Strade - giurisdizione
Pubblico
Giovedì, 24 Maggio, 2018 - 18:36
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Terza), sentenza n. 493 del 4 aprile 2018, sulle strade di uso pubblico
MASSIMA
La controversia avente ad oggetto la proprietà, pubblica o privata, di una strada o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, ha natura di accertamento petitorio.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2002, proposto da
G.Z.F., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Colzi e Uberto Gasperini Zacco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via San Gallo 76;
contro
Comune di Manciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ornella Cutajar, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 116;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Municipale del 21.03.2002, notificata alla ricorrente con lettera del 09.05.2002, prot. (...) del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentori, con la quale si comunica il diniego opposto alla domanda di sclassificazione della strada vicinale del Mulinaccio: "... in quanto la stessa riveste specifiche caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, in funzione di un potenziale sviluppo della zona"; nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato anteriore e conseguente.
1. La ricorrente signora F.G.Z. è proprietaria nel Comune di Manciano di alcuni terreni costituenti un'azienda agricola, che in passato ella ha chiesto di poter recintare, incorrendo tuttavia nel diniego del Comune, secondo il quale la recinzione avrebbe ostacolato l'accesso alla via vicinale detta "del Mulinaccio".
Sul presupposto che il tracciato originario della strada non sarebbe più esistente, trattandosi di antico percorso da lungo tempo abbandonato e sul quale lo stesso Comune avrebbe cessato ogni attività implicante l'interesse all'uso pubblico della strada, con istanza del 10 dicembre 1999 la signora G.Z. ha chiesto disporsene la declassificazione.
L'istanza è stata respinta con la delibera di Giunta del 21 marzo 2002, in epigrafe, per il cui annullamento la ricorrente agisce sulla scorta di un unico, articolato, motivo in diritto.
1.1. Resiste alla domanda il Comune di Manciano.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nell'udienza straordinaria del 22 febbraio 2018, all'interno del programma per lo smaltimento dell'arretrato del T.A.R. Toscana approvato dal C.P.G.A. per l'anno in corso.
2. Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente G.Z. deduce l'illegittimità dell'impugnato diniego di declassificazione della via del Mulinaccio, che attraversa la sua proprietà, sostenendo che sarebbe ormai da tempo venuta meno la caratteristica della vicinalità del percorso e, con essa, il presupposto stesso dell'uso pubblico della strada. Questa si troverebbe in una condizione di abbandono tale, da non essere più nemmeno identificabile, come del resto accertato dallo stesso Comune nel procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento impugnato: in questo senso deporrebbero, in particolare, i pareri resi dall'ufficio Lavori Pubblici e dal servizio Affari Legali, disattesi dalla Giunta sulla base di una motivazione fondata su argomenti del tutto irrilevanti agli effetti della classificazione della strada.
L'acclarato venir meno della demanialità comporterebbe, di conseguenza, l'illegittimità del diniego sia per violazione del d.l.lgt. n. 1446/1918 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, sia per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, della confusione, illogicità e del travisamento dei fatti, della mancanza dell'interesse pubblico.
2.1. Il Comune eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, giacché l'affermazione di una situazione di fatto contrastante con l'iscrizione nell'elenco delle vie vicinali dovrebbe essere richiesta al giudice ordinario.
2.1.1. L'eccezione è fondata.
Costituisce infatti massima consolidata, e condivisa dal collegio, quella secondo cui l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa dell'amministrazione, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. La controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente a oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio (da ultimo, cfr. Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2016, n. 26897).
Nella specie, che la controversia ricada su diritti, e non su interessi legittimi, è comprovato dal contenuto dei motivi di ricorso, per intero incentrati sulla contestazione dell'attualità dell'uso pubblico affermato dal Comune.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, fatti salvi gli effetti della declinatoria di giurisdizione come disciplinati dall'art. 11 cod. proc. amm..
2.1.2. Le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi (alla controversia si applica ratione temporis l'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo originario).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere