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Controdeduzioni osservazioni PRG: non necessaria specifica motivazione - TAR Pescara, sez. I, sent. n. 5 del 02.01.2015

Pubblico
Lunedì, 5 Gennaio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sentenza n. 5 del 2 gennaio 2015, sulla motivazione controdeduzioni osservazioni PRG
 
 
N. 00005/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00115/2012 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
 
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2012, proposto da: 
Bruno Marfisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Consuelo Di Martino ed Antonella Fantini, con domicilio eletto presso Giuliano Milia in Pescara, p.zza Alessandrini, 14; 
contro
Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlini, Emanuele Laudadio, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale, in Pescara, Via Lo Feudo 1; 
nei confronti di
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico; 
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Lanciano 18 novembre 2011, n. 133, di approvazione del nuovo Piano regolatore generale; nonchè degli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione 26 gennaio 2011, n. 15, di esame delle osservazioni.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano e della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Antonella Fantini per la parte ricorrente e l'avv. Giovanni Carlini per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
L’attuale ricorrente riferisce di essere proprietario di alcuni terreni ubicati nel Comune di Lanciano, in località Marcianese, inclusi nello strumento urbanistico vigente in zona agricola.
Riferisce, altresì, che, avendo il nuovo P.R.G. adottato incluso tali aree in zona boscata, aveva presentato un’osservazione (n. 34), evidenziando che tali aree non erano più boscate ed erano ricomprese tra due zone di completamento e chiedendo nella sostanza che l’area confinante con la strada comunale San Grifonio fosse inserita in zona residenziale di completamento. Tale osservazione è stata esaminata negativamente dal Consiglio comunale con la deliberazione 26 gennaio 2011, n. 15.
Con il ricorso in esame ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Lanciano 18 novembre 2011, n. 133, di approvazione del nuovo Piano regolatore generale, nella parte relativa alla disciplina urbanistica impressa alle predette aree di sua proprietà.
Ha dedotto al riguardo la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, evidenziando che, pur avendo l’Ufficio comunale proposto il parziale accoglimento dell’osservazione presentata, la richiesta era stata respinta senza alcuna motivazione; né tale rigetto trovava risconto nel principi ispiratori e nelle scelte di piano
Il Comune di Lanciano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 12 aprile 2012, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire atteso che i terreni in questione avevano sempre avuto destinazione agricola, ha diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.
La Regione Abruzzo si è dapprima costituita in giudizio, ma poi ha revocato la propria costituzione.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
 
DIRITTO
 
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l’attuale ricorrente, nell’impugnare il nuovo strumento urbanistico del Comune nella parte relativa alla destinazione urbanistica impressa ad alcuni terreni di sua proprietà, si è lamentato della sola circostanza che l’osservazione da lui presentata era stata respinta senza alcuna motivazione.
Tale unica doglianze dedotta, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.
Premesso che le eccezioni d’inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse ad agire dedotte dall’Amministrazione non sono fondate, visto che con il gravame il ricorrente, proprietario di alcune aree, contesta la destinazione urbanistica impressa a tali aree dal nuovo strumento urbanistico, va ricordato che - secondo un pacifico orientamento degli organi di giustizia amministrativa (da ultimo ribadito dalla IV sezione del Consiglio di Stato con le sentenze 10 giugno 2014, n. 2973 e 18 novembre 2013, n. 5453) - le osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione degli strumenti urbanistici costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative; con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.
Ciò detto, deve anche ricordarsi in punto di fatto che, come emerge dagli atti versati in giudizio sia dalla parte ricorrente, che dall’Amministrazione resistente, e come anche si rileva da una foto satellitare del 2007, i terreni in questione al momento dell’adozione piano (cioè nel 2008), erano di certo alberati; secondo i redattori del piano si trattava di un vero e proprio bosco, mentre, secondo quanto affermato in alcuni interventi in consiglio comunale, si trattava di una zona agricola alberata.
Al momento della presentazione dell’osservazione da parte del ricorrente (cioè nel 2009) gli alberi esistenti erano stati però tutti tagliati dal proprietario; per cui l’Ufficio tecnico, nell’esaminare l’osservazione in questione e con specifico riferimento a tale nuovo stato di fatto, ha proposto al Consiglio comunale di accogliere parzialmente l’osservazione e di modificare la destinazione prevista nel piano adottato, nel senso di includere in zona frazionale di completamento le aree poste a confine con la strada comunale esistente ed in zona agricola le aree restanti (secondo quanto rappresentato nella piantina, distinta come l’allegato 8, negli atti versati in giudizio dal Comune).
Tale osservazione è stata, quindi, esaminata in due occasioni dal consiglio comunale: un prima volta nella seduta del 2 luglio 2020, decidendosi con deliberazione n. 74, di rinviarne l’esame ad una seduta successiva per approfondire meglio la questione, ed una seconda volta nella seduta del 26 gennaio 2011, nella quale con deliberazione n. 15 ne è stato deciso il rigetto a maggioranza (11 a 9).
Da un’attenta lettura della trascrizione della discussione effettuata in consiglio si rileva, in particolare, che in sede di esame di tale osservazione era anche emerso che una parte di tali terreni era in parte interessata da vincolo fluviale ed idrogeologico, che l’area che l’ufficio tecnico aveva proposto di rendere edificabile era superiore al c.d. lotto minimo, che il proprietario delle aree in questione non aveva necessità di realizzare la sua prima abitazione ed aveva mutato lo stato dei luoghi, tagliando le essenze arboree esistenti al momento dell’adozione del piano, e ciò proprio al fine di ottenere una diversa destinazione urbanistica.
Facendo nella sostanza riferimento a tali considerazioni il Consiglio comunale ha deciso di respingere l’osservazione presentata.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per non essere l’atto impugnato certamente inficiato dal denunziato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione; né il ricorrente ha al riguardo dedotto ulteriori vizi in ordine alle scelte pianificatorie effettuate, per cui il Collegio, stante l’obbligo di valutare la legittimità dell’atto con esclusivo riferimento ai vizi dedotti e stante la necessità corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non può sindacare per aspetti diversi da quelli denunciati tali ragioni giustificative del rigetto del’osservazione presentata.
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Lanciano delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio,Presidente, Estensore
Dino Nazzaro,Consigliere
Alberto Tramaglini,Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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