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Silenzio assenso permesso costruire - TAR Calabria

Pubblico
Venerdì, 23 Febbraio, 2018 - 18:15

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), sentenza n. 491 del 21 febbraio 2018, sul silenzio assenso sul permesso di costruire
 
Massima 
 
Al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2018 e n. 384 e 17/06/2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29/05/2014, n. 2972). 
 
N. 00491/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2018 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2018, proposto da: 
omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Purificato N. 18; 
contro
Comune di Squillace, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto di permesso a costruire del 14.11.2017 n° 007024 del Comune di Squillace, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da liquidarsi nella misura che sarà precisata in via istruttoria (anche ove occorra a seguito di consulenza), ovvero equitativamente.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
Premesso che, al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2018 e n. 384 e 17/06/2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29/05/2014, n. 2972);
Rilevato, di conseguenza, che è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2018 e 17/06/2015, n. 1095);
Ritenuto che al 14/11/2018 – data di adozione del formale provvedimento di rigetto – era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal 07/07/2017 – data di completamento della documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire in data 28/03/2017 –, risultando in atti sull’area né l’esistenza di vincoli diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla-osta in data 25/05/2017, né l’adozione di una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7;
Considerato, pertanto, che l’atto impugnato, con cui il comune di Squillace ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente fondato;
Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per decidere in forma semplificata;
Rilevato che le spese del processo possono essere compensate, stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di permesso di costruire n. 7024/2017.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Emiliano Raganella, Primo Referendario
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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