Diniego permesso in sanatoria ed ordine demolizione - Cons. Stato, sez.VI, sent. n.14 del 05.01.2015
Pubblico
Lunedì, 5 Gennaio, 2015 - 01:00
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), sentenza n. 14 del 5 gennaio 2015, su diniego permesso di costruzione in sanatoria e demolizione opere
N. 00014/2015REG.PROV.COLL.
N. 02192/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2014, proposto da:
Maria Addolorata Ricciardi Lucilio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Nardo, con domicilio eletto presso Ugo Primicerj in Roma, piazza Martiri di Belfiore, 2;
contro
Comune di Formicola, non costituito in questo grado;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 5948/2013, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruzione in sanatoria e demolizione opere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato Di Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La signora Ricciardi Lucilio Maria Addolorata impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 20 dicembre 2013 n. 5948 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento delle ordinanze del Comune di Formicola n. 4742 del 18 settembre 2012 e n. 8116 del 30 novembre 2012, con le quali è stata in parte disattesa la richiesta di permesso a costruire in sanatoria, a suo tempo inoltrata al Comune dalla odierna appellante, limitatamente ad una parete in mattoni forati poggiata sull’architrave della scala insistente nell’immobile sito alla via Roma n. 9 in Formicola, opera di cui è stata conseguentemente ordinata la demolizione.
L’appellante insiste nel sostenere la illegittimità degli atti in primo grado avversati e si duole della erroneità della impugnata sentenza che avrebbe disatteso i motivi di ricorso con motivazione lacunosa, contraddittoria ed incongrua.
Il Comune di Formicola non si è costituito in questo grado di giudizio.
Con ordinanza cautelare 30 aprile 2014 n. 1714 la sezione ha disposto, in attesa della definizione del merito, la sospensione cautelare della esecutività della impugnata sentenza.
All’udienza pubblica del 28 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui appresso.
3.- Con il primo motivo l’appellante lamenta la contraddittorietà della decisione di merito gravata in quanto difforme dalla ordinanza cautelare di accoglimento adottata dallo stesso Tar.
Tale censura non è condivisibile.
E’ noto che le valutazioni che si svolgono dal giudicante nella fase cautelare sono ben diverse da quelle proprie della fase di merito, di tal che non è infrequente che le decisioni adottate nelle distinte sedi abbiano contenuto difforme. Ma la circostanza evidentemente non incide sulla correttezza e congruità dei distinti provvedimenti, adottati sulla scorta di ben diversi presupposti giuridico-fattuali.
4.- Sotto distinto profilo l’appellante insiste nel sostenere il carattere risalente dell’opera oggetto del diniego di sanatoria e del pedissequo ordine di demolizione ( parete in mattoni forati) o quantomeno la circostanza ch’essa sarebbe stata realizzata ( come comprovato anche dai materiali utilizzati) in sostituzione o in aderenza ad una vecchia struttura di collegamento al vano scala all’immobile di che trattasi, e tanto a comprova della legittimità della pretesa ad una sanatoria complessiva dell’intervento edilizio realizzato.
Osserva il Collegio che tale motivo di doglianza merita condivisione.
Se è pur vero infatti che nel provvedimento oggetto del ricorso di primo grado ( cfr. ordinanza del 30 novembre 2012), nella pratica edilizia a suo tempo presentata dall’interessata per la sanatoria di alcuni abusi ( tra i quali, appunto, quello afferente la predetta parete) non vi fosse alcun riferimento alla preesistenza di detta opera, ovvero alla sua realizzazione in sostituzione di analogo precedente manufatto, nondimeno era specifico onere del Comune verificare la sanabilità di detto intervento, oggetto specifico del provvedimento di sanatoria, a prescindere dalle suindicate omissioni della richiesta, tanto più che nessuna ragione ostativa aveva espresso la Soprintendenza di Caserta nel provvedimento del 30 novembre 2011, avendo detta autorità rimesso ogni valutazione di compatibilità dell’intervento ( evidentemente, sul piano urbanistico-edilizi) alla competente autorità comunale.
Ora, a parer del Collegio, tale autorità ha affidato il diniego di sanatoria ad argomenti dal tenore equivoco, se non contraddittorio, affermando che la scala non sarebbe “portante” rispetto alla scala e che anzi sarebbe un appesantimento ( si ha motivo di ritenere sul piano statico) rispetto alla struttura esistente.
Senonchè, il compito cui era chiamato l’ente comunale era quello di verificare l’assentibilità di un provvedimento abilitativo a sanatoria di un manufatto esistente da tempo, senza soffermarsi su profili afferenti il carattere funzionale o meno del manufatto rispetto alla scala ( elementi questi non correttamente utilizzati dalla amministrazione per una valutazione di tipo estetico-funzionale, tipicamente espressione delle valutazioni di competenza delle Soprintendenze laddove le stesse devono, ad esempio, stabilire se un’opera possa qualificarsi quale elemento strutturale o al contrario inutile o posticcio, da qualificarsi alla stregua di una superfetazione).
La tesi dell’appellante, non efficacemente contrastata dall’autorità comunale, è che quella parete, sia pur con caratteristiche estetico-morfologiche diverse da quelle attuali, esistesse da lunghissimo tempo e che il suo parziale rifacimento ( peraltro a distanza inalterata dal muro divisorio dei vicini), non ne abbia modificato le connotazioni plano-volumetriche ( avendo interessato soltanto l’aspetto estetico del rivestimento in malta cementizia - in parte da completarsi - profilo tuttavia da ritenersi irrilevante alla luce del positivo parere espresso dalla competente Soprintendenza).
Ora, tale tesi non risulta smentita dal Comune che, come detto, nell’avversato diniego ha utilizzato argomenti che esulano dall’ambito proprio dell’apprezzamento tecnico-discrezionale che spettano a tale ente in questa materia.
6.- Inoltre, la circostanza che il Comune di Formicola, nell’adottare l’avversato provvedimento di diniego, si sia preso carico, senza esservi tenuto, dell’interesse dei confinanti, rilevando, tra l’altro, che la parete sarebbe di ”disturbo alla visuale del fabbricato contiguo” (argomento questo che, evidentemente, non vale a sostenere ex se la legittimità del diniego parziale di sanatoria), rileva ancor più l’insufficiente motivazione ed istruttoria dell’Amministrazione sul profilo centrale oggetto di necessaria analisi preliminare ( e cioè la sua compatibilità sul piano urbanistico-edilizio) onde pervenire motivatamente, se del caso, ad accogliere ovvero a denegare la richiesta di sanatoria relativa alla ridetta opera edilizia.
7.- In definitiva, l’appello va accolto nei sensi e limiti anzidetti e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’annullamento degli atti oggetto dell’impugnazione di primo grado.
8.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 2192/14), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla gli atti gravati in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo,Presidente
Sergio De Felice,Consigliere
Claudio Contessa,Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg,Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)