Zone bianche e silenzio inadempimento
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Quinta), sentenza n. 2254 del 22 luglio 2024, sulle zone bianche e silenzio inadempimento
MASSIMA
Secondo un orientamento ampiamente consolidato il rimedio dell'azione avverso il silenzio inadempimento è ammissibile oltre che per l'adozione di atti di natura provvedimentale, anche a tutela dei soggetti titolari di diritti reali su fondi o immobili, le cui utilità siano dipendenti dal compimento della pianificazione attuativa stessa, ad esempio quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. "zone bianche" (tra le tante T.A.R. Napoli sent. n.2786/2023).
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2023, proposto da A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo del Comune di Palermo
di provvedere in ordine all'istanza avanzata dall'odierna ricorrente con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato il 14/04/2023, volta a dotare il fondo di proprietà della Sig.ra A. di apposita disciplina pianificatoria, anche in esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 28/2022 del 24 gennaio 2022 del Presidente della Regione Siciliana, reso su conforme parere del C.G.A.R.S. n. 00443/2021 del 12/10/2021, affare n. 00332/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con rituale ricorso la ricorrente ha dedotto:
-di essere proprietaria del lotto di terreno sito nel Comune di P. in località C., all'interno del residence V.T., identificato catastalmente al N.C.T. al foglio di mappa n. (...), particelle nn. (...) e (...), complessivamente esteso 2635 mq;
-che le predette particelle di terreno, con l'ultimo Piano Regolatore Generale approvato dal Comune di Palermo, sono state sottoposte a destinazione che comporta vincolo preordinato all'espropriazione, in quanto destinate a parcheggio, come risulta dallo stralcio di P.R.G., TAV. P2A - 5012 e dalle relative N.T.A. (P-Parcheggi);
-che il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Palermo è stato approvato con decreto n. 124 del 13 marzo 2002 e successiva rettifica, approvata con decreto n. 558 del 29 luglio 2002; sicché, a far data dal 14/03/2007, il vincolo è decaduto e, ad oggi, sono trascorsi oltre 21 anni dall'approvazione del Piano Regolatore Generale, senza che in ordine alle particelle in questione sia stato emanato un provvedimento che comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
-che a seguito della prolungata inerzia dell'Amministrazione comunale, con sentenza n. 1876/2009, questo Tar accoglieva il ricorso ex art. 117 c.p.a.; indi, l'Amministrazione riteneva di reiterare il vincolo, con Delib. n. 113 del 26 marzo 2019;
-che il relativo provvedimento veniva impugnato innanzi al Presidente della Regione;
-che con decreto n. 28/2022 del 24 gennaio 2022, il Presidente della Regione Siciliana, su conforme parere del C.G.A.R.S. n. 00443/2021, reso il 12 ottobre 2021, accoglieva il ricorso proposto dall'odierna ricorrente per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 113 del 26 marzo 2019, "di rideterminazione urbanistica dell'area di proprietà della Sig.ra A. identificata catastalmente al N.C.T. al foglio di mappa n. (...), particelle nn. (...) e (...), per decadenza del vincolo espropriativo";
-che la impugnata Delib. n. 113 del 26 marzo 2019 è stata ritenuta illegittima, non emergendo alcun attuale interesse pubblico alla realizzazione dell'opera a fronte del cospicuo lasso di tempo trascorso dall'apposizione del vincolo;
-che ad oggi il proprio fondo continua ad essere sprovvisto di apposita disciplina pianificatoria.
2. Ha concluso chiedendo accertarsi il silenzio inadempimento del Comune con obbligo di adozione dell'atto pianificatorio ed eventuale nomina di Commissario ad acta.
3. Si è costituita l'Amministrazione deducendo che il provvedimento del Presidente della Regione invocato dalla ricorrente si limita a riconoscere la carenza di motivazione della delibera, specificando che sono "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare in sede di riesercizio del potere" e concludendo per il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata assunta in decisione all'udienza camerale del 24 giugno 2024.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. Secondo un orientamento ampiamente consolidato il rimedio dell'azione avverso il silenzio inadempimento è ammissibile oltre che per l'adozione di atti di natura provvedimentale, anche a tutela dei soggetti titolari di diritti reali su fondi o immobili, le cui utilità siano dipendenti dal compimento della pianificazione attuativa stessa, ad esempio quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. "zone bianche" (tra le tante T.A.R. Napoli sent. n.2786/2023).
7. Né la natura spiccatamente discrezionale del potere che deve essere esercitato costituisce un ostacolo alla esperibilità del rimedio in esame. Rileva il Collegio che l'ampiezza del potere discrezionale comporta solo una limitazione dei poteri del giudice con riguardo alla portata conformativa della pronuncia sul silenzio (cfr. l'art. 30, comma 3, del c.p.a., secondo cui "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione"). Infatti, l'azione disciplinata dall'art. 117 del c.p.a. ha natura strumentale e il giudice non può pronunciarsi sul merito della pretesa azionata, essendo tale eventualità limitata ai soli atti vincolati, ed a quelli in relazione ai quali si sia interamente esaurito lo spettro di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione e al contempo non siano necessarie attività istruttorie, come stabilito dall'art. 31, comma 3, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 giugno 2016, n. 11).
8. Infine, non può dirsi maturata la decadenza di cui all'art. 31 co. 2 cpa avendo la ricorrente inoltrato diffida in data 14.4.2023 ed è essendo stato il ricorso depositato in data 6.12.2023.
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, per cui il Comune dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza.
10. Inoltre, ai sensi dell'art. 117 comma 3 e in conformità all'istanza della ricorrente, può procedersi direttamente alla nomina del commissario ad acta nel Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delegare un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà gli atti dovuti, compiendo tutte le attività amministrative necessarie a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, 2093/2023 su fattispecie analoga; C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
-il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'Amministrazione resistente e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della L. n. 417 del 1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
-tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
-il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
11. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'adozione della disciplina pianificatoria comprendente i terreni di proprietà della ricorrente entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione resistente, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delegare un funzionario di idonea competenza tecnica.
Condanna il Comune di Palermo alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1500 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore