STRADE DI USO PUBBLICO REQUISITI
Pubblico
Lunedì, 16 Ottobre, 2017 - 17:51
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), sentenza n.4233 del 4 settembre 2017, sull’uso pubblico di una strada
Per la giurisprudenza consolidata, per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici). Deve quindi essere verificato: il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, nn. 20405/2010 e 7718/1991). Non è pertanto configurabile l'assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa sia adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322).
Ed ancora la giurisprudenza ha osservato che, affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su una strada occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2016, proposto da:
T.C. e A.P. rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Barra e Renato Licciardi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Fruscio in Napoli, via dei Fiorentini, n. 21;
contro
Comune di Teano - non costituito in giudizio;
nei confronti di
A.R. e D.R., rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Fumo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio De Miro in Napoli, via Scarlatti, n. 126;
V.M. - non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 19 aprile 2016, notificato in data 20 aprile 2016 con nota prot. n. (...) in pari data, con il quale il Comune di Teano ha disposto l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016 presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R. e di D.R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
T.C. e A.P. espongono in fatto di essere proprietari, come emergerebbe dagli atti notarili di derivazione, di un'area edificabile, sulla quale sorge una strada privata, quale sintesi della cd. collatione privatorum agrorum, ossia come messa a disposizione di parte di terreno operata da C.T., mediante distaccamento di superficie utile dalla particella (...)/C (oggi particella (...)) di cui è proprietario, e da P., dalla particella (...)/A (oggi particella (...)) di cui è proprietario, al fine di una migliore utilizzabilità dello stesso, nella estensione riportata nell'allegata relazione tecnica asseverata e descrittiva dello stato dei luoghi.
Riferiscono che tale area è ubicata in Teano, Frazione S. Marco e, di fatto, è un tratto viario che, intersezionandosi con via A. M., al lato destro di quest'ultima via, altro non sarebbe che un vicolo cieco in quanto termina il suo percorso a ridosso dell'abitazione del P.. Essa non avrebbe, pertanto, alcuna funzione di collegamento, con sviluppo di raccordo o sbocco, su pubbliche vie, e sarebbe solo ed esclusivamente asservita ad essi ricorrenti, nonché a M.V. che vanterebbe su di esso solo una servitù di passaggio, costituita nello stesso atto notarile comprovante la titolarità del diritto di proprietà dei ricorrenti.
Aggiungono che, in data 4 febbraio 2016, presentavano la SCIA assunta al protocollo comunale n. (...), per l'installazione di una barriera automatica, da ubicarsi in prossimità dell'intersezione con la via A. M., e, comunque, abbondantemente all'interno della loro privata proprietà; ciò al fine di circoscriverne l'accesso solo ed esclusivamente ad essi ricorrenti, attuali proprietari, nonché al M., in quanto titolare di una servitù di passaggio per accedere alla propria abitazione; quest'ultimo era stato preventivamente informato dell'iniziativa assunta, gli era stato comunicato che sarebbe stato munito del telecomando di apertura della sbarra, onde non ledere l'esercizio del suo diritto di passaggio per giungere alla propria abitazione.
A seguito delle osservazioni presentate in riscontro all'invio, in data 4 marzo 2016, della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della suddetta SCIA, con sospensione dei relativi lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica provvedeva a richiedere due pareri, al Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune e al Comando di Polizia Municipale.
Espongono infine che, nonostante gli elementi acquisiti nel corso del procedimento deponessero nel senso della natura privata del suolo interessato, il Comune di Teano adottava il provvedimento del 19 aprile 2016 con cui disponeva l'annullamento della scia.
T.C. e A.P. hanno, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato in data 15 giugno 2016 e depositato in data 12 luglio 2016, con il quale hanno chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento del 19 aprile 2016, notificato in data 20 aprile 2016 con nota prot. n. (...) in pari data, con il quale il Comune di Teano ha disposto nei loro confronti l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016, da essi presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi.
A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, omessa considerazione di elementi di risolutivo rilievo, provvedimento immotivato, contraddittorio ed illogico, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 841 e ss. c.c..
C. e P. hanno chiesto altresì la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni, chiedendone la determinazione in via equitativa.
Si sono costituiti a resistere in giudizio A.R. e D.R., deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Il Comune di Teano, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 2157 del 22 dicembre 2016 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione "CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che non si ravvisano elementi certi circa la sussistenza dell'uso pubblico della strada su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2016, n. 5810)".
Con la medesima ordinanza è stata fissata l'udienza pubblica del 5 luglio 2017 per la discussione del ricorso nel merito.
Il ricorrente ed i controinteressati hanno prodotto documentazione. I R. in data 21 giugno 2017 hanno depositato una memoria di replica per l'udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 luglio 2017 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di replica di parte controinteressata depositata in data 21 giugno 2017. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto rilevare, in rito, stante anche l'eccezione sul punto sollevata all'udienza di discussione dal difensore di parte ricorrente, la tardività del deposito della memoria di replica depositata in data 21 giugno 2017 da parte controinteressata, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., essendo stata prodotta oltre il termine perentorio previsto di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione, celebrata il 5 luglio 2017.
A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto essi sono posti a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio, ma anche del corretto svolgimento del processo a garanzia dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 16 ottobre 2014 n. 1584), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2017, n. 450).
La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha altresì puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) siano perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il deposito tardivo di memorie e documenti deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013), circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, non avendo i R. fornito tale prova.
Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto.
A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, omessa considerazione di elementi di risolutivo rilievo, provvedimento immotivato, contraddittorio ed illogico, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 841 e ss. c.c..
I ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il tratto di strada per cui è causa sarebbe una traversa privata di proprietà di essi ricorrenti e non potrebbe qualificarsi strada di uso pubblico per l'assoluta carenza e/o inesistenza di quegli indici rilevatori richiesti dalla consolidato orientamento giurisprudenziale al fine di ritenere che un determinato bene abbia o meno destinazione e/o vocazione pubblica. Inoltre il tratto di strada altro non sarebbe che un cosiddetto "vicolo cieco" asservito esclusivamente ad essi proprietari nonché al sig. M., che vanterebbe solo una servitù di passaggio per accedere alla propria abitazione familiare. I ricorrenti lamentano infine il difetto assoluto di motivazione in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbero state esposte le ragioni che avrebbero indotto l'organo promanante il provvedimento a non tenere conto dei due pareri dallo stesso richiesti.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il provvedimento del 19 aprile 2016, oggetto di impugnazione, con il quale il Comune di Teano ha disposto nei confronti di T.C. e A.P. l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016 da essi presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi, è fondato sulle seguenti argomentazioni:
"1) Richiamato il verbale di sopralluogo n. 2136 del dell'08.10.2014 del locale Comando di Polizia Municipale, dal quale si rileva "omissis ...si evidenzia pure che l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 28, nuovo codice della strada al comma uno, al fine dell'applicazione delle norme in esso contenute definisce -strada- l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali. Alla luce di detta definizione si ritiene che lo stradone di cui trattasi vada classificato come area ad uso pubblico e rientri tra le strade urbane come quella riportata al comma quattro dello stesso art. 2 denominata - strada di servizio -. Da quanto sopra appare chiaro che il Comune possa invocare de iure l'acquisito diritto di uso pubblico come servitù incontestata";
2) che tale strada, già inserita nella cartografia del vigente Programma di fabbricazione in zona B2, risulta essere di proprietà anche di altri soggetti che non hanno avanzato simile richiesta né hanno prestato consenso, conditio sine qua non per il rilascio di titolo su area comune;
3) che la medesima strada è dotata di infrastrutture e servizi comunali (Pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica) e che la P.A. percepisce diritti per un passo carrabile ivi esistente.".
Il Collegio, posto che il Comune, come peraltro ammesso dal Comune stesso nel provvedimento impugnato, non vanta alcun titolo di proprietà del terreno su cui insiste la strada per cui è causa, deve verificare se tale strada possa essere qualificata area ad uso pubblico, come sostenuto nel medesimo provvedimento.
Ed invero, per la giurisprudenza consolidata, per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici). Deve quindi essere verificato: il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, nn. 20405/2010 e 7718/1991). Non è pertanto configurabile l'assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa sia adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322).
Ed ancora la giurisprudenza ha osservato che, affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su una strada occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della richiamata giurisprudenza, occorre innanzitutto rilevare che il provvedimento deve ritenersi carente di motivazione, in quanto non indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, come prescrive l'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Ciò in quanto nella fase istruttoria l'organo che ha adottato il provvedimento aveva richiesto i rispettivi pareri al Corpo di Polizia Municipale e all'Area "AA.GG., Legale e URP" di Teano ma, immotivatamente, nel provvedimento decisorio se n'è discostato ponendo a fondamento del provvedimento stesso unicamente il parere precedentemente dato (nel 2014) dal suddetto Corpo di Polizia Municipale.
Occorre premettere che il Corpo di Polizia Municipale di Teano, nel verbale di sopralluogo prot. n. 2136/PM dell'8 ottobre 2014, aveva concluso che la strada per cui è causa potesse essere classificata come area ad uso pubblico sulla base delle seguenti motivazioni: la stessa pavimentazione della strada principale, la stessa illuminazione pubblica, la mancanza di scritta o struttura o altro segno che inibisce a chicchessia la sosta o il transito e/o la circolazione dei pedoni, la circostanza che il C., con regolare licenza, avesse gestito per più di vent'anni un pubblico servizio che aveva unico ingresso ed accesso da detto stradone, l'autorizzazione di un passo carrabile rilasciata in favore di M.V..
Ed invero, nel parere n. 30 del 31 marzo 2016, il Responsabile dell'Area AA.GG., Legale e URP aveva rappresentato, andando in contrario avviso rispetto alle conclusioni del Corpo di Polizia Municipale del 2014, di "convergere, sostanzialmente, sulle ricerche fatte dagli avvocati dei tecnici di parte", dando atto che dalla lettura del rispettivo parere prot. n. (...) del 29 marzo 2016 anche il Comando di PM, seppur ribadendo l'impostazione del precedente parere dell'8 ottobre 2014, "apre a soluzione alternative". Ciò in quanto il Responsabile della suddetto Comando pur "confermando tutto quanto in essa" - dell'8 ottobre 2014 - "dedotto ed affermato" ha concluso rappresentando che "Appare chiaro che il diritto di uso pubblico diventa acquisito de iure allor quando il Comune invochi, avochi ed imponga la servitù incontestata con apposito atto amministrativo. A tutt'oggi niente vieta al Comune di non invocare come necessario e come pretesa tale diritto, (che comporrebbe tra l'altro ulteriori spese di manutenzione), riconoscendo al legittimo proprietario la piena fruibilità, senza vincolo dei propri beni.".
Il Responsabile dell'Area Legale, dal canto suo, ha concluso dicendo di essere "del parere che - manchino o sono insufficienti - gli elementi fondamentali per ipotizzare una servitù pubblica di passaggio sulla strada privata nel Borgo di S. Marco, come individuata dagli istanti, sul doppio presupposto che: 1)- gli attuali proprietari abbiano dimostrato, con atti tra vivi o mortis causa, che essa sia privata; 2)- che il palo venga immediatamente disattivato dalla pubblica illuminazione e che i proprietari paghino una somma forfetaria - calcolata dall'Ufficio Tecnico - a ristoro della fornitura di energia dalla sua messa in opera fino all'interruzione della fornitura.".
Peraltro, in riferimento a detto palo, già con nota prot. n. (...) del 23 febbraio 2016 la stessa Responsabile dell'Area Tecnica, firmataria del provvedimento oggetto di impugnazione, aveva accolto la richiesta di eliminazione del punto luce ubicato nella zona interessata, rappresentando di aver dato inizio alle procedure amministrative propedeutiche alla rimozione dello stesso.
Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell'ordinanza n. 2157 del 22 dicembre 2016, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, e concordando con quanto rappresentato nel parere n. 30 del 31 marzo 2016 dal Responsabile dell'Area AA.GG., Legale e URP del Comune di Teano, ritiene che non si ravvisino elementi certi circa la sussistenza dell'uso pubblico della strada su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2016, n. 5810).
Ed invero, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, non può ritenersi provato il requisito principale del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale da tempo immemorabile, non potendo ritenersi tale circostanza fondata unicamente sulla presenza, nel passato, di un esercizio commerciale di cui era titolare uno dei ricorrenti. Ciò in quanto la condivisibile giurisprudenza ritiene che, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, come risulta dalle certificazioni del Comune di Teano prodotte in giudizio da parte ricorrente, l'esercizio del potere di autotutela è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada da parte dell'amministrazione, il quale deve essere condotto mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (cfr. (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322 cit., T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). E', infatti necessario, in mancanza di un atto valido a dimostrare la sussistenza del diritto di uso pubblico, che il fatto della protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, quale titolo parimenti idoneo a sorreggere l'affermazione di tale diritto, venga rigorosamente provato da parte dell'Amministrazione, su cui incombe il relativo onere (TAR Marche, Ancona, Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 48).
Inoltre dalla documentazione anche fotografica, prodotta in atti, emerge che tale strada è cieca e consente unicamente l'accesso alla strada principale (via A. M.), ma non si rinviene l'oggettiva idoneità della strada stessa all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici); né risultano effettuati lavori di manutenzione della strada stessa da parte dell'amministrazione comunale.
Considerato che l'ordinanza oggetto di impugnazione è un atto plurimotivato, in quanto è sostanzialmente basata su due motivazioni - uso pubblico della strada e proprietà non esclusiva in capo a parte ricorrente - ognuna avente valore autonomo, occorre verificare la legittimità o meno anche del secondo capo di motivazione.
Costituisce, infatti, ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 25 luglio 2016, n. 3854, 29 maggio 2015, n. 2791).
Quanto all'asserita "proprietà anche di altri soggetti che non hanno avanzato simile richiesta né hanno prestato consenso" ritenuta "conditio sine qua non per il rilascio di titolo su area comune", occorre precisare che nella relazione tecnica allegata alla scia i ricorrenti hanno dato atto di essere proprietari esclusivi, menzionando il relativo titolo (atto notarile del 13 settembre 1971, versato in atti); inoltre nelle osservazioni prodotte dal difensore di parte ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, assunte al protocollo comunale n. (...) del 17 marzo 2016, è stato rappresentato che l'area in questione "è esclusivamente asservita ai proprietari C. e P., giusti titoli legittimati, per raggiungere le rispettive abitazioni, nonché al sig. M. che sulla stessa esercita una servitù privata di passaggio con esclusiva finalità di accesso al proprio fabbricato, in quanto il menzionato tratto di strada altro non è che un c.d. "vicolo cieco" teologicamente finalizzato a consentire agli accessi testé riportati".
I ricorrenti hanno altresì depositato in giudizio la missiva, datata 8 febbraio 2016, con la quale hanno comunicato al predetto M., in qualità di titolare della servitù di passaggio, il loro intento di procedere alla installazione in loco di una sbarra telecomandata ed hanno rappresentato che, a installazione completata, gli avrebbero rilasciato un telecomando al fine di poter accedere liberamente alla sua abitazione.
Al riguardo occorre evidenziare che il Comune di Teano, pur potendo depositare documentazione senza costituirsi in giudizio, non ha prodotto elementi utili (accertamenti tecnici ecc.), ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., neppure a seguito della pronuncia di concessione della misura cautelare, volti a provare quanto affermato nel provvedimento impugnato relativamente al titolo di proprietà di terzi, tenuto conto che i ricorrenti hanno prodotto elementi probatori circa il loro titolo esclusivo di proprietà (planimetrie e atto notarile).
Inoltre il M., al quale il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e non ha fornito elementi atti a confutare quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla sua titolarità di un mero diritto di servitù di passaggio sulla strada per cui è causa e A.R. e D.R. hanno contestato unicamente l'uso pubblico della strada stessa.
Alla luce di quanto sopra si presenta illegittimo anche il secondo autonomo capo di motivazione, in quanto la strada deve ritenersi costituita mediante il conferimento di parte di terreno facente parte della particella n. (...) di proprietà di C. e di parte di terreno facente parte della particella n. (...) di proprietà di P. e, pertanto, deve ritenersi di proprietà esclusiva degli odierni ricorrenti.
Conclusivamente, alla luce dei su illustrati motivi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna al risarcimento del danno, pure proposta con il gravame in esame, in quanto genericamente formulata e non provata quanto al pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ma con la rifusione ai ricorrenti del contributo unificato nella misura versata, con onere a carico del Comune di Teano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore