Piano acustico
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza), sentenza n. 862 del 25 marzo 2019, su piano acustico
N. 00862/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2016, proposto da OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR, in Palermo, via Butera, n. 6;
contro
- il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo n. 789 del 3.6.2016;
- del verbale di apposizione dei sigilli, redatto in data 17.6.2016, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 789 del 3.6.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato, la società OMISSIS ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 789 del 3.6.2016, notificatale il 13.6.2016, e del conseguenziale verbale di apposizione dei sigilli, redatto in data 17.6.2016, in forza dei quali è stata disposta la convalida del sequestro amministrativo - avvenuto il 14.5.2016 - delle attrezzature elettro musicali di proprietà della stessa per giorni 5 e la chiusura coatta del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nella via Monteleone, nn. 32, 34, 36; è proposta anche la domanda di risarcimento del danno conseguente alla chiusura del locale, sia economico, quantificato in € 4.030,40, sia all’immagine, da liquidarsi in via equitativa.
Ne è dedotta l’illegittimità per i motivi di:
1) violazione degli artt. 6 e 14, della l. n. 447 del 1995, del d.p.c.m. 16.4.1999, n. 215 (“regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”), dell’art. 6, comma 17, della l. n. 94/2009, “con riferimento” all’art. 6 del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 435 del 5/11/2015, in quanto il predetto art. 6, non contenendo alcuna l’indicazione dei limiti delle emissioni di tipo acustico in unità di misura, si porrebbe in contrasto con le norme statali predette;
2) eccesso di potere per “difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”, poiché gli atti sanzionatori sono stati adottati senza alcun accertamento specifico sugli effettivi valori violati e senza alcun elemento oggettivo di valutazione stante la mancata adozione del piano di zonizzazione acustica da parte del Comune di Palermo;
3) violazione dell’art. 21 - ter della L. n. 241 del 1990, poiché la misura restrittiva dell’esercizio dell’attività è stata adottata senza alcuna preventiva diffida;
4) incompetenza, poiché il provvedimento che ha disposto la chiusura poteva essere irrogato solo dal Sindaco.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2019, su conforme richiesta delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Le norme del regolamento comunale impugnate resistono alle censure proposte con il primo motivo, alla stregua delle condivise argomentazioni svolte nella sentenza n. 1346/2017, con cui la sezione ha ritenuto infondate le doglianze analoghe proposte in quel giudizio, e alle quali si rinvia espressamente, per ragioni di sinteticità espositiva.
In parte qua, perciò, il ricorso è infondato.
2.2. Il Collegio ritiene invece fondato, con effetto assorbente rispetto alle altre censure dedotte, il secondo motivo sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, in quanto non risulta che la polizia municipale nell’accertare l’illecito per il quale è lite, abbia utilizzato alcuno strumento di misurazione del superamento dei limiti di immissione acustica consentiti.
Sulla questione il Collegio condivide, anche riguardo al caso di specie, le motivazioni contenute sia nella già citata sentenza di questa sezione n. 1346/2017, nella parte in cui si è ritenuto che le disposizioni regolamentari impugnate non fossero generiche in quanto non potevano che essere riferite al superamento dei limiti di inquinamento acustico consentiti dalla normativa di settore, sia nella successiva sentenza n. 2036 dell’1 agosto 2017, laddove si spiega che una volta individuato il parametro normativo di riferimento per valutare l’eventuale condotta illecita, al fine di poterne concretamente valutare la ricorrenza, è però necessario che vengano effettuate precise misurazioni attraverso un’idonea strumentazione.
Anche nel caso di specie, infatti, secondo quanto esposto in ricorso, e non smentito dalla difesa del comune resistente, la sanzione contestata è stata disposta sulla base di un illecito rilevato senza l’ausilio di alcuna strumentazione tecnica e, quindi, in assenza di un’idonea attività istruttoria, circostanza questa che vizia il provvedimento sanzionatorio impugnato.
In conclusione, la domanda impugnatoria va accolta in parte qua e, per l’effetto, vanno annullati gli atti sanzionatori indicati in epigrafe.
2.3. La domanda risarcitoria è infondata stante la genericità della formulazione e la mancata prova del danno che sarebbe conseguito dal mancato introito della somministrazione di bevande e alimenti comprovati dal confronto con i ricavi dell’analogo periodo riferito all’anno 2015 e dall’asserito deperimento delle merci e degli alimenti acquistati per la vendita nel periodo della disposta chiusura del locale: l’allegazione del calo del fatturato (come da perizia di parte esibita in atti) basata su un mero confronto di dati contabili riferiti all’anno precedente, in assenza di ulteriori univoci elementi, attesa la molteplicità di ragioni suscettibili di influire sui volumi di affari di una attività commerciale, è inidonea a comprovare di per sé tanto l’esistenza di un danno ingiusto quanto l’imputabilità del medesimo alla perdurante efficacia dell’ordinanza impugnata per il periodo limitato di cinque giorni.
Parimenti non appare provato il presunto discredito commerciale (danno all’immagine) asseritamente patito dalla società ricorrente ai fini della liquidazione in via equitativa, poiché il limitato periodo di chiusura non può avere arrecato alcun significativo pregiudizio alla reputazione commerciale di detta società.
Anche in parte qua, perciò, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, salva la rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 789 del 3.6.2016 e il verbale di apposizione dei sigilli del 17.6.2016;
2) respinge la domanda risarcitoria;
3) compensa le spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato che è posto a carico del Comune di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Anna Pignataro
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO