Diniego condono edilizio - Cons. Stato, sez. VI, sent. n.1970 del 16.04.2015
Pubblico
Domenica, 19 Aprile, 2015 - 02:00
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), sentenza n. 1970 del 16 aprile 2015, diniego condono edilizio - acquisizione opere a titolo gratuito al patrimonio comunale
N. 01970/2015REG.PROV.COLL.
N. 05652/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2014, proposto da:
Comune di Frosolone in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Marco Orlando in Roma, piazza della Libertà, 20;
contro
......, rappresentate e difese dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, domiciliatario in Roma, via Giovanni Paisiello 55; Prefetto di Isernia nella qualità di commissario ad acta, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Regione Molise;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 333/2014, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio - acquisizione opere a titolo gratuito al patrimonio comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Ruta, l’avvocato Gigli per delega dell’avvocato Scoca e l’avvocato dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Frosolone chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Molise ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso gli atti del prefetto di Isernia recanti dismissione di un bene vincolato ad uso civico, mentre ha accolto i ricorsi proposti dalle eredi Fracasso avverso gli atti del medesimo Comune di diniego del condono edilizio e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili abusivamente realizzati.
1) Con un primo ricorso le signore F.....li hanno impugnato il silenzio formatosi sull’atto di significazione e diffida del 26 marzo 2007 con cui avevano chiesto al comune di Frosolone di concludere il procedimento di sdemanializzazione, ai sensi dell’ all’art. 8 della legge regionale del Molise n. 14 del 2002, avviato dal loro dante causa Giuseppe Angelo Fracasso, di alcuni terreni gravati da uso civico su cui svolgono, in qualità di affittuari, un’attività commerciale – turistica, utilizzando un fabbricato realizzato abusivamente, per il quale nel 1986 è stata presentata istanza di condono edilizio.
In precedenza, il Comune aveva approvato, con deliberazione consiliare n. 15 del 19 giugno 2002, una proposta transattiva; la legittimità di tale provvedimento, annullato dal Tribunale amministrativo al quale si erano rivolti un’associazione ambientalista ed altri soggetti, è stata confermata per effetto della decisione del Consiglio di Stato n. 162 del 2004, che ha determinato la persistenza della volontà dell’Amministrazione di alienare il terreno.
Anche la Regione Molise, a seguito di apposita istanza inoltrata dal Comune, ha autorizzato, con deliberazione della giunta n. 373 del 2004, la sdemanializzazione del terreno in discorso, vincolato al diritto di uso civico, su cui insiste il fabbricato adibito a ristorante – bar.
Nonostante la descritta situazione in fatto ed in diritto, l’Amministrazione civica non ha proceduto alla sdemanializzazione ed alla vendita della porzione di terreno di che trattasi.
Con la sentenza n. 845 del 2007 il Tribunale amministrativo del Molise ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio e ha ordinato al comune di Frosolone di provvedere alla sdemanializzazione ed alla conseguente vendita della porzione di terreno, con l’avvertenza che, in assenza, sarebbe stato nominato un commissario ad acta ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari, in sostituzione dell’Amministrazione. Con ordinanza n. 152 del 2008 il Tribunale amministrativo ha provveduto in tal senso, nominando commissario il Prefetto di Isernia; il commissario, con il provvedimento n. 41 del 28 ottobre 2008, ha deliberato “di prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 373 del 15.3.2004, adottata ai sensi dell’art. 8 della L. R. 14/2002, di iscrivere, conseguentemente, l’area distinta in catasto terreni al foglio 22 particelle nn. 19-27-25 e al foglio 27 particella 23, di complessivi mq 600, tra i beni patrimoniali ai sensi dell’art. 829 codice civile; di dare mandato al Segretario Comunale e al responsabile del servizio finanziario dell’Ente di curare tutti gli adempimenti formali conseguenti alla deliberazione stessa ivi compresa la pubblicazione ai sensi dell’art. 829 c.c.; di addivenire alla vendita previa valutazione del bene, all’attualità, da parte dell’Ufficio del Territorio di Isernia; di dare atto che il bene sarà venduto alle ricorrenti, le spese della vendita del bene graveranno sulle acquirenti in favore del Comune alienante e il relativo rogito sarà affidato a notaio da individuare di comune accordo o a soggetto a ciò legittimato; di liquidare ed erogare in favore delle eredi Fracasso la somma di Euro 1000,00, posta a carico del comune di Frosolone a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre oneri di legge, da imputarsi sul capitolo 138 intervento 1010803”.
Avverso questo provvedimento il Comune di Frosolone ha proposto ricorso per incidente di esecuzione; il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 198 del 2009, dopo aver rilevato che i provvedimenti assunti dal Comune in un momento successivo all’adozione della determinazione del commissario ad acta non potevano essere presi in considerazione in quanto il Comune aveva agito in carenza di potere, essendosi attivato tardivamente, ha respinto il ricorso, avendo il commissario agito conformemente alle decisioni del Tribunale contenute nella sentenza n. 845 del 2007 e nella ordinanza n. 452 del 2008, che gli imponevano la conclusione del procedimento di cui all’art. 8 della legge regionale Molise n.14 del 2002 mediante iscrizione del terreno in contestazione tra i beni patrimoniali ai sensi dell’art. 829 del codice civile e la successiva vendita in favore delle ricorrenti.
Tale sentenza è stata impugnata dal Comune; il Consiglio di Stato, con la sentenza della V sezione, n. 3214 del 2010 ha respinto l’appello nella parte in cui il Comune aveva contestato, sull’erroneo presupposto della pretesa anteriorità dei provvedimenti comunali rispetto alla determina commissariale, la stessa sussistenza del potere del commissario ad acta a provvedere; lo ha invece dichiarato inammissibile, per il resto, poiché il carattere non rigidamente vincolato delle decisioni assunte dal commissario ad acta ne comportavano la contestazione in via ordinaria.
Nelle more della complessa vicenda giudiziaria la domanda di condono presentata dal dante causa delle ricorrenti con riguardo all’immobile insistente sull’area contesa è stata respinta dal Comune di Frosolone con provvedimento del 24 aprile 2012, oggetto di un altro ricorso da parte delle signore Fracasso. Anche la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell’11 settembre 2012, con cui è stata disposta l’acquisizione a titolo gratuito della aree interessate dall’abuso nonché dello stesso immobile ivi insistente è stato impugnato con ulteriore ricorso dalla signora Candidata Fracasso. Nel frattempo l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo n. 845 del 2007 si concludeva con la stipula del rogito di vendita del 9 novembre 2012 a mezzo del notaio Ricciardi, stante il rifiuto del Comune di procedere in via amministrativa.
Il Comune di Frosolone ha nuovamente impugnato, con due distinti ricorsi, tutti gli atti posti in essere dal commissario ad acta sul presupposto del loro contrasto con quanto statuito con la sentenza n. 845 del 2007, eccependo al contempo la nullità del contratto di compravendita.
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo, riuniti i quattro ricorsi, ha dichiarato inammissibili quelli, da ultimo indicati, proposti dal Comune, sul presupposto che la piena legittimità degli atti adottati dal commissario ad acta era già stata acclarata con la sentenza n. 198 del 2009 ormai passata in giudicato in quanto non riformata dal Consiglio di Stato, del carattere vincolato dell’attività del commissario rispetto alle già ricordate decisioni del Tribunale amministrativo, e, comunque, della tardività del ricorso rispetto all’unico atto commissariale avente natura provvedimentale, vale a dire la determinazione n. 41 del 2008 con la quale sono state disposte la sdemanializzazione e la conseguente vendita. Inammissibile per difetto di giurisdizione, e comunque infondata, è stata invece dichiarata l’impugnazione del contratto di compravendita del 31 ottobre 2012, atto anch’esso dovuto in base agli stessi presupposti.
I ricorsi presentati dalle eredi Fracasso avverso il rigetto della domanda di condono e avverso il consequenziale provvedimento di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile abusivo, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, sono stati invece accolti con la sentenza impugnata, in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, presentata il 25 gennaio 1986 con la necessaria documentazione e il parere favorevole sia della Soprintendenza archeologica del Molise, sia del Ministero per i beni culturali ed ambientali, e sulla quale solo in data 24 aprile 2012 è intervenuto il rigetto da parte del Comune.
II) L’appello proposto da Comune di Frosolone contesta la sentenza ribadendo i seguenti profili:
a) illegittimità del provvedimento del commissario ad acta e nullità del contratto di compravendita, avente ad oggetto un bene demaniale gravato da uso civico e sul quale insiste un fabbricato abusivo, anche in ragione della circostanza che la Regione Molise, con provvedimenti n. 1315 del 2008 e n. 328 del 2008 ha riesaminato la propria autorizzazione alla sdemanializzazione, revocando la deliberazione n. 373 del 2004;
b) pendenza all’epoca della vendita erano delle richieste di condono presentate dalle ricorrenti e da tale signor....aria, subconcessionario del terreno senza assenso del Comune, per le opere abusivamente realizzate, non potendosi considerare formato il silenzio assenso in mancanza del prescritto parere della Regione, rilasciato solo con la deliberazione n. 373 del 15 marzo 2004 che ha autorizzato la sdemanializzazione: di conseguenza, il termine di ventiquattro mesi considerato dal Tribunale amministrativo sarebbe scaduto solo il 15 marzo 2004, allorquando il ...... aveva già eseguito abusivamente l’integrale trasformazione del fabbricato anche per la parte già oggetto della precedente istanza di condono mediante opere non scorporabili da quelle realizzate dalle eredi Fracasso;
c) errore nel contratto di compravendita dell’indicazione delle particelle catastali, tra le quali sono inserite alcune non oggetto né della deliberazione commissariale n. 41 del 2008, né della deliberazione regionale n. 373 del 2004, ma solo in una nota di rettifica del commissario.
III) L’appello è infondato, e può pertanto presscindersi dall’esaminarne l’ammissibilità, secondo le eccezioni preliminari svolte dalle resistenti.
1) Prendendo le mosse dalle censure attinenti alla formazione del silenzio rifiuto di cui sub b), riconosciuta dal Tribunale amministrativo in ragione del lungo tempo trascorso dalla presentazione (1986) della istanza di condono, va innanzitutto osservato che, anche a voler accedere alla tesi dell’Amministrazione appellante, secondo cui il termine a quo andrebbe computato a partire dalla deliberazione regionale del 15 marzo 2004, nondimeno è evidente che all’epoca della vendita (2012) il termine finale era stato ampiamente raggiunto, e tanto più all’epoca del diniego espresso (24 aprile 2012).
Tale conclusione rende superflue ulteriori considerazioni, attinenti in particolare al contenuto e all’effetto della appena rammentata deliberazione ragionale (alla quale, comunque, non può essere attribuita la portata pretesa dal Comune, avendo per oggetto unicamente l’autorizzazione alla sdemanializzazione del terreno), ovvero alle ragioni del ritardo: sul punto, va dunque ribadito che, all’epoca della stipula del contratto di compravendita il manufatto insistente sul terreno in discorso era stato sanato per silentium, e che il provvedimento di diniego del condono in data 24 aprile 2012 è, come ha rilevato il primo giudice, illegittimo. Questa conclusione rende infondata anche la censura sub a), nella parte relativa alla pretesa abusività degli immobili oggetto del contratto di compravendita.
2) Anche gli altri aspetti della stessa censura sono infondati: il provvedimento n. 41 del 28 ottobre 2008, con il quale il commissario ad acta ha deliberato di procedere alla vendita, dà corretta esecuzione alla sentenza n. 845 del 2007 del Tribunale amministrativo e alla conseguente ordinanza n. 452 del 2008, come ha rilevato il medesimo Tribunale con la sentenza n. 198 del 2009, confermata, per quanto di ragione, dal Consiglio di Stato con la decisione della V sezione n. 3214 del 2010. La legittimità di tale provvedimento, e quindi la validità del contratto che ne è l’effetto, non può dunque più essere revocata in dubbio per la parte relativa all’indifferenza rispetto ai successivi sviluppi della vicenda, in particolare alla deliberazione regionale n. 1315 del 5 dicembre 2008 di revoca dell’autorizzazione alla sdemanializzazione, successiva alla determinazione commissariale e, come i provvedimenti comunali, assunta pertanto in carenza di potere, secondo quanto più volte ribadito all’esito dei giudizi ai quali si è fatto sopra cenno.
3) Le conclusioni di cui sopra non impingono in alcun modo sul potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi realizzati da altro soggetto sul terreno di cui è causa, oggetto di un’autonoma istanza di condono, respinta dal Comune con provvedimento del 18 giugno 2012, la cui considerazione fuoriesce dall’ambito di questo giudizio, rendendo quindi inammissibile la corrispondente parte del ricorso, sia di primo, sia di secondo grado.
Del pari inammissibili, ma per difetto di giurisdizione, sono le doglianze sollevate avverso la definizione catastale dell’oggetto della compravendita, che secondo l’appellante include alcune aree non considerate nella deliberazione commissariale n. 41 del 2008, né nella deliberazione regionale n. 373 del 2004; poiché la questione attiene al contenuto di un contratto relativo ad aree ormai appartenenti al patrimonio del Comune, anche per questa parte la sentenza impugnata merita conferma.
IV) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, ma sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi,Presidente
Claudio Contessa,Consigliere
Gabriella De Michele,Consigliere
Roberta Vigotti,Consigliere, Estensore
Andrea Pannone,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)