Sul procedimento di esproprio - TAR Molise, sez. I, sent. n.286 del 06.05.2014
Pubblico
Venerdì, 14 Novembre, 2014 - 01:00
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, (Sezione Prima), sentenza n.286 del 6 maggio 2014, sul procedimento espropriativo
N. 00286/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, integrato da duplici motivi aggiunti, proposto da Muccillo Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,
contro
- Comune di San Martino in Pensilis, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Campobasso, via Vittorio Emanuele II, n. 5, presso lo studio Criscuoli;
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;
nei confronti di
Garofolo Luigi, responsabile dell’Ufficio-espropri del Comune di San Martino in Pensilis, incaricato della “progettazione 1”, non costituitosi,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la nota n. 2603/2011, ricevuta in data 14.4.2011, di comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo; 2)gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la delibera di G.C. 31.3.2011 n. 24, avente a oggetto i < >, nonché la delibera di G.C. n. 23 del 15.2.2011 di < > e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti del 27.7.2011, dei seguenti atti: 1)la delibera consiliare n. 16 datata 21.6.2011, avente a oggetto < >; 2)tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera di G.C. n. 56 del 26.5.2011 e la delibera di G.C. n. 62 del 14.6.2011, nonché gli atti conseguenti di approvazione dell’opera pubblica e di variante urbanistica; quanto ai motivi aggiunti del 30.11.2012, dei seguenti atti: 1)la nota n. 2603/11, ricevuta in data 14.4.2011, di comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo; 2)gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la delibera G.C. 31.3.2011 n. 24, avente a oggetto i < >, nonché la delibera di G.C. 15.2.2011 n. 23, di affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori e tutti gli atti presupposti del Comune e della Regione; 3)la delibera di C.C. n. 16 del 21.6.2011, avente a oggetto l’approvazione del progetto definitivo, con adozione di variante al P.r.g. e tutti gli atti connessi; 4)la delibera di G.C. n. 56 del 26.5.2011 e la delibera di G.C. n. 62 del 14.6.2011 e tutti gli atti della procedura di approvazione dell’opera pubblica, con variante dello strumento urbanistico; 5)la delibera del C.C. n. 26 del 28.9.2012 – successivamente comunicata alla ricorrente – con la quale il Comune ha riapprovato, in modo confermativo, il progetto definitivo dei lavori di prolungamento di via De Gasperi; 6)tutti gli atti connessi, ivi compresa la nota prot. n. 7256 del 4.10.2012, nonché i relativi pareri, relazioni, atti e documenti istruttori;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i duplici motivi aggiunti, le due memorie illustrative e la nota di replica della parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Comune intimato e Regione Molise;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, proprietaria di un terreno in agro del Comune di San Martino in Pensilis (foglio 31, p.lle 493, 469, 471), destinato a strada dal P.r.g. (prolungamento di via De Gasperi), vincolo poi decaduto per decorrenza ultraquinquennale, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la nota n. 2603/2011, ricevuta in data 14.4.2011, di comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo; 2)gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la delibera di G.C. 31.3.2011 n. 24, avente a oggetto i < >, nonché la delibera di G.C. n. 23 del 15.2.2011 di > e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)difetto di competenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, eccesso di potere; 2)violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere; 3)violazione dell’art. 16 R.D. n. 274/1929, violazione del RD n. 2229/1939, violazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008, violazione della normativa antisismica di cui all’O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274 e alla legge n. 64/1974 e s.m.i., violazione di legge in materia di competenza professionale antisismica, eccesso di potere sotto diversi profili; 4)eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, difetto di ponderazione, carenza di motivazione.
Con i primi motivi aggiunti del 27.7.2011, la ricorrente impugna, altresì, i seguenti atti: 1)la delibera consiliare n. 16 datata 21.6.2011, avente a oggetto < >; 2)tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera di G.C. n. 56 del 26.5.2011 e la delibera di G.C. n. 62 del 14.6.2011, nonché gli atti conseguenti di approvazione dell’opera pubblica e di variante urbanistica. La ricorrente deduce le seguenti censure: 1)violazione e omessa applicazione, in tema di giusto procedimento, dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 16 comma quarto del D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 7, 8, 9, 10 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 12 comma terzo e art. 13 comma primo del D.P.R. n. 327/2001, violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione; 2)violazione dell’art. 16 del R.D. 274/1929, violazione del RD n. 2229/1939, violazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008, violazione della normativa antisismica di cui all’O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274 e alla legge n. 64/1974 e s.m.i., eccesso di potere, difetto di motivazione, illegittimità derivata.
Con i secondi motivi aggiunti del 30.11.2012, la ricorrente insorge nuovamente, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota n. 2603/11, ricevuta in data 14.4.2011, di comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo; 2)gli atti preordinati e connessi, ivi compresi la delibera G.C. 31.3.2011 n. 24, avente a oggetto i < >, nonché la delibera di G.C. 15.2.2011 n. 23, di affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori e tutti gli atti presupposti del Comune e della Regione; 3)la delibera di C.C. n. 16 del 21.6.2011, avente a oggetto l’approvazione del progetto definitivo, con adozione di variante al P.r.g. e tutti gli atti connessi; 4)la delibera di G.C. n. 56 del 26.5.2011 e la delibera di G.C. n. 62 del 14.6.2011 e tutti gli atti della procedura di approvazione dell’opera pubblica, con variante dello strumento urbanistico; 5)la delibera del C.C. n. 26 del 28.9.2012 – successivamente comunicata alla ricorrente – con la quale il Comune ha riapprovato, in modo confermativo, il progetto definitivo dei lavori di prolungamento di via De Gasperi; 6)tutti gli atti connessi, ivi compresa la nota prot. n. 7256 del 4.10.2012, nonché i relativi pareri, relazioni, atti e documenti istruttori. La ricorrente deduce le seguenti censure: 1)violazione e omessa applicazione in tema di giusto procedimento dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 16 comma quarto del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7, 8, 9, 10 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma terzo, 13 comma primo e 19 del D.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione, illegittimità derivata; 2)violazione dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929 e del R.D. n. 2229/39, del D.M. 14.1.2008 (nuova normativa antisismica), ordinanza n. 3274 del 20.3.2003, legge n. 64/1074 e s.m.i., eccesso di potere, difetto di motivazione, illegittimità derivata.
Con due successive memorie illustrative e una nota di replica, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con quattro successive note difensive e di deposito – il difetto di legittimazione passiva. Chiede, pertanto, l’estromissione dal giudizio.
Si costituisce il Comune intimato, deducendo – anche con cinque successive memorie e note difensive - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei duplici motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza presidenziale n. 442 del 2012, sono disposti incombenti istruttori.
All’udienza del 17 aprile 2014, la causa viene introitata per la decisione.
II – La Regione Molise è estranea al giudizio, atteso che, in esso, le questioni urbanistiche sono collocate in secondo piano e appaiono alquanto irrilevanti, in assenza di provvedimenti regionali sulle varianti urbanistiche. Vengono, piuttosto, in evidenza i profili formalistici del procedimento di espropriazione per pubblica utilità connessi con quelli urbanistici, ma tutti compresi nel segmento procedimentale di competenza comunale. La Regione, pertanto, essendo priva di legittimazione a resistere, è estromessa dal giudizio.
III - Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono improcedibili, i secondi motivi aggiunti sono ammissibili ma infondati.
IV - La ricorrente, proprietaria di un terreno in agro del Comune di San Martino in Pensilis (foglio 31, p.lle 493, 469, 471), destinato a strada dal P.r.g. (prolungamento di via De Gasperi), insorge per impugnare gli atti della procedura di approvazione del progetto di opera pubblica, in variante allo strumento urbanistico, di reiterazione del vincolo e di espropriazione per pubblica utilità dei suoli di sua proprietà.
V – Il ricorso introduttivo è improcedibile, atteso che la delibera di C.C. n. 16 del 21.6.2011, di approvazione del progetto definitivo e di adozione della variante urbanistica, costituisce sopravvenienza di fatto, che rende inutile la decisione del gravame riguardante il progetto preliminare, di cui all’impugnata delibera di G.C. 31.3.2011 n. 24. Invero, il progetto preliminare è atto preparatorio a carattere endo-procedimentale, anche se da esso discendono alcuni effetti temporanei, mentre il progetto definitivo dell’opera pubblica è l’atto propriamente lesivo della posizione giuridica privata, cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità che dà inizio al procedimento espropriativo, di guisa che l’approvazione del progetto definitivo rende improcedibile il ricorso avverso il presupposto preliminare, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr.: Cons. Stato I, 5.12.2007 n. 3895).
VI – Anche i primi motivi aggiunti, datati 27.7.2011 e notificati il 10.8.2011, sono improcedibili: con essi è, infatti, impugnata la delibera consiliare n. 16 del 21.6.2011, di approvazione del progetto definitivo e adozione della variante al P.r.g.; sennonché tale provvedimento risulta poi superato e incorporato dal successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 26 del 28.9.2012, di riapprovazione e conferma del progetto definitivo dei lavori stradali di prolungamento di via De Gasperi, in San Martino in Pensilis. Pertanto, la decisione sui primi motivi aggiunti è resa inutile dal provvedimento sopravvenuto, sul quale si concentra l’attenzione dei secondi motivi aggiunti.
VII – I secondi motivi aggiunti, datati 30.11.2012 e notificati il 3.12.2012, sono ammissibili, ma infondati.
Con tale mezzo viene impugnata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.9.2012, avente a oggetto la < >. La nuova approvazione del progetto definitivo nasce dall’esigenza prevalente di prendere in considerazione le obiezioni e i rilievi mossi dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, al fine di controdedurre a essi, ma nasce anche dall’esigenza di emendare alcuni errori, quali messi in evidenza dalla delibera di G.C. n. 62 del 14.6.2011, che rettifica la delibera di G.C. n. 56 del 26.5.2011.
Rispetto a tale atto deliberativo sopravvenuto, la ricorrente muove sostanzialmente tre censure: 1)è mancata la notifica, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001); 2)è mancato l’avviso per la presa visione della documentazione e per la stima dell’indennizzo; 3)la delibera consiliare n. 26/2012 risentirebbe, in via derivata, dei vizi di tutti gli atti amministrativi precedenti e presupposti, in particolare della carenza di motivazione sulla reiterazione del vincolo urbanistico.
Le censure sono inattendibili.
Per quanto riguarda gli oneri comunicativi, trattandosi di un atto deliberativo che ha il preciso intento di rispondere alle censure del ricorso e dei primi motivi aggiunti, tutto si può dire di esso, tranne che abbia violato gli obblighi di partecipazione procedimentale. La produzione in giudizio della delibera consiliare n. 26/2012 costituisce modalità idonea a consentirne la legale conoscenza non solo al difensore ma anche alla parte sostanziale (cfr.: T.a.r. Piemonte II, 1.8.2011 n. 898), La doglianza è, dunque, smentita dal fatto che la ricorrente ha potuto impugnare nei termini la delibera di C.C. n. 26/2012. A ogni buon conto, si tratta di una variante urbanistica adottata che attende di essere approvata – anche per silenzio-assenso – dalla Regione, di guisa che la ricorrente ha anche la possibilità di intervenire presso la Regione per partecipare, con proprie osservazioni e deduzioni, al procedimento di approvazione della variante.
Stessa cosa dicasi per quel che riguarda l’avviso per la presa visione della documentazione e per la stima dell’indennizzo: si tratta di un onere partecipativo, in qualche modo già assolto con il deposito della documentazione negli atti processuali, ma che può essere ulteriormente soddisfatto durante e dopo l’approvazione regionale della variante urbanistica.
La delibera di C.C. n. 26/2012 non risente, in via derivata, dei vizi degli atti presupposti, poiché sostituisce i precedenti provvedimenti deliberativi e replica puntualmente a tutte le censure ed eccezioni dei ricorso e dei primi motivi aggiunti. In particolare, con essa il Consiglio Comunale formula le seguenti osservazioni e deduzioni: 1)l’approvazione del progetto preliminare, rimesso alla competenza della Giunta Comunale, ha consentito l’avvio della procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 93 comma terzo del D.Lgs. n. 163/2006; 2)la dichiarazione di pubblica utilità è connaturata alla fase di approvazione del progetto definitivo; 3)con l’approvazione consiliare del progetto definitivo è adottata la variante al P.r.g.; 4)l’asse viario prescelto ricalca quello previsto dal P.r.g.; 5)eventuali soluzioni progettuali diverse, pur prospettate dagli Uffici comunali ai soggetti espropriandi, non sono state condivise per conflitti interni; 6)l’intervento progettato, per la sua limitata consistenza economica e per la facilità di progettazione, con previsione marginale di opere in cemento armato, rientrerebbe nelle competenze tecniche del geometra responsabile dell’Ufficio tecnico comunale; a ogni buon conto, la coadiuvazione nella progettazione e la redazione dei calcoli sismici sono state affidate all’ing. Pietro Iannacci, con determina n. 668 del 25.11.2011, e detto tecnico ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali; 8)i suoli assoggettati a espropriazione per pubblica utilità hanno destinazione agricola e sono gravati da vincoli cimiteriali, la qual cosa li rende non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
La delibera n. 26/2012 fornisce una motivazione plausibile e congrua alla decisione di reiterare il vincolo stradale, laddove sottolinea che l’opera è necessaria e urgente al fine di < >.
VIII - I secondi motivi aggiunti sono, pertanto, inattendibili, di guisa che devono essere respinti.
Non sussiste la violazione della normativa di cui all’art. 17 del Testo Unico delle espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001) e la delibera consiliare n. 26/2012 non risente, in via derivata, dei vizi degli atti amministrativi precedenti e presupposti. Detta deliberazione, inoltre, reca in sé una congrua motivazione sulla reiterazione del vincolo urbanistico.
IX – In conclusione, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono improcedibili, per il sopravvenuto difetto di interesse, mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e respinge i secondi motivi aggiunti, perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2014, dal Collegio così composto:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)