Obbligo motivazione variante urbanistica
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), sentenza n. 7484 del 26 agosto 2022, sulla impugnazione prg e variante
MASSIMA
Sussiste l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.R.G., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (tanto più in presenza di legittime aspettative dei privati), laddove l’obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.
SENTENZA
N. 07484/2022REG.PROV.COLL.
N. 04218/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4218 del 2014, proposto da
OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mariella Antonilli e Mirella Buccomino, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfio Paglione in Roma, via degli Scipioni, n. 181;
contro
Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alda Colesanti, domiciliato in via digitale come da pubblici registri;
nei confronti
OMISSIS, s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Di Nezza, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Isernia Via Giovanni XXIII, n. 18;
e con l'intervento di
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 620/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Isernia e di OMISSIS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate dai difensori di tutte le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il T.A.R. per il Molise, con la sentenza segnata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella resistenza del Comune di Isernia, di OMISSIS ha rigettato il ricorso proposto avverso gli atti di adozione da parte del Comune di Isernia di una variante specifica al Piano Regolatore Generale per la destinazione dei suoli interessati da un intervento per il potenziamento e la rilocalizzazione di un impianto di betonaggio già esistente, in uno a tutti i provvedimenti a quest’ultimo connessi.
In particolare, gli odierni appellanti sono proprietari di abitazioni e terreni insistenti nella zona interessata dalla variante di P.R.G., e nello specifico su fondi limitrofi a quelli in cui è prevista la rilocalizzazione dell’impianto di betonaggio, e l’Associazione “Comunità il Mandorlo” è titolare del costruendo Centro Sociale e Spirituale di Accoglienza MARIA DI NAZARETH.
L’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per un duplice ordine di motivi:
- la carenza di interesse a ricorrere e difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, che non sono proprietari di terreni ricadenti nell’area della variante urbanistica, ma solo di terreni limitrofi, non essendo sufficiente alla legittimazione al ricorso la sola facendo sostanzialmente valere la sola situazione di cosiddetta vicinitas;
- la tardività del ricorso notificato in data 10.5.2010, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso pubblico dell’adozione della variante urbanistica. avvenuta il 20.10.2009.
L’adito T.A.R. ha in ogni caso rilevato l’infondatezza anche nel merito del ricorso sia sotto il profilo procedimentale, che sotto quello sostanziale.
Quanto al profilo procedimentale, non sussisterebbe il lamentato vizio di procedura, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 447/1998, in quanto il Comune dopo aver verificato l’impraticabilità della procedura semplificata, che necessita dell’assenza di aree disponibili per la realizzazione di interventi industriali (nel caso di specie esistenti), aveva proceduto con la procedura ordinaria.
Quanto all’aspetto sostanziale, le sollevate censure sarebbero parimenti infondate, in quanto “nella specie si tratta di una previsione di pianificazione urbanistica generale, caratterizzata dalla più ampia sfera di discrezionalità amministrativa e tecnica, rispetto alla quale sarebbe consentito, tutt’al più, un vaglio giurisdizionale di logicità e ragionevolezza. Sennonché, non risulta in alcun modo provato dai ricorrenti che l’Amministrazione sia incorsa in un errore di fatto o che abbia agito con palese arbitrarietà o in modo irragionevole”.
Tutti gli originari ricorrenti hanno chiesto la riforma della predetta sentenza deducendo:
a) quanto alla carenza di legittimazione a impugnare e dell’interesse ad agire, che anche le impugnative alle varianti al PRG sono soggette al criterio legittimante della vicinitas, stante i pregiudizi che possono derivare ai proprietari delle aree limitrofe (nel caso di specie a seguito dell’installazione di un impianto industriale ad alto impatto sul territorio);
b) quanto alla tardività del ricorso di primo grado, di essere venuti solo casualmente a conoscenza dei provvedimenti impugnati, che riportavano nell’oggetto un’erronea indicazione dell’area interessata, ovverosia la Località Tiegno, laddove la rilocalizzazione e la variante urbanistica riguardavano un’area insistente in Contrada Signora Rosa.
Infatti, tutti i fondi interessati alla variante de qua (fgl.64, p.lle nn. 1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130) si troverebbero in Contrada Signora Rosa e non in Località Tiegno.
Da ciò conseguiva che il termine per impugnare la delibera CC n. 70/2009 non poteva decorrere dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio (atteso che l’oggetto della delibera di variante pubblicata riportava “Adozione variante specifica al PRG per la rilocalizzazione di un impianto di betonaggio in loc. Tiegno – Proc. SUAP 107/08 – ditta : Siefic Calcestruzzi srl+1”).
c) nel merito la riproposizione delle censure sollevate in primo grado, sia quanto alla sussistenza di
vizi procedimentali per l’illegittimità del “passaggio” da una procedura semplificata a una ordinaria, che di quelli sostanziali della deliberazione per difetto di motivazione, essendo incentrata sulla lontananza dai luoghi di estrazione del materiale rispetto ai siti destinati agli impianti industriali, laddove i siti industriali esistenti nel PRG potenzialmente idonei alla localizzazione dell’impianto sono due, quello in zona di Contrada San Vito e quello lungo la S.S. l7, e il primo è a soli due chilometri dai luoghi di estrazione.
Hanno resistito al giudizio il Comune di Isernia, Sie OMISSIS, S.p.A., deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. In particolare essi hanno evidenziato che gli appellanti hanno impugnato solo la delibera comunale di adozione della variante e non l’atto definitivo di approvazione della variante stessa da parte della Regione Molise; hanno aggiunto che la delibera impugnata sarebbe priva di definitività e che comunque la variante non sarebbe stata ancora approvata dalla Regione, perché il Comune non avrebbe completato il procedimento dopo le proposte di modifiche o integrazioni della Regione, il che farebbe venir meno ogni l’interesse alla decisione.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto, con ordinanza n. 6541/2021, per la morte del difensore delle società controinteressate, l’avvocato Colalillo, ma è stato successivamente ritualmente e tempestivamente riassunto.
La OMISSIS, srl si sono costituite nuovamente in giudizio con l’avvocato Massimo Di Nezza, in sostituzione del defunto avvocato Colalillo.
Con atto depositato si è nuovamente costituita in giudizio SIEFIC S.p.A in persona del nuovo legale rappresentante pro tempore, Dr. Paolo Vacca, in sostituzione del precedente deceduto, sempre con l’avvocato Massimo Di Nezza.
Con ordinanza n. 3988/2022 sono stati chiesti chiarimenti al Comune e alle altre parti in ordine allo stato della procedura dell’impugnata variante, specificando: “- se c’è stata l’indicata approvazione da parte della Regione (non impugnata), depositando la relativa determinazione (la delibera di Giunta Regionale n. 408/2010 o altro eventuale atto); - se la procedura è stata finalizzata con l’acquisto dell’efficacia definitiva della Variante al PRG in questione, con deposito dei relativi atti”. E’ stato altresì chiesto, in relazione alla questione di tardività del ricorso di primo grado di “acquisire il testo dell’avviso di adozione della variante urbanistica impugnata, pubblicato il 20.10.2009 o eventuale altra data”.
L’incombenza istruttoria è stata assolta dal Comune con deposito del 29.6.2022.
L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 26.7.2022.
DIRITTO
1) L’appello è fondato e va accolto.
2) Prima di passare all’esame dei motivi di gravame occorre osservare quanto segue:
a) dall’istruttoria disposta con ordinanza n. 3988/2022 è emerso che il procedimento di approvazione della variante urbanistica non si è concluso ma, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, è ancora in itinere.
Infatti, il Comune di Isernia, con nota prot. 1970/191 del 19/01/2010, ha chiesto l’approvazione regionale definitiva della variante in questione.
La Regione, con delibera di giunta n. 408 del 31.5.2010, ha rinviato la pratica in oggetto al Comune
“…affinchè gli organi competenti provvedano ad adottare le proprie determinazioni in merito
ai rilievi che questa Regione ha rappresentato nel parere istruttorio n. 7 del 30/04/10”. Quest’ultimo indica che “…al fine di ricondurre correttamente la proposta di variante de quo al rispetto dei principi di pianificazione urbanistica relativamente agli spazi per servizi pubblici da cedere al Comune secondo quanto previsto dal D.M. n. 1444/1968, ha proposto che l’Amministrazione Comunale valuti la possibilità di trovare gli spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi nell’ambito del comparto della zonizzazione D/2.1”.
Il Comune non ha poi dato ulteriore seguito all’atto regionale, ma il procedimento inerente alla Variante urbanistica risulta formalmente ancora pendente e sussiste, pertanto, l’interesse a ricorrere degli appellanti alla decisione del gravame.
b) la circostanza rilevata dalle parti appellate nella memoria del 4 settembre 2019 che uno dei ricorrenti sarebbe deceduto e che altri (tal Cianchetta Massima e Basilico Roberto) avrebbero modificato la propria residenza non integra in alcun modo una causa di interruzione del giudizio o di improcedibilità dell’appello e/o del ricorso di primo grado: quanto al primo è sufficiente
richiamare il principio di ultrattività del mandato alle liti (secondo cui in ipotesi di decesso ovvero perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando in tal modo stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 26/05/2021, n. 14465; Cass. Sez. Un., 04/07/2014, n. 15295; Cass. civ., 18/01/2016, n. 710); quanto agli altri due è evidente che il mutamento di residenza, di per sé non incide sull’interesse a ricorrere, anche alla luce dell’affermazione degli appellanti di essere ancora proprietari degli immobili siti in quell’area..
3) Nel merito l’appello si rivela fondato.
3.1) Priorità logico – giuridica impone di esaminare il motivo di gravame con cui gli appellanti hanno contestato la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado per essere stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio della delibera di adozione della variante in questione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il motivo è meritevole di favorevole considerazione.
Il Collegio osserva come gli atti di pianificazione urbanistica siano oggetto di apposita pubblicazione. La pubblicazione è lo strumento prescelto per dare adeguata conoscenza a tutti gli interessati e si attua sia nella fase di adozione, come stimolo alle osservazioni dei privati, sia in quella di approvazione.
La scelta di utilizzare la pubblicazione presso albi e bollettini ufficiali di ampia diffusione risponde a elementari esigenze collegate alla natura dell'atto. Si tratta di atto generale, che si rivolge ad una pluralità di destinatari, a vario titolo interessati dalle molteplici e variabili determinazioni del piano, attengano esse alle zonizzazioni od alle localizzazioni ovvero alle previsioni tecniche a contenuto normativo (Cons. Stato Sez. II, 8.5.2020, n. 2893).
I termini di impugnativa decorrono, quindi, dalla pubblicazione dell’atto.
Al riguardo è pacifico e incontestato che il Comune ha pubblicato sull’albo pretorio l'avviso pubblico dell'adozione della variante urbanistica (20.10.2009) e su tale assunto la sentenza gravata ha ritenuto tardivo il ricorso, notificato il 10.5.2010.
Tuttavia, come lamentato dalla parte appellante in sede di censure di appello - e confermato da quanto depositato in atti anche all’esito dei chiarimenti resi dal Comune in seguito all’istruttoria - il testo dell’avviso riportava come sito di rilocalizzazione dell’impianto una differente località, ovverosia la Località Tiegno, in luogo dell’effettivo sito su cui insiste la variante ovverosia Contrada Signora Rosa.
L’Amministrazione appellata ha sul punto sostanzialmente controdedotto che lo stabilimento industriale esistente, e del quale i terreni oggetto di variante urbanistica costituiscono ampliamento, ricade in parte in località Tiegno e in parte in località Signora Rosa, ma ciò che rileva nel caso in esame non è il sito di insistenza dell’esistente impianto, bensì quella oggetto di variante necessaria per l’ampliamento.
Tale avviso, pertanto, non era idoneo a portare a effettiva conoscenza dei potenziali interessati i reali estremi dell’intervenuta variante e, soprattutto, il contenuto di lesività, non evincendosi dall’avviso il luogo di rilocalizzazione dell’impianto.
Costituisce una esigenza logica, ancor prima che giuridica, che la pubblicazione dell’atto, affinchè possa essere idonea a far decorrere i termini per impugnare riporti gli esatti estremi dello stresso, nel senso che riporti quantomeno gli elementi idonei a far percepire il contenuto anche solo potenziale della lesività dell’atto.
Nel caso di una variante urbanistica specifica, che rilocalizza un impianto, è necessario che la pubblicazione riporti gli esatti estremi dell’ubicazione di quanto previsto dalla variante, non potendo valere a far decorrere il termine di impugnativa per i soggetti che abbiano una relazione qualificata con una certa località o zona del territorio comunale, un avviso che riporti una diversa località o zona come area interessata dalla localizzazione delle opere oggetto di variante.
Il motivo di appello risulta, pertanto, fondato.
3.2) Ugualmente è da accogliere il motivo di gravame con cui gli appellanti hanno contestato la declaratoria di inammissibilità del loro ricorso per carenza di legittimazione ed interesse agire, sul presupposto dell’insufficienza a tal fine della mera vicinitas.
Occorre osservare che nel caso di specie non si è in presenza di un atto generale di pianificazione urbanistica, quali l’adozione di un P.R.G., (che conforma la destinazione delle diverse aree del territorio comunale), rispetto al quale può sostenersi che la legittimazione e l’interesse ad agire avverso una destinazione non desiderata competa solo ai soggetti aventi un rapporto qualificato, come la proprietà, con l’area direttamente incisa dal provvedimento di pianificazione.
Vero è, difatti, che la giurisprudenza amministrativa ritiene, di regola, che siano inammissibili le censure alle prescrizioni del P.R.G. disciplinanti aree non di proprietà del ricorrente (Cons. Stato, IV, 2/3/2001 n.1162) e anche in questo caso, tuttavia, la giurisprudenza ammette l’impugnativa allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa o comunque su interessi propri e specifici del ricorrente (Cons. St., IV, 5.9.2003 n.4977)
Nel caso di specie, al contrario, si tratta di provvedimento che prevede la localizzazione di un impianto industriale sul territorio, ovverosia di un variante specifica del P.R.G., limitata alla rilocalizzazione di un impianto di betonaggio; un intervento puntuale sul territorio, rispetto al quale assume valenza il criterio della lesività dell’atto nei confronti di soggetti che presentino una posizione differenziata, con la conseguenza che l’elemento della vicinitas, unitamente al requisito della sussistenza di un pregiudizio, è idoneo a fondare la legittimazione e l’interesse ad agire ai fini della sua impugnativa.
Secondo i principi generali, la legittimazione processuale si rinviene, infatti, in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale specifica, avendo il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa il carattere di giurisdizione soggettiva.
Qualora, quindi, il provvedimento di variante preveda la localizzazione di un impianto e sia idoneo a causare un pregiudizio, non può negarsi legittimazione ad agire al soggetto residente nella stessa zona ai fini dell’impugnativa dell’atto lesivo, né la sussistenza del suo interesse ad agire.
Nel caso di specie non è stata contestata l’assenza della cosiddetta vicinitas, né l’esistenza di un pregiudizio in capo ai ricorrenti a seguito della previsione del posizionamento dell’impianto di betonaggio.
Né pare corretto quanto indicato nella sentenza gravata secondo cui la variante non comporta alcuna lesione per i soggetti non proprietari dell’area, disponendo solo vincoli conformativi o espropriativi, e che la lesività per i terzi in rapporto di vicinitas si produrrebbe solo a seguito con le autorizzazioni alla realizzazione dell’intervento edilizio dell’impianto di betonaggio.
In primo luogo, infatti, la sola destinazione dell’area alla localizzazione dell’impianto ha effetti negativi per chi è in rapporto di vicinitas con l’area, come per i proprietari dei suoli limitrofi, impattando, ad esempio, sul valore delle aree.
Inoltre, l’aspetto urbanistico di localizzabilità sul territorio è uno dei principali, se non il principale, requisito per il rilascio dei titoli abilitativi o di autorizzativi per la realizzazione (rectius per la rilocalizzazione) dell’impianto.
Una volta approvata la variante di P.R.G., con la relativa destinazione dell’area, i successivi titoli di presentano alla stregua di atti conseguenziali, nel senso che riguardano in gran parte il quomodo di realizzazione dell’impianto e non più l’an.
L’interesse ad agire, inoltre, non può che derivare da un pregiudizio concreto determinato dalla nuova previsione urbanistica, pregiudizio che non necessariamente deve essere limitato all’aspetto economico (quale la diminuzione di valore dei beni di proprietà dei ricorrenti), ma anche dalla generale diminuzione della possibilità di godimento dei beni di proprietà (per la minore salubrità dei luoghi ovvero in relazione alla tutela della salute) o dalla stessa fruibilità dei luoghi per i residenti, la sua sussistenza nel caso di specifico è provata, ancorché indirettamente, ma in modo non per questo meno chiaro e sicuro, dalla lettura della stessa delibera impugnata di variante. In essa è infatti richiamato (e riportato per esteso) il parere (n. 37670/5999 del 16 dicembre 2008) del Servizio Urbanistico di Programma in cui si sottolinea che sulla scelta urbanistica di cui si discute deve essere stimolata l’attenzione della collettività alla partecipazione, sia per un più generale principio di democraticità delle scelte, ma anche perché si tratta di scelte che influiscono sull’ambiente e sul paesaggio e che incidono perciò sugli interessi dei residenti della borgata in cui ricade l’intervento, interventi che si configurano non solo nella salvaguardia del valore venale dei loro beni patrimoniali, ma anche e soprattutto nell’attenzione alle condizioni dell’ambiente in cui essi residenti vivono.
E’ insomma la stessa deliberazione impugnata a contenere in sé la prova dell’interesse ad agire dei ricorrenti/appellanti.
Non si può, pertanto, non riconoscere la legittimazione ad agire e l’interesse a soggetti proprietari di aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalla rilocalizzazione o che, comunque, sussistendo il requisito della vicinitas risentano degli effetti lesivi dalla previsione di Variante.
3.3) Nel merito è fondata nei sensi appresso indicati la censura di cui al quarto motivo di gravane incentrata sul difetto di motivazione dell’impugnata delibera di adozione di variante.
E’ noto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste proprio nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.R.G., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (tanto più in presenza di legittime aspettative dei privati), laddove l’obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. E’ intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 08/05/2019, n. 2954).
Nel caso di specie, trattandosi di una variante specifica, incidente su una singola area del territorio comunale, ai fini della localizzazione di un impianto, peraltro in presenza di altre aree con destinazione industriale potenzialmente idonee ad accogliere l’impianto, non v’è dubbio che era necessaria una scelta puntuale che doveva riguardare non solo la scelta in sé dell’area, ma anche la valutazione dell’inidoneità totale e parziale delle aree esistenti ad accogliere l’ampliamento dell’ impianto di betonaggio
L’Amministrazione era, quindi, tenuta a motivare, come peraltro ha fatto, in modo specifico la scelta urbanistica effettuata.
Sotto tale profilo la giurisprudenza richiamata dal primo giudice a supporto dell’infondatezza della censura, secondo cui le scelte di pianificazione generale sono caratterizzate dalla più ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, non richiedono una specifica motivazione e consentono un vaglio giurisdizionale limitato ai soli profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, non risulta pertinente.
Occorre pertanto verificare in concreto il contenuto della motivazione.
Al riguardo, il Comune ha motivato la scelta di procedere alla variante della destinazione urbanistica dell’area in questione principalmente con la ragione che, seppure esistevano dei siti del territorio comunale urbanisticamente destinati alla localizzazione di impianti industriali, gli stessi risultano distanti dai luoghi di estrazione del materiale, con la conseguenza che la collocazione dell’impianto di betonaggio in tali siti avrebbe comportato notevoli inconvenienti per la viabilità stradale e in termini di inquinamento ambientale.
La motivazione delibera di adozione gravata è infatti del seguente tenore:
“Tale localizzazione scaturisce dall'analisi che ben risulta in relazione di progetto, finalizzata a dimostrare sostanzialmente che, benchè nel vigente PRG esistano aree destinate ad attività industriali in misura sufficiente per l'intervento in parola, esterne al sito industriale di Tiegno, tali aree non soddisfano le valutazioni di opportunità ambientale, urbanistica" di accessibilità e viabilità" economiche e gestionali in generale del nuovo impianto, per i seguenti motivi:
- le zone industriali D/1, D/2.1 e D/2.2 di PRG vigente che presentano sufficiente disponibilità
di suoli sono quelle di S. Vito e della ex S.S. 17;
- tali zone risultano essere notevolmente distanti dal sito di estrazione e lavorazione degli inerti con la conseguenza che il trasporto delle materie prime, che avviene tramite autocarri e
autoarticolati, costituirebbe elemento ulteriormente congestionante il traffico delle strade
pubbliche che collegano il sito di estrazione con tali zone industriali (la tangenziale S.S. 85
Venafrana o addirittura le strade interne al centro urbano come Viale dei Pentri);
- oltre all’aggravamento della circolazione stradale, tali mezzi di trasporto inevitabilmente
comportano inquinamento ambientale per l'emissione dei fumi di scarico, per la diffusione
delle polveri che si sollevano dal carico in movimento, e sotto l'aspetto acustico, che
maggiormente si avverte e provoca disagio quando le strade percorse sono prossime al centro
urbano;
- per converso, la scelta di un sito prossimo alla zona di estrazione degli inerti, come quello
Proposto in progetto, consente di minimizzare le operazioni di movimentazione delle materie
prime, perciò di conseguire benefici di natura ambientale, gestionale e economica
- la condizione di adiacenza al sito industriale consente di fruire delle infrastrutture e dei servizi
ivi esistenti senza necessità di creare servizi a rete di grandi dimensioni;
- la conformazione orografica del sito, posto su un lieve pendio, consente di mascherare meglio
gli impianti ed i corpi di fabbrica (silos, tralicci, nastri trasportatori, camini, tramogge ecc.)
con conseguente minor impatto ambientale anche grazie alla possibilità di evitare la
costruzione di rampe per l'alimentazione delle tramogge con gli inerti…”.
A fronte di tale motivazione, prima facie pertinente e puntuale, i ricorrenti hanno tuttavia dedotto che dei due siti industriali esistenti nel P.R.G. (Contrada San Vito e lungo la S.S. l7) quello di Contrada San Vito è a soli due chilometri dai luoghi di estrazione ed inoltre le due aree sono collegate tra loro da due strade (l’originaria SS85Venafrana e la nuova SS85V) e non attraversano centri abitati: tali circostanze, che non rivestono il carattere di considerazioni meramente soggettive, ma hanno un indubbio rilievo oggettivo, non risultano smentite dall’Amministrazione resistente e minano la completezza ed esaustività della motivazione del provvedimento impugnato, facendo venir meno la logicità del presupposto fattuale alla base della motivazione stessa.
In altri termini, non è contestabile che la scelta urbanistica dell’amministrazione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità e che questa sia di norma insindacabile in sede di legittimità, ma com’è noto tale insindacabilità incontra il limite intrinseco della completezza di istruttoria, logicità e ragionevolezza che risulta violato in concreta atteso che la motivazione utilizzata dall’amministrazione è risultata non pertinente e non completamente adeguata all’effettivo stato dei luoghi e della disciplina urbanistica vigente, come non irragionevolmente evidenziato dagli appellanti; in definitiva non risulta adeguatamente e coerente motivata la necessità di disporre una variante urbanistica di ricollocare l’impianto in una zona diversa da quelle previste nell’originario P.R.G. per i siti industriali.
8) Per le suesposte ragioni l’appello va accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti gravati per le ragioni e nei termini di cui in parte motiva.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO