Diniego rinnovo permesso costruire - TAR Campania, sez. VIII, sent. n.376 del 21.01.2015
Pubblico
Lunedì, 26 Gennaio, 2015 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Ottava), sentenza n.376 del 21 gennaio 2015, sul diniego rinnovo permesso di costruire
N. 00376/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05732/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5732 del 2012, proposto da:
Roberto Ragozzino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, Via Cesario Console, 3;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO PROT. N. 36371/2012: DINIEGO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 89/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, Ragozzino Roberto impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9 ottobre 2012, prot. n. 36371, col quale il dirigente del Settore tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva negato il rinnovo del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008, avente per oggetto la realizzazione di un impianto distributore di carburanti lungo la via provinciale Galatina – viale Pimpinella.
2. Il provvedimento impugnato costituiva l’ultimo approdo di una prolungata vicenda procedimentale e processuale, di cui giova illustrare in appresso i passaggi essenziali.
2.1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva rilasciato al Ragozino il permesso di costruire n. 54 del 17 marzo 2004 e l’autorizzazione commerciale del 24 giugno 2004, prot. n. 18643, rispettivamente, per l’installazione e l’esercizio di un impianto distributore di carburanti lungo la via provinciale Galatina – viale Pimpinella.
2.2. Poiché i progettati accessi all’impianto in parola non erano risultati allineati alla viabilità ordinaria, il ricorrente aveva presentato, in data 25 novembre 2005 (prot. n. 41296), richiesta di variante in corso d’opera, denegatagli con provvedimento del 3 agosto 2006, prot. n. 11388, in base al rilievo dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 54 del 17 marzo 2004.
Tale provvedimento declinatorio, impugnato dal Ragozzino dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto a r.g. n. 7033/2006, era stato dapprima sospeso con ordinanza n. 317/2007 e poi annullato con sentenza n. 19880/2008.
2.3. Frattanto, in data 14 novembre 2007, la conferenza di servizi all’uopo convocata dal Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva approvato la soluzione progettuale che garantiva l’accesso al supermercato Eurospin, altrimenti intercluso rispetto alla viabilità di collegamento al recente casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, divisata con accordo di programma del 23 marzo 2007, ed aveva invitato il Ragozzino a rassegnare analoga soluzione progettuale con riguardo all’impianto distributore di cui al permesso di costruire n. 54 del 17 marzo 2004 ed all’autorizzazione commerciale del 24 giugno 2004, prot. n. 18643.
Il progetto preliminare di accesso dall’impianto distributore di carburanti al cennato svincolo autostradale, presentato dal ricorrente su invito della conferenza di servizi, era stato da quest’ultima approvato in data 19 dicembre 2007.
Il connesso procedimento abilitativo all’installazione ed all’esercizio del predetto impianto era stato, quindi, definito dal Comune di Santa Maria Capua Vetere col rilascio del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008 e dell’autorizzazione commerciale del 16 gennaio 2009, prot. n. 598.
2.4. Successivamente, nell’ambito della conferenza di servizi all’uopo convocata, l’ANAS s.p.a., con nota del 26 giugno 2009, prot. n. 25322, si era espressa in senso favorevole, la Provincia di Caserta, con nota dell’8 giugno 2009, prot. n. 22934, si era dichiarata incompetente, mentre il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la Autostrade per l’Italia s.p.a non si erano pronunciati circa il progetto definitivo presentato il 17 aprile 2009 (prot. n. 15787) dal Ragozzino per la realizzazione dell’accesso dal proprio impianto distributore di carburanti alla viabilità di collegamento al recente casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere.
In data 28 luglio 2009 (prot. n. 29432) e 17 dicembre 2009 (prot. n. 47000), il ricorrente aveva presentato anche il progetto esecutivo per la realizzazione del raccordo viario in parola, sul quale la Polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere si era pronunciata in senso favorevole con nota del 26 gennaio 2010, prot. n. 309.
Sulla scorta dell’avviso espresso dai propri tecnici incaricati (verbale n. 5 del 7 aprile 2010), il Comune di Santa Maria Capua Vetere, con nota del 13 aprile 2010, prot. n. 15615, aveva, però, preannunciato al Ragozzino, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori previsti dal citato progetto esecutivo, evidenziando, segnatamente, la “significativa trasformazione urbanistico-territoriale dell’attuale stato dei luoghi con particolare riferimento all’esistente assetto viario”, la quale, siccome “non conforme alle previsioni del p.r.g. vigente”, non avrebbe potuto essere assentita, “se non previa approvazione di variante” a quest’ultimo, “nelle forme di cui alla l.r. Campania n. 26/2004”.
Con nota del 17 novembre 2010 (prot. n. 44220), il ricorrente aveva presentato osservazioni (integrate con nota del 30 novembre 2010, prot. n. 45770) avverso i motivi di diniego oppostigli, con contestuale richiesta di proroga del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008.
Non avendo assunto il Comune di Santa Maria Capua Vetere alcuna determinazione conclusiva dell’avviato procedimento di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell’accesso dal previsto impianto distributore di carburanti alla divisata viabilità di collegamento, il Ragozzino aveva comunicato, in data 16 settembre 2011, l’invito a rilasciare il titolo abilitativo ed a concedere la proroga de quibus entro il termine di 10 giorni dalla relativa ricezione.
Essendo l’amministrazione intimata rimasta inerte anche a seguito della comunicazione del predetto invito, il Ragozino aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale intimata sulla richiesta di approvazione del menzionato progetto definitivo ed esecutivo, nonché sulla domanda di proroga del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008.
Questo adito Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 2140/2012, aveva accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere e condannando quest’ultimo a pronunciarsi sulla richiesta di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell’accesso dal previsto impianto distributore di carburanti alla divisata viabilità di collegamento, nonché con riguardo alla domanda di proroga del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008.
2.5. In esecuzione di tale dictum giurisdizionale, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, col gravato provvedimento del 9 ottobre 2012, prot. n. 36371, si era espresso in senso sfavorevole sul richiesto “rinnovo” del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008, in quanto – come preannunciato, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, con nota dell’11 luglio 2013, prot. n. 26103 – “l’area in questione è classificata parte in zona ‘D – PIP’ e parte gravata dal vincolo di rispetto cimiteriale”, in quanto “nella porzione gravata dal vincolo di rispetto cimiteriale è prevista la realizzazione di lavaggi self con strutture fuori terra con annessi impianti, locale compressore con cabina a quota - 2,80, vasca di accumulo a manufatto a quota - 3,80” e in quanto “detta realizzazione è in contrasto con quanto prescritto dal vincolo cimiteriale (art. 40 n.t.a.)”.
3. Avverso siffatta determinazione, il Ragozzino rassegnava, col ricorso in epigrafe, censure così rubricate: - elusione e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, sez. VIII, n. 2140/2012; eccesso di potere per presupposto erroneo; carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 380/2001; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990; contraddittorietà; contrasto con i precedenti; sviamento; carenza di motivazione; - violazione e falsa applicazione degli artt. 338 del r.d. n. 1265/1934 e 57 del d.p.r. n. 285/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 40 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Santa Maria Capua Vetere; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 380/2001; carenza di motivazione; carenza di istruttoria; illogicità; contrasto con i precedenti; contraddittorietà; violazione dell’art. 97 Cost.; - violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001; carenza di motivazione; carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento di legge.
In estrema sintesi, lamentava che: - in elusione e violazione del giudicatosi formatosi sulla sentenza del TAR Campania, sez. VIII, n. 2140/2012, nonché travalicando l’ambito ricognitivo definito dall’art. 15 del d.p.r. n. 380/2001, il Comune di Santa Maria Capua Vetere avrebbe arbitrariamente convertito la propria istanza di proroga (formulata il 17 novembre 2010, sub prot. n. 44220) in istanza di rinnovo del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008; - non avrebbe considerato che del previsto impianto distributore di carburante la sola attrezzatura di autolavaggio ricadrebbe nella fascia di rispetto cimiteriale ed avrebbe così omesso di richiedere meri correttivi al progetto presentato; - non sarebbe stato indicato il responsabile del procedimento abilitativo concluso sfavorevolmente né, nel suo svolgimento, sarebbero stati acquisiti i pareri e le proposte all’uopo necessari.
4. L’intimato Comune di Santa Maria Capua Vetere non si costituiva in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2014, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il merito del ricorso, infondato se ne rivela il motivo incentrato sul censurato travisamento della richiesta di proroga in richiesta di rinnovo del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008.
Al riguardo, occorre rammentare, in punto di fatto, che – come illustrato retro, sub n. 2.4 – il progetto definitivo per la realizzazione dell’accesso del previsto impianto distributore di carburanti alla viabilità di collegamento al recente casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere risale al 17 aprile 2009 (prot. n. 15787), ossia ad una data successiva al rilascio del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008.
Ora, una simile sopravvenienza tecnica no0n avrebbe potuto non riflettersi sui già assentiti lavori di esecuzione dell’impianto distributore di carburante: “essendo in atto un complesso procedimento di riassetto della viabilità che interessava anche la parte del viale Pimpinella antistante l’area oggetto di intervento – recita, appunto, la domanda di nuovo permesso di costruire presentata dal Ragozzino il 27 dicembre 2012 (prot. n. 46626) – si rendeva necessario attendere l’approvazione del progetto della viabilità di collegamento al nuovo svincolo autostradale”.
La configurazione del provvedimento impugnato in termini di diniego di rinnovo, anziché di proroga del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008, trova, dunque, adeguata giustificazione nella circostanza che quest’ultimo, in seguito alle sopravvenute esigenze di viabilità, ossia alla sopravvenuta necessità di realizzare un raccordo viario col vicino casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe dovuto essere riguardato a guisa nuovo titolo abilitativo edilizio, da rilasciarsi alla luce e in armonia con le predette esigenze.
7. A dispetto di quanto assunto da parte ricorrente con altro ordine di doglianze, nemmeno riveste portata infirmante l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, trattandosi di mera irregolarità non viziante, la quale non menoma in alcun modo la validità dell'atto ed alla quale è, peraltro, ovviabile, in ragione del richiamo effettuato nella stessa legge (art. 5 della l. n. 241/1990), considerando responsabile il dirigente o funzionario preposto alla competente unità organizzativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2910; TAR Lazio, sez. I, 3 luglio 2009, n. 6450; 6 luglio 2012, n. 6172; 9 dicembre 2013, n. 10560; TAR Campania, Salerno, sez. II, 27 giugno 2011, n. 1181; Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3420; 8 maggio 2014, n. 2553; 13 maggio 2014, n. 2624).
Così come non riveste portata infirmante l’omessa acquisizione di pareri o proposte, di cui il ricorrente non specifica tipologie e competenze né, tanto meno, dimostra la concreta necessità tecnica.
8. Fondato si rivela, invece, il motivo di impugnazione secondo cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe considerato che del previsto impianto distributore di carburante la sola attrezzatura di autolavaggio ricadrebbe nella fascia di rispetto cimiteriale, ed avrebbe così omesso di richiedere meri correttivi al progetto presentato.
Ed invero, l’amministrazione intimata non risulta aver tenuto conto che ai profili ostativi connessi alla rilevata inosservanza della fascia di rispetto cimiteriale avrebbe potuto ovviarsi – come, peraltro, prospettato dal Ragozzino nella domanda di nuovo permesso di costruire, prot. n. 46626, del 27 dicembre 2012 (rimasta inesitata) – scorporando dal progetto la prevista attrezzatura di autolavaggio, quale struttura a sé stante, la cui eliminazione non avrebbe minimamente compromesso la staticità e la funzionalità delle altre.
In difetto di istruttoria, ha, cioè, tralasciato di richiedere motivatamente al ricorrente, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, quelle “modifiche di modesta entità al progetto originario” che avrebbe potuto ritenere necessario apportare ai fini del rinnovo dell’emesso titolo abilitativo edilizio.
Ciò, tanto più che essa stessa, in sede di rilascio del permesso di costruire n. 89 del 14 novembre 2008, aveva riconosciuto che “le opere inserite in fascia di rispetto cimiteriale sono da intendersi di modestissima entità e non rivestono caratteristiche di edificio, tranne che per due piccoli casotti interrati aventi caratteristiche di volumi tecnici” ed aveva subordinato l’emissione del titolo abilitativo edilizio “alla espressa rinuncia alla richiesta di eventuali indennizzi o risarcimenti relativi alle opere realizzate in fascia di rispetto cimiteriale o stradale per eventuali ampliamenti o espropri”.
9. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura scrutinata retro, sub n. 8, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, rimanendo, naturalmente, salve le ulteriori e successive determinazioni dell’amministrazione intimata in merito alle istanze del Ragozzino.
10. Considerati i profili di reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del dirigente del Settore tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere, prot. n. 36371, del 9 ottobre 2012.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)