Vincolo espropriativo. NON MASSIMATA - Tar Lazio
Pubblico
Venerdì, 2 Novembre, 2018 - 17:13
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), sentenza n. 7851 del 13 luglio 2018, sull’assenza del vincolo espropriativo.
N. 07851/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04616/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
omissis con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 142;
contro
Commissario di Governo per l’emergenza relativa alla bonifica e alla tutela delle acque nella Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Vico Equense, non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Napoli, già Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 42 del 6 giugno 2006 del Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato ex OO.MM. n. 2425/96 e successive, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera di realizzazione dell’impianto di depurazione di punta Gradelle e della relativa strada di servizio, comunicata, ex art. 17, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con nota n. 2319 del 6 marzo 2007;
- di tutti gli atti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresa la predetta nota n. 2319 del 6 marzo 2007, anche nella parte in cui comunica che è intenzione del Commissario procedere all’occupazione d’urgenza delle aree;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto commissariale n. 121 del 21 maggio 2007, comunicato con nota dell’impresa mandataria n. 09/52/PG/07 del 29 maggio 2007;
- dell’ordinanza n. 42 del 6 giugno 2006, il cui contenuto è stato conosciuto solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;
ove, e per quanto occorra, degli atti richiamati nella cit. ordinanza n. 42/2006, e quindi:
- della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 6 dicembre 2005;
- del decreto del Ministero per i Beni Culturali n. 4122 del 2 maggio 2006;
- del parere favorevole reso dalla Provincia di Napoli, Area tutela ambientale direzione monitoraggio e tutela delle acque e dell’aria, n. 9277 del 6 dicembre 2005;
- dei provvedimenti n. 2596 del 1° dicembre 2005 e n. 1039 del 12 maggio 2006 dell’Autorità di Bacino del Sarno;
- dell’ordinanza commissariale n. 62 del 19 febbraio 2004;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- dell’ordinanza n. 12 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3654/2008 per la bonifica e tutela delle acque nella Regione Campania del 27 gennaio 2010, comunicata con nota A/R n. 13719748084-7 del 18 febbraio 2010, con la quale è stato disposto di approvare il vincolo preordinato all’esproprio alle aree ed immobili indicati nel piano particellare e di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità i lavori relativi al progetto della strada di servizio all’impianto di Punta Gradelle, in Vico Equense (Na);
- della predetta nota a/r n. 13719748084-7 del 18 febbraio 2010, nonché di tutti gli atti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresi, ove e per quanto occorra, gli atti richiamati nella cit. ordinanza n. 12/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario di Governo per l’emergenza relativa alla bonifica e alla tutela delle acque nella Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Città Metropolitana di Napoli;
Viste le ordinanze collegiali nn. 11218/2014, 13369/2015, 5677/2016, 11660/2016 e 8112/2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame introduttivo, il ricorrente, premessa la sua qualità di comproprietario di un fondo sito nel Comune di Vico Equense, in località Seiano, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 42 del 6 giugno 2006 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell’ “impianto di depurazione di punta Gradelle e relativa strada di servizio”, adottata dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato ai sensi della ordinanza ministeriale n. 2425/1996.
1.1. Contesta, con il primo motivo, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, di cui avrebbe avuto conoscenza solo al momento della comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’atto di approvazione del progetto esecutivo. Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, ai sensi del quali avrebbe dovuto ricevere la comunicazione dell’efficacia dell’atto di approvazione del progetto definitivo e non già di quello esecutivo.
1.2. Con il secondo motivo, sostiene che il fondo di sua proprietà non sarebbe gravato da un vincolo preordinato all’esproprio e, quindi, l’opera approvata si porrebbe in contrasto con la strumentazione urbanistica e paesistica, comunale e regionale. Sul punto, contesta il procedimento di variante al Piano Regolatore, per contrasto con le garanzie partecipative codificate nella Legge regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16 e, in particolare, dell’art. 24, che prevede la preventiva consultazione delle organizzazioni di cui all’art. 20, comma 5. Inoltre, sostiene che l’opera non sarebbe prevista dal Piano Urbanistico Territoriale (“PUT”).
1.3. Nel terzo motivo deduce la carenza di istruttoria in quanto, alla luce delle caratteristiche del territorio, l’opera prevista sarebbe irragionevole; inoltre, ritenendo il progetto funzionale alle sole esigenze di traffico veicolare connesse all’esercizio del depuratore, la soluzione proposta sarebbe sovradimensionata.
1.4. Con il quarto mezzo di gravame si duole, in relazione a quanto disposto dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, dell’omessa verifica dell’interesse archeologico dell’area, nonché della valutazione della fattibilità ambientale dell’intervento. Non sarebbe stata effettuata, in sostanza, una adeguata ponderazione degli altri interessi, radicati nel territorio, antagonisti a quelli cui l’opera è strumentale.
1.5. Infine, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta l’assenza della procedura di valutazione dell’impatto ambientale (“VIA”), che avrebbe dovuto essere effettuata in quanto l’opera in questione rientrerebbe tra quelle per cui è prevista la previa attivazione di tale strumento.
2. Con primi motivi aggiunti, depositati il 4 luglio 2007, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 121 del 21 maggio 2017, con cui il Commissario di Governo ha disposto, ai sensi dell’art. 22 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’occupazione d’urgenza del fondo.
2.1. Contesta, in primo luogo, l’assenza della presupposta urgenza per disporre l’occupazione, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che sarebbe stata effettuata tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonostante i destinatari della procedura espropriativa fossero in numero inferiore a 50.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene il contrasto dell’opera con la strumentazione urbanistica e paesistica anche in relazione all’ordinanza ministeriale n. 2560 del 2 maggio 1997, richiamata nell’ordinanza n. 42 del 6 giugno 2006, che ritiene non applicabile all’emergenza bonifiche e tutela delle acque, con conseguente onere, non rispettato, di avviare il procedimento di variante di cui alla legge regionale n. 16/2004. Contesta, poi, che la strada da realizzare possa rispondere ad esigenze legate all’utilizzo del depuratore e ne sostiene il contrasto con i vincoli idraulici ed idrogeologici. Formula, nuovamente, censure relative alla violazione di garanzie di tipo partecipativo, ai sensi della richiamata l. reg. n. 16/2004.
2.3. Le doglianze di cui al terzo motivo afferiscono all’asserito contrasto con il PUT e, in particolare, con gli art. 23 e 24 del piano; è censurato, altresì, per difetto di motivazione, il parere favorevole reso dal Ministero per i beni culturali con il provvedimento n. 4122 del 2 maggio 2006, nonché la contraddittorietà con il parere negativo precedentemente reso.
2.4. Il ricorrente lamenta, nel quarto motivo, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; nel quinto e sesto motivo ripropone le censure di omessa valutazione dell’interesse archeologico dell’area, di fattibilità ambientale dell’intervento e della necessità della VIA.
2.5. Nel settimo, e ultimo, motivo rileva la mancata indicazione delle spese occorrenti per l’espropriazione e dei possibili mezzi di copertura, nonché la mancata adozione del parere di regolarità contabile da parte del servizio interessato.
3. Con secondi motivi aggiunti, depositati il 28 aprile 2010, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 12 del 27 gennaio 2010, con cui il Commissario di Governo ha disposto di approvare una variante, di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi al progetto della strada di servizio di depurazione in Punta Gradelle.
3.1. Al primo motivo, il ricorrente sostiene che il Commissario avrebbe agito esorbitando i poteri riconosciutigli, che erano circoscritti alla prosecuzione, entro il 31 gennaio 2010, delle iniziative già programmate. L’ordinanza impugnata, comunicata oltre tale data, riguarderebbe comunque attività da svolgere in regime ordinario.
3.2. Con il secondo motivo, contesta l’irregolare comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la comunicazione del deposito presso gli uffici del Comune del progetto in variante, fatta ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 327/2001, sarebbe intervenuta quando ancora il progetto non era disponibile presso il Comune; inoltre, l‘ordinanza impugnata non terrebbe conto delle controdeduzioni proposte e sarebbe stata data comunicazione dell’efficacia dell’approvazione del progetto definitivo e non di quello esecutivo.
3.3. Al terzo e quarto motivo, propone varie censure di difformità dell’opera rispetto al PUT, di violazione dei principi in materia espropriativa, di carenza di istruttoria, di violazione dei vincoli idraulici ed idrogeologici.
3.4. Con il quinto motivo, contesta la mancata sottoposizione della variante alla valutazione ambientale strategica (“VAS”), mentre nel sesto motivo lamenta l’assenza della VIA.
3.5. Con il settimo motivo, deduce la mancata acquisizione del parere di cui all’art. 15 della legge regionale della Campania n. 9/83 e l’omessa valutazione di impatto acustico ex legge 447/1995.
3.6. Con l’ottavo, e ultimo, motivo censura l’omessa acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio interessato.
4. La Presidenza del Consiglio e il Commissario di Governo si sono costituiti in giudizio senza formulare difese scritte.
5. La Provincia di Napoli, ora Città metropolitana, nel costituirsi, ha chiesto l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
6. Con l’ordinanza istruttoria n. 11218 del 10 novembre 2014, è stato ordinato al Commissario di Governo il deposito degli atti ablatori impugnati nonché di una relazione di chiarimenti circa le eventuali differenze sussistenti tra i progetti approvati e lo stato di attuazione del procedimento. In ragione del mancato deposito dei chiarimenti richiesti, l’ordine istruttorio è stato reiterato con l’ordinanza n. 13369 del 26 novembre 2015.
7. A causa del perdurante inadempimento, con l’ordinanza n. 5677 del 13 maggio 2016 è stato nominato, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, o un soggetto da questi delegato, per il deposito della relazione conclusiva richiesta.
8. Con l’ordinanza n. 11660 del 22 novembre 2016 è stata reiterata la richiesta istruttoria già formulata al commissario ad acta e, per mezzo dell’ordinanza n. 8112 del 10 luglio 2017, è stata concessa la proroga dei termini per la conclusione dell’incarico conferito. In data 9 gennaio 2018, la relazione conclusiva del commissario ad acta è stata, quindi, depositata in giudizio.
9. Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il collegio preliminarmente dispone l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva della Città metropolitana di Napoli, atteso che la controversia riguarda unicamente atti adottati dalle amministrazioni statali e afferisce questioni che non coinvolgono detto ente.
2. Nel merito, al fine di dirimere le numerose questioni sollevate dal ricorrente, occorre ricostruire la sequenza dei provvedimenti che hanno regolato la gestione straordinaria deputata agli interventi in per l’emergenza relativa alla bonifica e alla tutela delle acque nella Regione Campania.
Viene in rilievo innanzitutto l’Ordinanza n. 2425 del 18.3.1996, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione.
La successiva Ordinanza n. 3011/1999, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale (ivi compreso il settore della tutela delle acque) ha previsto la progettazione e realizzazione dell’'impianto di depurazione di Punta Gradelle, presso il comune di Vico Equense.
Con l’Ordinanza del n. 3100 del 22.12.2000 sono stati, quindi, “ricompattati” i provvedimenti fino a quel momento susseguitisi in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e risanamento ambientale, di tutela delle acque e di riutilizzo delle stesse e sono stati attribuiti al solo Presidente della Regione Campania i relativi poteri commissariali. L’art. 12 di tale ordinanza attribuisce, in particolare, al Presidente della Regione il compito di progettare e realizzare “gli interventi di tutela di qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari”. Il comma 2 dell’art. 17 prevede che “il commissario delegato – presidente della regione Campania, nell’espletamento dei compiti, può operare anche in deroga alla normativa vigente in materia di urbanistica”.
La successiva Ordinanza n. 3111 del 2001 ha così integrato il citato art. 12 dell’ordinanza n. 3100/2000: “Nell’area dell’ambito territoriale ottimale, il Commissario Delegato – Presidente della regione Campania provvede alla progettazione, all’appalto ed alla realizzazione, alle medesime condizioni previste dal comma 1, e con le risorse finanziarie allo stesso assegnate, limitatamente alle seguenti opere: l’impianto di depurazione di Punta Gradelle (…)”.
Infine, con O.P.C.M n. 3654 del 1.2.2008 il Direttore tecnico dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Campania è stato nominato Commissario del Governo per la prosecuzione, in regime ordinario e in termini di urgenza, di tutte le iniziative già programmate dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 2425/96; a seguito di successivi provvedimenti, i poteri commissariali del Direttore tecnico dell’ARPA sono stati prorogati fino al 2010.
3. Tanto premesso, sono in primo luogo da disattendere le censure di carattere procedimentale sollevate nel primo motivo del ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ablatorio nelle forme ordinarie.
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, in relazione alla disciplina dettata per fronteggiare lo stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania, che la specialità di detta disciplina, in quanto volta a consentire l’adozione di interventi caratterizzati da estrema e qualificata urgenza connessa allo stato di emergenza, collegata all’emanazione di provvedimenti contingibili, indifferibili ed urgenti, cui accede, all’evidenza, il carattere di celerità dei relativi procedimenti, conduce a ritenere la sussistenza di quelle ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità, previste dalla normativa (cfr. l’art. 7 della legge n. 241/1990), ostative all’applicazione degli istituti partecipativi in ragione della sussistenza di prevalenti interessi pubblici (cfr. Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2012, n. 9004).
Inoltre, va richiamata la citata Ordinanza n. 3100 del 2000 che prevede espressamente che il commissario delegato possa adottare “ai fini della realizzazione di interventi di emergenza e per assicurarne la necessaria immediatezza” provvedimenti in deroga, tra gli altri, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990.
Risultano, quindi, adeguatamente garantite le tutele partecipative del ricorrente, compatibilmente con il carattere emergenziale della procedura ablatoria considerata, attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 6.2.2006, nonché su di un quotidiano nazionale e sull’Albo Pretorio del Comune di Vico Equense, dei provvedimenti di avvio dei procedimenti diretti alla apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, nonché di quello relativo alla successiva occupazione dell’area.
4. Quanto alla asserita violazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 in relazione alla mancata comunicazione del progetto definitivo, è sufficiente rammentare che, venendo in considerazione ai fini della realizzazione dell’opera lo strumento dell’appalto-concorso, oggetto di comunicazione non poteva che essere il progetto esecutivo presentato dalla ditta aggiudicataria.
5. In riferimento alle censure variamente svolte dal ricorrente circa l’assenza di un vincolo preordinato all’esproprio e, quindi, del contrasto dell’opera con la strumentazione urbanistica, si rileva che l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti i pareri autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (così l’O.M. n. 2560/1997).
Infondata, in proposito, è la tesi di parte ricorrente secondo cui la citata ordinanza non potrebbe essere applicata in relazione all’opera di cui si controverte, perché relativa solo alla gestione dei rifiuti e non anche la bonifica delle acque. La richiamata ordinanza n. 3100 del 22.12.2000, nell’unificare in capo al Presidente della Regione Campania i poteri commissariali, relativi tanto alla emergenza rifiuti quanto di bonifica ambientale e tutela delle acque, prevede espressamente all’art. 17 che questi, “nell'espletamento degli incarichi affidati, può adottare, ai fini della realizzazione degli interventi di emergenza e per assicurarne la necessaria immediatezza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze (…)”. E’ chiaro, quindi, che i poteri di cui alla O.M. n. 2560/1997 sono stati validamente esercitati nel caso in esame.
6. Con specifico riferimento alle doglianze relative al procedimento di variante al piano regolatore e alla presunta difformità dell’opera rispetto al PUT, si rammenta, che in base al già richiamato art. 17, comma 2, della ordinanza n. 3100/00, il commissario nell’espletamento dei suoi compiti può operare anche in deroga alla normativa vigente in materia di urbanistica.
7. Non possono essere condivise neppure le censure relative alla “irragionevolezza” dell’opera e alla mancata, adeguata, ponderazione dei contrapposti interessi presenti nel territorio. Le doglianze, tra l’altro genericamente rappresentate, non convincono, a fronte della esaustiva attività procedimentale che ha preceduto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera, conclusasi con l’acquisizione dei pareri favorevoli, nel corso della conferenza di servizi tenutasi il 6 dicembre 2005, della Provincia di Napoli, della Regione Campania, del Comune di Vico Equense e della Capitaneria di Porto.
8. Quanto alla rispondenza dell’opera ai vincoli idraulici e idrogeologici esistenti, nonché allo svolgimento di valutazioni sull’impatto archeologico, si richiamano le verifiche di conformità del progetto esecutivo effettuate, anche in sede di approvazione della variante di cui ai secondi motivi aggiunti, dalla direzione dei lavori in ordine alle indagini geologiche, geotecniche e archeologiche svolte nell'area d'intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali.
In proposito, va sottolineato anche il positivo riscontro della soprintendenza per i beni archeologici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici di Napoli per il progetto di variante finalizzato alla realizzazione della strada di collegamento.
9. Prive di consistenza sono pure le censure avverso il parere favorevole reso dal Ministero per i beni culturali con il provvedimento n. 4122 del 2 maggio 2006, che risulta adeguatamente motivato e non manifestamente illogico o contraddittorio nel suo contenuto.
Nel parere, preso atto delle integrazioni al progetto per la realizzazione dell’impianto di depurazione e della relativa strada di servizio e rilevata la conformità di detti lavori alla normativa di zona, il Ministero ha rilevato l’opportunità di effettuare taluni, limitati, interventi volti a garantire un migliore inserimento paesaggistico dei manufatti, in tal modo esplicitando in maniera congrua la propria positiva - e discrezionale - valutazione circa la fattibilità delle opere.
10. Per quanto riguarda la mancata attivazione dei procedimenti di “VIA” e di “VAS”, è possibile prescindere dallo scrutinio della riconducibilità dell’opera in questione tra quelle soggette all’obbligo di acquisire tali valutazioni in quanto, dall’analisi della documentazione in giudizio, si evince che attraverso la conferenza di servizi sono stati acquisiti dalle competenti amministrazioni statali, regionali e locali le valutazioni relative all’impatto ambientale dell’opera.
11. Infine, non sono fondati i motivi di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti, relativi alla variante realizzata sul progetto approvato.
12. In primo luogo, è infondata la censura di carenza di potere del commissario di governo in relazione della scadenza del termine per il compimento delle attività legate all’emergenza. Il termine in questione scadeva il 31 gennaio 2010 e l’ordinanza n. 12, di approvazione della variante in questione, è stata adottata il 27 gennaio 2010 e, quindi, entro detto termine, non avendo rilevanza l’avvenuta comunicazione della stessa in data successiva.
13. Quanto alle censure relative alla partecipazione al procedimento in questione, si rimanda a quanto già rappresentato circa la possibilità di agire in deroga delle relative norme, fermo restando che, alla luce di quanto emerge dalla relazione istruttoria, la possibilità per il ricorrente di prendere visione e formulare osservazioni sul progetto di variante depositato presso gli uffici del Comune è stato ampiamente riconosciuto.
14. In relazione alle valutazioni sul rischio sismico di cui alla legge regionale n. 9 del 1983, è prevista dalla Ordinanza n. 2425/1996 una espressa deroga alle relative norme in favore del Commissario nell’espletamento del suo incarico. L’opera in esame, poi, non rientra tra quelle soggette, ai sensi della legge 447/1995, alla valutazione di impatto acustico.
15. Infine, quanto alla censurata mancata indicazione della copertura finanziaria dell’opera e dell’acquisizione del parere di regolarità contabile negli atti del Comune di Vico Equense, si tratta di circostanza irrilevante ai fini della legittimità della procedura ablatoria contestata, come valutabile nella presente sede.
16. In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni, previa estromissione dal giudizio della Città metropolitana di Napoli, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati.
17. Infine, occorre procedere alla liquidazione delle spese per l’espletamento dell’incarico assegnati al commissario ad actanominato con l’ordinanza istruttoria n. 5677/2016.
18. Il Collegio ritiene congruo determinare, in via equitativa e forfettaria, la misura di tale compenso in euro 2.000,00, avuto riguardo al decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, recante: “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale” e tenuto conto della media complessità dell’incarico svolto, consistente essenzialmente in una attività di carattere ricognitivo circa le ordinanze ministeriali susseguitesi in materia e i relativi atti della procedura ablatoria.
19. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda contenziosa; quelle relative all’espletamento dell’incarico sopra richiamato sono poste a carico della parte ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti come in epigrafe proposti:
- dispone l’estromissione dal giudizio della Città metropolitana di Napoli;
- dichiara infondato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto;
- compensa le spese; pone a carico della parte ricorrente le somme dovute al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico conferito con l’ordinanza n. 5677 del 13 maggio 2016, per l’importo indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente FF
Roberta Cicchese, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli Ivo Correale
IL SEGRETARIO