Ordinanza acquisizione immobile abusivo
Pubblico
Martedì, 21 Giugno, 2016 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), Sent., 29-01-2016, n. 1303, sull'ordinanza di acquisizione immobile abusivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7502 del 2003, proposto da:
D.A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ge, con domicilio eletto presso l'avv.Carlo Ge in Roma, Via Chiaramonte Gulfi, 13;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Caterina Albesano in Frascati, piazza G. Marconi, 3 C/ Avv. Comune;
per l'annullamento
la determinazione dirigenziale 15.5.2003 con la quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive, consistenti nella edificazione di un capannone in via Vermicino, n. 33, di cui alla ingiunzione di demolizione prot. N. (...) del 2.9.1999 e disposta l'immissione in possesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe impugna nel presente ricorso la determinazione dirigenziale 15.5.2003 con la quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive, consistenti nella edificazione di un capannone in via Vermicino, n. 33, di cui alla ingiunzione di demolizione prot. N. (...) del 2.9.1999, e disposta l'immissione in possesso.
Deduce, come vizi propri dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione:
1) eccesso di potere e violazione di legge che non è stata indicata l'area di sedime;
2) difetto di motivazione circa la possibile utilizzazione per fini pubblici dell'opera acquisita.
Con sentenza n. 1191/2014 è stato deciso il ricorso avverso il presupposto provvedimento di ingiunzione di demolizione, conclusosi con sentenza di respingimento.
Il Comune si è costituito per resistere al ricorso, con memoria di stile.
Il difensore ha depositato con nota 7.3.2011 la domanda di definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. n. 326 del 2003 e con memoria del 15 ottobre 2015 ha chiesto l'improcedibilità del ricorso per presentazione della istanza di condono.
L'istanza di condono è stata respinta con atto prot. n. (...) del 17.4.2014 (cfr. doc. 5 della produzione documentale del Comune di Frascati).
All'odierna udienza, la causa, avvertite le parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. sulla possibile inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del provvedimento impugnato, è stata trattenuta in decisione.
Entrambe le censure risultano infondate
E' sufficiente osservare che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, VI, 5.11.2015, n. 5155, Tar Campania, Napoli, VII, 16.4.2015, n. 2172; Tar Sicilia Palermo, 10.4.2015, n. 866), pienamente condivisa dal Collegio, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione ed ha natura meramente dichiarativa, senza implicazioni di scelte discrezionali, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta accertata l'esistenza dei presupposti, non sussiste per l'amministrazione un specifico obbligo di motivazione sul punto.
Invero tale specifico obbligo di motivazione sussiste unicamente nell'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui l'amministrazione disponga l'acquisizione anche dell'ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe che non può essere superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Con riferimento, invece, alla mancata indicazione dell'area di sedime, osserva il Collegio che comunque l'immobile oggetto del provvedimento impugnato risulta chiaramente ed esattamente identificato mediante l'indicazione dell'indirizzo presso il quale il capannone abusivamente edificato si trova (in via Vermicino, n. 33) e il rinvio alla ingiunzione di demolizione prot. N. (...) del 2.9.1999, con conseguente identificazione anche della relativa area di sedime. Non vi sono pertanto dubbi circa la determinazione dell'oggetto del provvedimento in esame.
La specifica indicazione delle particelle catastali oggetto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, pertanto, potrà essere effettuata dalla amministrazione anche successivamente, al momento dell'effettuazione della trascrizione dell'atto.
Quanto, infine, alla richiesta di improcedibilità del ricorso sul presupposto dell'avvenuta presentazione di una domanda di definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. n. 326 del 2003, la stessa deve essere disattesa, in quanto, prescindendo da ogni valutazione circa l'avvenuta dimostrazione tra la corrispondenza delle opere sanzionate con quelle oggetto di istanza di condono, tale istanza risulta comunque respinta con atto prot. n. (...) del 17.4.2014.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere