Carattere vincolato provvedimenti repressivi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 824 del 25 gennaio 2022, sulla non necessità di comunicazione di avvio del procedimento in caso di ordine di demolizione
MASSIMA
Il carattere vincolato nel contenuto, sanzionatorio e non discrezionale dei provvedimenti con cui l’amministrazione a ciò preposta reprime gli abusi edilizi, attributo pacificamente affermato in giurisprudenza, esclude la necessitò di previa comunicazione di avvio del procedimento (si vedano, per tutte, Adunanza Plenaria n. 9/2017, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/04/2021, n. 4253).
SENTENZA
N. 00824/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05427/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5427 del 2012, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 285;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura capitolina con sede in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del 03.04.2012 n. 480, del Municipio XI (ora Municipio VIII) di Roma Capitale, avente ad oggetto: demolizione opere abusive in corso di esecuzione in via delle Cornacchiole fronte civico n. 22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 18 giugno 2012 – depositato il successivo 9 luglio – la sig.ra OMISSIS, nella veste di proprietaria dell’immobile sito in Roma, via delle Cornacchiole, fronte civico n. 22, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 480 (prot. CM/27096) del 3 aprile 2012 con cui il dirigente dell’unità organizzativa tecnica del Municipio XI di Roma Capitale (adesso Municipio VIII) ingiungeva l’immediata demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’immobile di cui trattasi.
1.2. Premette la ricorrente che, sul terreno di sua proprietà, sono presenti due immobili distinti: uno realizzato nel 1988 in assenza del permesso di costruire – per il quale la stessa presentava istanza di condono edilizio il 1° marzo 1995 chiedendo, ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria – ed un altro, poco distante da quello per il quale era stata proposta domanda di condono, oggetto dell’accertamento compiuto l’11 novembre 2011 da operatori dell’XI Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale e da rappresentanti dell’Unità tecnica dell’XI Municipio.
All’esito della suddetta verifica, l’immobile da ultimo individuato risultava destinatario del provvedimento impugnato, con il quale il competente organo rilevava la sussistenza delle seguenti opere, in corso di esecuzione, edificate in assenza di permesso di costruire: “un manufatto in muratura delle dimensioni di m. 6,20x 6,10 con tetto a due falde di altezza variabile da m. 3,05 a m. 2,55, misurata dall’intradosso di copertura. Le murature perimetrali sono costituite da blocchetti di cemento. La copertura è in pannelli di lamiera prefabbricati coibentati sorretti da profili in ferro. Il manufatto è allo stato grezzo privo di infissi, impianti ed intonaci. L’intero manufatto poggia su un plateatico di cemento delle dimensioni di m. 8,10 x 8,00”. Conseguentemente, con la determinazione qui impugnata, Roma Capitale ingiungeva alla sig.ra OMISSIS di procedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mercé la demolizione delle opere prive di permesso di costruire intimando che, in assenza di ottemperanza spontanea, si sarebbe provveduto d’ufficio, con oneri a carico dei responsabili dell’abuso.
1.3. Avverso la determinazione qui gravata ha proposto ricorso la sig.ra OMISSIS, lamentando, primariamente, la violazione di legge, l’eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, avendo erroneamente i soggetti procedenti valutato lo stato delle opere in corso di realizzazione le quali ad avviso della ricorrente, lungi dal costituire nuove costruzioni abbisognevoli di permesso di costruire, presenterebbero esclusivamente carattere di mere pertinenze del manufatto principale preesistente e per il quale, come sopra premesso, pende domanda di condono.
In particolare, secondo la ricorrente, la nuova costruzione, al proprio interno, non presenterebbe alcun elemento (quali allacci alle reti elettrica, idrica o fognaria) idoneo a porre in dubbio la natura pertinenziale della medesima destinata, ad avviso della proprietaria, esclusivamente a ricovero di attrezzi agricoli e magazzino.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per aver Roma Capitale ingiunto la demolizione delle opere realizzande omettendo la comunicazione di avvio del procedimento in spregio ai principi di tutela dell’affidamento legittimo e delle aspettative del destinatario del provvedimento.
2. Resiste con propria memoria Roma Capitale, ribadendo la legittimità del proprio operato e allegando a proprio sostegno, tra l’altro, copia della sentenza della Corte d’Appello di Roma con cui la ricorrente, in relazione alle opere oggetto dell’ingiunzione a demolire, è stata ritenuta responsabile dei reati di cui all’art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
3. In prossimità dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2022, entrambe le parti hanno instato per il passaggio della causa in decisione, omessa la discussione orale.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Come puntualmente fatto rilevare dalla difesa comunale, dirimenti ad escludere il carattere pertinenziale delle opere di cui l’Unità tecnica del Municipio XI di Roma Capitale (adesso Municipio VIII) ha ingiunto la demolizione ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, sono le dimensioni non esigue del manufatto in questione il quale – pur privo di allacci e, al momento dell’accertamento, ancora allo stato grezzo – sviluppa una superficie di m. 6,20x6,10, poggiando su un plateatico di cemento di m. 8,10x8,00 ed occupando, così, un’area oggettivamente incompatibile con la pretesa destinazione a deposito di attrezzi. Inoltre, depone nel senso di escludere la pertinenzialità dell’opera la presenza, su due dei quattro prospetti dell’immobile, di tre vani porta e di due vani finestra, opere quest’ultime che costituiscono obiettivo indice di un uso del bene incompatibile con quello prospettato dalla parte ricorrente.
4.2. Ad ogni modo, il carattere abusivo delle opere in questione è inequivocabilmente attestato dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 14565/2019 con cui il Giudice penale – pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione – ha comunque confermato la statuizione di responsabilità della ricorrente contenuta nella sentenza di primo grado per i fatti previsti come reato dall’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 181 del D. Lgs. N. 42/2004.
A prescindere dalla possibile concorrenza dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con quello disposto dall’autorità amministrativa (in relazione al quale si veda Cass. Pen, sez. III, n. 46390/2019), l’affermazione di penale responsabilità in ordine alla realizzazione del manufatto in questione esclude, per un’elementare esigenza di coerenza logica, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
4.3. Infine, a rendere evidente la palese infondatezza del ricorso in esame è la sussistenza, sulle aree su cui sorge l’opera in questione, di un vincolo paesaggistico recato dal piano regolatore generale, essendo la zona in esame destinata al sistema ambientale “agro romano – aree agricole”, di talché le opere realizzate dalla ricorrente avrebbero necessitato di tutti gli atti d’assenso imposti dal d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i., atti d’assenso della cui presenza parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova.
4.4. Pur costituendo gli argomenti sin qui addotti elementi sufficienti ad affermare la legittimità del provvedimento impugnato nondimeno, per completezza, si ritiene infondato anche il motivo inerente il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Ad escludere l’esistenza del vizio evocato valga per tutte la considerazione del carattere vincolato nel contenuto, sanzionatorio e non discrezionale dei provvedimenti con cui l’amministrazione a ciò preposta reprime gli abusi edilizi, attributo pacificamente affermato in giurisprudenza con pronunce dal cui contenuto questa Sezione non intende discostarsi (si vedano, per tutte, Adunanza Plenaria n. 9/2017, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/04/2021, n. 4253).
5. Conclusivamente, il ricorso in questione va integralmente rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale che liquida in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Licheri
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO