Ripianificazione urbanistica e relativa istanza : TAR Lazio, sez. II- ter, sent. n. 10808 del 13 agosto 2015,
Pubblico
Venerdì, 14 Agosto, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), sentenza n. 10808 del 13 agosto 2015, sulla ripianificazione urbanistica e relativa istanza
N. 10808/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05014/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5014 del 2015, proposto da:
Giorgio Allegra, Antonio Allegra, Marco Allegra, Manuela Allegra, Francesco Allegra, Manlio Manuelli, Carla Dadò, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Palopoli, con domicilio eletto presso Alfredo Palopoli in Roma, Via A. Depretis, 86;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso Andrea Magnanelli in Roma, Via del Tempio di Giove,21;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sull'atto di significazione e diffida notificato il 4/5 settembre 2014, con il quale i ricorrenti chiedevano che Roma Capitale procedesse, entro 90 giorni dalla notifica, all’attivazione della procedura di ripianificazione urbanistica del terreno di loro proprietà sito in Roma nel quartiere Nuovo Salario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, i ricorrenti agiscono per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione di Roma Capitale nel provvedere alla ripianificazione urbanistica del terreno di loro proprietà avente estensione di circa 8.000 mq, distinto in catasto al foglio 259, p.lla 59/p ed al foglio 265, p.lla 48/p e 50/p, posto tra le vie Suvereto, Calcinaia, Podenzana e largo Marliana.
Espongono che il terreno era originariamente destinato a palazzine dal PRG del 1931; a zona D dal PRG approvato con DM del 16.12.1965; le successive varianti lo classificavano a zona M3, mentre il nuovo piano regolatore del 2008 lo inseriva tra le zone destinate a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, disciplinate dagli artt. 83 ed 85 delle NTA.
Deducono che, in forza di tale previsione, la zonizzazione avrebbe natura espropriativa (in quanto è esplicitamente previsto all’art. 83 che le zone in questione “…..sono preordinate all’acquisizione pubblica da parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell’esproprio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR 327/2001” e che esse “sono acquisite tramite espropriazione per pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 ovvero…mediante cessione compensativa”) e che i relativi vincoli sarebbero decaduti in quanto decorso un quinquennio senza attuazione ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001 (il nuovo PRG fu approvato con deliberazione del CC di Roma n. 18 del 12.2.2008 e con deliberazione della GR Lazio n. 80 dell’8.2.2014; il relativo avviso fu pubblicato sul BURL n. 10 del 14.3.2008).
Lamentano che l’inerzia avrebbe violato gli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/90, nonché l’art. 97 della Cost., nonché i principi di affidamento, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra PA e parte privata.
Chiedono che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, con obbligo a provvedere sull’istanza di attribuzione della destinazione urbanistica, entro il termine previsto dal secondo comma dell’art. 117 del c.p.a., con nomina del Commissario ad acta su semplice istanza di parte e con oneri a carico di Roma Capitale.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Con successiva memoria, i ricorrenti precisano che solo due dei comproprietari impugnarono di fronte a questo TAR la previsione di piano circa la destinazione a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale attribuita all’area d’interesse dal nuovo PRG, con ricorso che venne respinto con sentenza nr. 6705/2013, le cui motivazioni confermerebbero la natura espropriativa della previsione di zona.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001, un vincolo preordinato all’espropriazione decade dopo il quinquennio dalla data di entrata in vigore dello strumento di pianificazione che lo prevede.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce che il nuovo PRG di Roma è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nr. 10 del 14.3.2008 della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 18 del 12.2.2008.
Quest’ultimo atto dispone l’approvazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 66 bis della L.R.L. n. 38/1999, del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003 e controdedotto con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 21/22 marzo 2006, in conformità alle modifiche ed adeguamenti concordati nell’accordo di pianificazione di cui al comma 6 dell’art. 66 bis della Legge Regione Lazio n. 38/1999, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Roma e dal Presidente della Regione Lazio, sentito il Presidente della Provincia, in data 6 febbraio 2008 (pure ratificato dalla medesima deliberazione, con alcune modificazioni conseguenti al recepimento di quanto meglio ivi prescritto).
Quanto alla natura del vincolo di cui si discute, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale nr. 179/99 (che ha orientato la successiva giurisprudenza anche ai fini del calcolo dell’indennità espropriativa: cfr. Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2612), in giurisprudenza si afferma che “il verde pubblico non costituisce necessariamente ed ontologicamente un vincolo pre-espropriativo, dipendendo tale qualificazione, in concreto, dall’effettiva incidenza che la relativa previsione esplica sul contenuto del diritto di proprietà, da accertarsi caso per caso sulla base delle concrete previsioni dello strumento urbanistico” (v. T.A.R. Reggio Calabria 8 novembre 2011, nr. 794; si veda anche, ex plurimis, Consiglio Stato , sez. IV, 03 dicembre 2010 , n. 8531; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 agosto 2010 , n. 17241; più di recente, T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II 21 aprile 2015 n. 997; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I 26 febbraio 2015 n. 178).
In tal senso, “le destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato, parco giochi e simili, si pongono al di fuori dello schema ablatorio -espropriativo - con le connesse garanzie costituzionali (indennizzo o durata predefinita) - e costituiscono espressione di potestà conformativa (avente validità a tempo indeterminato), quando lo strumento urbanistico consente di realizzare tali previsioni, non già ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, senza necessità di ablazione del bene” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 giugno 2010 , n. 1772; cfr. anche TAR Catania, 15 ottobre 2007, n. 1662; CGA, 24 ottobre 2007 n. 1017).
Nel caso di specie, lo strumento urbanistico è esplicito nell’assoggettare la realizzazione delle previsioni all’intervento pubblico.
Non resta che dedurne una qualificazione del verde pubblico ivi localizzato come avente natura di vincolo preordinato all’esproprio o comunque sostanzialmente espropriativo, con la conseguenza che il vincolo stesso è decaduto secondo i consueti principi.
Ne deriva che la zona in esame è divenuta “bianca” e, come tale, soggetta alle regole di edificazione di cui all’art. 9 del DPR 380/01 (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 marzo 2011 , n. 1945): in proposito, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la decadenza del vincolo comporta l’insorgere di un obbligo attuale del Comune a provvedere a nuova destinazione, essendo la pianificazione territoriale urbanistica doverosa (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2008, n. 8384; TAR Catania, I, 8 maggio 2008, n. 1312 e 13 marzo 2008 n. 467, con riferimenti ivi contenuti; cfr. anche Consiglio Stato, IV, 10 luglio 2007, n. 3880).
In conclusione, il ricorso è fondato e va conseguentemente disposto l’obbligo per l’Ente di pronunciarsi sull’istanza entro il termine che stimasi congruo determinare in novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, nel rispetto delle superiori statuizioni.
In caso di mancata o incompleta esecuzione della presente sentenza, con successivo provvedimento, su istanza di parte notificata all’Amministrazione, sarà nominato il Commissario ad acta che, con oneri a carico dell’Ente, si insedierà tempestivamente e provvederà in luogo di quest’ultimo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa entro i termini e nel rispetto delle statuizioni contenute in parte motiva.
Condanna Roma Capitale alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore di parte ricorrente e rimborso del contributo unificato in favore dell’Avv. Alfredo Palopoli che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti,Presidente
Giuseppe Rotondo,Consigliere
Salvatore Gatto Costantino,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)