NEW: Conversione in legge del decreto milleproroghe
Pubblico
Lunedì, 24 Settembre, 2018 - 10:14
LEGGE 21 settembre 2018, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. (18G00134)
(GU n.220 del 21-9-2018)
Vigente al: 22-9-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 settembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91
All'articolo 1:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo
del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a
presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato
scada non prima di dodici mesi dalla data di' svolgimento delle
elezioni.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2019".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' istituito, presso
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un tavolo
tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in
materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure
di' risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato
presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi
intermedi e' effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui
all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini
istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del
citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita' ivi
previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato
articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o
rimodulato.
2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
quanto disposto al comma 2-quater.
2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per
l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo
articolo l, non trovano applicazione nei confronti delle province e
delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Sardegna».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di spazi finanziari
degli enti locali). - 1. Nell'anno 2018, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori
spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21,
nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano,
entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il
sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a
ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243».
All'articolo 2:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e'
prorogato al 1° gennaio 2022;
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e'
prorogato al 1° gennaio 2022;
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio,
e' prorogato al 1° gennaio 2022»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti.
«3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. All'articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913,
n.89, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno".
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«l-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal l° luglio 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal l° luglio 2020";
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020".
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle
regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi
requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in
posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi
energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il
termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1,
del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016 e' prorogato di
ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di
vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre
2018 dell'avviso".
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: "per il quadriennio 2017-2020" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e le parole: "di ciascun
anno" sono soppresse.
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione
europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della
concessione dell'infrastruttura. autostradale A22 Brennero-Modena,
all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "entro il 15 novembre di ciascun
anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre di
ciascun anno";
b) al comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti
radiotelevisive locali). - 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente
riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle
emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli
obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della
citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate
alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere
il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data
di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: ", mentre
per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il
numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo
restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche
all'atto della presentazione della domanda"».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2018"»;
alla rubrica, le parole: «in materia di politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «in materia di lavoro e di politiche
sociali».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «e' prorogato» sono inserite le
seguenti «, per le procedure pendenti alla data di' entrata in vigore
del presente decreto,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti "al 31 dicembre 2018".
3-ter All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2018".
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo
5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e'
prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione
professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018".
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita
dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate
entro il 31 dicembre 2018.
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13,
comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo,
limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale
predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore
dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14,
comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «l° dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2019»;
al comma 2, le parole: «1° dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2019»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18
dicembre 2018.
4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
29). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
29, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e' prevista
la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di
centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione"».
All'articolo 9:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai
contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano
scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «50 per cento»;
b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «75 per cento»;
c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per
cento dell'importo della riduzione non applicata"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017/2018" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017/2018" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed
euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno
2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno
2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni
nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015,
n.107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e' incrementato di
euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107»;
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019».
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma
2-ter, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2020".
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle
disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola
Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017.
2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno
2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019".
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Proroghe di termini in materia di strutture
turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine
di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e' prorogato al 31 dicembre 2019.
Art. 9-ter (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per
immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici). - 1.
All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione,
temporanea o parziale" sono sostituite dalle seguenti: "in
sostituzione temporanea, anche se parziale";
b) al comma 2:
1) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono
inserite le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione
abitativa da parte dell'autorita' competente";
2) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per violazione di
ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";
c) al comma 3:
1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono
soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e
le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono
revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di
procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o
preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione
della disciplina edilizia o paesaggistica".
Art. 9-quater (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei
lavoratori). - 1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui
all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni
interessate, per le medesime finalita', nei limiti della parte non
utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino
nelle aree interessate dagli accordi di programma per la
reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
All'articolo 10, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del
Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono
fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club
d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti
pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali
desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, in materia di societa' a partecipazione pubblica, sulla
base delle rispettive specificita' e secondo criteri di
razionalizzazione e contenimento della spesa».
All'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«l-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1106, dopo le parole: "con sentenza del giudice" sono
inserite le seguenti: ", con pronuncia dell'Arbitro per le
controversie finanziarie (ACF)";
b) al comma 1107:
1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 gennaio 2019";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori
di cui al comma 1106 gia' destinatari di pronuncia favorevole
adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma
1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia
favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare
istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa stabilite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della
medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione,
nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000
euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di 25 milioni
di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e'
integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente
articolo"».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Proroga di termini in materia di sospensione della
quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). - 1. All'articolo 1,
comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre
2018";
b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 2018 al 2020".
Art. 11-ter (Proroga di termini in materia di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le
attivita' di agente e rappresentante di commercio). - 1. I termini
per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre
2018.
Art. 11-quater (Proroga della partecipazione italiana a banche e
fondi multilaterali). - 1. Nell'ambito del rifinanziamento delle
partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di
Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' prorogata per tutto il 2018 la partecipazione
italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al
fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di
capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro
9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».
All'articolo 13:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n.232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in
cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza
regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli
interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa
puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018".
02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita
all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per
l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro
per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire
gli investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei
comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al penultimo periodo, le parole: "secondo, terzo e quarto
periodo del" sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono da adottare" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati
entro il 31 ottobre 2018"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 495-bis e' inserito il seguente:
"495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31
luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati
all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilita' degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
tabella 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti
finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al
debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento
iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente
all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni
definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il
medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente
periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a
realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono
considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del
bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti
gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se
verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e assumono le iniziative necessarie affinche' le pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle
tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475.
Parte di provvedimento in formato grafico
b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
1-ter All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, le parole: "per gli anni 2017/2019" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2017/2020"».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Proroga di termini in materia di controlli tecnici
periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.
Art. 13-ter (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179). - 1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000
euro per l' anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede,
nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal
fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».