Zone bianche ed obbligo di ripianificazione - TAR Sicilia. sez.III, sent. n.214 del 23.01.2015
Pubblico
Martedì, 3 Febbraio, 2015 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza), sentenza n.214 del 23 gennaio 2015, sulla scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio e sull’obbligo di ripianificazione
I vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno, per legge, durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U.espropri, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha aderito, da ultimo con le richiamate sentenze, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica - così come è avvenuto nel caso in esame - e l’amministrazione è tenuta ad esaminarla e a dotare l’area di disciplina urbanistica.
N. 00214/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03201/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2014, proposto da:
Davide Palmeri, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fascella, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia sita in Palermo, Via Butera, 6;
contro
Comune di Castellammare del Golfo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio su richiesta di approvazione p.r.g. scaduto da oltre 5 anni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel comune di Castellammare del Golfo, che risulta in parte gravato da un vincolo preordinato all’esproprio per come previsto dalle norme tecniche di attuazione al p.r.g. del Comune.
Trascorsi oltre cinque anni dall’approvazione del p.r.g. comunale, non è stata avviata la procedura espropriativa.
Il ricorrente ha quindi presentato istanza al Comune per ottenere a seguito della scadenza del vincolo la ritipizzazione dell’area.
Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla predetta istanza, il ricorrente ha presentato l’odierno gravame ex art. 117 cod.proc.amm., chiedendo l’annullamento del silenzio serbato, con declaratoria dell’obbligo a provvedere da parte dello stesso ente locale.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi che seguono.
Questo Tribunale Amministrativo ha già avuto modo di chiarire (cfr. le sentenze n. 10032/2010, 10033/2010 e 10034/2010) che i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno, per legge, durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U.espropri, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha aderito, da ultimo con le richiamate sentenze, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica - così come è avvenuto nel caso in esame - e l’amministrazione è tenuta ad esaminarla e a dotare l’area di disciplina urbanistica.
Alla stregua dei surrichiamati principi di diritto, sussiste l’obbligo del Comune intimato, in applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dal ricorrente con l’istanza di rideterminazione urbanistica del fondo in seguito all’avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza del ricorrente: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’intimato Comune nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Castellammare del Golfo al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)