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Costi di costruzione - TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 6901 del 12.05.2015

Pubblico
Martedì, 12 Maggio, 2015 - 02:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), sentenza n.6901 del 12 maggio 2015, sui costi di costruzione
 
N. 06901/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 15086/2014 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Quater)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 15086 del 2014, proposto da: 
Sabelli Trading Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Anastasio Pugliese, Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via G. G. Porro, 26; 
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto in Roma presso Avvocatura comunale, via Tempio di Giove 21; 
nei confronti di
Soc Finworld Spa; 
per l'annullamento
della nota prot. n. 113396/2014 recante richiesta/diffida di pagamento delle somme relative al costo di costruzione oltre interessi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Alla società ricorrente è stato rilasciato il 26-7-2012 il permesso di costruire n. 328 per la demolizione e ricostruzione di un edificio con cambio di destinazione d’uso sito in via dei Reti angolo via dei Sabelli.
In tale permesso di costruire gli oneri dovuti erano stati così quantificati: 327.320,13 euro per oneri di urbanizzazione; 71,577, 44 euro per contributo di monetizzazione; 468, 347,60 euro per contributo straordinario; 208.284,89 per costo di costruzione; per un totale di 1075.530,06 euro, di cui versati nella misura del 50% per gli oneri di urbanizzazione, la monetizzazione degli standard e il contributo straordinario al momento del rilascio del permesso il 26-7-2012.
Con nota del 28-6-2012 era stata anche comunicata alla società ricorrente la rateizzazione del pagamento del costo di costruzione, ai sensi dell’art 16 del d.p.r. 380 del 2001 e della delibera del consiglio comunale del 25 ottobre 2001 e della circolare esplicativa del 27-6-2013 , nei seguenti termini: 45% ( 93.728,20) entro 16 mesi dal rilascio del permesso di costruire da maggiorare degli interessi legali; 20% ( 41.656,98) entro 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire da maggiorare degli interessi legali; 35% ( 72899,71) entro 36 mesi dal rilascio del permesso di costruire da maggiorare degli interessi legali.
Successivamente, a seguito dell’intervento della Soprintendenza capitolina, che rilevava l’inserimento dell’ immobile nella Carta della qualità del p.r.g. , il 9-11-2012 l’ufficio permessi di costruire del dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica avviava un procedimento di verifica di tale permesso di costruire, sospendendone l’efficacia nelle more della verifica.
Con nota dell’11-4-2013 il direttore dell’ufficio permessi di costruire comunicava che il versamento delle rate relative agli oneri sarebbe dovuto avvenire nei 78 giorni dalla chiusura del procedimento di verifica, se con esito positivo.
Il 7-1-2013 la società presentava una variante essenziale al permesso di costruire n. 328 con un nuovo progetto, per cui è stato successivamente rilasciato il permesso n. 159 del 28-4-2014.
Nella istruttoria tecnica relativa al permesso n. 159 sono stati calcolati gli oneri in relazione al progetto assentito; in particolare 186.422,12 euro per costo di costruzione; 35.713,52 euro per contributo straordinario; euro 199.196,51 per monetizzazione degli standard; euro 397.660,51 (160.731,13 e 236.929,38 come risulta anche dalla determina di compensazione ) per oneri di urbanizzazione, dando atto di quanto già versato al momento del rilascio del primo permesso e delle ulteriori somme ( 70. 340,38 per oneri di urbanizzazione e 127,619,07 per monetizzazione) pagate al momento del rilascio del secondo permesso .
Il 22-7-2014 l’ufficio contabilità del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica richiedeva alla società Finworld, che aveva rilasciato fideiussione per il pagamento degli oneri, l’escussione della cauzione, con nota prot. 113401, per il mancato pagamento degli oneri, quantificati, a seguito del rilascio del permesso 159/14 in euro 216.772,05 oltre a interessi dal 26-7-2012 e penale; con nota prot. 113402, per la somma di 42.946,45 euro, per il mancato della seconda rata degli oneri di monetizzazione oltre interessi dal 26-7-2012; con nota prot. 113396, per il pagamento della prima rata del costo di costruzione “ che a seguito del rilascio del permesso in variante n. 159/14 ammonta a 83.899,96”, oltre penale e interessi dal 26-7-2012.
Avverso la nota prot. 113396, relativa al costo di costruzione, è stato proposto il presente ricorso formulando i seguenti motivi:
eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e segg. del d.p.r 380 del 2001; delle deliberazioni del consiglio comunale n. 2966 del 1978 e n. 19 del 2005; della circolare del 27-6-2013; erroneità dei presupposti, contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede.
Si è costituita l’Amministrazione comunale depositando documentazione, tra cui la determina del 30-12-14 con cui è stata disposta la compensazione delle somme versate dalla Sabelli Trading per il permesso di costruire n. 328 del 2012 per un ammontare di 198.460,28 e quanto da versare dalla Sabelli a titolo di urbanizzazione e monetizzazione restando a carico della società l’obbligo del pagamento di 988,51 euro, salve le rate relative al costo di costruzione.
Alla camera di consiglio del 29-1-2015 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 9-4-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si deve precisare che il presente ricorso riguarda solo la richiesta di pagamento relativa al costo di costruzione di cui alla nota impugnata del 22-7-2014 prot. 113396; rispetto alle altre somme oggetto delle note in pari data prot. 113401 e 113402, non contestate nel presente giudizio, è poi, comunque, intervenuta la compensazione disposta dall’Amministrazione comunale con la determina del 30-12-2014, avverso la quale non è stata rivolta alcuna censura dalla società ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art 16 del d.p.r. 380 del 2001 il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
In base al comma 2 dell’art. 16 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
Il comma 3 prevede in particolare che la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, sia corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
Tale norma collega, quindi, il pagamento del costo di costruzione all’effettiva attività edificatoria, in quanto gli oneri di costruzione costituiscono una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio giustificatrice nell'incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell'intervento edilizio. Essendo il contributo in questione strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, in misura corrispondente all'entità e alla qualità del maggior carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato assentito ed all'insieme dei benefici che la nuova opera ne ritrae, la formazione del credito del comune postula, quale condizione di esigibilità, l'effettiva attività di edificazione e comporta la corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione globalmente inteso, nel senso che deve investire ed essere riferito all'intera opera per come assentita e realizzata ( Consiglio di Stato n. 2438 del 2014).
In linea generale, quindi, il costo di costruzione deve essere pagato successivamente al rilascio del permesso di costruire in relazione alla effettiva attività edificatoria.
La delibera del Consiglio comunale del 25 ottobre 2001 e la circolare esplicativa del 27 giugno 2013 disciplinano la rateizzazione del pagamento del contributo di costruzione, di cui all’art 16 del d.p.r. 380 del 2001, richiedendo la stipula di polizza fideiussoria e indicandone espressamente le scadenza temporali: 45% entro 16 mesi dal rilascio del permesso di costruire; 20% entro 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire; 35% entro 36 mesi dal rilascio del permesso di costruire. Prevedono, altresì, espressamente che tali rate siano maggiorate degli interessi legali.
Sulla base di tale disciplina comunale sono state comunicate, con nota del 28-6-2012, alla società ricorrente le scadenze relative al pagamento del costo di costruzione con riguardo al permesso di costruire n. 328 del 2012.
A seguito delle successive circostanze di fatto e di diritto, in particolare la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire con la comunicazione di avvio del procedimento di verifica del 9-11-2012, tali scadenze, relative al permesso di costruire n. 328 del 2012, non possono più ritenersi valide ed efficaci. L’efficacia del permesso di costruire è stata , infatti, sospesa ai sensi dell’art 21 quater della legge n. 241 del 1990 con la comunicazione del 9-11-2012.
Tale sospensione non poteva non incidere anche sulla esigibilità delle somme dovute dalla società debitrice. A conferma di ciò, è sufficiente richiamare la nota dell’11-4-2013, depositata in atti dal Comune, con la quale il direttore dell’ufficio permessi di costruire, comunicava alla società ricorrente e al fideiussore, che era sospesa l’efficacia del permesso di costruire n. 328 del 2012 e che “il versamento delle rate il cui importo è indicato nella note n. 26862 del 13 -3-2013 e n. 29362 e 29363 del 19-3-2013 dovrà avvenire entro 78 giorni dalla data di chiusura, se con esito positivo, del procedimento di verifica”.
Poiché, in base alle successive circostanze di fatto, tale procedimento di verifica non si è mai concluso con esito positivo, se non a seguito del rilascio del nuovo permesso di costruire con una nuova quantificazione delle somme dovute per il costo di costruzione, in alcun modo potevano ritenersi ancora valide le scadenze di pagamento di cui al permesso di costruire n. 328 del 2012.
Risulta, poi, evidente dagli atti di causa che il nuovo permesso di costruire rilasciato nel 2014, denominato “variante essenziale” debba essere considerato un nuovo permesso, avendo ad oggetto un progetto differente da quello originariamente presentato, con modiche sostanziali della sagoma e del volume: riduzione di un piano fuori terra del corpo prospiciente via dei Reti, riduzione di due piani fuori terra del corpo prospiciente via dei Sabelli; riduzione di un piano interrato destinato ad autorimessa (cfr. relazione tecnica al permesso di costruire n. 159 del 2014 depositata in giudizio dall’amministrazione comunale ).
In relazione a tali sostanziali modifiche, la misura sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di costruzione è stata rideterminata nel nuovo permesso nonché sono stati previsti nuovi termini per l’inizio (entro un anno dal 28-4-2014) e la fine dei lavori ( tre anni dall’inizio ).
Tra gli indici sintomatici del carattere di autonomo titolo di una variante si deve considerare il fatto che il permesso in variante non comporti la corresponsione di ulteriori oneri di urbanizzazione e quindi non determini alcun incremento del carico urbanistico e la circostanza che la variante sia stata assentita precisando che i termini di inizio e fine dei lavori sono quelli già recepiti nel permesso originario; al contrario, ove il permesso in variante concretizzi un autonomo titolo, l'anno e il triennio per il compimento delle opere dovrebbero decorrere "ex novo" (Tar Toscana n. 1614 del 2012).
Le variazioni essenziali sono disciplinate dall'art. 32 T.U. n. 380/2001, secondo cui gli elementi da prendere in considerazione per distinguere una "variante essenziale" equivalente a "nuova concessione" da quella in senso proprio o confermativa di altra preesistente, sono le modifiche apportate all'originario progetto, come quelle relative alla superficie coperta, al perimetro, all'aumento del numero dei piani, alla volumetria, alla distanza dalle proprietà limitrofe, nonché alle caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. Secondo la giurisprudenza, pertanto, la presenza anche di una sola delle condizioni indicate dalla norma integra la fattispecie ivi prevista e, rispetto ai parametri sopra indicati, sussiste un'effettiva variante se le modifiche quantitative e qualitative, in una valutazione complessiva dell'erigendo edificio, risultano sostanzialmente irrilevanti, in modo da poter ritenere che la costruzione sia ancora regolata dalla prima concessione che, quindi, conserva intatta la sua efficacia ex tunc. Al contrario, il nuovo provvedimento, anche se definito di variante, è "essenziale" ed ha il carattere di vera e propria concessione se le nuove opere edilizie vengono autorizzate sulla base di un progetto modificato in modo notevole in alcuno degli elementi sopra indicati ( Tar Lazio n. 7820 del 2012).
Nel caso di specie, la natura autonoma del nuovo permesso è ulteriormente confermata dalla circostanza che il permesso di costruire 159 del 2014 è l’unico che ha ricevuto il parere della Sovrintenza capitolina, con un procedimento istruttorio, quindi, diverso dal precedente.
Poiché anche la nota della Sovrintendenza capitolina del 28-11-2012 si riferisce alla sospensione dell’efficacia del permesso di costruire in attesa del parere della Sovrintendenza, si deve ritenere che il primo permesso di costruire, pur non formalmente revocato dall’amministrazione, abbia perso definitivamente efficacia, non essendo mai intervenuto rispetto al progetto originario il parere della Sovrintendenza.
Comunque, anche a prescindere dalla natura di variante o di permesso autonomo del secondo permesso rilasciato, appare, contrario ai principi di correttezza e buona fede il comportamento dell’Amministrazione comunale che, avendo ricalcolato tutte le somme dovute, compreso il costo di costruzione, espressamente quantificato nella relazione istruttoria del permesso rilasciato nel 2014 in 186.422,12, ne ha poi richiesto il pagamento secondo le originarie scadenze, facendo decorrere anche gli interessi, in contrasto con l’avvenuta sospensione di efficacia del titolo edilizio e quindi in mancanza della esigibilità del credito.
Il pagamento in base alle originarie scadenze è, poi, anche solo logicamente incompatibile con la rateizzazione effettuata nel 2012, calcolata sulle somme quantificate per il primo permesso di costruire e, quindi, evidentemente da ridefinire a seguito della nuova quantificazione delle somme dovute.
Sotto tali profili, il ricorso è, quindi, fondato e deve essere accolto con annullamento della nota impugnata e accertamento della debenza delle somme dovute per il costo di costruzione dalla data di rilascio del permesso di costruire n. 159 del 28-4-2014.
In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese,Presidente
Francesco Arzillo,Consigliere
Cecilia Altavista,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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