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Testo Unico in materia di Foreste - D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018

Pubblico
Venerdì, 18 Maggio, 2018 - 18:57

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) 

(GU n.92 del 20-4-2018)

 Vigente al: 5-5-2018  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,  recante
deleghe  al  Governo  e  ulteriori   disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h); 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto  il  regio  decreto  16  maggio  1926,   n.   1126,   recante
approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto  30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il  riordinamento  e  la  riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1º dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
dell'11 gennaio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare
per la semplificazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,  il  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale  nazionale  come
parte del capitale  naturale  nazionale  e  come  bene  di  rilevante
interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilita'  e  il
benessere delle generazioni presenti e future. 
  2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione,  delle
potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative
norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e  in  attuazione  del  principio  di
leale collaborazione, il presente decreto reca le norme  fondamentali
volte a garantire l'indirizzo unitario e il  coordinamento  nazionale
in materia di foreste e di  filiere  forestali,  nel  rispetto  degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo. 
  3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive  competenze,
promuovono attraverso il fondamentale contributo  della  selvicoltura
la gestione  forestale  sostenibile  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze  ministeriali  per
la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al  fine  di
riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e
valorizzare il patrimonio forestale, il  territorio  e  il  paesaggio
nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel  tempo,
la multifunzionalita' e la diversita'  delle  risorse  forestali,  la
salvaguardia ambientale, la  lotta  e  l'adattamento  al  cambiamento
climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane  e  interne
del Paese. 
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste  delegati,  promuovono
in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione  attiva
del patrimonio forestale anche  al  fine  di  garantire  lo  sviluppo
equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni  assunti  a
livello internazionale ed europeo. 
  5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo  unico  o
sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita
modifica,  integrazione,  deroga  o  sospensione   delle   specifiche
disposizioni in esso contenute ai sensi  dell'articolo  13-bis  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                               Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a: 
    a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione,
distribuzione,  ripartizione  geografica,  diversita'   ecologica   e
bio-culturale; 
    b) promuovere la  gestione  attiva  e  razionale  del  patrimonio
forestale nazionale al fine  di  garantire  le  funzioni  ambientali,
economiche e socio-culturali; 
    c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana
e  le  rispettive  filiere  produttive  nonche'  lo  sviluppo   delle
attivita'  agro-silvo-pastorali  attraverso  la   protezione   e   il
razionale  utilizzo  del  suolo  e  il  recupero   produttivo   delle
proprieta'  fondiarie  frammentate   e   dei   terreni   abbandonati,
sostenendo  lo  sviluppo  di  forme  di  gestione   associata   delle
proprieta' forestali pubbliche e private; 
    d) proteggere la foresta promuovendo  azioni  di  prevenzione  da
rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli
incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di  adattamento  al
cambiamento  climatico,  di   recupero   delle   aree   degradate   o
danneggiate, di sequestro del  carbonio  e  di  erogazione  di  altri
servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; 
    e)  promuovere  la  programmazione  e  la  pianificazione   degli
interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni
e delle autonomie locali; 
    f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e
di  indirizzo  nazionali  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio forestale e del paesaggio rurale,  con  riferimento  anche
agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; 
    g)  favorire  la  partecipazione  attiva  del  settore  forestale
italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia
forestale europea e delle politiche ad essa collegate; 
    h) garantire e promuovere la conoscenza  e  il  monitoraggio  del
patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche  al  fine
di supportare l'esercizio delle funzioni di  indirizzo  politico  nel
settore forestale e ambientale; 
    i)  promuovere  e  coordinare,  nel  settore,  la  formazione   e
l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; 
    l)  promuovere  l'attivita'   di   ricerca,   sperimentazione   e
divulgazione tecnica nel settore forestale; 
    m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per  quanto
di rispettiva competenza, con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, adotta gli  atti  di  indirizzo  e
assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a  garantire  il
perseguimento unitario e  su  tutto  il  territorio  nazionale  delle
finalita' di cui al comma 1. 
  3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui ai comma  1,
lo Stato e le regioni  promuovono  accordi,  intese  istituzionali  e
progetti di valenza interregionale e internazionale. 
  4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
  2. Si definiscono: 
    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  all'articolo
4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e
privata; 
    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme
delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  molteplicita'
delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di
beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che
consenta  di  mantenere   la   loro   biodiversita',   produttivita',
rinnovazione, vitalita'  e  potenzialita'  di  adempiere,  ora  e  in
futuro, a rilevanti  funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri
ecosistemi; 
    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi
volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi,
al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di
quanto previsto alla lettera d); 
    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma; 
    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere  di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  congiuntamente,  sul
territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i
terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  di  migliorare  l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente  non  asfaltato  e  a  carreggiata  unica,  che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a
garantire il governo del territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio
forestale, nonche' le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi boschivi; 
    g)  terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della
meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali,  ed  i
boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di
sfollo o diradamento negli  ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attivita'  agricola  da
almeno tre anni, in base ai principi e alle  definizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di  destinazione
d'uso; 
    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla
lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o
reperibili a seguito di apposita istruttoria; 
    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,
in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante
erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere
sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno,  o  sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o  usate  per  il
pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie,
segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che
producano mangime animale, purche' l'erba e le altre  piante  erbacee
da foraggio restino predominanti; 
    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualita'  di
coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; 
    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate
tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   erbacea   non
predominante; 
    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in
terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  agricola,
finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso
industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al  termine
del ciclo colturale; 
    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli
interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  tutela,  la
valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la
creazione di nuove foreste; 
    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attivita'  descritte
nell'articolo 7, comma 1; 
    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  esercita
prevalentemente  attivita'  di  gestione  forestale,  fornendo  anche
servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli
elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui
all'articolo 10, comma 2; 
    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la
propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta
di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali
valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e
altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.
386. 
  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono
definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,
associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o
artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza  media  non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale  maggiore  del
20 per cento. 
  4. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle
proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e
socio-economiche, possono adottare  una  definizione  integrativa  di
bosco rispetto a quella  dettata  al  comma  3,  nonche'  definizioni
integrative di aree assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli  4  e  5,
purche' non venga diminuito il  livello  di  tutela  e  conservazione
cosi'  assicurato  alle  foreste  come  presidio  fondamentale  della
qualita' della vita. 
                               Art. 4 
 
                       Aree assimilate a bosco 
 
  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati
a bosco: 
    a) le formazioni  vegetali  di  specie  arboree  o  arbustive  in
qualsiasi stadio di  sviluppo,  di  consociazione  e  di  evoluzione,
comprese  le  sugherete  e  quelle  caratteristiche   della   macchia
mediterranea,  riconosciute  dalla  normativa  regionale  vigente   o
individuate dal  piano  paesaggistico  regionale  ovvero  nell'ambito
degli  specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati,  ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle  regioni  e
dai competenti organi territoriali del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  per  il  particolare  interesse
forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che  non
risultano gia' classificate a bosco; 
    b)  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per   le
finalita' di difesa idrogeologica del  territorio,  di  miglioramento
della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio  idrico,  di
conservazione della biodiversita',  di  protezione  del  paesaggio  e
dell'ambiente in generale; 
    c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite  monetizzazione,
in ottemperanza agli  obblighi  di  intervento  compensativo  di  cui
all'articolo 8, commi 3 e 4; 
    d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di interventi antropici,  di  danni  da  avversita'
biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa  di
trasformazioni  attuate   in   assenza   o   in   difformita'   dalle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
    e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del  bosco,  non
riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati  o  pascoli
arborati; 
    f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive
aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a  20  metri  che
interrompono  la  continuita'  del  bosco,  comprese  la   viabilita'
forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra
e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento  della
vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a
garantire l'efficienza delle opere stesse e che  non  necessitano  di
ulteriori atti autorizzativi. 
  2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956,  n.  759,
non si  applicano  le  definizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli  interventi  colturali
disciplinati  dalla  medesima  legge  e  da  specifiche  disposizioni
regionali. 
                               Art. 5 
 
               Aree escluse dalla definizione di bosco 
 
  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e
156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  non  rientrano
nella definizione di bosco: 
    a) le formazioni di origine  artificiale  realizzate  su  terreni
agricoli anche a seguito dell'adesione  a  misure  agro-ambientali  o
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola  comune
dell'Unione europea; 
    b) l'arboricoltura da legno, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera  n),  le  tartufaie  coltivate  di  origine  artificiale,   i
noccioleti e i castagneti  da  frutto  in  attualita'  di  coltura  o
oggetto di ripristino colturale, nonche' il bosco ceduo  a  rotazione
rapida  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera   k),   del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i  vivai,  compresi  quelli  siti  in  aree  non
forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi  del  decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree  non  forestali,
le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale,  gli  impianti
di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi,  i
filari e i gruppi di piante arboree; 
    d)  le  aree  soggette  a  misure  e  piani  di  eradicazione  in
attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014. 
  2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e
156 del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  non  sono
considerati  bosco,  esclusivamente  ai  fini  del  ripristino  delle
attivita' agricole e pastorali  o  del  restauro  delle  preesistenti
edificazioni,  senza  aumenti  di  volumetrie  e  superfici  e  senza
l'edificazione di nuove costruzioni: 
    a) le formazioni di specie arboree, associate  o  meno  a  quelle
arbustive, originate da processi naturali o artificiali  e  insediate
su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche  a  seguito  di
abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,
riconosciute  meritevoli   di   tutela   e   ripristino   dal   piano
paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di
collaborazione stipulati ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali  compenti  in  materia
agro-silvo-pastorale, ambientale e  paesaggistica  e  dai  competenti
organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, conformemente ai  criteri  minimi  nazionali
definiti ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  11,  e  fatti  salvi  i
territori gia' tutelati per subentrati interessi naturalistici; 
    b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come  paesaggi
rurali di interesse storico e inserite nel  «Registro  nazionale  dei
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze  tradizionali»,  istituito  presso  il   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    c) i manufatti e i nuclei rurali gia' edificati che  siano  stati
abbandonati e  colonizzati  da  vegetazione  arborea  o  arbustiva  a
qualunque stadio d'eta'. 
  3. Le fattispecie  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  2
continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione
degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole  e
pastorali autorizzati dalle strutture competenti. 
                               Art. 6 
 
              Programmazione e pianificazione forestale 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  e  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
e' approvata la  Strategia  forestale  nazionale.  La  Strategia,  in
attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e  2
e degli impegni assunti a  livello  internazionale  ed  europeo,  con
particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione  europea
COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed  in  continuita'  con  il
Programma quadro per il settore forestale,  definisce  gli  indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione  attiva  del
patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e  delle
sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la
filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita'
di  venti  anni  ed  e'  soggetta   a   revisione   e   aggiornamento
quinquennale. 
  2. In coerenza con la Strategia  forestale  nazionale  adottata  ai
sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i  propri  obiettivi  e
definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle
specifiche esigenze socio-economiche,  ambientali  e  paesaggistiche,
nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico,  di
mitigazione e di adattamento al  cambiamento  climatico,  le  regioni
adottano  Programmi  forestali  regionali  e  provvedono  alla   loro
revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri  e
degli indicatori da esse  stesse  individuati  tra  quelli  contenuti
nella Strategia forestale nazionale. 
  3. Le  regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di  comprensori
territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche,
economico-produttive o amministrative, piani forestali  di  indirizzo
territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e  alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle
attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva,  nonche'  al
coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di  cui  al
comma 6. L'attivita' di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta
anche in accordo tra piu' regioni ed  enti  locali  in  coerenza  con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani  forestali
di  indirizzo  territoriale  concorrono  alla  redazione  dei   piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145
del medesimo decreto legislativo. 
  4. All'approvazione dei piani forestali di  indirizzo  territoriale
di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione  di  cui
al punto A.20  dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
  5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,  garantiscono  e
curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo  territoriale,
anche attraverso le forme di sostituzione diretta  o  di  affidamento
della gestione previste all'articolo 12. Con  i  piani  forestali  di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: 
    a)  le  destinazioni  d'uso   delle   superfici   silvo-pastorali
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a  pianificazione,  i
relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione  necessari  alla  loro
tutela, gestione e valorizzazione; 
    b)  le  priorita'  d'intervento  necessarie  alla  tutela,   alla
gestione   e   alla   valorizzazione    ambientale,    economica    e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli  ricadenti  all'interno  del
territorio sottoposto a pianificazione; 
    c)  il  coordinamento  tra  i  diversi  ambiti   e   livelli   di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali  vigenti,
in  conformita'  con  i  piani  paesaggistici  regionali  e  con  gli
indirizzi di gestione  delle  aree  naturali  protette,  nazionali  e
regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e dei siti della Rete ecologica istituita ai  sensi  della  direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 
    d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio  del
bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita'  forestale
di cui all'articolo 9, e le azioni  minime  di  gestione,  governo  e
trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e  allo
sviluppo delle filiere forestali locali; 
    e) gli indirizzi di gestione  silvo-pastorale  per  la  redazione
degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. 
  6. Le regioni in attuazione dei Programmi  forestali  regionali  di
cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali  di  indirizzo
territoriale di cui al comma 3, ove  esistenti,  promuovono,  per  le
proprieta' pubbliche e private, la redazione  di  piani  di  gestione
forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
o sovraziendale di livello locale, quali strumenti  indispensabili  a
garantire la tutela, la valorizzazione e  la  gestione  attiva  delle
risorse  forestali.  Per  l'approvazione  dei   piani   di   gestione
forestale,  qualora  conformi  ai  piani   forestali   di   indirizzo
territoriale di cui al comma  3,  non  e'  richiesto  il  parere  del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento
della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato  A  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni
per la definizione dei criteri minimi nazionali di  elaborazione  dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei
piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
6,  al  fine  di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne   una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si  adeguano  alle
disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 
  8. Le regioni,  in  conformita'  a  quanto  statuito  al  comma  7,
definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione  e  controllo  dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei
piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui  al  comma
6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi  e
i termini per il loro  periodico  riesame,  garantendo  che  la  loro
redazione e  attuazione  venga  affidata  a  soggetti  di  comprovata
competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli
professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'. 
  9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e  incentivare
la gestione attiva razionale del  patrimonio  forestale,  le  regioni
possono prevedere un accesso prioritario  ai  finanziamenti  pubblici
per il settore  forestale  a  favore  delle  proprieta'  pubbliche  e
private e dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 
  10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio  rurale  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e  la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali  iscritti  nel  «Registro
nazionale dei paesaggi rurali di interesse  storico,  delle  pratiche
agricole e delle  conoscenze  tradizionali»  e  ricadenti  nei  Piani
forestali  di  indirizzo  territoriale   elaborati   dalle   regioni.
All'attuazione del presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
          Disciplina delle attivita' di gestione forestale 
 
  1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le  pratiche
selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,
gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli  interventi  di
prevenzione  degli  incendi  boschivi,   i   rimboschimenti   e   gli
imboschimenti,  gli  interventi  di  realizzazione,   adeguamento   e
manutenzione della viabilita' forestale al servizio  delle  attivita'
agro-silvo-pastorali e le opere di  sistemazione  idraulico-forestale
realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima  commercializzazione  dei  prodotti  legnosi   quali   tronchi,
ramaglie e cimali, se  svolta  congiuntamente  ad  almeno  una  delle
pratiche o degli interventi predetti. Tutte le  pratiche  finalizzate
alla   salvaguardia,   al   mantenimento,   all'incremento   e   alla
valorizzazione  delle  produzioni  non   legnose,   rientrano   nelle
attivita' di gestione forestale. 
  2. Lo Stato  e  le  regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  sostengono  e  promuovono  le  attivita'   di   gestione
forestale di cui al comma 1. 
  3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu'
idonee  al  trattamento  del  bosco,  alle   necessita'   di   tutela
dell'ambiente,   del   paesaggio   e   del   suolo,   alle   esigenze
socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose,  alle
esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio  forestale  anche
in  continuita'  con  le  pratiche  silvo-pastorali  tradizionali   o
ordinarie. 
  4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle  disposizioni  del
presente articolo, le attivita' di gestione  forestale  coerentemente
con le specifiche misure in materia di  conservazione  di  habitat  e
specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al
precedente  periodo  si   applica,   ove   non   gia'   autonomamente
disciplinate, anche alle superfici  forestali  ricadenti  all'interno
delle aree naturali protette di cui  all'articolo  2  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti  della  Rete  ecologica
istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21
maggio 1992 e di altre aree di  particolare  pregio  e  interesse  da
tutelare. 
  5. Nell'ambito delle attivita' di  gestione  forestale  di  cui  al
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo
i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: 
    a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni
ai fini della difesa fitosanitaria, del  ripristino  post-incendio  o
per altri motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o  artificiale
del bosco; 
    b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui  non  matricinati,  fatti
salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti  dai  piani
di gestione forestale o dagli  strumenti  equivalenti,  nel  rispetto
delle disposizioni di  cui  agli  articoli  146  e  149  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche'  siano  trascorsi  almeno
cinque  anni  dall'ultimo  intervento,  sia   garantita   un'adeguata
distribuzione  nello  spazio  delle  tagliate  al  fine  di   evitare
contiguita' tra le stesse, e  a  condizione  che  sia  assicurata  la
rinnovazione naturale o artificiale del bosco; 
    c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi  governati  o
avviati a fustaia in  boschi  governati  a  ceduo,  fatti  salvi  gli
interventi autorizzati dalle regioni  e  volti  al  mantenimento  del
governo a ceduo in presenza di adeguata  capacita'  di  rigenerazione
vegetativa, anche  a  fini  ambientali,  paesaggistici  e  di  difesa
fitosanitaria,  nonche'  per  garantire   una   migliore   stabilita'
idrogeologica dei versanti. 
  6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme  nazionali  e
regionali  vigenti,  gli  interventi  di  ripristino  obbligatori  da
attuare in  caso  di  violazioni  delle  norme  che  disciplinano  le
attivita'  di  gestione   forestale,   comprese   le   modalita'   di
sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica ovvero mediante affidamento ad enti  delegati  dalle  stesse
per la gestione forestale,  dei  lavori  di  ripristino  dei  terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione  temporanea  e
comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'.  Nel  caso
in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un  danno
o un  danno  ambientale  ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  del
Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva  e  della
relativa normativa interna di recepimento. 
  7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  e'  vietata   la
sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie
esotiche.  Le  regioni  favoriscono   la   rinaturalizzazione   degli
imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone  rare  e
sporadiche,  nonche'  il  rilascio  di   piante   ad   invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo,  senza  compromettere
la stabilita' delle formazioni forestali e  in  particolare  la  loro
resistenza agli incendi boschivi. 
  8. Le regioni, coerentemente con quanto  previsto  dalla  Strategia
forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659  del  20  settembre
2013, promuovono sistemi di pagamento  dei  servizi  ecosistemici  ed
ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale
sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei
servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli
accordi  contrattuali.  I  criteri  di  definizione  dei  sistemi  di
remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano
essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.
221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo
70. 
  9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma  8,  deve  avvenire
anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: 
    a)  la  volontarieta'  dell'accordo,  che  dovra'   definire   le
modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; 
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle
condizioni ordinarie di offerta dei servizi; 
    c) la permanenza delle  diverse  funzioni  di  tutela  ambientale
presenti prima dell'accordo. 
  10.  Le  pratiche  selvicolturali  previste  dagli   strumenti   di
pianificazione forestale vigenti,  condotte  senza  compromettere  la
stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso  al
taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa  l'ordinaria  gestione
del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la  rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto
e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a  buona
pratica forestale e assoggettabili agli impegni  silvo-ambientali  di
cui al comma 8. 
  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e il Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di  criteri
minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attivita'  agropastorali  preesistenti  per  le  superfici   di   cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a).  Le  regioni  si  adeguano  alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 
  12. Con i  piani  paesaggistici  regionali,  ovvero  con  specifici
accordi di collaborazione stipulati tra le  regioni  e  i  competenti
organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli  interventi  previsti  ed
autorizzati dalla  normativa  in  materia,  riguardanti  le  pratiche
selvicolturali, la  forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di
bonifica, antincendio e di conservazione,  da  eseguirsi  nei  boschi
tutelati ai  sensi  dell'articolo  136  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con  i
valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi  di  cui
al periodo precedente, vengono  definiti  nel  rispetto  delle  linee
guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle  aree
ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dei  beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  13.  Le  pratiche  selvicolturali,  i   trattamenti   e   i   tagli
selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),  eseguiti
in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed  alle  norme
regionali, sono equiparati ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo
149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. 
                               Art. 8 
 
              Disciplina della trasformazione del bosco 
                        e opere compensative 
 
  1. Ogni intervento che comporti  l'eliminazione  della  vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attivita' diverse dalla
gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce
trasformazione del bosco. 
  2. E' vietato ogni  intervento  di  trasformazione  del  bosco  che
determini un danno o un danno ambientale  ai  sensi  della  direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di  recepimento  e  che
non sia stato preventivamente autorizzato,  ove  previsto,  ai  sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,
delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero  ai  fini
del  ripristino  delle  attivita'  agricole  tradizionali   e   della
realizzazione  di  opere  di  rilevante  interesse  pubblico   e   di
viabilita' forestale connessa alle attivita'  selvicolturali  e  alla
protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del
bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di
stabilita' dei terreni,  di  regime  delle  acque,  di  difesa  dalle
valanghe  e  dalla  caduta  dei   massi,   di   conservazione   della
biodiversita' e di tutela della pubblica incolumita'. 
  3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto  del  presente
articolo deve essere compensata  a  cura  e  spese  del  destinatario
dell'autorizzazione alla trasformazione. Le  regioni  stabiliscono  i
criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per
gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di
ripristino obbligatori da applicare in caso di  eventuali  violazioni
all'obbligo di compensazione. Le  regioni,  sulla  base  delle  linee
guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre
i casi di esonero dagli interventi  compensativi.  La  trasformazione
del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai  sensi  del
comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della  direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. 
  4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione  del
bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della
direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere  e  servizi
di: 
    a) miglioramento e restauro  dei  boschi  esistenti  nonche'  del
paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano; 
    b) rimboschimenti e creazione di  nuovi  boschi  su  terreni  non
boscati e in aree  con  basso  coefficiente  di  boscosita',  tramite
l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale
e certificata,  anche  al  fine  di  ricongiungere  cenosi  forestali
frammentate e comunque in  conformita'  alle  disposizioni  attuative
della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del  22  dicembre  1999.  I
nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi  di  compensazione
sono equiparati a bosco; 
    c)  sistemazioni  idraulico-forestali   o   idraulico-agrarie   o
realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al  servizio
del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio,  che
rispettino  i  criteri  e  requisiti  tecnici   adottati   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2; 
    d) prevenzione  di  incendi  boschivi  e  di  rischi  naturali  e
antropici; 
    e)  altre  opere,  azioni  o  servizi  compensativi  di  utilita'
forestale   volti   a   garantire   la   tutela   e    valorizzazione
socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il
riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche piu' sensibili. 
  5. I richiedenti l'autorizzazione alla  trasformazione  del  bosco,
presentano i progetti delle opere o  dei  servizi  compensativi  alle
regioni  che  individuano  le  aree  dove  dovra'  essere  effettuato
l'intervento a cura e spese del destinatario.  Ove  non  diversamente
previsto dalla legislazione regionale,  tali  aree  sono  individuate
all'interno del  medesimo  bacino  idrografico  nel  quale  e'  stata
autorizzata la trasformazione  del  bosco.  Ai  fini  dell'esecuzione
degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di
adeguate garanzie. 
  6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi  compensativi,
le  regioni  possono  prevedere,  relativamente  agli  interventi  di
trasformazione del bosco che non determinino  un  danno  o  un  danno
ambientale ai sensi  della  direttiva  2004/35/CE,  che  il  soggetto
autorizzato versi in uno  specifico  fondo  forestale  regionale  una
quota almeno  corrispondente  all'importo  stimato  dell'opera  o  al
servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma  alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se  ricadenti
in altri  bacini  idrografici,  considerando  gli  eventuali  aspetti
sperequativi tra l'area in cui e' realizzata  la  trasformazione  del
bosco e gli interventi compensativi. 
  7. I boschi aventi funzione di protezione diretta  di  abitati,  di
beni e infrastrutture strategiche, individuati e  riconosciuti  dalle
regioni, non possono essere trasformati e non puo' essere  mutata  la
destinazione d'uso del suolo, fatti salvi  i  casi  legati  a  motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico  nonche'  le  disposizioni
della direttiva 2004/35/CE e  della  relativa  normativa  interna  di
recepimento. 
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono adottate linee  guida  per  la  definizione  di  criteri  minimi
nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma
3. Le regioni si adeguano alle  disposizioni  di  cui  al  precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. 
                               Art. 9 
 
                Disciplina della viabilita' forestale 
           e delle opere connesse alla gestione del bosco 
 
  1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera f), e' volta a garantire la salvaguardia ambientale,
l'espletamento  delle  normali  attivita'  agro-silvo-pastorali,   la
tutela e la gestione  attiva  del  territorio,  la  sorveglianza,  la
prevenzione  e  l'estinzione  degli  incendi  boschivi,   il   pronto
intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e  antropica,
le attivita' di  vigilanza  e  di  soccorso,  gli  altri  compiti  di
interesse  pubblico,  la  conservazione  del  paesaggio  tradizionale
nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni  per  la
definizione dei criteri  minimi  nazionali  inerenti  gli  scopi,  le
tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive  della  viabilita'
forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla  gestione  dei
boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. 
  3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2. 
                               Art. 10 
 
                       Promozione ed esercizio 
             delle attivita' selvicolturali di gestione 
 
  1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano  nel
settore  forestale  e  ambientale,   della   selvicoltura   e   delle
utilizzazioni  forestali,  nella   gestione,   difesa,   tutela   del
territorio e  nel  settore  delle  sistemazioni  idraulico-forestali,
nonche' nel settore della prima trasformazione e  commercializzazione
dei prodotti legnosi quali tronchi,  ramaglie  e  cimali,  se  svolta
congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui
all'articolo  7,  comma  1.  Promuovono  altresi'  la  formazione   e
l'aggiornamento professionale  degli  operatori,  anche  al  fine  di
garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi  o
albi delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi  nei
settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a
seconda della diversa natura giuridica delle  imprese  tenendo  anche
conto delle loro capacita' tecnico-economiche e  della  tipologia  di
prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per  le
imprese  agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  codice   civile,
coerentemente con i criteri minimi  nazionali  di  cui  al  comma  8,
lettera a). 
  3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui  all'articolo  80  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui
al comma  2  possono  iscriversi  le  imprese,  in  forma  singola  e
associata,  che   siano   in   possesso   dei   requisiti   generali,
professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle  attivita'
di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono  essere
partecipate anche dai proprietari di  aree  agro-silvo-pastorali.  La
partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga  al
disposto di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175. 
  4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia  di
contratti pubblici, dettano norme  per  la  concessione  in  gestione
delle superfici forestali  pubbliche  agli  operatori  iscritti  agli
elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici  o
privati, al fine di favorirne la gestione attiva,  assicurandosi  che
resti  inalterata  la  superficie,  la  stabilita'  ecosistemica,  la
destinazione  economica   e   la   multifunzionalita'   dei   boschi.
Costituisce  titolo  preferenziale  ai  fini  della  concessione   in
gestione delle superfici forestali pubbliche,  la  partecipazione  di
imprese iscritte negli elenchi o negli albi di  cui  al  comma  2  ed
aventi centro aziendale  entro  un  raggio  di  70  chilometri  dalla
superficie forestale oggetto di concessione. 
  5. Al fine di garantire  la  tutela  e  la  gestione  attiva  delle
risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi  abbandonati
e la ricostituzione di unita' produttive  economicamente  sostenibili
in  grado  di  favorire  l'occupazione,   la   costituzione   ed   il
consolidamento  di  nuove  attivita'  imprenditoriali,   le   regioni
promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei  terreni
pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,   nonche'   la
costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative
che operano prevalentemente in  campo  forestale  o  ad  altre  forme
associative tra i proprietari e i titolari della  gestione  dei  beni
terrieri,  valorizzando   la   gestione   associata   delle   piccole
proprieta', i demani, le proprieta' collettive e gli usi civici delle
popolazioni. 
  6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via
prevalente,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi   in   ambito
forestale e lavori nel settore della selvicoltura,  ivi  comprese  le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati  agli  imprenditori
agricoli.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le
condizioni di equiparazione di cui al presente comma. 
  7. Le regioni definiscono coerentemente  con  i  criteri  nazionali
minimi di cui al comma 8, lettera b), i  criteri  per  la  formazione
professionale degli operatori forestali e i  requisiti  professionali
minimi per l'esecuzione degli interventi  di  gestione  forestale  in
relazione alla loro natura e complessita'. 
  8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, adottato d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione: 
    a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli  elenchi  o
albi regionali di cui al comma 2; 
    b) dei criteri minimi nazionali per la  formazione  professionale
degli operatori forestali e  per  l'esecuzione  degli  interventi  di
gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con  gli  indirizzi
europei. 
  9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate  ai  sensi  del
comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri,
gli elenchi o gli albi gia' istituiti  dalle  regioni  conservano  la
propria efficacia. 
  10.  Le  regioni  promuovono  la  certificazione  volontaria  della
gestione forestale  sostenibile  e  la  tracciabilita'  dei  prodotti
forestali,  l'utilizzo  di  prodotti  forestali   certificati   nelle
politiche  di  acquisto  pubblico  nonche'  la  valorizzazione  della
bioeconomia forestale e delle produzioni legnose  e  non  legnose  di
qualita', con particolare attenzione ai  servizi  ambientali  forniti
dagli ecosistemi forestali. 
  11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
d'intesa con le regioni e le province  autonome,  intraprende  azioni
volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti  in  legno
di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,
del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005,
del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del  Consiglio  del
20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli  7  e
10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
  12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono  esonerate
dall'obbligo di  iscrizione  al  registro  degli  operatori  previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 
  13. All'attuazione del presente articolo si fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  14. Continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  all'articolo  15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  ed  all'articolo  2,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                               Art. 11 
 
              Prodotti forestali spontanei non legnosi 
 
  1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica  dei  prodotti
forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e  non  alimentare,
definiscono adeguate modalita' di gestione,  garantiscono  la  tutela
della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano  la  raccolta
nel rispetto dei diritti riconosciuti ai  soggetti  titolari  di  uso
civico,  differenziando   tra   raccoglitore   per   auto-consumo   e
raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa  specifica  di
settore. 
  2. I diritti di uso  civico  di  raccolta  dei  prodotti  forestali
spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta  occasionale  non
commerciale,  qualora  non  diversamente  previsto  dal  singolo  uso
civico. 
                               Art. 12 
 
                Forme di sostituzione della gestione 
             e di conferimento delle superfici forestali 
 
  1.   Per    la    valorizzazione    funzionale    del    territorio
agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico,  la
prevenzione e il contenimento  del  rischio  incendi  e  del  degrado
ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle  condizioni  di
sicurezza  in  caso  di  rischi  per  l'incolumita'  pubblica  e   di
instabilita'  ecologica  dei  boschi,  e   promuovono   il   recupero
produttivo delle  proprieta'  fondiarie  frammentate  e  dei  terreni
abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse
in stato di abbandono. 
  2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui
al comma 1 provvedono coordinatamente  e  in  accordo  con  gli  enti
competenti alla realizzazione degli interventi di gestione  necessari
per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri
terreni. 
  3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere  gli  interventi
di cui al comma 2 o non  sia  possibile  raggiungere  un  accordo  o,
ancora, nel caso di terreni silenti,  le  regioni  possono  procedere
all'attuazione degli interventi di  gestione  previsti  conformemente
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici,  con  forme
di sostituzione diretta o  affidamento  della  gestione  dei  terreni
interessati e delle  strutture  ivi  presenti  a  imprese,  consorzi,
cooperative di cui  all'articolo  10,  comma  5,  ad  altri  soggetti
pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle
stesse  per  la  gestione  forestale,  privilegiando  l'imprenditoria
giovanile. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  le  regioni
provvedono: 
    a)  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   per
l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli  interventi  di
gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni
dei  boschi  e  delle  loro  funzioni   protettive,   ambientali   ed
economiche, anche nell'ambito e  in  attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione forestale di cui all'articolo 6; 
    b) alla definizione degli accordi con i proprietari  dei  terreni
interessati e all'individuazione degli strumenti piu' idonei  per  la
realizzazione degli interventi  di  gestione  forestale  da  attuare,
nonche'  alla  definizione   delle   eventuali   procedure   per   la
sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3
al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei  boschi  e  le
loro funzioni protettive, ambientali ed economiche; 
    c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il  calcolo
e il riconoscimento  degli  eventuali  frutti,  al  netto  dei  costi
sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di  gestione
forestale  previsti  per  i  terreni  la  cui  proprieta'   non   sia
individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5. 
  5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti  di  cui  al
comma 4, lettera c), per un periodo massimo di  2  anni  a  decorrere
dalla disponibilita' degli stessi. Decorso il termine di cui al primo
periodo, in  assenza  di  richiesta  di  liquidazione  da  parte  dei
legittimi  proprietari  delle  superfici,  i  frutti  possono  essere
impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti
garantire   la    valorizzazione    ambientale,    paesaggistica    e
socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da  cui
i frutti sono stati  ricavati.  Le  opere  e  i  servizi  di  cui  al
precedente  periodo  devono  prevedere  attivita'  di  gestione,   di
prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e  di
ripristino dei danni causati da calamita' naturali  o  da  eventi  di
eccezionale gravita', nonche' interventi fitosanitari in aree colpite
da gravi od estese infestazioni. 
                               Art. 13 
 
               Materiale forestale di moltiplicazione 
 
  1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini
forestali e' certificata in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo 10 novembre  2003,  n.  386.  Il  medesimo  materiale  di
moltiplicazione deve essere  in  condizioni  fito-sanitarie  conformi
alle normative di settore  ed  adeguato  alle  condizioni  ambientali
della stazione di impianto. 
  2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base  previsti
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in
cui vengono iscritti i  materiali  forestali  di  base  presenti  nel
proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri  di
cui al primo periodo il registro  nazionale  dei  materiali  di  base
conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. 
  3. Al fine di tutelare la biodiversita'  del  patrimonio  forestale
nazionale, in relazione  alle  competenze  previste  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  i  Centri
nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco
Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e  la
conservazione della biodiversita' forestale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati  ulteriori  centri
rispetto a quelli di cui al primo  periodo,  in  numero  e  modalita'
sufficienti  a  rappresentare  zone  omogenee  dal  punto  di   vista
ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di  Centri  nazionali
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. 
  4. I centri di cui al comma 3 sono  abilitati  alla  certificazione
ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali  e  possono
coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e
dei materiali di base collaborando con  i  centri  di  ricerca  e  le
istituzioni  europee  e  nazionali  che  operano  nel   campo   della
conservazione delle risorse genetiche forestali. 
  5. La Commissione  tecnica  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo del  10  novembre  2003,  n.  386,  istituita  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  redige,
conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali  di  base  di
cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale  nazionale,
secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  6. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
                               Art. 14 
 
                            Coordinamento 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
elabora specifiche linee di programmazione,  di  coordinamento  e  di
indirizzo in materia di politica forestale nazionale,  in  attuazione
della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con  la  normativa
europea e gli impegni assunti in sede  europea  e  internazionale  in
materia  di  ambiente,  paesaggio,  clima,  energia  e  sviluppo   in
coordinamento con i Ministeri competenti. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e  indirizzo
nazionale  in  materia  di  programmazione,  di  pianificazione,   di
gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre  che  di
sviluppo delle filiere forestali,  anche  ai  fini  della  promozione
degli interessi nazionali del settore  a  livello  internazionale  ed
europeo. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' istituire  un  tavolo  di  settore  al  fine  di  migliorare  la
governance dei processi decisionali per  lo  sviluppo  delle  filiere
forestali. Le regioni e le  province  autonome,  possono  promuovere,
coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore  o  filiera
al fine di garantire il coordinamento territoriale o  settoriale  per
la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale  e  per
lo sviluppo delle diverse  componenti  delle  filiere  forestali.  Il
Ministero puo' parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato. 
  4. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi  di  cui  al
comma 3 non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',
emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. 
                               Art. 15 
 
                 Monitoraggio, statistiche, ricerca, 
                      formazione e informazione 
 
  1.  A  fini  statistici,  di  inventario  e  di  monitoraggio   del
patrimonio forestale nazionale  e  delle  filiere  del  settore,  nel
rispetto degli  impegni  internazionali  e  degli  standard  definiti
dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle  Nazioni  Unite,  la
definizione di foresta e' quella adottata dall'Istituto nazionale  di
statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio. 
  2.  In  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il
coordinamento,   l'armonizzazione   e   la   digitalizzazione   delle
informazioni  statistiche  e  cartografiche  inerenti  al  patrimonio
forestale, la gestione delle attivita' di settore e  le  sue  filiere
produttive,  nonche'  delle  informazioni  di  carattere   ambientale
inerenti la materia forestale. Tale attivita' e'  svolta  sentiti  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  il
Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  e  con
l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Al  fine  di  facilitare  una
migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali    promuove
l'elaborazione di criteri  per  la  realizzazione  della  cartografia
forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito  istituzionale
del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2003.  A  tale
attivita' si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
predispone altresi' un rapporto pubblico periodico  sullo  stato  del
patrimonio forestale nazionale,  del  settore  e  delle  sue  filiere
produttive  coerentemente  con  gli  standard   di   monitoraggio   e
valutazione definiti dal processo pan-europeo  Forest  Europe  e  con
quelli forniti  dall'Unione  europea  e  dalle  organizzazioni  delle
Nazioni Unite. Il rapporto e' pubblicato sul sito  istituzionale  del
Ministero ed e' comunicato alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato
della Repubblica. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
promuove,  anche  avvalendosi  dei  propri  enti  strumentali  ed  in
collaborazione con le Universita', gli  enti  di  ricerca  nazionali,
europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo  sviluppo  della
ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformita' al
Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo,
alimentare forestale e alle disposizioni del decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 454. 
  5. Le regioni possono promuovere d'intesa con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  forme  di  coordinamento
interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei
titoli  e  dei  crediti  formativi   nell'ambito   della   formazione
professionale  e  dell'aggiornamento  tecnico  degli  operatori   del
settore forestale. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
anche d'intesa con le  regioni,  puo'  promuovere  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita' di
informazione  e  divulgazione  pubblica  nonche'  di   educazione   e
comunicazione sul significato  e  ruolo  del  bosco,  della  gestione
forestale, delle filiere produttive  e  dei  servizi  generati  dalle
foreste e della loro razionale gestione, in favore della societa'. 
                               Art. 16 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  alla  rubrica  dell'articolo  7,  dopo  le  parole:   «alberi
monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis.  Sono  considerati  boschi  vetusti  le  formazioni  boschive
naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  che  per  eta',  forme  o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche,  culturali  e  spirituali  presentino  caratteri   di
preminente interesse, tali da richiedere  il  riconoscimento  ad  una
speciale azione di conservazione.»; 
    c) all'articolo 7, il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  alla  cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio,  con  la  specificazione  della
localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'  chiunque  vi  abbia
interesse  possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli
alberi monumentali  e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.»; 
    d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le
regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale  di  cui  al
comma 1 e di boschi vetusti di cui  al  comma  1-bis,  effettuano  la
raccolta dei dati risultanti dal censimento  operato  dai  comuni  e,
sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi  regionali  e
li trasmettono al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. L'inottemperanza o la persistente  inerzia  delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.». 
  2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
Per l'iscrizione dei  cloni  di  pioppo  al  registro  nazionale  dei
materiali di base, e'  competente  l'Osservatorio  nazionale  per  il
pioppo,  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  che  sostituisce  nelle  sue  funzioni   la
Commissione nazionale per il pioppo di  cui  alla  legge  3  dicembre
1962, n. 1799, e che  riferisce  del  suo  operato  alla  commissione
tecnica.  Dalla  partecipazione  all'Osservatorio  nazionale  per  il
pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di
presenza,  indennita',  emolumenti  ne'   rimborsi   spese   comunque
denominati.»; 
    b) all'articolo 13, comma 2, le parole:  «della  Comunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione  europea»;  all'articolo  13,
comma 3, le parole: «nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Unione europea»; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Commissione tecnica). -  1.  Con  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso il  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  la   Commissione   tecnica   che
sostituisce la commissione tecnico - consultiva di  cui  all'articolo
16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 
  2. La Commissione tecnica di cui  al  comma  1  e'  coordinata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. La Commissione tecnica di cui al comma 1  supporta  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  nello  svolgimento
delle funzioni di  indirizzo  e  raccordo  generale  tra  i  soggetti
istituzionali competenti,  garantendo  altresi'  lo  svolgimento  dei
compiti previsti dal presente  decreto.  La  Commissione  tecnica  in
particolare verifica e, se del caso, aggiorna: 
    a) i modelli di registro di carico e scarico di cui  all'articolo
5, comma 2; 
    b) le modalita'  di  raccolta  dei  dati  sulla  consistenza  del
materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; 
    c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo  8,
comma 12; 
    d)  i  criteri  per  l'individuazione   e   la   rappresentazione
cartografica delle regioni di provenienza, di  cui  all'articolo  10,
comma 4; 
    e)  i   criteri,   cui   devono   rispondere   i   materiali   di
moltiplicazione importati  a  garanzia  dell'equivalenza  qualitativa
rispetto  ai  materiali  prodotti   nell'Unione   europea,   di   cui
all'articolo 13, comma 3; 
    f) il peso minimo dei campioni di  sementi  da  prelevare  per  i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; 
    g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1. 
  4. I documenti di cui al comma 3 sono  adottati,  con  uno  o  piu'
decreti,  dal  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da  nove  membri,
come di seguito specificato: 
    a) un rappresentante del mondo scientifico universitario  esperto
in vivaistica forestale designato di concerto tra il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    b) tre rappresentanti delle regioni e  delle  province  autonome,
esperti del settore, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    c) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno; 
    d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    e) un  rappresentante  dei  produttori  privati,  nominato  dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Le  funzioni  di  coordinamento  e  di
segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un
funzionario della competente struttura del Ministero. I membri  della
Commissione eleggono al proprio interno il Presidente  e  definiscono
un regolamento di funzionamento. 
  7. Ai componenti della Commissione tecnica non  spettano  compensi,
gettoni  di  presenza,  indennita',  emolumenti  ne'  rimborsi  spese
comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.». 
  3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, contenuti  in  altri  testi  normativi,  sono  da  intendersi
riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto. 
                               Art. 17 
 
               Disposizioni applicative e transitorie 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono  alle
finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti
speciali e  delle  relative  norme  di  attuazione,  nell'ambito  dei
rispettivi ordinamenti. 
  2. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  ministeriali  e  delle
disposizioni di indirizzo elaborate ai  sensi  del  presente  decreto
restano valide  le  eventuali  normative  di  dettaglio  nazionali  e
regionali vigenti. 
                               Art. 18 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato. 
                               Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 aprile 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio  dei   ministri   e,   ad
                                  interim, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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