Piani di distribuzione dei carburanti. MASSIMATA - Cons. Stato, 7 novembre 2018
Pubblico
Venerdì, 9 Novembre, 2018 - 19:58
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 6277 del 7 novembre 2018, sul piano di distribuzione del carburante
MASSIMA
L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 32/98 (c.d. decreto Bersani sulla liberalizzazione degli impianti di carburante) ha previsto che “… i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto”. Il comma 1 bis della stessa disposizione ha poi precisato che: “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.
I Piani di razionalizzazione della rete di distribuzione del carburante costituiscono, infatti, uno strumento di pianificazione territoriale con contenuto specifico per la disciplina di interessi settoriali ed il loro rapporto con i piani urbanistici è generalmente regolato dal criterio della competenza, conseguendone pertanto la prevalenza dei medesimi piani sulle previsioni di questi ultimi secondo le modalità e le espresse previsioni della normativa che li introduce.
La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici essendo gli stessi ricompresi fra le opere catalogabili come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. Cons. Stato sez. IV. 18 febbraio 2016, n. 651).
SENTENZA
N. 06277/2018REG.PROV.COLL.
N. 09157/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9157 del 2007, proposto dal
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Carmine Iacovelli, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del Comune in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele, 29;
contro
OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Margherita Zezza e Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 171 del 25 gennaio 2007, resa tra le parti, concernente il diniego di una concessione edilizia in variante e a sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per il Comune appellante, l’avvocato Andrea Manzi, su delega dell’avvocato Matteo Iacovelli, e, per la società appellata, l’avvocato Gabriele Pafundi, su delega dell’avvocato Margherita Zezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società OMISSIS s.r.l. ha impugnato dinanzi al Ta.r. per il Molise il provvedimento del 6 aprile 2006, n. 11668, con cui il dirigente dell’Area urbanistica del comune di Campobasso ha respinto la richiesta di riesame del diniego di concessione edilizia in variante e a sanatoria avanzata dalla stessa società, nonché l’ordinanza del 26 aprile 2006, n. 43, di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
2. In particolare, il diniego è stato motivato sulla base della circostanza che i manufatti, consistenti nella realizzazione di opere di riempimento e nella costruzione di un terrapieno a contenimento di una scarpata, avrebbero ecceduto le altezze consentite (11 mt rispetto a 7,50 mt) e sarebbero stati posizionati a distanza inferiore a quella consentita dal confine di proprietà. Il tutto in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore.
3. Il T.a.r. per il Molise, sede di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che i parametri urbanistici da rispettare per l’insediamento dei nuovi impianti di carburante sarebbero stati diversi da quelli indicati dalle NTA. Il Piano comunale sulla ubicazione di tali impianti, infatti, avrebbe individuato precisi e vincolanti parametri urbanistici ai quali il Comune avrebbe dovuto obbligatoriamente attenersi in sede di istruttoria dell’istanza presentata dalla OMISSIS.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il comune di Campobasso, formulando un unico ed articolato motivo di gravame.
4.1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 32/1998; dell’art. 8, comma 9, del Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 77/2000 e successive modifiche; dell’art. 24 delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Campobasso.
4.1.1. Secondo il Comune appellante, sarebbero prevalenti in materia di distanze e di altezze le norme della pianificazione urbanistica generale anche in presenza di un piano sulla rete di distribuzione dei carburanti.
4.1.2. Il d.lgs. n. 32/1998 avrebbe subordinato il piano comunale di ubicazione degli impianti di distribuzione di carburanti alla conformità alle disposizioni del piano regolatore.
4.1.3. Il comune di Campobasso, con le delibere del consiglio comunale n. 77/2000 e n. 36/2001, ha infatti approvato il piano comunale di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, stabilendo le caratteristiche ed i criteri di localizzazione degli impianti nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico ad eccezione delle previsioni sulla zonizzazione.
4.1.4. Il T.a.r. avrebbe quindi erroneamente ritenuto che dovessero essere applicate al caso di specie solo le disposizioni del piano comunale carburanti senza tener conto delle norme sulle distanze e le altezze previste dalle NTA al PRG.
5. Il comune di Campobasso, con atto depositato l’8 maggio 2018, ha poi sostituito il precedente difensore, avvocato Antonio Calise, con l’avvocato Matteo Carmine Iacovelli.
6. La società OMISSIS s.r.l. si è costituita in giudizio il 27 settembre 2009, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 12 maggio 2018.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2018.
8. L’appello non è fondato.
9. La società OMISSIS ha ottenuto nel 2005 dal comune di Campobasso il permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburanti in un’area ubicata in zona E del PRG. Durante i lavori di sistemazione della stessa area veniva tuttavia riscontrata la presenza lungo il terreno di un canale di scolo aperto, fino ad allora coperto dalla vegetazione, risultato di proprietà comunale.
9.1. La società ha quindi proceduto a canalizzare le acque di scolo, soprelevando l’area e consolidando il terreno con una gabbionata a sostegno e contenimento della scarpata.
9.2. Solo dopo la realizzazione di tali opere, la OMISSIS ha chiesto un permesso di costruire in variante ed a sanatoria.
9.3. Il comune di Campobasso nel 2006 ha respinto l’istanza in quanto le opere realizzate non rispettavano le distanze dai confini limitrofi: “alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione n.
1467/94, n. 4511/97 n. 3627/00 dalle quali emerge in modo evidente che la realizzazione di un muro di contenimento di terrapieno creato artificialmente costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico, soggetto quindi alle norme sulle distanze legali”, disponendo anche la demolizione delle stesse.
10. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per il Molise ha accolto il ricorso della OMISSIS contro il diniego di sanatoria e contro il provvedimento di demolizione, rilevando l’errata applicazione della normativa di riferimento che, secondo lo stesso Tribunale, non era individuabile nelle NTA del PRG, ma nella speciale regolamentazione comunale sulla localizzazione degli impianti di carburanti.
10.1. In sostanza, il Piano comunale sulla localizzazione, avendo valenza urbanistica ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 32/1998, avrebbe reso non pertinente il richiamo del Comune all’art. 24 delle NTA.
10.2. Quest’ultima disposizione, secondo il T.a.r., non sarebbe stata comunque applicabile in quanto riferita ai soli fabbricati ad uso di abitazione o agli edifici necessari per la conduzione agricola.
11. Il comune di Campobasso ha impugnato la predetta sentenza, sostenendo invece l’applicazione al caso di specie delle norme dello strumento urbanistico sulle distanze e sulle altezze e la loro prevalenza rispetto al Piano carburanti.
12. La tesi del Comune appellante non può essere condivisa.
13. L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 32/98 (c.d. decreto Bersani sulla liberalizzazione degli impianti di carburante) ha previsto che “… i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto”. Il comma 1 bis della stessa disposizione ha poi precisato che: “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.
14. Il comune di Campobasso ha quindi adottato un proprio Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti (delibera di Consiglio comunale n. 77/00 di seguito modificata con la delibera n. 36/01).
15. Il Piano ha definito anche i parametri urbanistici da applicarsi per l’ubicazione degli impianti di carburante quali, ad esempio, quelli relativi:
- alla loro ubicazione nelle zone D, E ed F solo all’interno delle fasce di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali ed oltre tali fasce per non più di trenta metri per gli impianti tecnologici ed i depositi;
- al rispetto di un lotto minimo definito dallo stesso Piano;
- al rapporto di copertura del 10%;
- all’altezza di ml. 3,5;
- al volume massimo pari al prodotto dell’area coperta per l’altezza di ml.3,5;
- all’area coperta massima non superiore 250 mq.
16. Per le distanze dai confini con le proprietà limitrofe non ha invece previsto specifiche prescrizioni.
17. Posta dunque la valenza urbanistica del Piano comunale sulla localizzazione degli impianti, correttamente il T.a.r. ha ritenuto non applicabile l’art. 24 delle NTA al PRG.
18. I Piani di razionalizzazione della rete di distribuzione del carburante costituiscono, infatti, uno strumento di pianificazione territoriale con contenuto specifico per la disciplina di interessi settoriali ed il loro rapporto con i piani urbanistici è generalmente regolato dal criterio della competenza, conseguendone pertanto la prevalenza dei medesimi piani sulle previsioni di questi ultimi secondo le modalità e le espresse previsioni della normativa che li introduce.
19. La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti costituisce quindi un mero adeguamento degli strumenti urbanistici essendo gli stessi ricompresi fra le opere catalogabili come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. Cons. Stato sez. IV. 18 febbraio 2016, n. 651).
20. Peraltro, come evidenziato dalla stesso giudice di primo grado, il citato art. 24 risulterebbe comunque inapplicabile al caso di specie, trovando applicazione ai soli fabbricati ad uso di abitazione o agli edifici necessari per la conduzione agricola dal cui ambito devono evidentemente escludersi le strutture produttive.
21. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
22. Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO