Art. 42-bis e giudicato - MASSIMATA - TAR Brescia 3 gennaio 2019
Pubblico
Venerdì, 4 Gennaio, 2019 - 21:07
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sentenza n.1 del 3 gennaio 2019, sull’atto di esecuzione dell’art. 42-bis d.P.R.n.327/01
MASSIMA
Per produrre i propri effetti, il provvedimento ex art. 42 bisdovrebbe contenere l’indicazione dell’indennizzo secondo i criteri stabiliti dalla legge ed eventualmente specificati, come nella fattispecie, in una pronuncia del giudice divenuta definitiva.
L’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C.d.S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105).”.(così, da ultimo, la sentenza del TRGA di Trento, n. 177/2017).
SENTENZA
N. 00001/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Max Diego Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Anas S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, Sezione II, n. 134/2017, pubblicata in data 01.02.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Anas S.p.A;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza di questo Tribunale n. 30 del 09.01.2015, è stata accertata l’illecita occupazione di talune aree di proprietà del ricorrente ad opera di ANAS S.p.A..
Conseguentemente, tale società è stata condannata, in difetto di completamento del procedimento di esproprio, alla scelta, da effettuarsi entro il 31.03.2015, tra la restituzione delle aree occupate e trasformate previa riduzione in pristino e unito risarcimento del danno, ovvero il ricorso al procedimento sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con riconoscimento, a favore del ricorrente, di un indennizzo per la loro irreversibile trasformazione, pari al valore di mercato delle aree, da calcolarsi con riferimento al momento della loro trasformazione. Contestualmente avrebbe dovuto essere risarcito il danno dovuto alla necessità di superare la lamentata interclusione della parte residua del compendio originario, nonché per la svalutazione delle parti residue, nel caso fossero accertati maggiori costi per la coltivazione ovvero la diminuzione del valore intrinseco dei terreni.
A.N.A.S. ha, quindi, in dichiarata esecuzione di tale pronuncia, assunto un primo atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, prot. n. 164/15 del 23.06.2015 e, in seguito, l’atto di ulteriore acquisizione sanante prot. n. 204/16 del 26.09.2016.
Entrambi gli atti sono stati impugnati con ricorso definito con sentenza n. 134/2017, la quale, fermi restando l’indennizzo per l’acquisizione della proprietà, ritenuto congruo in misura pari a € 41.864,04, quello per l’occupazione temporanea, pari a € 90.928,80 e per l’illegittima occupazione dal 2004 al 2015 (€ 20.025,22), ha dichiarato l’obbligo di ANAS S.p.A. di procedere al rinnovo del provvedimento di acquisizione sanante, includendo anche l’indennizzo dovuto con riferimento al ripristino dell’accessibilità dei fondi interclusi, quello relativo alla svalutazione subita dalle porzioni residue del compendio per effetto della sua divisione e quello per i danni non patrimoniali, pari a 4.186,40 euro. In quell’occasione ANAS è stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio, a favore del ricorrente.
Tale pronuncia è stata appellata dall’odierno ricorrente avanti il Consiglio di Stato, ove pende il ricorso numero di registro 3380/2017, al fine di ottenere il riconoscimento di un maggiore valore di mercato delle aree e della necessità di rapportare lo stesso a una maggiore superficie che, secondo il proprietario, sarebbe stata trasformata. Nel giudizio non ha proposto ricorso incidentale ANAS e, dunque, parte ricorrente, in data 27 marzo 2017, ha intimato a tale società l’adempimento della sentenza n. 134/2017 e il pagamento delle spese di lite ivi liquidate, unitamente al rimborso dei contributi unificati assolti, il tutto per complessivi 9.436,48 euro.
Il 30 giugno 2017 e cioè lo stesso giorno di scadenza del termine assegnato nella pronuncia di questo Tribunale per l’adempimento, ANAS ha disposto l’avvio del procedimento di esecuzione della sentenza n. 134/2017, invitando il ricorrente a presentare le proprie osservazioni, tramite memorie e documenti, entro i successivi trenta giorni, nonché fissando in 90 giorni il termine per l’adozione del provvedimento conformativo alla citata sentenza. Facevano seguito a ciò, un incontro con ANAS e l’inoltro delle osservazioni del ricorrente, ma ANAS ometteva di provvedere, anche dopo le diffide del 3 febbraio 2018, 6 marzo 2018, 14 marzo 2018 e 10 maggio 2018.
Conseguentemente, il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, chiedendo, previa declaratoria di nullità o inefficacia dei precedenti atti adottati, che sia ordinato ad ANAS S.p.A. l’adempimento alla sentenza di questa Sezione n. 134/2017 del 01.02.2017, provvedendo entro e non oltre 30 giorni o il diverso termine ritenuto di giustizia, all’adozione di un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 nei termini indicati in atti, nonché al pagamento delle spese di lite ivi liquidate, unitamente al rimborso dei contributi unificati assolti in giudizio per complessivi € 9.436,48, nonché alla corresponsione degli interessi moratori, dalla data di richiesta del pagamento (27.03.2011), sino al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un commissario ad acta (indicandolo preferibilmente nel Prefetto della Provincia di Bergamo), proponendo che lo stesso sia affiancato da un consulente tecnico per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie per il rilievo, la misurazione, la determinazione delle superfici, la determinazione degli indennizzi, la predisposizione dei frazionamento catastali, relativi alle aree in questione, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a..
L’amministrazione si è limitata a una formale costituzione in giudizio.
Tutto ciò premesso, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento, sia a causa della pendenza dell’appello avanti al Consiglio di Stato, proposto da parte ricorrente per la corretta quantificazione dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, sia a causa del carattere ultroneo di talune domande.
In primo luogo non può trovare accoglimento la richiesta della nomina, oltre al commissario ad acta, di “un consulente tecnico per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie per il rilievo, la misurazione, la determinazione delle superfici, la determinazione degli indennizzi, la predisposizione dei frazionamento catastali, relativi alle aree in questione” (così il ricorso). Le operazioni indicate, infatti, tutte tranne la determinazione degli indennizzi, presuppongono l’accoglimento di una pretesa fatta valere dal sig. OMISSIS avanti il Consiglio di Stato, in sede di appello, ma il cui riconoscimento è stato espressamente negato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, nella quale sono stati confermati sia la quantificazione della superficie occupata per l’esecuzione dell’opera pubblica e quella, diversa, da acquisire, in quanto irreversibilmente trasformata, che i relativi indennizzi (rispettivamente per l’occupazione e per l’acquisizione della proprietà). È stata, invece, riconosciuta la spettanza, oltre che della corresponsione dell’indennizzo per danno non patrimoniale, anche degli indennizzi necessari per compensare il costo della realizzazione di un nuovo accesso alla parte residua della proprietà, nonché la svalutazione di quest’ultima. Ciò richiede, in effetti, una competenza in estimo, che l’eventuale commissario ad acta potrebbe reperire avvalendosi della struttura amministrativa di riferimento, ma non anche l’espletamento delle attività tecniche per cui parte ricorrente ha chiesto la designazione di un ausiliario del commissario ad acta.
La richiesta non può, quindi, trovare accoglimento, perché non strumentale all’esecuzione della sentenza n. 134/2017.
Parimenti deve essere respinta la domanda volta a ottenere la declaratoria delle nullità o inefficacia degli atti di acquisizione n. 164/2015 e n. 204/2016.
Come già chiarito nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, il primo di essi deve ritenersi caducato per effetto dell’adozione del secondo, che l’ha sostituito integralmente, determinandone l’implicito annullamento in autotutela (come chiarito nella parte motivazionale della pronuncia), mentre il secondo è stato espressamente annullato (come precisato in dispositivo) con la sentenza medesima. Per tali profili la sentenza n. 134/2017 deve ritenersi “self executing”, data la natura caducatoria, con la conseguenza che ogni ulteriore declaratoria risulta essere superflua, dovendosi ritenere che la pronuncia di questo Tribunale abbia automaticamente espunto dall’ordinamento i due provvedimenti e rappresenti titolo esecutivo per ottenere la rimozione della trascrizione della proprietà eventualmente medio tempore intervenuta presso la conservatoria.
Quanto alla richiesta volta ad ottenere la condanna di ANAS a una serie di obblighi di facere, si rendono necessarie talune precisazioni.
L’art. 42 bis del DPR 327/2001, prevede, al quarto comma: “nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2”.
Dalla norma emerge chiaramente come la corresponsione dell’indennizzo, o il suo deposito, siano condizione necessaria per determinare il trasferimento della proprietà. Ne consegue che, per produrre i propri effetti, il provvedimento ex art. 42 bisdovrebbe contenere l’indicazione dell’indennizzo secondo i criteri stabiliti dalla legge ed eventualmente specificati, come nella fattispecie, in una pronuncia del giudice divenuta definitiva.
Tale condizione non è ravvisabile nella fattispecie: allo stato, infatti, deve ritenersi formato il giudicato solo sulla statuizione relativa alla dichiarazione dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, che non è stata censurata dall’odierno ricorrente, il quale ha contestato in appello la sola quantificazione dell’indennizzo fissato con il provvedimento adottato da ANAS, che, dunque, non può essere ritenuto definitivo e conforme alla vigente disciplina, con le necessarie conseguenze sugli effetti traslativi della proprietà di cui si dirà nel prosieguo.
Cionondimeno, poiché ANAS non ha, a sua volta, frapposto appello avverso la sentenza di primo grado, l’indennizzo in essa fissato deve essere ritenuto la somma minima spettante al sig. OMISSIS.
Ne consegue che, non essendo stata richiesta la sospensione dell’efficacia della sentenza di questo Tribunale n. 134/2017, in capo ad ANAS sussiste senz’altro l’obbligo di provvedere, pur in pendenza del giudizio di secondo grado, ad adottare un nuovo provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001, indicando in esso l’indennizzo da quantificarsi ai sensi dei criteri fissati dalla sentenza stessa.
Entro trenta giorni, dunque, ANAS, dovrà provvedere alla quantificazione delle ulteriori voci di danno non precedentemente liquidate negli atti caducati e la cui spettanza non è stata contestata dal ricorrente in sede di appello, così come indicato nella sentenza n. 134/2017.
Entro i successivi trenta giorni essa dovrà adottare un nuovo decreto di acquisizione dei beni occupati e trasformati al demanio pubblico e procedere, nei dieci giorni successivi, alla corresponsione dell’indennizzo dovuto (salva la detrazione di quanto eventualmente già liquidato sulla scorta degli atti precedenti). Nell’impossibilità di procedere al pagamento, anche per indisponibilità del proprietario all’incasso, la somma dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni.
Ciò, però, non potrà determinare l’effetto della traslazione della proprietà, fino a che l’indennizzo non sarà definitivamente stabilito, in esito alla definizione del ricorso in appello e l’eventuale integrazione della somma dovuta, così riconosciuta, non sia stata pagata.
Sono, quindi, dovuti gli interessi moratori sull’indennizzo come determinato dalla sentenza n. 134/2017, ma non dalla data di richiesta del pagamento (27.03.2011): accogliere la richiesta in tali termini, infatti, equivarrebbe all’indebito, in questa sede, riconoscimento di somme che non sono state indicate come dovute con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che, per l’appunto, non stabiliva la liquidazione degli interessi dal momento indicato nel ricorso in esame.
Cionondimeno, la domanda può essere accolta con riferimento agli interessi moratori dovuti dalla data della pubblicazione della sentenza n. 134/2017, fino al pagamento dell’indennizzo sulla scorta del nuovo atto di acquisizione ovvero fino al suo deposito, a compensazione della mancata disponibilità delle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte da ANAS a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla proposizione del ricorso d’appello.
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva adozione del decreto ex art. 42 bis del DPR 327/2001, in termini sia di conseguenze dovute alla mancata costituzione della servitù di passaggio, sia di “mancato rimborso della maggiore imposta IRPEF versata nel 2015 per l’affrancamento totale sulle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR, giusto l’art. 1, comma 626 della legge n. 190/2004”. A prescindere dal fatto che entrambe le pretese sono solo genericamente fatte valere, senza che sia stata operata alcuna quantificazione, non è stata in alcun modo dimostrata l’imputabilità del danno al comportamento di ANAS.
Per quanto riguarda il primo profilo, non si può trascurare di considerare che, non solo già nella sentenza n. 134 del 2017 si dubitava, almeno parzialmente, della sussistenza dell’integrale interclusione dei fondi, ma, soprattutto, che nulla precludeva al proprietario la possibilità di agire direttamente per ricostituire un adeguato accesso alla sua proprietà residua, salvo accollo integrale delle spese ad ANAS (possibilità profilata anche in sentenza).
Quanto al sopra riportato profilo fiscale, parte ricorrente non ha affatto dimostrato che il mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà nel 2015 determinerà l’applicazione di un regime fiscale (quello che sarà in vigore al momento della liquidazione dell’indennizzo) deteriore rispetto a quello di cui all’invocata norma. Danno che, peraltro, ancora una volta avrebbe dovuto essere rappresentato e formare oggetto di espressa domanda con il ricorso nel quale è stata chiesta la corretta quantificazione dell’indennizzo dovuto e che ha portato alla sentenza n. 134/2017.
Tutto ciò premesso, il ricorso in esecuzione può trovare accoglimento nei limiti più sopra indicati e, dunque, ANAS dovrà tempestivamente provvedere all’adozione degli atti in tal senso necessari.
Per il caso di ulteriore inerzia, scaduti i termini assegnati, è sin d’ora nominato, quale commissario ad acta, il Dirigente del SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, TRASPORTI E GESTIONE DEL TERRITORIO della Provincia di Bergamo o un suo delegato che, per gli adempimenti di competenza, potrà avvalersi della struttura tecnica incardinata presso il medesimo settore, preposta a curare gli espropri per la viabilità di competenza provinciale.
Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento della condanna ex art. 114, comma 4, lett e) del d.lgs. 104/2010, in quanto le pretese fatte valere possono ritenersi integralmente soddisfatte mediante le suddette prescrizioni.
Deve, invece, essere condanna ANAS a provvedere al tempestivo pagamento delle spese di lite, come liquidate nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione e al rimborso dei contributi unificati assolti, nonostante ciò non sia stato espressamente esplicitato nella pronuncia. Il Collegio, infatti, non ravvisa ragione di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza che ha, ormai da tempo, chiarito come il pagamento del contributo unificato sia dovuto dalla parte soccombente, con conseguente rimborso di quanto corrisposto a tale titolo dalla parte ricorrente, risultata vittoriosa. Infatti, “L’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C.d.S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105).”.(così, da ultimo, la sentenza del TRGA di Trento, n. 177/2017).
Entrambe le somme dovranno essere liquidate con interessi moratori dalla data della sentenza al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso come in epigrafe indicato e, per l’effetto condanna ANAS a provvedere:
- entro trenta giorni, alla quantificazione delle ulteriori voci di danno non precedentemente liquidate negli atti caducati, così come indicato nella sentenza n. 134/2017;
- entro i successivi trenta giorni, ad adottare un nuovo decreto di acquisizione dei beni occupati e trasformati al demanio pubblico;
- entro i successivi dieci giorni, alla corresponsione dell’indennizzo dovuto o al suo deposito, entro ulteriori dieci giorni.
Nomina, sin da ora, quale commissario ad acta, il Dirigente del SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, TRASPORTI E GESTIONE DEL TERRITORIO della Provincia di Bergamo o un suo delegato.
Condanna ANAS al pagamento degli interessi moratori, come in motivazione precisato, nonché delle spese di lite (con rimborso dei contributi unificati) come indicate nella sentenza n. 134/2017.
Respinge le altre richieste di risarcimento dei danni.
Respinge la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett e) del d.lgs. 104/2010.
Condanna ANAS S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori, se dovuti e al rimborso del contributo unificato anticipato da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mara Bertagnolli Alessandra Farina
IL SEGRETARIO