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SULLE CENSURE AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - TAR LAZIO 6 LUGLIO 2018

Pubblico
Martedì, 10 Luglio, 2018 - 07:44

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 7528 del 6 luglio 2018, sulle censure al procedimento espropriativo 
 
Massima 
 
La finalità cui assolve l’obbligo per l’amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento espropriativo, sin dalla fase preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità è quella della realizzazione del principio sostanziale di partecipazione procedimentale. 
 
Sentenza 
 
N. 07528/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09811/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9811 del 2013, proposto dalla C.S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marsili, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli, n. 44; 
contro
il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Marci, Martina Ramondo, Diana Scarpitti, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.; 
nei confronti
Società Acea Ato 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
per l'annullamento
del decreto di occupazione di urgenza n. 8/2013 del 17.6.2013, adottato da ACEA ATO 2 S.p.a. ai sensi dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001;
del decreto di occupazione temporanea n. 9/2013 del 17.6.2013, adottato da ACEA ATO 2 S.p.a. ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327 del 2001;
della nota di trasmissione dei decreti di cui ai punti precedenti di ACEA ATO 2 S.p.a. prot. n. 5113 del 17.6.2013;
del verbale di redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso di ACEA ATO 2 S.p.a. del 7.8.2013;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2018 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società C.S.r.l. – proprietaria del terreno sito nel Comune di Tivoli catastalmente censito al foglio n. 63, particelle 1650, 975, 1654 e 1652 – ha agito avverso i decreti di occupazione di urgenza e di occupazione temporanea notificati da ACEA ATO 2 S.p.a., promotore dell'espropriazione a beneficio del Comune di Tivoli riferita al "Collettore La Botte, Lotti Monnaresi (Guidonia, Eliminazione scarichi F10 e F11) e Campo Limpido (Tivoli)", nonché avverso gli altri atti in epigrafe indicati.
2. Le censure di parte ricorrente si appuntano sull’omessa considerazione da parte dell’amministrazione delle caratteristiche del lotto in proprietà, in specie tenuto conto della sussistenza di una rilevante costruzione residenziale insistente su detto terreno, regolarmente assentita, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere esaminate le proposte alternative al tracciato originariamente definito per la realizzazione dell’opera pubblica, secondo quanto rappresentato dalla società in data 7 agosto 2013, in sede di redazione del verbale sullo stato di consistenza ed immissione in possesso del terreno. Su tali basi, parte ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
3. Il Comune di Tivoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito.
4. All’udienza del 14 giugno 2017, il ricorso è stato chiamato in trattazione al solo fine della verifica dell’interesse alla decisione nel merito, la cui persistenza, come emerge dal relativo verbale di udienza, è stata attestata dal difensore di parte ricorrente.
5. All’udienza pubblica del 21 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il Collegio rileva che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito, in considerazione dell’accordo transattivo raggiunto con l’amministrazione in data 2 ottobre 2015.
6.1. Alla luce delle circostanze sopra rappresentate e, segnatamente, della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
6.2. Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nonché tenuto conto, ai fini della relativa quantificazione, delle specifiche sopravvenienze addotte a fondamento della improcedibilità, risalenti ad epoca ampiamente precedente all’udienza del 14 giugno 2017, fissata al precipuo scopo della verifica dell’interesse a ricorrere; l’accordo transattivo, infatti, secondo quanto attestato dal difensore della ricorrente, risale al 2 ottobre 2015 e dello stesso non è stata fatta alcuna menzione dall’avvocato Patrizia Bonovoglia, intervenuta per delega dell’avvocato Massimiliano Marsili, nel corso della sopra indicata udienza, preordinata proprio ad assicurare, attraverso il diligente espletamento dell’attività defensionale, una celere definizione della controversia ed una efficiente organizzazione dell’attività giurisdizionale.
7. Il Collegio rileva, dunque, che dalla documentazione versata in atti emerge che il progetto definitivo dell’opera che viene in rilievo è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Tivoli n. 10 del 29 novembre 2010, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità della stessa ed adottata la variante agli strumenti urbanistici per le aree interessate. Successivamente, con deliberazione del medesimo Consiglio comunale n. 38 del 24 aprile 2012, la variante è stata definitivamente approvata. Nella fattispecie non è in contestazione – non avendo parte ricorrente dedotto alcuna censura al riguardo – il rispetto delle garanzie di partecipazione nella fase del procedimento espropriativo di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, né consta che la ricorrente abbia all’epoca presentato osservazioni. In ogni caso, le doglianze avverso la definizione del tracciato avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte avverso le sopra indicate deliberazioni, di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di approvazione della variante agli strumenti urbanistici. La finalità cui assolve l’obbligo per l’amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento espropriativo, sin dalla fase preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, è, infatti, proprio quella della realizzazione del principio sostanziale di partecipazione procedimentale. Le considerazioni che precedono, pertanto, rendono evidente la preclusione, in ragione della consumata decadenza, dell’ammissibilità di tutte le deduzioni di parte ricorrente riferite al tracciato approvato, non sussistendo alcun obbligo per l’amministrazione di riesaminare il progetto già approvato in conseguenza degli intempestivi, in quanto tardivi, rilievi formulati dalla ricorrente in sede di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 7.8.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Tivoli, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella Bruno Elena Stanizzi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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