Terzo in procedura ablativa: ordine di integrazione contraddittorio
Pubblico
Mercoledì, 2 Marzo, 2016 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ordinanza n. 243 del 25 gennaio 2016, ordine di integrazione contraddittorio per le ditte in una procedura ablativa
N. 00243/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2012 REG.RIC.
N. 00017/2012 REG.RIC.
N. 00018/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso, numero di registro generale 16 del 2012, proposto da:
Pastore Mario, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandra Barone ed Aniello Di Mauro, con domicilio eletto, in Salerno, presso il Palazzo di Città di via Roma;
sul ricorso, numero di registro generale 17 del 2012, proposto da:
Pastore Ugo, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandra Barone ed Aniello Di Mauro, con domicilio eletto, in Salerno, presso il Palazzo di Città di via Roma;
sul ricorso, numero di registro generale 18 del 2012, proposto da:
Pastore Matteo, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandra Barone ed Aniello Di Mauro, con domicilio eletto, in Salerno, presso il Palazzo di Città di via Roma;
per l’accertamento
(quanto al ricorso n. 16 del 2012):
a) del diritto di proprietà del ricorrente su di un’area di complessivi mq. 2315 circa, sita in Salerno, distinta in catasto al foglio 31, p.lle nn. 247 e 335;
b) dell’illegittima occupazione della suddetta area da parte del Comune di Salerno, nel corso dei lavori per la realizzazione di alloggi di e. r. p.;
nonché per la condanna del Comune di Salerno
c) al risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 cod. civ., mediante la restituzione al ricorrente dell’area illegittimamente occupata, nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell’immissione in possesso;
d) in subordine, qualora la sua restituzione risulti impossibile od eccessivamente onerosa, al risarcimento dei danni per equivalente, mediante pagamento, in favore del ricorrente, del valore venale dell’area, maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
nonché per la condanna del Comune di di Salerno al pagamento, in favore del ricorrente
e) delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento del danno, per l’occupazione illegittima dell’area di proprietà, a partire dal suo inizio e fino alla sua restituzione e/o definitiva acquisizione al patrimonio dell’autorità espropriante, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
f) di tutte le ulteriori somme a vario titolo maturate e maturande in capo al ricorrente, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per effetto degli atti e/o provvedimenti ablatori interessati dal presente giudizio, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
per l’accertamento
(quanto al ricorso n. 17 del 2012):
- a) del diritto di proprietà del ricorrente su di un’area di complessivi mq. 1926 circa, sita in Salerno, distinta in catasto al foglio 31, p.lle nn. 249, 264 e 334;
- b) dell’illegittima occupazione della suddetta area da parte del Comune di Salerno, nel corso dei lavori per la realizzazione di alloggi di e. r. p.;
nonché per la condanna del Comune di Salerno
- c) al risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 cod. civ., mediante la restituzione al ricorrente dell’area illegittimamente occupata, nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell’immissione in possesso;
- d) in subordine, qualora la sua restituzione risulti impossibile od eccessivamente onerosa, al risarcimento dei danni per equivalente, mediante pagamento, in favore del ricorrente, del valore venale dell’area, maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
nonché per la condanna del Comune di di Salerno al pagamento, in favore del ricorrente
- e) delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento del danno, per l’occupazione illegittima dell’area di proprietà, a partire dal suo inizio e fino alla sua restituzione e/o definitiva acquisizione al patrimonio dell’autorità espropriante, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
- f) di tutte le ulteriori somme a vario titolo maturate e maturande in capo al ricorrente, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per effetto degli atti e/o provvedimenti ablatori interessati dal presente giudizio, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
per l’accertamento
(quanto al ricorso n. 18 del 2012):
- a) del diritto di proprietà del ricorrente su di un’area di complessivi mq. 1787 circa, sita in Salerno, distinta in catasto al foglio 31, p.lla n. 330;
- b) dell’illegittima occupazione della suddetta area da parte del Comune di Salerno, nel corso dei lavori per la realizzazione di alloggi di e. r. p.;
nonché per la condanna del Comune di Salerno
- c) al risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 cod. civ., mediante la restituzione al ricorrente dell’area illegittimamente occupata, nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell’immissione in possesso;
- d) in subordine, qualora la sua restituzione risulti impossibile od eccessivamente onerosa, al risarcimento dei danni per equivalente, mediante pagamento, in favore del ricorrente, del valore venale dell’area, maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
nonché per la condanna del Comune di di Salerno al pagamento, in favore del ricorrente
- e) delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento del danno, per l’occupazione illegittima dell’area di proprietà, a partire dal suo inizio e fino alla sua restituzione e/o definitiva acquisizione al patrimonio dell’autorità espropriante, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
- f) di tutte le ulteriori somme a vario titolo maturate e maturande in capo al ricorrente, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per effetto degli atti e/o provvedimenti ablatori interessati dal presente giudizio, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all’effettivo soddisfo;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
I ricorrenti, dichiarandosi proprietari delle rispettive aree, site in Salerno, precisate in epigrafe, “interessate a partire dall’anno 1988, da un confuso procedimento ablatorio, preordinato alla costruzione di alloggi di e. r. p.”, relativamente al quale, con deliberazione di C. C. n. 102/1988, il Comune di Salerno aveva approvato un apposito programma costruttivo, dichiarando la p. u., indifferibilità ed urgenza dell’opera, nonché relativamente al quale, con decreto del Sindaco di Salerno, n. 98423/1990, era stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza delle aree necessarie, rappresentavano che, con accordo preliminare di cessione bonaria, del 14.02.1991, s’erano impegnati (per essi, il Consorzio Edilizia Residenziale) a cedere le aree di rispettiva proprietà, mentre la P. A. s’era obbligata alla stipula degli atti definitivi di trasferimento “entro sessanta giorni”; lamentavano che, tuttavia, l’Amministrazione, dopo essersi immessa nel possesso delle aree, di loro rispettiva proprietà, come in epigrafe specificate, non aveva adottato alcun provvedimento, volto alla definizione della procedura ablatoria, mercé l’emanazione di un formale decreto di espropriazione; segnalavano che le suddette aree, dopo l’occupazione d’urgenza, erano state oggetto d’irreversibile trasformazione, per effetto del completamento dei relativi lavori; che l’inerzia del Comune, nell’emanare i decreti d’esproprio, ovvero qualsivoglia altro provvedimento, volto alla definitiva acquisizione delle suddette aree in suo favore, s’era protratta, fino alla data di proposizione dei ricorsi (del resto, tali provvedimenti erano ormai preclusi dall’avvenuta decadenza, sia del vincolo preordinato all’esproprio, sia della dichiarazione di p. u.); sicché opinavano che la fattispecie fosse sussumibile nella categoria dell’occupazione appropriativa, data l’illegittima compressione, da parte dell’Amministrazione, dei loro diritti dominicali, in assenza della notifica dei decreti d’esproprio, relativamente alle aree, interessate dal procedimento ablatorio ed in assenza, altresì, di qualunque garanzia partecipativa; ne conseguiva che sarebbe spettato, in loro favore, il risarcimento dei danni subiti, in forma specifica ovvero per equivalente, secondo i parametri introdotti dall’art. 42 bis del d. P. R. 327/2001, una volta acclarata l’impossibilità e/o l’eccessiva onerosità del ripristino dello “status quo ante”; e che spettava loro, inoltre, il risarcimento dei danni per la diversa ed autonoma causale, rappresentata dall’occupazione delle aree di loro rispettiva proprietà, ancora in corso, la cui illegittimità era resa palese dall’assenza, sia del decreto d’esproprio, sia di una valida occupazione delle medesime; premesso, quindi, che la giurisdizione, nella specie, s’apparteneva al G. A., e che non poteva più ritenersi operante la cd. “pregiudiziale amministrativa”, svolgevano censure, circa la spettanza in loro favore del risarcimento dei danni, nelle due forme alternative di cui sopra, ovvero circa la loro pretesa a ottenere la restituzione delle rispettive aree di proprietà, previo integrale ripristino dello “status quo ante”, fatto salvo il potere dell’autorità espropriante d’adottare un provvedimento d’acquisizione, che sanasse “ex post” l’illegittima appropriazione dei loro terreni, in tal caso corrispondendo loro il valore venale dei medesimi, senza alcuna decurtazione, in base al combinato disposto degli artt. 37 e 42 bis del d. P. R. 327/01 e ss. mm. ii.; nonché svolgevano censure, circa la spettanza in loro favore del risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima dei terreni “de quibus”, posta in essere, a partire dall’anno 1990 (e/o da altra data, emergente dagli atti di causa), fino alla loro definitiva restituzione, danno da quantificarsi, secondo il criterio stabilito nell’art. 50 del d. P. R. 327/01, maggiorato d’interessi e rivalutazione monetaria, a partire dal momento d’instaurazione dell’illecita occupazione; formulavano, altresì, istanze istruttorie, chiedendo la nomina di un c. t. u., ai fini del calcolo delle somme loro dovute, distinte per le singole voci risarcitorie ed indennitarie, come precisate nelle pedisseque conclusioni, per le quali si richiama quanto specificamente riportato in epigrafe.
Ai tre ricorsi, era allegato l’accordo preliminare di cessione bonaria del 14.02.1991, concluso tra il Comune di Salerno ed il Consorzio Edilizia Residenziale.
Seguiva il deposito:
per Pastore Mario: di atto pubblico di divisione, rep. n. 25796 del 9.02.1974, da cui s’evinceva l’assegnazione in proprietà, in suo favore, delle particelle di terreno, oggetto del presente ricorso;
per Pastore Ugo: 1) di scrittura privata sottoscritta in data 5.09.1998, con la quale era stata acquisita la proprietà delle aree, distinte in catasto al fol. 31, p.lle 249 e 264; 2) di verbale di immissione in possesso, dal quale si evinceva l’immissione in possesso, nei suoi confronti, in quanto proprietario, tra le altre, dell’area distinta in catasto al fol. 31, p.lla 334;
per Pastore Matteo: di atto pubblico di divisione, rep. n. 25796 del 9.02.1974, da cui s’evinceva l’assegnazione in proprietà, in suo favore, della particella di terreno, oggetto del presente ricorso.
Si costituiva in giudizio, nei tre ricorsi, il Comune di Salerno, premettendo la cronologia del procedimento, seguito dall’ente per l’acquisizione delle aree, necessarie alla costruzione di 400 alloggi di e. r. p., in località Sant’Eustachio, ed osservando, tra l’altro, come dell’indennità totale per l’espropriazione delle medesime, approvato con delibera di G. M., n. 1346 del 9.04.1991, quantificata in £. 62.300.000, fosse stato liquidato un acconto di £. 49.840.000, giusta mandato di pagamento del 17 maggio 1991, n. 3806; nonché replicando alle censure dei ricorrenti, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei medesimi, che non avrebbero data adeguata dimostrazione dell’esistenza, in capo ai medesimi, del diritto di proprietà sulle particelle di terreno, per l’accertamento della cui occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione, con i connessi risvolti risarcitori, rispettivamente agivano; in particolare, per quanto concerneva la posizione di Pastore Mario, osservava come l’accordo preliminare di cessione, di cui s’è detto, fosse stato sottoscritto dal C. E. R. e fosse stato oggetto della sentenza del Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, n. 1679/2008, allegata, passata in giudicato, con conseguente infondatezza delle doglianze del medesimo, alla luce di quanto statuito nella stessa e in “quelle, in essa richiamate e connesse, del 13.02.2006 e del 6.03.2007”; quanto alla posizione di Pastore Ugo, osservava che le particelle 249 e 264 del fol. 31, per le quali agiva, non erano di sua proprietà, bensì di altri soggetti, e precisamente degli eredi di Pastore Antonio (ovvero di Pastore Ugo n. nel 1963, nipote del ricorrente, n. nel 1936, nonché Pastore Raffaella e Pastore Patrizia); laddove la p.lla n. 334 del fol. 31, per la quale pure agiva, dalla documentazione in possesso del Comune risultava essere di proprietà di Pastore Vincenzo, che era già stato soddisfatto, del resto, delle sue pretese, giusta sentenza n. 1698/2008, allegata; segnalava, altresì, che Pastore Ugo, per le diverse particelle di cui era legittimo proprietario, aveva proposto giudizio d’opposizione alla stima, innanzi al Tribunale Civile, come risultante dalla prefata sentenza n. 1679/2008, allegata; quanto alla posizione di Pastore Matteo, riferiva le stesse circostanze, di cui alla posizione di Pastore Mario; nonché, in tutti e tre i ricorsi, eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del Comune, posto che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile di un’occupazione di aree, effettuata dall’A. T. I., con capofila il Consorzio Cooperative Costruzioni, delegato a procedere agli espropri, giusta convenzione del 26.10.1990, n. 15058; eccepiva, ancora, la maturazione del diritto di proprietà sulle aree “de quibus”, per usucapione ventennale; per di più, quanto alla “presunta occupazione illegittima per l’intera area indicata nel ricorso”, osservava: - quanto alla posizione di Pastore Mario: che l’occupazione non avrebbe riguardato l’intera consistenza specificata in ricorso, pari a mq. 2315, quanto piuttosto una, inferiore, pari a mq. 1551 (come da decreto di occupazione del 19.12.1990, prot. n. 98423 ed in seguito al frazionamento del 1997, prot. n. 5532); - quanto alla posizione di Pastore Matteo: che l’occupazione non avrebbe riguardato l’intera consistenza specificata in ricorso, pari a mq. 1787, quanto, piuttosto, una inferiore, pari a mq. 890 (come da decreto di occupazione del 19.12.1990, prot. n. 98423), mentre l’area realmente acquisita sarebbe stata pari a mq. 655 (come da frazionamento del 1997, prot. n. 5532); infine, s’opponeva alla richiesta di nomina di un c. t. u., avanzata da controparte.
I ricorrenti depositavano aerofotogrammetria, con indicazione delle aree occupate, rispetto all’attuale stato dei luoghi, nonché sovrapposizione tra lo stralcio di mappa catastale (stato attuale) e lo stralcio di mappa catastale (stato originario), relativamente alle particelle, per le quali rispettivamente agivano; quindi replicavano, distintamente, alle eccezioni svolte dal Comune di Salerno nelle memorie difensive di cui sopra, e segnatamente a quelle di difetto di legittimazione passiva e di usucapione, mentre, quanto all’eccepita (per Pastore Mario e Pastore Matteo) inferiore consistenza delle aree occupate, rilevavano l’assenza di prova delle asserzioni di controparte; sostenevano, inoltre, di aver fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione attiva, “sub specie” della sussistenza del loro diritto di proprietà sulle particelle di terreno, per le quali rispettivamente agivano.
Il Comune di Salerno produceva, quindi, relazione istruttoria sullo stato delle aree, con allegate planimetrie e documentazione fotografica.
Dalla relazione di cui sopra risultava, in particolare, quanto segue:
quanto alla p.lla 330 del foglio 31 (Pastore Matteo): a seguito del frazionamento catastale n. 5532/97, la stessa era stata divisa in due sub particelle, identificate con i nn. 330/a e 330/b; la p.lla 330/a non era interessata dall’intervento di edificazione alloggi e. r. p.; la 330/b – poi identificata con il 946 di mq. 655 – era occupata da parte del fabbricato di e. r. p. e dalle aree di uso comune;
quanto alle p.lle 249 e 264 del foglio 31 (Pastore Ugo) di complessivi mq. 1770, le stesse erano state utilizzate “per la maggior parte” quale parcheggio e viabilità a servizio dell’intervento edilizio “de quo”, mentre per la restante parte erano “a disposizione del privato”; dalla documentazione catastale, inoltre, Pastore Ugo risultava livellario e non pieno proprietario di entrambe le particelle in questione;
quanto alla p.lla 334 del foglio 31 (Pastore Ugo): a seguito del frazionamento catastale n. 5332/97, la stessa era stata divisa in due sub particelle, identificate con i nn. 334/a e 334/b; la particella 334/a, poi identificata con il n. 949, risultava trascritta e volturata in favore del Comune di Salerno, in virtù di sentenza n. 202/07; la detta particella era intestata catastalmente a Pastore Vincenzo anziché a Pastore Ugo;
quanto alle p.lle 247 e 335 del foglio 31 (Pastore Mario): la prima (247), a seguito del frazionamento catastale n. 5532/97, era stata divisa in tre sub particelle, identificate con i nn. 247/a, 247/b e 247/c; la 247/a, poi identificata con il n. 930, di mq. 1495, nonché la particella 335, non apparivano “essere state oggetto intervento edilizio, presentendo attualmente ampia vegetazione ed il contorno definito da muretto in calcestruzzo e recinzione” (cfr. allegata documentazione catastale e fotografica); inoltre Pastore Mario risultava, al catasto, livellario di entrambe anziché pieno proprietario.
Sempre dalla citata relazione risultava poi che tutte le suddette particelle, a seguito della redazione del tipo mappale per l’accatastamento dei fabbricati di e. r. p., erano state soppresse ed incorporate nella p.lla 1117 del catasto urbano; e che solo sull’ex p.lla 946 (ex 330/b) insistevano unità immobiliari, comprese nel piano di alienazione di alloggi ex e. r. p., di cui alla deliberazione di C. C. n. 46 del 28.12.2009, approvato dalla G. R. Campania con deliberazione, n. 809 del 20.11.2010.
All’esito dell’udienza pubblica del 6.02.2014, il Tribunale – premessa la riunione dei tra ricorsi, ai fini istruttori, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva – rilevava come occorresse, preliminarmente, espletare incombenti istruttori, e segnatamente i seguenti:
- premesso che nell’accordo preliminare di cessione bonaria, del 14.02.1991, stipulato tra il Comune di Salerno (in persona del sindaco e legale rappresentante, sig. Giordano Vincenzo) ed il Consorzio Edilizia Residenziale (in persona del legale rappresentante, sig. Pastore Ugo), quest’ultimo dichiarava “di avere la disponibilità” di una serie di aree, censite al fol. 31 del catasto terreni del Comune di Salerno, tra cui le p.lle 330, 249, 264, 334, 247 e 335, oggetto delle domande restitutorie/risarcitorie, formulate dai ricorrenti (aree, che venivano cedute bonariamente al Comune); occorreva che il Comune di Salerno trasmettesse al Tribunale, in copia conforme, gli atti, con i quali il suddetto Consorzio aveva acquisito la disponibilità delle suddette particelle, eventualmente presenti, quali allegati, al suddetto accordo preliminare di cessione bonaria; per l’ipotesi che il Comune di Salerno non fosse in possesso dei medesimi, l’ordine istruttorio era rivolto, altresì, al ricorrente, sig. Pastore Ugo, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Edilizia Residenziale;
- occorreva che il Comune di Salerno trasmettesse al Tribunale, in copia conforme, il decreto n. 98423 del 19.12.1990, d’occupazione temporanea d’urgenza dei terreni in oggetto e la convenzione del 26.10.1990, n. 15058, intercorsa tra il detto Comune ed il Consorzio Cooperative Costruzioni;
- occorreva che il Comune di Salerno trasmettesse una documentata relazione di chiarimenti, nella quale precisare se, e quali, somme fossero state eventualmente liquidate, nel corso della procedura finalizzata all’acquisizione delle aree, ove allocare l’intervento di e. r. p. in località Sant’Eustachio, distintamente a ciascuno dei ricorrenti Pastore Mario, Ugo (n. 1936) e Matteo;
- i predetti documenti e la suddetta relazione di chiarimenti dovevano essere trasmessi al Tribunale, dal Comune di Salerno ed eventualmente da Pastore Ugo, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, a cura di parte, ove anteriore, della presente ordinanza;
- occorreva che il Tribunale Civile di Salerno trasmettesse quanto prima, alla Sezione, le sentenze del 13 febbraio 2006 e del 6 marzo 2007, citate nella parte motiva della sentenza dello stesso Tribunale di Salerno – I Sezione Civile, n. 1679/08, pubblicata il 22.06.2008 (R. G. 2388/95), nonché la sentenza del 25 gennaio 2007, citata nella parte motiva della sentenza dello stesso Tribunale di Salerno – I Sezione Civile, n. 1698/08, pubblicata il 2.07.2008 (R. G. 90/96); a tal fine, la Segreteria avrebbe trasmesso, al Tribunale Civile di Salerno, oltre alla presente ordinanza, la copia informe delle suddette sentenze, n. 1679/08 e n. 1698/08, allegate alla memoria difensiva del Comune di Salerno, dalla cui parte motiva si ricavava il riferimento alle ulteriori tre sentenze da acquisire; lo stesso Tribunale Civile di Salerno avrebbe poi precisato se le sentenze di cui sopra (vale a dire le sentenze n. 1679/08 e n. 1698/08, e quelle in esse citate, ed oggetto di acquisizione), fossero, o meno, passate in giudicato.
Si rinviava, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 4.12.2014, restando riservata la decisione di ogni questione, in rito, merito e sulle spese, nonché, specificamente, la decisione sull’ulteriore istanza istruttoria, proposta dai ricorrenti.
Il Comune di Salerno trasmetteva la documentazione, richiesta con la suddetta ordinanza, ed anche ulteriori documenti, pertinenti alla vicenda in esame, laddove non trasmetteva “gli atti, con i quali il suddetto Consorzio (Edilizia Residenziale) aveva acquisito la disponibilità delle suddette particelle, eventualmente presenti, quali allegati, al suddetto accordo preliminare di cessione bonaria” (evidentemente, perché non allegati all’accordo in questione, del 14.02.1991); neppure Pastore Ugo, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Edilizia Residenziale, provvedeva del resto a depositare tali atti, presumibilmente – deve ritenersi, in assenza di contrarie deduzioni sul punto – perché non esistenti, ovvero non in suo possesso; era inoltre prodotta, nell’interesse dei ricorrenti, memoria difensiva, in cui essi replicavano all’eccezione d’usucapione ventennale sollevata ex adverso, e giurisprudenza a sostegno.
Si rilevava, peraltro, che non erano pervenute le sentenze, richieste al Tribunale Civile di Salerno, come sopra precisato, a causa di un disguido di Segreteria: ma, data la perdurante opportunità d’acquisirle, confermata la riunione dei tre ricorsi, per le ragioni dianzi esposte, il Tribunale reiterava la richiesta istruttoria di cui sopra, nella parte in cui essa si rivolgeva al Tribunale Civile di Salerno, al quale la Segreteria avrebbe provveduto a trasmettere gli atti, necessari al suo adempimento, richiesta da evadersi, da parte del suddetto Tribunale Civile, in tempo utile per consentire la consultazione delle suddette sentenze alle parti, in vista dell’udienza pubblica di prosieguo, restando riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e spese, ivi compresa quella, concernente la richiesta di nomina di un c. t. u., avanzata dai ricorrenti.
Il Tribunale di Salerno trasmetteva, in data 10 febbraio 2015, copia delle sentenze n. 714/06, 202/07 e 623/07, richieste dalla Sezione con l’ordinanza di cui sopra; alla nota di trasmissione era allegata una breve relazione a firma del Presidente Coordinatore della I Sezione Civile di quel Tribunale, dalla quale risultava che tutte le prefate sentenze, nonché quelle n. 1679/08 e n. 1698/08, già in atti, risultavano non definitive, in quanto gravate da appello.
All’esito della pubblica udienza del 16.04.2015, il Tribunale osservava che in tutti e tre i ricorsi in esame, il Comune di Salerno, nel costituirsi, aveva eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, relativamente alle domande restitutorie/risarcitorie avanzate ex adverso, “in quanto lo stesso non può essere ritenuto unicamente responsabile – se non in solido – per un’occupazione di aree effettuata dall’A. T. I., capofila Consorzio Cooperative Costruzioni, concessionario delle opere in oggetto e delegato a procedere agli espropri, giusta convenzione del 26.10.1990, n. 15058”; che nella sentenza n. 202/2007 del Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in comp. monocr. – pubblicata il 25.01.2007 (avente a oggetto, tra l’altro, la domanda di Pastore Vincenzo di condanna dell’Amministrazione Comunale di Salerno e dell’A. T. I. Consorzio Cooperative Costruzioni – SALP s. r. l. – SECA s. p. a. – Silvio Russo – COSMAR s. p. a., al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, tra le altre, della p.lla 334 del fol. 31, oggetto della stessa domanda azionata, nel presente giudizio, da Pastore Ugo), sentenza trasmessa al Collegio, in adempimento all’ordine istruttorio di cui sopra, in data 10.02.2015, la questione della “titolarità dell’obbligo risarcitorio” nell’occupazione appropriativa, ovvero scaturente dall’irreversibile trasformazione del fondo occupato, era stata sviscerata “funditus”, concludendo quel Giudice nell’individuazione del soggetto passivo di detto obbligo risarcitorio, esclusivamente nell’A. T. I., concessionaria dell’opera pubblica ed esecutrice dei lavori, come sopra identificata, laddove “la domanda proposta da Vincenzo Pastore nei confronti del Comune di Salerno, per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, va (…) rigettata”, stante l’intervenuto trasferimento, all’A. T. I. concessionaria, “delle potestà relative al procedimento ablatorio”; in disparte la non definitività della suddetta pronuncia del Giudice Civile, gravata – giusta quanto riferito dal Tribunale di Salerno – d’appello, pur tuttavia le concomitanti circostanze dell’avere, il Comune di Salerno, sollevato l’eccezione di cui sopra, e dell’essersi il Tribunale Civile di Salerno già espresso, sia pur con sentenza ancora non passata in giudicato, sulla fondatezza di detta eccezione (rectius: sulla stessa questione, fondante detta eccezione, ivi proposta, in forma di azione, contro il Comune di Salerno), relativamente ad una particella di terreno, per la quale la stessa domanda è stata riproposta – sia pur da un diverso attore/ricorrente – nel presente giudizio, implicavano, ad avviso del Collegio, che, dopo il passaggio in decisione della causa, fosse emersa un’ulteriore questione, rilevabile d’ufficio, circa la quale occorreva attivare il meccanismo, ex art. 73 comma 3 c. p. a.; in particolare, il Collegio rilevava come, per effetto dell’emersione delle superiori circostanze, si ponesse la questione, se non dovesse essere ordinata d’ufficio, alternativamente: - l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c. p. a.; ovvero - l’intervento, nel presente giudizio, ex artt. 28 comma 3 e 51 c. p. a., dell’A. T. I. Consorzio Cooperative Costruzioni – SALP s. r. l. – SECA s. p. a. – Silvio Russo – COSMAR s. p. a., ovvero dell’A. T. I., concessionaria dell’opera pubblica ed esecutrice dei lavori, di cui alla procedura espropriativa de qua; che la necessità d’ordinare tale integrazione del contraddittorio ovvero tale intervento, in forma coattiva (“iussu iudicis”), della suddetta A. T. I., discendeva in particolare da ciò, che ove fosse stata, in ipotesi, accolta l’eccezione preliminare, di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Salerno (con l’eventuale adozione di una pronunzia, sostanzialmente conforme a quella, resa con la decisione, n. 202/07, del Tribunale Civile di Salerno), la presente sentenza avrebbe finito per statuire, in senso affermativo, circa la legittimazione passiva, nel presente giudizio, relativamente alle domande azionate (non solo) da Pastore Ugo (ma anche da Pastore Matteo e Pastore Mario, data l’identità delle rispettive posizioni sul punto), di un terzo, ovvero della predetta A. T. I., rimasta, tuttavia, completamente estranea al processo, la quale avrebbe finito per poter subire gli effetti, potenzialmente pregiudizievoli, di tale statuizione, senza aver potuto interloquire, in alcun modo, al riguardo; che la constatazione di cui sopra, emersa dopo il passaggio in decisione dei presenti ricorsi (dei quali andava, ovviamente, confermata anche in quella sede la riunione, per parziale connessione soggettiva e oggettiva, e anche per la sostanziale identità delle posizioni dei ricorrenti al riguardo), implicava, peraltro, ad avviso del Tribunale, che la detta integrazione del contraddittorio, ovvero il detto intervento “iussu iudicis”, non potessero essere direttamente ordinate dal Tribunale, ma che andasse stimolata, previamente, la facoltà delle parti di presentare memorie al riguardo, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c. p. a.; sicché, esposto e considerato tutto quanto sopra, il Collegio riteneva, pertanto, di dover assegnare, alle parti, il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione, in via amministrativa, della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti su detta unica questione, riservando la decisione d’ogni questione, in rito, merito e sulle spese e rinviando, per il prosieguo, alla pubblica udienza specificata in dispositivo.
Relativamente a tale questione, pervenivano memorie difensive da parte del Comune di Salerno, in data 16.10.2015, favorevole all’integrazione del contraddittorio o all’intervento “iussu iudicis” dell’A. T. I., concessionaria dell’opera pubblica ed esecutrice dei lavori, di cui alla procedura espropriativa de qua, e da parte dei ricorrenti, in data 12.11.2015, invece contrari a tale ampliamento dei soggetti del presente giudizio; perveniva, altresì, da parte dei ricorrenti, ulteriore contributo giurisprudenziale circa la dedotta infondatezza dell’eccepita usucapione delle aree de quibus.
All’udienza pubblica del 3.12.2015, i ricorsi erano trattenuti in decisione.
Osserva il Collegio, doverosamente acquisite le osservazioni delle parti costituite sulla questione, testé riferita, come, preliminarmente confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe, per le ragioni evidenziate nelle precedenti ordinanze, sia giocoforza ordinare l’integrazione del contraddittorio, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 49 c. p. a., nei confronti dell’A. T. I. Consorzio Cooperative Costruzioni – SALP s. r. l. – SECA s. p. a. – Silvio Russo – COSMAR s. p. a., alla quale i ricorrenti notificheranno gli atti introduttivi dei rispettivi giudizi in epigrafe, nonché la presente ordinanza; tanto, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta notifica, nei successivi sette giorni, presso la Segreteria di questo Tribunale: detta conclusione discende, ad avviso del Collegio, ineluttabilmente dalla constatazione che, essendo stata la relativa eccezione sollevata dal Comune di Salerno, e dovendosi pertanto, evidentemente, il Collegio pronunciare in merito alla stessa, un’eventuale pronuncia, d’accoglimento della stessa eccezione, finirebbe per statuire sulla responsabilità di un soggetto, terzo rispetto al processo, il quale non è stato posto in grado d’intervenirvi, ove lo ritenga opportuno, in violazione del principio della salvaguardia del contraddittorio; ovviamente la considerazione che precede prescinde completamente dal merito, e quindi dall’eventuale fondatezza, o meno, di tale eccezione, ma, ciò nonostante, si rende indispensabile, proprio al fine di rendere opponibile, alla suddetta A. T. I., la pronuncia del Tribunale, la quale altrimenti legittimerebbe, in caso di delibazione positiva della suddetta eccezione, la proposizione, da parte della medesima, di opposizione di terzo; ed è probabilmente superfluo porre in risalto, altresì, come un’eventuale costituzione in giudizio di detta A. T. I., con il deposito di osservazioni difensive al riguardo, di per sé comporterebbe un ampliamento degli elementi conoscitivi, ai fini della delibazione di tale eccezione, a disposizione del Tribunale; per le ragioni sopra evidenziate, non può accogliersi la diversa opinione, espressa dai ricorrenti, nella memoria in atti, secondo cui dalla “certa sussistenza della legittimazione passiva esclusiva del Comune di Salerno” discenderebbe viceversa “la non necessarietà della partecipazione al giudizio dell’A. T. I., senza che al contrario possano rilevare eventuali pronunce di altra A. G.”, aventi ad oggetto diverse consistenze immobiliari e intervenute tra soggetti diversi; con il che, i ricorrenti confondono la questione di merito, da risolversi, a loro avviso, nel senso dell’infondatezza dell’eccezione, sollevata dal Comune, con la questione preliminare di rito, se l’A. T. I. in questione abbia o meno titolo, ove lo ritenga, di partecipare al presente giudizio, proprio per poter eventualmente esprimere le proprie argomentazioni difensive, circa la predetta questione (fondante l’eccezione in parola).
Fermo restando l’ordine d’integrazione del contradditorio, nei sensi sopra precisati, il Collegio espressamente riserva la decisione su ogni altra questione, di rito, merito e sulle spese e rinvia i ricorsi in epigrafe, per il prosieguo, alla pubblica udienza specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ordina l’integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in parte motiva, ponendola a carico dei ricorrenti;
rinvia, per il prosieguo, alla pubblica udienza del 10 maggio 2016.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano,Presidente
Ezio Fedullo,Consigliere
Paolo Severini,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)