Canoni ERP - Giurisdizione
Pubblico
Lunedì, 9 Ottobre, 2017 - 12:02
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Prima), sentenza n. 1158 del 5 ottobre 2017, su giurisdizione GO canoni ERP
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l'interesse pubblico leso dall'atto illecito, riconoscendosi all'amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi. (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92)" (TAR Veneto, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 98).
N. 01158/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2016, proposto da:
OMISSIS rappresentate e difese dagli avvocati Lorenzo Aureli, Lorenzo Silvestrini, con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Viscusi in Firenze, via La Marmora 14;
contro
Comune di Orbetello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Frediani, Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio Loriano Maccari in Firenze, via Fiume 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 19905 del 1.06.2016 con il quale il Comune di Orbetello ha disposto che le ricorrenti provvedano al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 560.031,21 ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e della vendita dei terreni P.E.E.P.;
- dell'art. 22 del Regolamento del Comune di Orbetello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30.11.2000 per canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e della vendita dei terreni P.E.E.P.;
- della delibera della Giunta Municipale n. 102 del 23.05.2016 - di contenuto ignoto - con cui è stato deliberato l'obbligo di applicare la sanzione pecuniaria nei confronti delle sig.re OMISSIS;
- per quanto occorrer possa dell'attestazione del Comune di Orbetello del prezzo massimo di cessione rif. prot. 18391 del 16 aprile 2008;
- di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto alle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orbetello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono le ricorrenti di essere state titolari di un alloggio P.E.E.P. ubicato in Orbetello OMISSIS, successivamente alienato con atto pubblico registrato il 30 luglio 2008 per il pezzo di € 285.000,00
Con il provvedimento in epigrafe il Comune di Orbetello, invocando l’art. 22 del Regolamento comunale in materia di canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e vendita dei terreni P.E.E.P., ingiungeva loro il pagamento della somma di € 560.031,21, avendo le deducenti ceduto l’immobile in parola ad un prezzo superiore a quello determinato dal Comune stesso, così contravvenendo a quanto disposto dall’art. 20 del suddetto regolamento.
Avverso tale atto insorgevano le sig.re OMISSIS chiedendone l’annullamento previa sospensione e deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere per illogicità manifesta e falsità della causa. Sviamento di potere. Violazione dei principi di buona fede e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e giusto procedimento, nonché travisamento dei fatti.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Violazione del principio di proporzionalità, buon andamento, buona fede e giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità manifesta e falsità della causa. Sviamento. Travisamento dei fatti.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Violazione del principio di proporzionalità, buon andamento, buona fede e giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità manifesta e falsità della causa. Sviamento. Travisamento dei fatti.
Si costituiva in resistenza il Comune di Orbetello.
Con ordinanza n. 443 dell’8 settembre 2016 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Nella pubblica udienza del 24 maggio 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso proposto dalle signore OMISSIS avverso l’atto, in epigrafe precisato, con cui il Comune di Orbetello ha ingiunto alle medesime il pagamento della sanzione di € 560.031,21 a motivo della violazione dell’art. 20 del Regolamento comunale in materia di canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e vendita dei terreni P.E.E.P., avendo le medesime ceduto l’alloggio di cui erano titolari ad un prezzo superiore a quello risultante dalla convenzione a suo tempo stipulata tra lo stesso comune e la coop. Serenissima, dante causa delle ricorrenti.
Le ricorrenti invocano, con il primo motivo, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Amministrazione a sanzionare l’illecito applicandosi alla fattispecie l’art. 28 della l. n. 689/1981.
La censura, non delibabile nel merito, introduce, tuttavia, il tema del giudice competente a conoscere della controversia.
Come è noto, "il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l'interesse pubblico leso dall'atto illecito, riconoscendosi all'amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi. (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92)" (TAR Veneto, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 98).
Più recentemente il Giudice del riparto ha ribadito in proposito che, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della p.a. relativi alla gestione del territorio, bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge (Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2014 n. 1528; id. 6 marzo 2009 n. 5455).
Nel caso di specie non può esservi dubbio in ordine alla natura meramente sanzionatoria del provvedimento impugnato seguendone, perciò, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammnistrativo, fatti salvi gli effetti della domanda, ex art.11, co. 2, c.p.a.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernardo Massari Armando Pozzi
IL SEGRETARIO