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Termini proposizione e deposito ricorso espropri

Pubblico
Venerdì, 1 Giugno, 2018 - 10:01

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 61 del 25 gennaio 2018 su termini per deposito ricorso TAR in materia di espropri
 
MASSIMA 
I termini dimidiati per il deposito del ricorso di cui all'art. 119 c.p.a. si applicano solo ai giudizi impugnatori e non a quelli risarcitori; tuttavia, qualora venga posta una domanda di risarcimento dei danni insieme a quella di annullamento del provvedimento impugnato, trova applicazione il principio (derivante dalla ratio acceleratoria) secondo cui il rito accelerato si applica anche alla domanda risarcitoria (principio peraltro codificato dall'articolo 32 c.p.a. per il caso di pluralità di domande) (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 526).
 
SENTENZA 
 
N. 00061/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2016, proposto da: 
Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pratelli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; 
contro
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Vitali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Vincenzo Lalli in Ancona, via Fazioli, 8; 
per l'annullamento
del decreto n. 0017507 del 21 settembre 2015, adottato, ai sensi del DPR n. 327 del 2001, da Autostrade per l’Italia s.p.a., per l’espropriazione e/o la costituzione coattiva di servitù su una porzione di terreno corrispondente a mq 21, sito nel Comune di Senigallia, alla via Camposanto Vecchio, identificato in catasto al foglio n. 5, mappale n. 2751, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso;
e per la condanna di Autostrade per l’Italia s.p.a. al risarcimento dei danni;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO e DIRITTO
I. L’Azienda sanitaria ricorrente assume di essere proprietaria di una porzione di terreno corrispondente a mq 21, sito nel Comune di Senigallia, alla via Camposanto Vecchio, identificato in catasto al foglio n. 5, mappale n. 2751, adiacente all’Ospedale, e di essere stata destinataria, in data 10 maggio 2016, del decreto di esproprio impugnato, notificatole da Autostrade per l’Italia s.p.a. (di seguito anche ASPI).
La stessa assume, altresì, che, antecedentemente alla notifica del decreto in questione, mai avrebbe ricevuto comunicazione alcuna o avviso relativo all’avvio del procedimento espropriativo, né le sarebbero state comunicate l’approvazione del progetto dell’opera, la dichiarazione di pubblica utilità, il termine di inizio e di fine lavori e la richiesta di proroga. Ciò in quanto il terreno in parola sarebbe stato erroneamente attribuito alla proprietà del Comune di Senigallia, nei confronti del quale la società Autostrade ha condotto il procedimento espropriativo, all’insaputa della proprietaria effettiva.
Con il presente ricorso, pertanto, la ricorrente impugna il decreto di esproprio in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili (violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, comma 4, del DPR n. 327 del 2001, per omessa comunicazione di avvio dei procedimenti volti all’occupazione di urgenza e all’espropriazione; violazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, sostanzialmente riprodotto nell’art. 13 del DPR n. 327 del 2001, atteso che il decreto di esproprio non sarebbe stato adottato entro il termine finale previsto per la procedura espropriativa; violazione dell’art. 47 del DPR n. 327 del 2001, mancando la pubblica utilità atta a giustificare l’esproprio di detto frustolo di terreno).
La società Autostrade per l’Italia s.p.a., costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività del deposito; trattandosi, infatti, di controversia per la quale l’art. 119 c.p.a. prevede il rito abbreviato, tutti i termini, eccetto quello per la notifica del ricorso, sono dimidiati rispetto a quelli ordinari, sicché il deposito sarebbe dovuto avvenire entro 15 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso stesso. Nel merito, la resistente deduce l’infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2017 le parti, come da istanza in atti, hanno chiesto concordemente disporsi il rinvio della trattazione, dato che pendevano trattative di bonario componimento della lite. Il rinvio è stato accordato con la fissazione della successiva udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 25 ottobre 2017.
Con memoria depositata il 16 ottobre 2017 le parti hanno formulato una nuova istanza di rinvio, adducendo che le trattative tra ASPI e ASUR fossero ancora in itinere e in via di definizione.
Nel corso degli adempimenti preliminari alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, il difensore della ricorrente ha chiesto disporsi la cancellazione della causa dal ruolo. Il Tribunale non ha accordato quanto richiesto e la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di evidenziare i motivi per i quali l’istanza di cancellazione dal ruolo avanzata dalla ricorrente, in accordo con la parte resistente, non è stata accolta.
La presente controversia è disciplinata dal rito accelerato ex art. 119 c.p.a., in quanto appartenente al novero delle questioni per le quali il legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati. Detta ratio acceleratoria, che, all'evidenza, è quella di assicurare, in alcune materie, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, una sollecita definizione del giudizio, mal si concilia con istanze di differimento dell’udienza o di cancellazione, che, soprattutto se non supportate da ragioni sostanziali e/o processuali rilevanti, serie e documentate, potrebbero apparire meramente dilatorie. Nel caso in esame, il Collegio non ravvisa la sussistenza di siffatte ragioni, dal momento che esse non sono state adeguatamente rappresentate (né provate) dalle parti se non in maniera generica, attraverso il richiamo a trattative di bonario componimento in corso non ancora concluse. Peraltro, le parti avevano già chiesto al Tribunale un primo rinvio della trattazione di merito, che è stato accordato proprio in vista di una soluzione transattiva, all’evidenza non intervenuta.
II.1. Ciò posto, il Collegio non può che dichiarare il ricorso irricevibile per tardività del deposito.
L’atto introduttivo del giudizio, infatti, è stato portato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 8 luglio 2016 ed è stato ricevuto da ASPI in data 13 luglio 2016. Il deposito, quindi, sarebbe dovuto avvenire entro il 28 luglio 2016, data la dimidiazione dei termini processuali prevista dal rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. per la presente controversia. Poiché esso è, invece, avvenuto il 29 luglio 2016, il Collegio ne deve rilevare la tardività.
Né può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente nelle memorie difensive sulla inapplicabilità della dimidiazione dei termini processuali nella presente controversia, per essere stata proposta, contestualmente alla domanda di annullamento, anche l’istanza risarcitoria. E’ vero, infatti, che i termini dimidiati per il deposito del ricorso di cui all'art. 119 c.p.a. si applicano solo ai giudizi impugnatori e non a quelli risarcitori; tuttavia, qualora venga posta una domanda di risarcimento dei danni insieme a quella di annullamento del provvedimento impugnato, trova applicazione il principio (derivante dalla ratio acceleratoria) secondo cui il rito accelerato si applica anche alla domanda risarcitoria (principio peraltro codificato dall'articolo 32 c.p.a. per il caso di pluralità di domande) (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 526).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato irricevibile.
III. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda amministrativa per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 25 ottobre 2017 e 6 dicembre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Simona De Mattia Maddalena Filippi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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