Convenzioni urbanistica: giurisdizione
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n.1351 del 18 febbraio 2025, convenzioni urbanistica: giurisdizione
MASSIMA
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Nella fattispecie in esame, si assume che, essendo le convenzioni urbanistiche ormai pacificamente decadute e non venendo in rilievo l’esercizio di potestà pubblicistiche, le domande di natura esclusivamente patrimoniale formulate dalla curatela fallimentare, a valle di convenzioni urbanistiche ormai decadute, debbano ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi).
SENTENZA
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01351/2025REG.PROV.COLL.
N. 03866/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2023, proposto dal Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Curatela fallimentare della società “I.A.C.P. – Futura s.r.l.”, in persona dei curatori fallimentari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2918/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Curatela fallimentare della società “I.A.C.P. – Futura s.r.l.”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti
1. Il comune di Pagani ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Campania – sezione staccata di Salerno, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva, ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 436/2019 (avente ad oggetto l’accertamento del diritto della Curatela fallimentare della società I.A.C.P. Futura s.r.l. al rimborso delle somme versate dalla società in bonis per l’acquisizione del diritto di superficie e per l’esecuzione di opere, in esecuzione di alcune convenzioni urbanistiche), mentre ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso R.G. n. 998/2021 (avente ad oggetto la domanda di annullamento della delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Pagani n. 6/2021, adottata il 20 febbraio 2021, con la quale è stata disposta la non ammissione alla massa passiva della domanda prot. n. 20430 del 10 giugno 2020 avanzata dalla Curatela fallimentare), disponendo la compensazione delle spese di lite.
2. L’Amministrazione comunale appellante premette quanto segue.
2.1. Il comune di Pagani ha sottoscritto con la società IACP – Futura s.r.l. alcune convenzioni urbanistiche, al fine di realizzare tre interventi di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale di Pagani e, precisamente:
a) la convenzione rep. 817/1998, ceduta alla soc. IACP Futura s.r.l. con atto rep. n. 4576/1998, per interventi da realizzarsi in Via Romana (80 alloggi);
b) la convenzione rep. n. 939/2000, poi ceduta alla soc. IACP – Futura s.r.l. con atto rep. n. 6914/2000, per interventi da realizzarsi in via Leopardi (16 alloggi);
c) la convenzione rep. n. 1465/2004, poi ceduta sempre alla medesima società con atto rep. n. 12724/2004 e parzialmente modificata per effetto della convenzione rep. n. 1677/2009, per interventi da realizzarsi alla Via De Gasperi (112 alloggi, 6 locali per attrezzature commerciali, nonché opere di urbanizzazione).
2.2. Con sentenza del Tribunale di Salerno n. 37/2012, la società IACP – Futura s.r.l. è stata dichiarata fallita; la Curatela fallimentare della predetta società ha richiesto al comune di Pagani di dichiarare l’intervenuta decadenza dalle convenzioni urbanistiche sopra richiamate.
2.3. A fronte della inerzia del comune di Pagani, la Curatela fallimentare ha promosso ricorso innanzi al T.a.r. Campania – sezione staccata di Salerno il ricorso R.G. n. 253/2018; il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 778/2018, che ha imposto all’Amministrazione di adottare il richiesto provvedimento di decadenza del diritto di superficie e delle convenzioni urbanistiche sopra richiamate.
2.4. Con deliberazione consiliare n. 58 del 30 luglio 2018, il comune di Pagani ha dichiarato la decadenza del diritto di superficie e delle convenzioni stipulate con la società in bonis, senza nulla disporre con riguardo alle richieste di natura patrimoniale presentate dalla Curatela fallimentare.
2.5. Al momento della dichiarazione di decadenza risultavano completate le opere come di seguito indicate:
a) 80 alloggi in via Romana, di cui uno non ceduto all’assegnatario, ma rimasto in capo alla società in bonis; b) 16 alloggi in via Leopardi, di cui nove non ceduti agli assegnatari, ma rimasti in capo alla società in bonis;
c) 112 alloggi in via De Gasperi, di cui quarantacinque non ceduti agli assegnatari, oltre a sei locali commerciali, sempre rimasti in capo alla società in bonis.
2.6. Non avendo conseguito, per effetto deliberazione consiliare n. 58/2018, la soddisfazione delle pretese di natura patrimoniale, la Curatela fallimentare ha instaurato davanti al T.a.r. Campania – sezione staccata di Salerno il ricorso R.G. n. 436/2019, al fine di ottenere l’accertamento del diritto al rimborso delle somme versate dalla società in bonis per l’acquisizione del diritto di superficie e l’indennizzo per le spese sostenute per la realizzazione delle opere, così come previste dalle convenzioni decadute, ovvero, in subordine, la condanna del comune alla ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 1463 e 2033 c.c. nonché, ulteriormente in subordine, il pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Il ricorso R.G. n. 436/2019 è stato riunito il ricorso R.G. n. 998/2021, incardinato innanzi al medesimo Tribunale, volto all’annullamento della delibera n. 6 del 20 febbraio 2021 della Commissione straordinaria di liquidazione insediatasi presso il comune di Pagani, con cui è stata disposta la non ammissione della domanda di insinuazione alla massa passiva presentata dalla Curatela fallimentare.
2.7. Il giudice di primo grado, disattesa l’eccezione sollevata dal comune di Pagani di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con la sentenza n. 2918/2022, ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 436/2019, ritenendo sussistente “in capo alla Curatela il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., dovuto nella minor somma tra l’impoverimento subito dalla Curatela stessa e l’arricchimento di cui ha beneficiato il Comune, nei limiti in cui tale arricchimento effettivamente sussista, tenuto conto che la locupletazione dell’Ente locale è ravvisabile unicamente con riguardo agli alloggi realizzati per i quali non sia completata la procedura di assegnazione e che non siano stati esecutati, al netto delle opere di urbanizzazione (concernenti l’intervento in via De Gasperi) non eseguite”.
3. Tanto premesso, il comune di Pagani ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili con un unico articolato motivo, deducendo errores in judicando: omessa pronuncia; difetto di giurisdizione del g.a.; travisamento ed errata valutazione dei presupposti; illogicità; violazione di legge; violazione dell’art. 248 d.lgs. n. 267/2000.
3.1. Il comune fa rilevare che, con il ricorso R.G. n. 436/2019, la Curatela fallimentare della società IACP Futura s.r.l. aveva chiesto al T.a.r. di accertare il diritto della predetta società ad ottenere il rimborso delle somme versate (quando era in bonis) per l’acquisizione del diritto di superficie e l’indennizzo per le spese sostenute per la realizzazione delle opere di cui alle convenzioni rep. nn. 817/1998, 939/2000, 1465/2004 e 1677/2009, tutte dichiarate decadute, con delibera consiliare n. 58 del 30 luglio 2018; con ulteriore ricorso R.G. n. 998/2021, la Curatela fallimentare aveva impugnato la delibera n. 6 del 20 febbraio 2021 della Commissione straordinaria di liquidazione, con la quale era stata disposta la non ammissione della domanda di insinuazione alla massa passiva, presentata dalla Curatela fallimentare in data 10 giugno 2020 prot. n. 20430 del 10 giugno 2020.
3.2. In via preliminare, il giudice di primo grado, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal comune di Pagani, con la seguente motivazione:
“(…) in via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente. Va infatti osservato che, come già ritenuto da questo TAR in un recente precedente analogo, ‘la convenzione urbanistica deve essere assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l’esecuzione rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20 aprile 2022, n. 1028). Né può condurre ad escludere la sussistenza della giurisdizione la circostanza che le convenzioni siano state già dichiarate decadute, tenuto conto che, in ogni caso, la pretesa azionata in questa sede si radica nel rapporto dalle stesse scaturente”.
3.3. Il comune di Pagani contesta le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che nella fattispecie dedotta in giudizio non viene in rilievo il potere autoritativo dell’Ente locale; il petitum concerne il rapporto di carattere civilistico scaturente dall’intervenuta decadenza delle convenzioni intervenute tra il comune e la società IACP - Futura s.r.l.
A sostegno di quanto dedotto, richiama alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
3.4. Nel merito, il giudice di primo grado, soffermandosi sulla domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c. si è espresso in questi termini: “…. i presupposti per l’esercizio dell’azione ricorrono tutti nel caso di specie atteso che: - l’intervenuta decadenza della convenzione, comportante l’acquisizione in piena proprietà da parte del Comune degli alloggi per i quali non sono completate le procedure di assegnazione, rappresenta un ‘unico fatto generatore’ che determina contemporaneamente a) l’arricchimento dell’Ente, che vede il proprio patrimonio incrementato dell’importo corrispondente ai beni acquisiti in piena proprietà, nei limiti in cui questi non siano stati pignorati ed alienati; b) l’impoverimento del Fallimento, rappresentato dalla sottrazione alla massa attiva degli alloggi non assegnati; - lo spossessamento patrimoniale è privo di una causa idonea a giustificarlo; - l’insussistenza di altri rimedi idonei a rimuovere il pregiudizio subito discende da quanto affermato ai §§13 e ss., 14.3 e 14.4. Sussiste dunque in capo alla Curatela il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., dovuto nella minor somma tra l’impoverimento subito dalla Curatela stessa e l’arricchimento di cui ha beneficiato il Comune, nei limiti in cui tale arricchimento effettivamente sussista, tenuto conto che la locupletazione dell’Ente locale è ravvisabile unicamente con riguardo agli alloggi realizzati per i quali non sia completata la procedura di assegnazione e che non siano stati esecutati, al netto delle opere di urbanizzazione (concernenti l’intervento in Via De Gasperi) non eseguite”.
3.5. Il comune di Pagani sostiene che il giudice di primo grado avrebbe travisato i fatti di causa, per come rappresentati nel corso del giudizio.
In particolare, il comune di Pagani aveva evidenziato l’avvio di una procedura di pignoramento da parte della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in relazione alla quale non sarebbe ravvisabile alcun arricchimento senza giusta causa da parte del comune.
Al momento dell’adozione della deliberazione consiliare n. 58/2018, tutti i beni non oggetto di assegnazione definitiva agli aventi diritto e individuati dalla Curatela fallimentare come oggetto dell’ingiusto arricchimento erano stati venduti all’esito di una procedura esecutiva immobiliare proposta nei confronti del fallimento ad istanza della B.N.L. s.p.a.
Quanto dichiarato troverebbe conferma nella documentazione versata in atti (ricorso R.G. n. 436/2019), ovvero nel quadro riassuntivo della trascrizione immobiliare dei pignoramenti e nell’elenco dei beni eseguito da parte del CTU nominato nella procedura esecutiva in questione.
La procedura esecutiva in questione traeva origine da vari contratti di finanziamento sottoscritti dalla società IACP Futura, con cessione di ipoteca volontaria da parte di quest’ultima sul diritto di superficie; per l’effetto di tale procedura esecutiva, alcuna locupletazione si sarebbe verificata a favore del comune di Pagani, tale da giustificare l’esercizio di un’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c.
3.6. Il comune di Pagani censura anche il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “(…) entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, il Comune resistente dovrà formulare (sulla base della documentazione ricevuta) una proposta indennitaria conforme ai criteri di seguito precisati: a) l’accordo dovrà prevedere il rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ultimati, non assegnati e non esecutati, come comprovate dalle fatture prodotte e dai relativi documenti contabili di pagamento; b) l’importo del rimborso così commissionato dovrà essere decurtato: 1) dei contributi regionali di cui il soggetto attuatore abbia eventualmente beneficiato, nei limiti in cui gli stessi non siano stati oggetto di successivi provvedimenti di revoca (e di conseguente azione di recupero) da parte della Regione; 2) dell’importo delle opere di urbanizzazione non realizzate, come risultante dalla differenza fra l’ammontare contrattualmente previsto e gli importi relativi alle opere eseguite, anche in tal caso comprovati dalle fatture prodotte e dai relativi documenti contabili di pagamento; c) venendo in considerazione un debito di valore, sulle somme come sopra determinate dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della delibera di decadenza sino alla data di deposito della presente sentenza; sulla somma rivalutata di anno in anno andranno poi applicati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo”.
3.7. Fa rilevare che il comune di Pagani è stato posto in dissesto finanziario, con delibera di C.C. n. 62 del 10 settembre 2019; il giudice di primo grado nell’imporre una rivalutazione monetaria del credito oggetto di giudizio sarebbe incorso nella violazione delle norme del T.U.EE.LL.; l’art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 prevede: “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Dal richiamato articolo emergerebbe la violazione di legge nella parte in cui il T.a.r. ha imposto la rivalutazione monetaria del credito (asseritamente) vantato dalla Curatela fallimentare.
3.8. Nell’individuare i criteri per la decurtazione del credito vantato originariamente dalla società in bonis, il giudice di primo grado avrebbe omesso di riportare le somme già corrisposte dai soggetti prenotatari, non assegnatari.
Evidenzia che la società in bonis aveva stipulato vari contratti di finanziamento con l’istituto BNL Paribas per l’ottenimento di importi a tranche, in base agli stati di avanzamento.
I promissari assegnatari avrebbero continuato a versare gli importi già convenuti per l’assegnazione definitiva direttamente alla società in bonis, che, a sua volta, avrebbe dovuto destinare tali somme al pagamento dei ratei di mutuo. Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della necessità di decurtare dall’importo dovuto le somme già versate alla società in bonis.
4. Si è costituita in giudizio la Curatela fallimentare, deducendo:
a) la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f) del c.p.a.
b) con riguardo alla locupletazione (contestata dal comune di Pagani), ha contestato le deduzioni della Amministrazione appellante, evidenziando che dallo stralcio della C.T.U. proc. RGE6/2020 (depositato nel giudizio di primo grado in data 6 giugno 2022 dall’attuale appellante) emergerebbe che i beni pignorati “afferirebbero a 44 abitazioni (oltre box auto) per via De Gasperi e ad 8 abitazioni per 5 via Leopardi. Viceversa, gli appartamenti retrocessi in piena proprietà a seguito dell’intervenuta dichiarazione di decadenza per via De Gasperi sono 45 oltre a 6 locali commerciali, per via Romana 1, per via Leopardi 16. Per tal fatta, non sono rientrati nella procedura immobiliare, ma fanno tuttora parte del patrimonio comunale in piena proprietà, n. 1 alloggio per via De Gasperi e per via Romana, e n. 8 alloggi per via Leopardi nonché n. 6 locali commerciali siti in via De Gasperi oltre ad altri locali non censiti. Di tali immobili il Comune gode della piena proprietà, avendo così ottenuto – contrariamente a quanto si opina nell’appello – concreta ed effettiva locupletazione, che costituisce senz’altro giusta fonte per richiedere ed ottenere l’indennizzo da indebito arricchimento. Correttamente, dunque, il Tribunale – nello stabilire ai sensi dell’art. 34 c.p.a. i criteri in base ai quali determinare l’ammontare dell’indennizzo dovuto - ha individuato la locupletazione in riguardo agli alloggi per i quali non è stata completata la procedura di assegnazione e che non siano stati esecutati”;
c) con riguardo al computo della rivalutazione monetaria, ha evidenziato: “A tutto concedere, se anche si volesse ritenere applicabile l’art. 248 del D. Lgs. 267/2000, per tutto il periodo intercorrente tra la dichiarazione di decadenza (delibera consiliare n. 58 del 30.07.2018) e la dichiarazione di dissesto (delibera consiliare n. 62 del 10.09.2019) la rivalutazione monetaria e gli interessi vanno senz’altro considerati e corrisposti”;
d) con riguardo alla mancata previsione della decurtazione delle somme versate dai cd. prenotatari, ha evidenziato che le deduzioni di parte appellante sono prive di fondamento “…. per la semplice ma elementare circostanza che per tali immobili (che – giova ricordare – sono comprensivi anche di 6 locali commerciali) non esistono assegnatari ed il Comune può pacificamente e completamente disporne, ricavando cospicue somme”.
5. Con memoria di replica, le parti costituite hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.
6. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Ritiene il Collegio che debba essere accolta la censura relativa al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al ricorso di primo grado (R.G. n. 436/2019).
7.1. Costituisce jus receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492). Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite, 26 giugno 2024 n. 17626).
7.2. Orbene, è bensì vero che le convenzioni urbanistiche possono essere ricondotte alla categoria degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento prevista dall'art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f) del c.p.a.
Tuttavia, nel caso di specie, il petitum sostanziale del giudizio promosso dalla Curatela fallimentare della società IACP - Futura s.r.l. è costituito dall’accertamento dei diritti di natura patrimoniale scaturenti dalla decadenza delle convenzioni sopra richiamate. In altri termini, non vengono in rilievo contestazioni relative all’esercizio di potestà pubblicistiche o comunque ad aspetti che involgono poteri pubblici, ma esclusivamente questioni di natura patrimoniale, rispetto alle quali la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio ha natura e consistenza di diritto soggettivo.
7.3. Recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce” (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 20464/2022; in senso conforme Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza, 9 agosto 2024 n. 22569; ordinanza 8 agosto 2024 n. 22486).
Le domande proposte nel giudizio di primo grado (R.G. n. 436/2019) concernono l’accertamento del diritto della Curatela ad ottenere il rimborso delle somme versate dalla società in bonis per l’acquisizione del diritto di superficie e per le spese sostenute per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni urbanistiche o, in via subordinata, la condanna del comune di Pagani alla ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 1463 e 2033 c.c., ovvero, in via ancora più subordinata, la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto per l’azione di arricchimento senza causa dall’art. 2041 c.c.
Essendo le convenzioni urbanistiche ormai pacificamente decadute e non venendo in rilievo l’esercizio di potestà pubblicistiche, le domande di natura esclusivamente patrimoniale formulate dalla Curatela fallimentare, a valle di convenzioni urbanistiche ormai decadute, debbono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi, conformemente all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sopra richiamato.
8. In conclusione, per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado (R.G. n. 436/2019) deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
9. Ritiene nondimeno il Collegio, in ragione della peculiarità della controversia, che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado (R.G. n. 436/2019), per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Paolo Marotta
Vincenzo Lopilato
IL SEGRETARIO