Permesso a costruire e silenzio assenso - TAR Pescara, sez. I, sent. n. 486 del 03.12.2014
Pubblico
Giovedì, 4 Dicembre, 2014 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sentenza n. 486 del 3 dicembre 2014, sul permesso di costruire e sul silenzio assenso
N. 00486/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2013, proposto da:
Di Clemente Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso Alessandra Rulli in Pescara, Via Giuseppe Misticoni, 7;
contro
Comune di Francavilla al Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Silvestri, con domicilio eletto presso Patrizia Silvestri in Pescara, Via Misticoni, 3;
per l'accertamento
dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso in ordine all'istanza di permesso di costruire presentata dalla società ricorrente al Comune di Francavilla al Mare in data 21 dicembre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla al Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avvocato Alessandra Rulli per la società ricorrente e l’avvocato Patrizia Silvestri per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 21 dicembre 2012 la società ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale/commerciale.
Con nota del 29 aprile 2013, il Comune resistente ha preannunciato il diniego su tale istanza, poiché la zona rientrerebbe nel vincolo a “scuola elementare” e con delibera n.99 del 31 dicembre 2012 sono stati indicati dei criteri per la costruzione nelle cd. “zone bianche”, che l’intervento in esame non rispetterebbe.
Con il ricorso in epigrafe si chiede quindi l’accertamento della formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Secondo la ricorrente si sarebbe ormai formato il silenzio assenso ai sensi di tale disciplina, essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una domanda con i requisiti minimi per essere considerata tale; inoltre i vincoli sono scaduti e la delibera citata dal Comune è oggetto di un ricorso giurisdizionale amministrativo (Rg. n. 180 del 2013 presso il Tar Pescara).
L’Amministrazione, quindi, prima di iniziare il procedimento di diniego avrebbe dovuto, semmai, annullare in autotutela, nel rispetto dei paradigmi normativi, il provvedimento tacito di accoglimento.
All’udienza del 6 novembre 2014, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del d.p.r. n. 380 del 2001, così come modificato dal d.l. n. 70 del 2011 (in vigore dal 13 luglio 2011), “la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica”.
Ai sensi del successivo comma 9: “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”.
Ad avviso del Collegio, deve ritenersi pertanto che la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica deve essere intesa come un requisito essenziale della domanda ai fini della formazione del silenzio assenso.
Essa, difatti, nell’ipotesi di silenzio assenso costituisce appunto la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un ottica di semplificazione, l’inerzia dell’Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica.
Questo Tribunale amministrativo, del resto, si è già espresso in senso conforme su tale circostanza, in più occasioni (cfr. Tar Pescara, sentenza n. 583 del 2013; ibidem, sentenza n. 27 del 2014).
Non essendovi contestazione in fatto in ordine alla mancanza dell’asseverazione del progettista, pertanto, il Collegio non può che respingere la domanda tesa all’accertamento della formazione del silenzio assenso.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.000, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio,Presidente
Alberto Tramaglini,Consigliere
Massimiliano Balloriani,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)