Piano di lottizzazione - TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 23 del 12.01.20126
Pubblico
Martedì, 12 Gennaio, 2016 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n.23 del 12 gennaio 2016,
N. 00023/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2009, proposto da:
C…. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Buffoli, Luigi Levori e Giuseppe Calvi, con domicilio eletto presso la prima in Brescia, c.so Magenta, 43/D;
contro
Comune di Urgnano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Marchesi, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Serioli in Brescia, Via Solferino, 20/C;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3/7/2009, recante Piano di lottizzazione produttivo denominato P.L. 1- via Cremasca, in variante al PRG, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Urgnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, C…. Spa impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Urgnano 3 luglio 2009, n. 28 con cui si è stabilito di non adottare il Piano di lottizzazione produttivo presentato dalla stessa Società e dall’Immobiliare c. S. S.r.l., in variante al P.R.G., per le motivazioni di cui di seguito si riportano i passaggi essenziali:
* l’allocazione delle aree a standard non “sarebbe funzionale rispetto alle esigenze di inserimento ambientale degli insediamenti produttivi”: al riguardo, “si ritiene opportuno che le aree a verde e i parcheggi siano spalmate lungo la Via Provinciale, creando una cortina a verde che funga da elemento mitigatorie dell’impatto visivo dei nuovi capannoni”;
* la proposta di P.L. prevede la cessione al Comune di tutte le aree necessarie per la viabilità e per la dotazione a standard (con conseguente oneri di manutenzione a carico del Comune), ma – considerato che tali servizi sono “strettamente funzionali alle aree comprese all’interno del perimetro di lottizzazione” – in luogo della cessione “ne dovrà essere previsto l’asservimento ad uso pubblico, con conseguente onere della manutenzione a carico della proprietà”;
* “ la proposta viabilistica presentata ripropone la stessa soluzione indicata dal PRG che la Provincia ritiene assolutamente inadeguata (cfr. pareri 26.9.2008 e 9.12.2008 del Settore Viabilità della Provincia) e non prevede né la localizzazione con la cessione delle aree né la realizzazione di parte della rotatoria compresa all’interno del PL, da realizzarsi sull’incrocio tra la SP 591 e Via Curti, così come indicato nei due pareri del Settore Viabilità della Provincia sopracitati. La proposta progettuale prevede di contro la sola realizzazione dell’innesto a T, con ingresso ed uscita solo a a destra sulla SP 591 Cremasca, individuando come aree edificabili i terreni necessari alla realizzazione della rotatoria sopracitata. Tale soluzione progettuale, che non tiene conto delle indicazioni tecniche motivate dei pareri provinciali, comporta un inevitabile aggravio del traffico pesante su tale strada, che già oggi raggiunge livelli di intasamento veicolare inaccettabili, in quanto costringe i mezzi pesanti che vengono da Nord a inoltrarsi nel centro abitato per compiere l’inversione di marcia in corrispondenza della rotatoria esistente posta a sud dell’incrocio tra la SP 591 e la SP 122”;
* “per quanto sopra, si ritiene che l’unica soluzione viabilistica compatibile con le caratteristiche strutturali della strada Provinciale, il volume di traffico e gli insediamenti ubicati lungo il lato opposto della strada stessa, sia quindi la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra la SP 591 e Via Curti, e pertanto il PL dovrà prevedere la stessa per la parte di sua competenza, prevedendo l’accesso al PL dalla sola rotatoria”;
* “nel rispetto delle intenzioni di sviluppo urbanistico già espresse in via preliminare nella proposta di Documento di Piano in pubblicazione a seguito dell’espletamento delle procedure preliminari di Valutazione Ambientale Strategica dello stesso, si ritiene opportuno che il Piano di Lottizzazione individui e realizzi una strada pubblica che, dalla nuova rotatoria da realizzarsi sull’incrocio tra la SP 591 e Via Curti, percorra tutto il lato sud del P.L. 1, garantendo l’accessibilità ai terreni posti oltre il perimetro est dello stesso”.
Richiamandosi alle previsioni del vigente PRG (che allocherebbero la zona verde a nord ovest e contemplerebbero il c.d. innesto a T), alla perizia asseverata redatta dal proprio tecnico incaricato (Ing. Fiumana) e ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di piani di lottizzazione, la Società ricorrente deduce, avverso la citata deliberazione, censure di violazione di legge ed eccesso di potere, articolate sotto diversi profili e raccolte in un unico motivo di gravame.
In sintesi, parte ricorrente sostiene che la motivazione addotta dal Comune di Urgnano per negare l’adozione del Piano di Lottizzazione in esame sarebbe “fortemente incongrua, illogica e in sè contraddittoria” in quanto:
- la richiesta di “spalmare” le aree destinate a standard parallelamente alla strada Provinciale, all’interno del perimetro di lottizzazione violerebbe il principio di proporzionalità, perché in tal modo diventerebbe impossibile utilizzare in modo razionale lo ius aedificandi a nord del comparto, mentre la ricorrente si sarebbe resa disponibile a eseguire a sue spese la piantumazione lungo la strada Provinciale e all’interno della sua proprietà; anche lo spostamento a sud dei parcheggi sarebbe ingiustificato, poiché ivi sono già presenti parcheggi pubblici non utilizzati appieno e si determinerebbe un significativo aumento dei costi per l’attuazione del P.L.;
- così operando, il Comune introdurrebbe indirettamente vincoli dai connotati “espropriativi” e condizionamenti allo strumento urbanistico sovraordinato (PRG), mentre il progetto presentato dai lottizzanti sarebbe conforme alle “previsioni localizzative del PRG”;
- inoltre, il Comune pretenderebbe illegittimamente, in violazione dell’art. 28 L.U., che le aree fossero, anziché cedute, soltanto asservite a uso pubblico (con onere dei lottizzanti di provvedere alla manutenzione);
- infine, circa la questione dell’innesto a T, si contestano gli argomenti del Comune, rinviando alla relazione tecnica asseverata dell’Ing. Fiumana e alle relative fotografie allegate, e si sottolinea che il parere provinciale 9.12.2008 non sarebbe affatto negativo rispetto a tale innesto, bensì favorevole in quanto ritenuto “in armonia, rispetto all’eventuale futura realizzazione della rotatoria”.
2. Il Comune di Urgano si è costituito in giudizio il 19 novembre 2010.
3. In vista dell’odierna pubblica udienza, le parti svolgevano la seguente attività difensiva:
- in data 27 ottobre 2015, la ricorrente effettuava un’ampia produzione documentale;
- anche il Comune depositava documentazione il 29 ottobre 2015;
- parte ricorrente e Comune depositavano le proprie memorie conclusionali, rispettivamente il 6 e il 7 novembre 2015;
- entrambe le parti si scambiavano memorie di replica in pari data 18 novembre 2015.
In sintesi, queste le principali argomentazioni svolte dalle parti in tali scritti difensivi:
- nella memoria 6.11.2015, C…. riprende ampiamente le tesi esposte nel ricorso introduttivo, deducendo anche (per la prima volta in modo esplicito) l’ingiustificato aggravamento del procedimento, essendo stato il progetto di P.L. protocollato in Comune sin dal 26 aprile 2007;
- nella memoria 7.11.2015, il Comune si richiama in diritto alla “ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato”; e, in fatto, evidenzia in particolare come la soluzione fatta propria dall’Amministrazione comunale in sede di (non) approvazione del P.L. fosse coerente con le linee del Documento di Piano in pubblicazione, P.G.T. poi adottato a distanza di pochi mesi (deliberazione 26.10.2009, n. 55);
- nella memoria 18.11.2015, la ricorrente ha replicato, in particolare, che la Provincia non ha mai preteso la rotatoria e si è richiamata (p. 8) a “tutte le deduzioni, eccezioni difese e conclusioni svolte dalla C…..nel ricorso n. 1095/2010” pendente innanzi a questo T.A.R. e con il quale la stessa ….. ha impugnato il P.G.T., approvato con deliberazione 7.4.2010, n. 2 e (p. 9);
- infine, nella memoria 18.11.2015, il Comune si sofferma specialmente sui due pareri provinciali, più volte citati e sostiene la validità tecnica della soluzione “rotatoria”, concludendo che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, rientrerebbe nella discrezionalità del Comune la possibilità/facoltà “di scostarsi dalle previsioni dello strumento di pianificazione generale ogni qualvolta ciò risponde a esigenze di interesse pubblico che richiedono scelte diverse e più attuali”.
4. Indi, il ricorso è passato in decisione.
5. Ciò premesso, osserva il Collegio come sulla fondamentale quaestio iuris che agita la controversia (ossia quella che investe i rapporti tra piano di lottizzazione e strumento urbanistico generale sovraordinato) risulti condivisibile, tra le due contrapposte tesi che si fronteggiano in causa, la posizione del Comune che - cfr. p. 4 memoria 7.11.2015 - si richiama alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, orientata nel senso che "l'approvazione del Piano di lottizzazione non è atto dovuto, ancorchè il Piano medesimo risulti conforme al Piano regolatore generale, essendo l' approvazione medesima sempre espressione di potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale: ciò in quanto tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza" (così Cons. Stato Sez. IV, 19.9.2012, n. 4977 e 12.03.2013, n. 1479).
5.1. Infatti non solo tale orientamento è costante, come espressamente affermato nella citata sentenza n. 1479/2013, ma il richiamo a quest’ultima si rivela particolarmente conferente al caso qui in esame, poiché in quella fattispecie il Giudice amministrativo d’appello ha, in applicazione di tale principio:
- ritenuto che l'amministrazione comunale avesse “del tutto legittimamente” introdotto nel procedimento valutazioni ostative in quanto sarebbe stato necessario che la lottizzazione fosse maggiormente estesa, in funzione di completamento dell'area interessata, e che i parcheggi fossero diversamente ubicati, per evitare “la non congruente conseguenza per cui i parcheggi pubblici sarebbero stati distanti dalle opere di urbanizzazione secondaria”;
- evidenziato che detti motivi ostativi, non parevano (nei limiti del sindacato espletabile su tali scelte amministrative) abnormi o contraddittori.
5.2. Allo stesso modo, facendo applicazione all’attuale controversia del medesimo principio sopraenunciato e tenendo conto dei limiti del sindacato esercitabile da questo Giudice in subiecta materia, non può concludersi che la motivazione addotta dal Comune di Urgnano sia - come invece deduce parte ricorrente - “fortemente incongrua, illogica e in sè contraddittoria, laddove richiede che “le aree a verde e i parcheggi siano spalmate lungo la Via Provinciale, creando una cortina a verde che funga da elemento mitigatore dell’impatto visivo dei nuovi capannoni” e ritiene “che l’unica soluzione viabilistica compatibile con le caratteristiche strutturali della strada Provinciale, il volume di traffico e gli insediamenti ubicati lungo il lato opposto della strada stessa, sia quindi la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra la SP 591 e Via Curti”.
5.3. Neppure la ricorrente contesta, invero, l’effetto mitigatore della prima richiesta, ma si lamenta essenzialmente dei costi che i lottizzanti dovrebbero sopportare.
5.4. Quanto, poi, allo specifico tema della rotatoria è agevole osservare che la sua realizzazione o meno costituisce, con tutta evidenza il vero fulcro della controversia, tanto da essere stata posta al centro, come dedotto dalla Conceria Conti, anche del successivo ricorso n. 1095/2010 avverso il nuovo PGT in cui detta rotatoria è stata inserita.
Ebbene, al riguardo il Collegio reputa:
- per un verso, che le modalità di realizzazione di un incrocio stradale (se a T o con rotatoria) non investono il governo del territorio, per cui l’opzione, in sede di piano di lottizzazione, per una soluzione progettuale differente da quella prevista in PRG non si pone ex se in rapporto di incompatibilità con detto strumento, giacché entrambe le soluzioni si collocano su un piano di sostanziale indifferenza rispetto alla disciplina urbanistica vera e propria;
- per altro verso, che detta opzione è frutto di discrezionalità tecnica, anch’essa limitatamente sindacabile da questo Giudice se non per manifesta illogicità, nella specie non ravvisabile, giacché risulta un dato di comune esperienza quello per cui la realizzazione di una rotatoria sia ormai la soluzione tecnica di gran lunga più attuata in tutta Europa per ovviare al problema della confluenza tra due o più strade: né la perizia di parte dell’Ing. Fiumana né l’insistenza di parte ricorrente sull’asserita diversità tra i due pareri resi in proposito dalla Provincia riescono a rovesciare questa acquisizione e a dimostrare la pretesa macroscopica illogicità della richiesta in tal senso avanzata dal Comune.
5.5. Quanto, poi, ai predetti pareri, se è vero che gli stessi non sono tra loro ben coordinati (nonostante, il secondo 9.12.2008 si professi “in armonia” con il precedente 26.9.2008), risulta, tuttavia, decisivo sottolineare la differente valenza che li contraddistingue. Invero:
- l’unico parere “tecnico” risulta essere quello sottoscritto il 26.9.2008 dal Dirigente del Settore della Provincia competente in materia, cioè quello della viabilità, Dirigente che è, per l’appunto, un tecnico (ingegnere);
- il successivo parere 9.12.2008 è stato invece reso da altro Settore provinciale (trasporti, espropri e concessioni), il cui Dirigente non è un tecnico, bensì un amministrativo (si firma, infatti, Dott. ssa) e all’esito di una istanza anch’essa di natura amministrativa, essendo indirizzata al responsabile dell’Ufficio concessioni della Provincia.
Ne consegue che la funzione tecnico-consultiva svolta dalla Provincia nella vicenda de qua risulta espressa esclusivamente dal parere 26.9.2008 che illustra, tecnicamente e compiutamente, le ragioni per cui si dichiara inequivocabilmente “favorevole alla sostituzione della prevista intersezione a T con una rotatoria da posizionarsi in corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. ex S.S. n. 591 e la strada comunale denominata via Del Curti”.
6. Dalle considerazioni che precedono, consegue che i due profili motivazionali sin qui esaminati (necessità di una diversa distribuzione delle aree a standard e a verde; realizzazione della rotatoria) sono sufficienti a sorreggere l’impugnato diniego di adozione del piano di lottizzazione, presentato anche dalla ricorrente.
Il che comporta la legittimità di detto diniego e la reiezione del ricorso.
7. Tuttavia, per completezza di indagine e prendendo qui a modello le c.d. “sentenze interpretative di rigetto” talvolta adottate dalla Corte Costituzionale, il Collegio osserva che non supera, invece, il vaglio estrinseco di logicità il terzo motivo di diniego addotto nell’impugnata deliberazione n. 28/2009 e censurato da parte ricorrente: e cioè quello con cui si precisa che, in luogo della cessione delle aree a standard, “ne dovrà essere previsto l’asservimento ad uso pubblico, con conseguente onere della manutenzione a carico della proprietà”;.
Invero, ripercorrendo l’iter istruttorio di detta deliberazione è agevole constatare come:
- il presupposto parere 4.6.2009 dell’Ufficio tecnico ad essa allegato non riporta affatto tale conclusione ma si limita a sottolineare la questione, lasciandola aperta, in quanto si esprime nel senso che “dovrà quindi essere valutato se tali servizi assolvono le sole necessità del P.L. oppure costituiscono un interesse per la collettività, valutando di conseguenza se accettare la cessione o richiedere l’asservimento ad uso pubblico;
- a sua volta, il parere di Commissione Urbanistica ed Edilizia congiunte in data 25 giugno 2009, riportato nella premesse della deliberazione, fa riferimento solo ai due aspetti, evidenziati dall’Ufficio tecnico, in ordine alla distribuzione delle aree a standard e alla previsione della rotatoria.
Ebbene, la deliberazione n. 28/2009 è, sul punto, totalmente apodittica in quanto non contiene alcuna motivazione e valutazione circa la rilevanza solo privata e non pubblica dei servizi in questione, per cui la previsione di “asservimento ad uso pubblico, con conseguente onere della manutenzione a carico della proprietà” non può ritenersi rientrante nel corretto corredo motivazionale del diniego di approvazione del Piano di lottizzazione.
8. Sempre, per completezza di indagine va, infine, rilevato come la censura di ingiustificato aggravamento procedurale risulti inammissibile, perché formulata per la prima volta da parte ricorrente nella citata memoria 6.11.2015.
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, nei sensi e con le precisazioni che precedono.
Stante la natura prevalentemente interpretativa della presente decisione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)