti territoriali di recepire le prescrizioni dettate dalla suddetta norma nei regolamenti edilizi e negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- violazione del D.P.R. 554/99 relativamente allo studio di prefattibilità ambientale;
- violazione della fascia di rispetto (zona monumentale di Ostia antica).
Con il secondo motivo denuncia l’illegittimità dell'intera procedura di esproprio per asserita assenza del parere vincolante della Commissione della riserva statale del Litorale Romano.
Con il terzo e il quarto motivo censura gli atti impugnati per difetto di motivazione, illogicità e per mancata considerazione di eventuali alternative progettuali.
Infine ha formulato domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti.
5. Con il ricorso n. 12081/2010 le società ricorrenti, in dipendenza della descritta vicenda in fatto, agiscono a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della Regione Lazio, per ottenere il risarcimento del danno.
Esse premettono di esercitare attività cantieristica di rimessaggio nel cantiere denominato "Delta Italia" sito in Fiumicino, in forza dell'atto di concessione stipulato tra la Regione Lazio e la "Delta Italia S.r.l." in data 30 luglio 2008 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 in data 16 ottobre 2008 serie 3 al n. 5841.
Con il relativo Disciplinare la Società Delta Italia S.r.l., (già concessionaria di una porzione di terreno golenale demaniale di estensione complessiva pari a circa mq. 17.290, di cui circa mq. 15.700 di superficie scoperta e circa mq. 1.590 di superficie coperta, sita in Via Monte Cadria, n.9, località Isola Sacra del Comune di Fiumicino, in forza di un precedente atto di concessione in data 29 gennaio 2001, con scadenza 31 dicembre 2009, registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma in data 28 febbraio 2001 al. n. 1255), ha sottoscritto il rinnovo della concessione in data 30 luglio 2008.
La durata della concessione è stata convenuta in anni 19, con decorrenza dal 30 giugno 2008 e termine il 30 giugno 2027 per il canone annuo di € 37.757,51, garantito da deposito cauzionale di € 113.362,53.
Inoltre Delta Italia S.r.l., impegnatasi a realizzare un progetto di valorizzazione del bene demaniale in concessione, previa autorizzazione dalla Regione Lazio in data 25 gennaio 2005 prot. n. 9583, ha poi concesso in affitto l'azienda costituita dalla gestione del cantiere nautico alla Società Delta Marine Operator S.r.l., con contratto di affitto d'azienda in data 24 febbraio 2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 9 marzo 2005, convenendola per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta.
A sua volta, Delta Marina Operator S.r.l. è autorizzata a subaffittare a terzi i singoli rami d'azienda accessori all'attività principale del cantiere nautico.
Con istanza in data 3 agosto 2009 prot. n. 150535, Delta Italia S.r.l. ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per il progetto di riqualificazione del bene demaniale in concessione, che prevede interventi di adeguamento delle strutture alle normativa vigente in materia.
Riferisce la parte ricorrente che detto progetto, che ha preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Ardis - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo in data 29 febbraio 2008 prot. n. 1871, è stato autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione del 24 dicembre 2009 n. B6795 e afferma che, in parte, è già stato eseguito, con ingenti esborsi.
Tanto esposto in punto di fatto, la parte ricorrente riferisce di essere venuta a conoscenza, in data 19 ottobre 2010, della adozione del decreto di esproprio n. 6 del 23 giugno 2010 da parte del Comune di Roma, senza che nessun atto della procedura le fosse mai stato notificato né dal Comune di Roma, né del Comune di Fiumicino né della Regione Lazio.
La superficie interessata dall'esproprio si estende, a suo dire, per complessivi mq. 1.952 e, secondo la ricorrente, a causa della privazione di tali aree l'attività cantieristica non potrà essere più esercitata o, comunque, potrà essere esercitata in minima parte, con notevole sacrificio delle capacità produttive e redditizie dell'azienda.
La ricorrente ritiene che, nell'ambito della vicenda descritta, il contegno tenuto dalla Regione Lazio si sia caratterizzato per la grave violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza dal momento che l'Amministrazione, pur essendo a conoscenza dell'esistenza della procedura espropriativa e della adozione del successivo decreto di esproprio, non ne ha reso edotta la concessionaria, così causandole un grave pregiudizio economico.
Pertanto, rubricando apposito motivo, la parte ricorrente imputa alla Regione: violazione dell'art. 19 della concessione del 30 giugno 2008 e dell’art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3, nonché degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1223 c.c., degli artt. 24, 42, comma 2, e 97 della Costituzione, violazione del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
Conclude la ricorrente chiedendo la condanna della Regione al risarcimento del danno quantificato in 3.050.893,00 specificato come segue:
€ 909.362,00 per mancati guadagni derivanti dal minor spazio disponibile per lo stazionamento di imbarcazioni;
€ 610.758,00 per mancati guadagni derivanti dall'interruzione del programma di investimenti per la riqualificazione del cantiere;
€ 248.876,00 per mancati guadagni derivanti dalla disdetta del contratto di affitto di ramo d'azienda per la rivendita di accessori per la nautica;
€ 1.276.297,00 per mancati guadagni derivanti dal mancato perfezionamento di accordi per la commercializzazione ed assistenza di imbarcazioni;
€ 5.600,00 per spese per opere eseguite nel cantiere che verranno eliminate.
6. La Regione si è difesa esponendo di non essere stata a conoscenza del procedimento espropriativo, pertanto declina ogni responsabilità in ordine alla mancata informazione alla concessionaria di tale procedimento e, dunque, ogni conseguente responsabilità per danni.
Fa rilevare l’incongruenza della tempistica assunta dalla ricorrente quale fonte di danno, non essendo verosimile né dimostrato che la parte concessionaria abbia sostenuto i presunti cospicui investimenti nel breve lasso di tempo (meno di un anno) intercorso tra l’autorizzazione regionale ad eseguirli (determinazione n. B6795 del 24 dicembre 2009) e la data in cui ha avuto notizia dell’esistenza dell’espropriazione (19 ottobre 2010).
Fa presente che, in ogni caso, la ricorrente non può aver subito alcun danno dal momento che l’area da espropriare è rimasta nella sua piena disponibilità fino al 26 giugno 2017, data in cui è stato redatto il verbale di consegna di parte del suddetto bene demaniale (di complessivi mq 2.380) al Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale.
Precisa che, peraltro, ciò è avvenuto solo dopo l’adozione della Determinazione n. G07013 del 18 maggio 2017 (pubblicata sul BURL n. 43 del 30 maggio 2017 - doc. 9 – determinazione menzionata anche nella nota - doc. 5 - tramessa alla parte ricorrente il 30 giugno 2017), con cui la Regione ha revocato parzialmente la concessione di una parte dell’area golenale affidata a Delta Italia s.r.l.: atto non impugnato dalla parte ricorrente.
La difesa regionale evidenzia che, con la determinazione di revoca parziale, l’Ente si impegnava, con successivo provvedimento, alla rettifica della concessione, nonché alla riduzione, conseguente alla minore area oggetto di concessione, del canone demaniale; rettifica poi avvenuta, in contraddittorio con la ricorrente, con determinazione N. G02729 del 6 marzo 2018, con cui sono stati completamente rivisti i rapporti con la parte ricorrente e calcolati tutti i canoni e gli oneri dovuti e non dovuti, anche mediante atti ricognitivi del territorio e della superficie dell’area occupata dalla parte ricorrente.
La Regione ha concluso, quindi, per la reiezione del ricorso.
7. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi, stante l’evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Invero i ricorsi traggono origine entrambi dall’unica vicenda espropriativa, avviata dal Sindaco di Roma in qualità di Commissario delegato all’Emergenza di Roma Capitale, che ha riguardato, inter alia, anche parte dell’area golenale demaniale sita in Fiumicino, di proprietà della Regione Lazio, su cui le ricorrenti esercitano attività di cantieristica nautica.
8. Con il primo ricorso la parte ricorrente impugna tutti gli atti della procedura espropriativa per la "realizzazione del nuovo ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento”, avviata dal Sindaco del Comune di Roma in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale, atti dai quali si assume lesa poiché la priverebbero di parte dell’area golenale demaniale di proprietà della Regione Lazio, di cui è concessionaria.
La lesività di tali atti risiede, nella prospettazione della parte ricorrente, nel non poter più svolgere l’attività di cantieristica nautica sull’area di cui è concessionaria e nel veder sfumare tutti gli investimenti sostenuti per la riqualificazione dell’area.
Con lo stesso ricorso formula anche domanda risarcitoria nei confronti delle amministrazioni ivi evocate, fra cui non figura la Regione, proprietaria-concedente dell’area in questione.
Con il secondo ricorso agisce in via risarcitoria nei confronti della Regione Lazio, per responsabilità contrattuale, consistente nella omessa informativa circa la pendenza della procedura espropriativa (anche se, poi, la memoria conclusiva depositata il 10 maggio 2018, è riferita al giudizio “per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 6 del 23 giugno 2010 adottato dal Comune di Roma – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – U.O. Ufficio Unico per le espropriazioni, mai notificato alla ricorrente”).
9. La sintesi che precede consente al Collegio di rilevare come la procedura espropriativa, avviata per la realizzazione del nuovo ponte della Scafa, non incida sulla posizione giuridica della ricorrente, di concessionaria dell’area in forza di atto di concessione stipulato in data 30 giugno 2008, prima della data del verbale di immissione in possesso (19 ottobre 2010).
La parte ricorrente, infatti, come essa stessa inammissibilmente lamenta, non è stata destinataria della notifica di alcun atto della suddetta procedura, non avendone titolo e non essendone direttamente coinvolta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 gennaio 2017, n. 194).
Ciò non esclude, in astratto, la sua legittimazione ad impugnarne gli atti dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.
Ciò posto, la parte ricorrente ravvisa il vulnus prodotto da tali atti nei suoi confronti nella idoneità degli stessi a privare la concedente Regione Lazio della titolarità di parte delle aree demaniali date in concessione e, dunque, indirettamente nella idoneità degli stessi a privare la concessionaria, per il futuro, della possibilità di continuare ad esercitare la sua attività di cantieristica e rimessaggio nautico.
10. Per esigenze di sintesi si può prescindere dall’esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parte resistenti, Dovendo la causa essere definita in rito per una diversa ragione.
Osserva il Collegio che la ricorrente non è stata mai privata della disponibilità di parte dell’area in questione (mq. 2380 dei circa mq. 17.290 detenuti in concessione) fino al 26 giugno 2017, data in cui è stato redatto il verbale di consegna della indicata parte del suddetto bene demaniale al Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che, come comprovato da Roma Capitale nel giudizio n. 11584/2011 R.G. e dalla Regione Lazio nel giudizio n. 12081/2010 R.G., ciò è avvenuto soltanto a seguito di determinazione regionale n. G07013 del 18 maggio 2017, pubblicata sul BURL n. 43 del 30 maggio 2017, con cui l’Ente concedente ha disposto la revoca parziale della concessione in precedenza assentita, per la porzione di mq. 2380, destinata alla realizzazione dell'opera pubblica.
Tale provvedimento rappresenta, dunque, l’atto effettivamente lesivo per la parte ricorrente, sulla base del quale la Regione ha poi proceduto, in data 26 giugno 2017, alla consegna di parte del suddetto bene demaniale (di complessivi mq 2.380) al Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale.
Tanto la revoca parziale quanto il verbale di consegna del 26 giugno 2017 non sono stati impugnati dalla parte ricorrente.
Ne discende che il ricorso n. 11584/2011 R.G. è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, dall’eventuale annullamento degli atti della procedura espropriativa la parte ricorrente non potrebbe più trarre alcuna utilità.
11. Con il secondo ricorso, n. 12081/2010 R.G., parte ricorrente, lamentando di non essere stata informata dalla concedente Regione Lazio della pendenza della procedura espropriativa di parte dell’area demaniale golenale detenuta in concessione, chiede la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento del danno.
Al fine di descrivere il danno di cui chiede il risarcimento, la parte ricorrente, per quanto qui di interesse, riferisce quanto segue.
L'attività di cantieristica nautica e, in particolare, di costruzione, rimessaggio, stazionamento e riparazione di natanti ed imbarcazioni di ogni genere è esercitata dalla parte ricorrente sull’area in discorso, nel cantiere denominato "Delta Italia", in forza dell'atto di concessione stipulato tra la Regione Lazio e Delta Italia S.r.l. in data 30 luglio 2008, consistente, in realtà, in un rinnovo del precedente.
Fra i patti della predetta concessione vi era l’impegno della ricorrente di realizzare, entro il mese dì dicembre 2011, opere di valorizzazione del bene demaniale in concessione, consistenti in: demolizione dei due capannoni esistenti e ricostruzione di un unico manufatto delle dimensioni di mq. 1.335 circa, avente una struttura portante a campi regolari, in materiale da definire in fase di progettazione esecutiva; modifica dello scalo di alaggio da sostituire con una gru fissa su basamento in conglomerato cementizio armato; adeguamento e ristrutturazione del fabbricato adibito ad ufficio e bar ristorante, disposto su due piani, con adeguamento del blocco servizi ed inserimento di una scala interna per il collegamento dei due livelli; costruzione di una piscina; manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine e delle passerelle lungo il fiume, consolidamento della sponda, ripristino del profilo spondale, rete fognaria fino a recapito nella rete comunale, oltre a sistemazioni varie al fine di consentire il miglior utilizzo del cantiere e la relativa riqualificazione.
Alla data della proposizione del ricorso la ricorrente riferisce di aver già in parte eseguito le suddette opere, senza specificare quali.
Precisa che le aree oggetto del provvedimento di esproprio si trovano all'interno dell'area golenale concessa in uso dalla Regione Lazio e costituiscono spazi indispensabili per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività nautica nel cantiere "Delta Italia".
Conclude la parte ricorrente che l'attività cantieristica svolta “non può, di fatto, essere più esercitata senza la porzione di terreno espropriato o, comunque, può essere esercitata solo in minima parte, con notevole sacrificio delle capacità produttive e redditizie dell'azienda esercitata”; che la privazione delle aree espropriate costituisce per la parte ricorrente “un evento traumatico e con conseguenze patrimoniali ed economiche di notevole entità. In particolare, l'esecuzione del provvedimento di esproprio comporterà una serie di conseguenze dirette ed indirette all'attività della parte ricorrente, riconducibili, tra l'altro, ai seguenti aspetti: - privazione di spazi per lo stazionamento delle imbarcazioni nel cantiere nautico, con conseguente diretta diminuzione dei ricavi per rimessaggio di imbarcazioni e per lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle imbarcazioni che stazionano nel cantiere, oltre ad un danno indiretto derivante dalla riduzione della complessiva capacità del cantiere nautico di ospitare imbarcazioni da diporto; - impossibilità di procedere nell'immediato e, comunque, forte compromissione del Progetto di riqualificazione del cantiere nautico per la messa a norma degli impianti e delle strutture e per una migliore utilizzazione dell'area demaniale ai fini dello sviluppo dell'attività nautica, con la conseguente riduzione di ricavi futuri per la parte ricorrente; - disdetta del contratto d'affitto di ramo d'azienda per la vendita di accessori per la nautica, già comunicata alla parte ricorrente, a causa della diminuzione degli spazi espositivi esterni e della necessità di utilizzo, da parte dell'impresa che eseguirà i lavori, dell'area limitrofa alla costruzione del Nuovo Ponte della Scafa, con conseguente diminuzione diretta ed indiretta di ricavi per la parte ricorrente; - impossibilità di perfezionare gli accordi commerciali raggiunti presso l'ultimo Salone Nautico di Genova per la commercializzazione ed assistenza di imbarcazioni con marchio Pershing, Austin Parker e Blue Martin, con conseguente riduzione di prevedibili ricavi futuri per la parte ricorrente; - danno patrimoniale per la necessaria eliminazione di alcune opere eseguite nel cantiere negli ultimi anni (recinzione, asfaltatura dei piazzali e dei viali, giardini ecc.); - riduzione degli spazi del cantiere nautico anche per quanto riguarda le attività ricreative e gli spazi a verde, con conseguente malcontento dei Clienti che potrebbero ricercare altri Circoli nautici cui affidare le loro imbarcazioni ed il loro tempo libero; - generali conseguenze negative per l'attività del cantiere nautico, sia per quanto riguarda la diminuzione degli spazi a disposizione per l'attività nautica in generale sia per i prevedibili disagi provocati dai lavori per la realizzazione del Nuovo Ponte della Scafa, opera che molto probabilmente richiederà lunghi tempi di realizzazione”.
Sulla base di quanto esposto la parte ricorrente propone un prospetto nel quale, “tenuto conto dei dati riportati e del diverso margine di redditività esistente per le attività di rimessaggio e di manutenzione delle imbarcazioni”, espone “l'importo stimato dei mancati guadagni netti annuali causati dalla perdita di spazio per lo stazionamento delle imbarcazioni a terra per effetto del provvedimento di esproprio”.
La ricorrente prosegue come segue: “Con l'esecuzione del provvedimento di esproprio la parte ricorrente non potrà realizzare il programma di investimenti delineato nel Progetto di riqualificazione dell'area golenale, costituente il cantiere nautico "Delta Italia". Alcune delle opere previste nel Progetto stesso ed, in particolare, la demolizione dei due capannoni esistenti e la conseguente costruzione di un unico capannone di mq. 1335 circa, avrebbero consentito alla parte ricorrente di eseguire lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e rifacimento di imbarcazioni di maggiori dimensioni, con conseguente incremento dei ricavi di esercizio.
La costruzione del nuovo capannone potrebbe essere eseguita ugualmente anche in presenza del provvedimento di esproprio, in quanto l'area relativa ai capannoni non è compresa tra le aree oggetto dell'esproprio; tuttavia la privazione di spazi del cantiere per lo stazionamento e la movimentazione di imbarcazioni per circa mq. 1500 e la riduzione delle aree espositive renderebbe l'opera di minore utilità per la parte ricorrente, venendo in ogni caso diminuita notevolmente la possibilità di sviluppo dell'attività nautica nel cantiere”.
Dopodichè propone una stima dei “mancati guadagni netti” della parte ricorrente, “sulla base dei dati previsionali e delle informazioni fornite dagli organi amministrativi delle società, …. conseguenti alla interruzione del programma di investimenti di cui sopra ed, in particolare, alla mancata realizzazione del nuovo capannone all'interno dell'area del cantiere nautico, fino al termine di durata della concessione demaniale”.
Ciò posto, nella relazione di stima dei danni, depositata in data 8 maggio 2018, che riproduce quella già depositata in allegato al ricorso, il consulente della parte ricorrente, per quanto di interesse, indica le seguenti voci di danno: “6.1 Mancati guadagni derivanti dal minor spazio disponibile per lo stazionamento di imbarcazioni”, “6.2 Mancati guadagni derivanti dall’interruzione del programma di investimenti per la riqualificazione del cantiere Delta Italia”, “6.3 Mancati guadagni derivanti dalla disdetta del contratto di affitto di ramo d’azienda avente per oggetto la rivendita di accessori per la nautica”, “6.4 Mancati guadagni derivanti dal mancato perfezionamento di accordi per la commercializzazione ed assistenza di imbarcazioni”, “6.5 Danni relativi alle opere eseguite nel cantiere che verranno eliminate e per le spese che dovranno essere sostenute”, per un totale stimato di € 4.961.189 (in luogo degli originari € 3.050,893).
12. Osserva il Collegio che il danno lamentato dalla parte ricorrente fin dalla proposizione del ricorso era, a ben vedere, un danno temuto anziché un danno patito.
Tutta l’esposizione del ricorso è impostata su dati previsionali e ipotetici, senza che sia stato allegato e tanto meno provato un qualsivoglia danno: ciò è del resto inevitabile conseguenza del fatto che la ricorrente ha mantenuto la disponibilità dell’intera area fino al 26 giugno 2017, data in cui è stato redatto il verbale di consegna di parte del suddetto bene demaniale (di complessivi mq 2.380) al Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale.
12.1. Dunque è documentalmente smentita l’affermazione per la quale la parte ricorrente avrebbe visto ridotta la propria disponibilità di spazio: ciò non era avvenuto alla data di proposizione del ricorso e non è avvenuto fino al 26 giugno 2017.
Quanto precede esclude in radice la sussistenza della prima delle voci di danno contemplata dal consulente, ossia i mancati guadagni “derivanti dal minor spazio disponibile” per lo stazionamento di imbarcazioni, non essendovi stata alcuna riduzione dello spazio disponibile.
12.2. Quanto ai “mancati guadagni derivanti dall’interruzione del programma di investimenti per la riqualificazione del cantiere Delta Italia” il Collegio rileva che è la stessa parte ricorrente ad ammettere che la sottrazione delle aree oggetto di esproprio non comporterà l’impossibilità di costruire il nuovo capannone, dal momento che l’area relativa ai capannoni non è compresa tra le aree oggetto dell’esproprio ma aggiunge che “tuttavia la privazione di spazi del cantiere per lo stazionamento e la movimentazione di imbarcazioni per circa mq. 1500 e la riduzione delle aree espositive renderebbe l’opera di minore utilità per l’Azienda, venendo in ogni caso diminuita notevolmente la possibilità di sviluppo dell’attività nautica nel cantiere”.
Osserva il Collegio che, così impostata, la predetta voce di danno altro non è che la replica di quella precedente, risolvendosi in una presunta minore redditività dipendente dalla riduzione degli spazi che, in realtà, giova ripeterlo, non è avvenuta se non in data 26 giugno 2017.
Infatti il consulente riferisce che “il budget economico-finanziario delle società prevede per la realizzazione del nuovo capannone un investimento di circa 1 milione di euro; la realizzazione dell’opera era prevista inizialmente entro l’anno 2011 ma l’investimento è stato sospeso in attesa dell’esito del procedimento di esproprio. Stimando l’ultimazione della costruzione del capannone entro la fine del 2019, l’Azienda prevede, a partire dall’anno 2020, un graduale incremento dei ricavi di esercizio grazie all’utilizzo del nuovo capannone per l’esecuzione dei lavori sulle imbarcazioni”.
Dalle stesse affermazioni di parte risulta, dunque, che il capannone, pur pacificamente realizzabile in quanto la relativa area non era interessata dall’esproprio, non è stato realizzato entro i termini convenzionali per una scelta imprenditoriale della ricorrente; scelta che, dunque, è totalmente svincolata dalla vicenda espropriativa, tanto che, nonostante l’espropriazione (all’epoca incerta, dal 2017 certa), ne è stata prevista comunque la costruzione e l’ultimazione per il 2019.
Quanto precede esclude, in definitiva, la sussistenza della seconda voce di danno, enunciata in modo generico dal consulente come “mancati guadagni derivanti dall’interruzione del programma di investimenti per la riqualificazione del cantiere Delta Italia” ma, in realtà, circoscritta all’unica questione della demolizione dei capannoni esistenti con realizzazione di uno nuovo più grande.
Manca, invero, il fatto asseritamente causativo del presunto danno.
12.3. In ordine alle residue tre voci di danno il Collegio rileva che non ne è stata fornita prova.
Manca la prova sia della data, sia, più in radice, della circostanza che sia stata data una disdetta del contratto di affitto di ramo d’azienda avente per oggetto la rivendita di accessori per la nautica.
D’altra parte, poiché tale voce di danno è rivendicata fin dal 2010, data della proposizione del ricorso, ove mai fosse stata effettivamente data una disdetta in tal senso, la stessa sarebbe risultata quanto mai intempestiva ed incauta, in assenza di una data certa di rilascio della parte di area interessata dall’esproprio, ditalchè gli eventuali danni da ciò discendenti non potrebbero che essere ricondotti ad una scelta precipitosa e poco avveduta della parte ricorrente.
Del pari, non vi è neanche un principio di prova della circostanza per cui, a causa dell’esproprio, peraltro incerto fino a tempi recenti sia per l’an sia per il quando, la parte ricorrente non avrebbe potuto perfezionare “accordi per la commercializzazione ed assistenza di imbarcazioni”.
Infine non vi è prova dei danni relativi “alle opere eseguite nel cantiere che verranno eliminate e per le spese che dovranno essere sostenute”, dal momento che lo stesso consulente ammette che “non risulta agevole per l’Azienda, allo stato attuale, documentare tutte le spese sostenute”.
12.4. E’ dirimente, in ogni caso, il dato di fatto che la consegna, in data 26 giugno 2017, di parte del suddetto bene demaniale al Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale è avvenuta solo dopo l’adozione della Determinazione n. G07013 del 18 maggio 2017, con cui la Regione ha disposto la revoca parziale della concessione a Delta Italia S.r.l. e che, nello stesso atto, l’Ente si impegnava, con successivo provvedimento, alla rettifica della concessione, nonché alla riduzione del canone demaniale, conseguente alla minore area oggetto di concessione.
Il Collegio osserva che, qualunque ipotetico danno potesse ritenersi prodotto dopo il 26 giugno 2017, ivi compreso quello relativo alle opere da rimuovere, deve ritenersi eliso e ristorato dalla determinazione G02729 del 6 marzo 2018 con cui la Regione ha provveduto a rideterminare i canoni e a riesaminare tutti i profili della concessione.
Con tale atto, stando a quanto riferito dalla Regione e non contestato dalla parte ricorrente, sono stati completamente rivisti i rapporti con la concessionaria e sono stati calcolati tutti i canoni e gli oneri dovuti e non dovuti, anche mediante atti ricognitivi del territorio e della superficie dell’area occupata dalla parte ricorrente, svolti nel contraddittorio con la parte interessata.
E’ certo che né il provvedimento di revoca parziale, né il provvedimento di rideterminazione delle condizioni della concessione sono stati impugnati, segno evidente che la parte ricorrente ha ritenuto i suddetti atti conformi al proprio interesse ed economicamente satisfattivi.
In ogni caso, la mancata impugnazione dei suddetti atti, induce ad escludere il risarcimento di eventuali danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Ciò in quanto l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno che sarebbe stato evitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 giugno 2016, n. 487).
Per quanto precede, la domanda risarcitoria formulata con il secondo ricorso deve essere respinta, non risultando ravvisabile né tanto meno provata l’esistenza stessa del danno, quale ipotetica conseguenza della asserita non trasparente condotta contrattuale della Regione concedente.
13. Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 11584/2010 R.G. e respinge il ricorso n. 12081/2010 R.G..
Condanna la parte ricorrente alle spese dei giudizi riuniti che liquida in € 1.000,00 (mille) per ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Donatella Scala
IL SEGRETARIO