Art. 42 bis e silenzio della PA
Pubblico
Martedì, 15 Gennaio, 2019 - 21:15
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 65 del 11 gennaio 2019, sul silenzio inadempimento connesso ad una istanza 42-bis
N. 00065/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rizzo, Donato Mastrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Castel San Giorgio sulla istanza-diffida prot. n.14468 del 14.06.2018, tendente ad ottenere l'avvio e la conclusione dell'iter di emanazione del provvedimento di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. di acquisizione sanante, ovvero ad esercitare l'opzione tra la restituzione dei beni immobili illecitamente occupati di proprietà della istante e correlativo risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante e per l'accertamento e la declaratoria del correlativo obbligo della P.A. intimata di provvedere con l'emanazione di definitivo atto, nonché per l'annullamento, ove necessario, dello stesso silenzio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castel San Giorgio e di La OMISSIS
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia la sentenza è resa ordinariamente in forma semplificata;
Considerato che la ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune resistente in relazione a istanza, meglio in epigrafe individuata, tesa a sollecitare l’Ente a determinarsi in ordine all’eventuale acquisizione coattiva, ex art. 42.bis del TUE, di alcuni suoli di proprietà di essa ricorrente, già oggetto di occupazione a seguito di pertinente dichiarazione di pubblica utilità delle opere nelle more realizzate, ma tuttavia non definitivamente appresi in proprietà pubblica, con conseguente persistente illegittimità della perdurante occupazione;
Considerato che l’istanza è rimasta allo stato priva di riscontro;
Considerato che la ricorrente ha dato prova della sussistenza degli elementi di fatto per ritenere, allo stato, sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza e, segnatamente, della risalente attivazione di un procedimento ablatorio avente ad oggetto i suoli di proprietà meglio indicati nell’istanza, della scadenza del termine di legittima occupazione, della carenza di un formale provvedimento di esproprio o di restituzione dei suoli alla detta scadenza;
Ritenuto, per quanto precede, che sussiste l’obbligo del Comune di determinarsi giusta l’istanza ad esso rivolta, onde adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, per l’effetto disponendo l’acquisizione coattiva dei suoli appresi e illegittimamente tuttora nella sua disponibilità, alla stregua di quanto previsto nell’art. 42.bis del TUE, ovvero la dismissione degli stessi, con la restituzione all’avente diritto, previa riduzione in pristino, con le conseguenti misure indennitarie e/o risarcitorie;
Ritenuto che a tale determinazione il Comune dovrà procedere nel termine di giorni 45 dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, su richiesta della ricorrente, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta che procederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente e con spese a suo carico;
Ritenuto di regolare le spese del presente giudizio secondo soccombenza nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Castel San Giorgio di riscontrare l’istanza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione nel termine di giorni 45 dalla comunicazione e /o notifica della presente Sentenza.
Condanna il Comune di Castel San Giorgio al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.000, 00 (millle/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Michele Conforti, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO