Vincolo non efficace non impugnabile - TAR Lazio accoglie eccezione dell'Avv. Marco Morelli - TAR Lazio, sez. II bis, sent. n. 5140 del 08.04.2015
Pubblico
Giovedì, 9 Aprile, 2015 - 02:00
Accolta la richiesta dell'Avv. Marco Morelli di rigetto di un ricorso presentato avverso un atto di imposizione del vincolo espropriativo non ancora efficace
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n.5140 del 08.04.2015, sulla impugnazione di atto non efficace dal punto di vista espropriativo (caso di vincolo non ancora efficace)
N. 05140/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07486/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7486 del 2013, proposto da:
Giulio Consoli, Emanuela Consoli, Lorenzo Consoli, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Consoli, Lorenzo Consoli, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Comune di Grottaferrata, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso Marco Morelli in Roma, Via G.Vitelleschi, 26;
per l'annullamento
della delibera n. 4 del 16.05.13 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del percorso pedonale di collegamento tra L.go Santovetti e Piazzetta del Corso con contestuale adozione della variante urbanistica ai sensi degli artt. 10 2° comma e 19 2° comma del d.p.r. 327/01 nonchè dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaferrata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera n. 4 del 16.5.2013 del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale del Comune di Grottaferrata con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del percorso pedonale di collegamento tra Largo Santovetti e Piazzetta del Corso con contestuale adozione della variante urbanistica, ex art. 10, 2 comma, e 19, 2 comma, DPR 327/2001.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità degli atti; violazione art. 42 Cost.
2). Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione art. 3 L. 241/90 e art. 9, comma 4, DPR 327/2001;
3). Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione artt. 32, 37 e 38 DPR 327/2001.
In data 27.8.2013 ha depositato memoria il Comune.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della natura dell’atto impugnato.
Anche nella replica il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto è ancora privo di efficacia.
Il Collegio condivide l’eccezione preliminare.
Come chiarito in replica :
a). non è stato ancora concluso l’iter di approvazione della variante semplificata ex art. 19, comma 4, DPR 327/2001;
b). la deliberazione commissariale n. 4 del 16.5.2013 costituisce variante semplificata allo strumento urbanistico vigente con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ancora priva di effetto.
L’adozione della variante semplificata necessita della approvazione da parte della regione o dell’organo delegato (provincia);
c). il Commissario straordinario ha adottato la delibera n. 20 del 23.10.2013 con la quale sono state controdedotte le osservazioni presentate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, DPR 327/2001; la predetta delibera (tra l’altro non impugnata) ha previsto che : ;
d). il Comune di Grottaferrata – ancora – non ha provveduto a dichiarare l’efficacia della variante semplificata di cui all’art. 19, comma 4, del TUE;
e). la citata delibera n. 20/2013 non è stata ritualmente impugnata dagli interessati.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)