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Silenzio su variante urbanistica - Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6081 del 11.12.2014

Pubblico
Venerdì, 12 Dicembre, 2014 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 6081 del 11 dicembre 2014, sul silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato alla predisposizione ed approvazione di variante urbanistica 
 
N. 06081/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 08567/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8567 del 2014, proposto da: 
Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
contro
Paolo Palladino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marrocco, con domicilio eletto presso Bruno Taverniti in Roma, Via Sesto Rufo, 23; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 03585/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato alla predisposizione ed approvazione della variante della zonizzazione compresa nel psda del fiume Volturno
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo Palladino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avvocato dello stato Federico Di Matteo e l’avv. Giuseppe Marrocco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
Il sig. Paolo Palladino è proprietario di un fondo rustico sito in Comune di Pontelatone, iscritto in catasto terreni al foglio 36, particella 5023 (Masseria San Vito) e inserito nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni, fascia A, del Bacino del Volturno.
Con richiesta del 14 novembre 2013 il predetto chiedeva all’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno di voler predisporre ed approvare una variante alla zonizzazione compresa nel P.S.D.A con riperimetrazione dell’area di sua proprietà al fine di ottenerne la esclusione dalla predetta fascia A (fascia di maggior pericolo e a maggior vincolo).
Tale istanza non trovava riscontro e l’interessato proponeva ricorso innanzi al Tar della Campania ex art.117 c.p.a. volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità di Bacino sulla domanda de qua.
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.3585/2014 in accoglimento del ricorso accertava l’inadempienza dell’Amministrazione a provvedere in ordine alla suindicata istanza del sig. Palladino e nominava altresì un commissario ad acta perché provvedesse in luogo dell’Ente, in ipotesi di perdurante inadempienza.
L’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno ha impugnato tale decisum, deducendo con un unico motivo la erroneità delle statuizioni rese dal primo giudice per l’insussistenza di un obbligo a provvedere nei sensi richiesti dal Palladino posto che avuto riguardo alla natura degli atti di cui si chiede l’adozione alcuna inadempienza può imputarsi all’Ente.
Si è costituito in giudizio per resistere il sig. Paolo Palladino.
Il Collegio, previo avviso alle parti costituite, all’odierna camera di consiglio ha introitato la causa ai fini della definizione della stessa a mezzo di sentenza in forma semplificata.
Tanto premesso,l’appello si rivela fondato.
La problematica introdotta con la controversia all’esame consiste nello stabilire se sussiste o meno in capo all’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno l’obbligo di assumere una espressa determinazione in ordine alla richiesta avanzata nel novembre del 2013 dall’attuale appellato di provvedere all’adozione di una variante del Piano Stralcio Difesa Alluvioni nei sensi e per gli effetti già sopra indicati.
Ritiene il Collegio che a tale quesito debba darsi, in accoglimento dei profili di doglianza dedotti dall’appellante, risposta negativa e tanto per due ordini di ragioni, il primo di carattere generale e il secondo ancorato a precipue circostanze di fatto che connotano la vicenda all’esame.
In primo luogo,si osserva come la richiesta avanzata dal sig. Palladino,avuto riguardo al contenuto dell’interesse pretensivo fatto valere in correlazione agli atti che il medesimo chiede siano adottati da parte dell’Autorità di Bacino, sia del tutto insuscettibile di poter far insorgere un obbligo a provvedere in capo all’Amministrazione procedente.
Invero, come già statuito da questa Sezione, l’istituto sotteso all’art.2 della legge n.241/90 (silenzio- inadempimento) non può trovare applicazione allorquando, come nel caso di specie, si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell’Amministrazione e rispetto alla quale non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l’esistenza di un “obbligo” per l’Ente di procedere all’adozione di atti a contenuto pianificatorio (cfr Cons. Stato Sez. IV 5 marzo 2013 n.1349).
Nell’alveo applicativo di tale regula iuris deve farsi rientrare il caso all’esame se è vero che il Piano Stralcio Difesa Alluvioni:
a) è atto avente natura, valenza e consistenza di strumento di disciplina e di riassetto dei territori interessati dall’attraversamento dei suindicati corsi d’acqua allo scopo di assicurare il corretto equilibrio idrogeologico dei luoghi;
b) è frutto di scelte derivanti da un articolato procedimento di formazione e adozione che vede coinvolti vari soggetti pubblici, sia territoriali che istituzionali rappresentativi dei relativi interessi pubblici di cui sono enti esponenziali;
c) si atteggia come atto di programmazione e/o pianificazione territoriale con connotazioni ed effetti propri degli strumenti urbanistici.
Al di là delle considerazioni di carattere generale testé richiamate, in realtà, con riferimento ai fatti che hanno contrassegnato lo snodarsi della vicenda all’esame, si può ben dire che l’istanza del 14 novembre 2013 avanzata da parte appellata abbia avuto un concreto relativo riscontro, in ragione degli antefatti che l’ hanno preceduta
E valga il vero.
Con istanza del 7 marzo 2013 il padre (e dante causa) dell’attuale appellato, sig.Emo Giuseppe Palladino, chiedeva all’Autorità di Bacino una verifica idraulica dell’area di sua proprietà cui faceva riscontro l’atto datato 13 marzo2013 con cui l’Autorità di Bacino disponeva il chiesto sopralluogo volto a verificare, con l’invito ad intervenire con tecnici di fiducia del richiedente, le condizioni idrauliche della Masseria San Vito.
Inoltre con atto del 30 luglio 2013 prot. n.5854, l’AdB informava il sig. Palladino Emo Giuseppe di avere in corso “un’attività di concertazione con alcuni dei Comuni rivieraschi al fine della predisposizione del Progetto di Variante nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla normative oggi vigenti”.
Questo sta a significare che l’Ente appellante, con riferimento alle segnalazioni fatte pervenire in ordine al sito qui in rilievo, aveva già espresso l’intendimento di procedere all’approntamento di atti diretti a variare il vigente Piano Stralcio e tali circostanze, deve ritenersi, erano conosciute dall’attuale appellato (ancorché le comunicazioni abbiano per destinatario il padre del medesimo) se è vero che le stesse sono puntualmente riportate nel ricorso di primo grado (vedi pagg. 2,3, 4 e 5 del “fatto”) a proposito dell’esposizione logica e cronologica degli eventi prodromici alla istanza del 14/11/2013.
Se così è, non può certo imputarsi all’Autorità di bacino un “comportamento silente” in relazione ad una istanza, quella del novembre 2013, che di fatto è da ritenersi per certi versi “superata”, per avere l’Ente già risposto alle richieste avanzate con note che comunicavano che era in corso la predisposizione di un progetto di variante.
Al riguardo occorre altresì rilevare che le esigenze rappresentate dall’appellato ben possono e devono, eventualmente,trovare adeguata valutazione e tutela in sede di procedimento di adozione della variante di Piano Stralcio del Piano di Bacino preannunciata dalla predetta Autorità, secondo le modalità e i tempi previsti dal relativo iter procedurale, senza che però, allo stato, il privato interessato possa vantare una pretesa ad ottenere l’attivazione di una variante ad hoc per il proprio terreno.
Ne deriva, sulla scorta dei suindicati elementi di fatto e di diritto di tipo ostativo testé suillustrati, che non ha senso rilevare,come (erroneamente) fatto dal primo giudice, l’esistenza di un ingiustificato silenzio- rifiuto in relazione alla circostanza che l’Autorità di bacino non avrebbe indicato i tempi necessari alla definizione dell’aggiornamento e variante del Piano Stralcio.
All’originario ricorrente di prime cure, come già detto,non può essere riconosciuta, in via prioritariamente logica, una pretesa di imporre all’Autorità intimata l’attivazione di una procedura di zonizzazione specifica,nei sensi e per gli effetti richiesti dall’appellato e comunque l’Amministrazione intimata proprio in relazione alle “segnalazioni”fatte pervenire e ai “ desiderata” formulati ha rappresentato la propria volontà di provvedere ad un progetto di variante del vigente Piano Stralcio
In un siffatto comportamento non si ravvisano francamente a carico dell’Autorità di Bacino aspetti di negligenza amministrativa.
Conclusivamente, le osservazioni e prese conclusioni del Tar si rivelano errate e perciò stesso vanno riformate.
Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda,per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di prime cure.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Raffaele Greco,Consigliere
Andrea Migliozzi,Consigliere, Estensore
Giulio Veltri,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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