Mutamento destinazione uso e permesso di costruire - TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n.11216 del 11.09.2015
Pubblico
Domenica, 13 Settembre, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n.11216 del11 settembre 2015, sul mutamento di destinazione d'uso e permesso di costruire
N. 11216/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2008, proposto da: Tardiola Natalia, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Mario Vavala', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, 36;
contro
Il Comune di Roma, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1316 del 24 ottobre 2007 recante l’ingiunzione a demolire opere abusive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La sig.ra Tardiola, proprietaria di un immobile sito in Roma, via Catania n. 14, impugna l’ordinanza n. 1316 del 24 ottobre 2007, notificata il successivo 30 ottobre, recante l’ingiunzione a demolire le seguenti opere eseguite senza permesso di costruire: “Modifica delle quote d’imposta sia al colmo, sia alla gronda, per m. 0,35 circa. Realizzazione, in epoca imprecisata, di un solaio a forma di “L” delle dimensioni di m. 5,00x1,20 e m. 1,00x1,20. Lavori d’impiantistica in corso, Chiusura porta d’accesso dal pianerottolo e apertura nuova porta all’interno della soffitta. Apertura finestra-abbaino di m. 0,30x1,80”.
Premesso che le opere in questione riguardano il piano di copertura, consistente in un locale soffitta di mq. 29 sempre di esclusiva proprietà della ricorrente, espone in fatto che le opere oggetto dell’ordine di demolizione sono consistite in riparazioni per infiltrazioni idriche provocate dalla preesistenza in loco di un manufatto – lucernaio e, in specie, nella sostituzione dello stesso con una finestra – abbaino, a bocca di lupo e con l’installazione di tegole in guaina isolante e sostituzione di travi in legno.
Contesta, pertanto, che sia stata realizzata una sopraelevazione e che l’opera comprenda l’installazione di impianti idrici, non essendo intenzione della ricorrente di destinare il bene ad uso abitativo.
Deduce, al riguardo, l’illegittimità dell’ordinanza comunale in quanto viziata da eccesso di potere, non essendo state alterate le volumetrie, e, dunque, non essendo stati realizzati abusi ma solo interventi di restauro esterno e sistemazione del tetto fatiscente e pericolante.
L’ordinanza in impugnativa sarebbe, altresì, viziata in quanto emessa in assenza di opere soggette a permesso di costruire, essendosi limitata la ricorrente a far eseguire interventi subordinati alla mera denuncia di inizio di attività con la sostanziale finalità del risanamento conservativo del manufatto preesistente, in quanto risalente ai primi dello scorso secolo; pertanto, essendo pacifico che il bene soffitta preesiste agli interventi di mero risanamento edilizio imputabili alla ricorrente, è immotivata l’ordinanza di demolizione dell’intero manufatto che non risulta aver subito modificazioni nella sua dimensione originaria.
Conclude chiedendo, in accoglimento degli esposti motivi, l’annullamento della delibera.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma (ora, Roma Capitale), eccependo l’infondatezza in fatto, oltre che in diritto, delle deduzioni avversarie.
Con ordinanza n. 1233/2008 del 29 febbraio 2008, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare che era stata introdotta in via incidentale, per difetto di fumus boni juris; il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con ordinanza n. 2777/2008 del 28 maggio 2008, ha, per altrettanto, respinto l’istanza cautelare, confermando l’ordinanza n. 1233/2008.
Quindi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2015, la causa è stata trattata nel merito ed è passata in decisione.
DIRITTO
Come accennato in narrativa, è oggetto di controversia la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di talune opere eseguita senza permesso di costruire su immobile di proprietà della ricorrente, comportanti modifiche delle quote di imposta (sia al colmo che alla gronda), realizzazione di un solaio a forma di “L”, chiusura di porta d’accesso dal pianerottolo, con contestuale apertura di una nuova porta all’interno della soffitta, apertura di finestra – abbaino, lavori di impiantistica.
Sostiene la ricorrente che, essendosi limitata ad eseguire meri interventi di risanamento, tesi alla conservazione del manufatto deterioratosi nel tempo, è illegittimo il provvedimento repressivo, emanato senza tenere in debita considerazione della sufficienza, quale titolo abilitativo, l’avvenuta presentazione di DIA.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento in esame è stato emesso sulla base di accertamenti tecnici eseguiti dal resistente Comune a seguito della presentazione di DIA per l’esecuzione di lavori edili in locale con destinazione d’uso soffitta, nel corso dei quali è emerso che, oltre ai dichiarati interventi di sostituzione della copertura, senza modifica delle quote d’imposta, di posa in opera di una rampa di scale di accesso alla soffitta e di diversa distribuzione interna, sono state eseguite una serie di opere sistematicamente volte a determinare in cambio di destinazione d’uso da soffitta ad abitativo, e comunque determinanti, anche singolarmente considerate, aumento volumetrico e modifica della sagoma dell’edificio.
Ed invero, è la stessa relazione tecnica di parte, depositata in atti dalla ricorrente, che evidenzia come a seguito degli interventi ulteriori si sia determinato un incremento volumetrico, con la conseguenza che non può essere qualificato quale opera di ristrutturazione quella parte di interventi edilizi, realizzata in difformità dalla DIA e, dunque, in assenza del prescritto permesso di costruire, avendo comportato un maggiore ingombro a terra e maggiore altezza al piano, con conseguente aumento di volumetria. Per altrettanto, non è inquadrabile nelle suddette opere di ristrutturazione la realizzazione dell’abbaino munito di finestra sul tetto del fabbricato in quanto, oltre a determinare un aumento di volumetria, incide sulla sagoma dell'edificio e rientra quindi nella tipologia della ristrutturazione con mutamento di sagoma, che è subordinata a permesso di costruire, giusta quanto dispone l'art. 10, comma 1, lett. c). d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
In ogni caso, non può sottacersi che le opere eseguite e in corso di esecuzione (quanto alla parte impiantistica) sono idonee a modificare radicalmente la destinazione d’uso della soffitta in locale abitabile, incidendo in modo determinate sul carico urbanistico.
Ritiene il Collegio che, in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall’approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta).
Ed invero, solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall'esecuzione di opere (che, invece, nel caso in esame sono presenti).
In conclusione, è legittimo il provvedimento impugnato con cui, in applicazione dell’art. 33, comma 1, d.p.r. n. 380/200, è stata ordinata la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lett. c), siccome eseguite in assenza di permesso di costruire, ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore del Comune resistente, liquidate nella somma di € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo,Presidente
Donatella Scala,Consigliere, Estensore
Fabio Mattei,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)