Preavviso rigetto e SCIA: rapporti
Pubblico
Venerdì, 23 Febbraio, 2018 - 11:53
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Terza), sentenza n. 95 del 31 gennaio 2018, sulla non necessità di preavviso di rigetto in caso di controllo su SCIA.
Massima
La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - induce ad escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Campania Napoli n. 3896/2017, T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489). Il denunciante la SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione. In assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’amministrazione (T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 04/03/2016, n. 79).
N. 00095/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2017, proposto da:
OMISSIS rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar;
contro
Comune di Ponso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar;
nei confronti di
OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Comune di Ponso, Sportello Unico Attività Produttive protocollo n. 263/2017 del 31/01/2017, avente ad oggetto “Pratica Sportello Unico Attività Produttive codice pratica: SCTLLL62R42G167N-24112016-1201 per “Manutenzione Straordinaria senza modifiche strutturali art. 6 comma 2 lett. A) e bis) DPR 380/2001 (C.I.L.A.)”. Richiedente OMISSIS tato l'avvio e/o la prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto codice …..con cui sono stati segnalati l'avvio di un'attività di allevamento avicolo e la realizzazione degli interventi edilizi a ciò funzionali;
nonche' per la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. del Comune di Ponso a risarcire il danno patito dalla ricorrente, quantomeno nella misura di € 1.000.000,00, salvo maggiore conteggio, e con espressa riserva di dimostrazione del maggior danno in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Scotton, in data 6 dicembre 2016, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni di Megliadina una segnalazione relativa a un intervento di “Manutenzione straordinaria senza modifiche strutturali ex art. 6 comma 2 lett. a) e bis) DPR 380/2001 (C.I.L.A.)” da eseguirsi su quattro capannoni agricoli dismessi, promessi in vendita alla ricorrente dal sig. Giuseppe Molon.
Il responsabile del SUAP del Comune di Ponso, rilevato che dal contenuto della documentazione presentata dalla sig.ra OMISSIS- e in particolare dalla Relazione tecnica descrittiva dell’intervento e dei processi produttivi e dalla scheda informativa inviata alla ULSS in tema di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’”allevamento di pollame e ed altri volatili - emergeva l’intenzione della ricorrente non solo di realizzare un intervento edilizio di manutenzione straordinaria dei quattro capannoni in via di acquisizione, ma anche di “segnalare” l’avvio di un’attività produttiva di allevamento avicolo nel medesimo compendio immobiliare, ha comunicato alla sig.ra OMISSIS il divieto di avvio e/o prosecuzione dell’attività di cui sopra per violazione delle distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili singole e concentrate (di cui al punto 6 dell’Allegato A alla DGR n. 856/2012) e violazione “con specifico riferimento all’allevamento suinicolo dell’azienda agricola OMISISS” delle distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici (di cui al punto 4, Tabella 1, degli atti di indirizzo regionali approvati con DGR n. 3178/2004); distanze che nel caso di specie dovevano necessariamente essere rispettate, venendo in considerazione un “nuovo allevamento” e non un “allevamento esistente”.
La sig.ra OMISSIS ha impugnato il suddetto provvedimento inibitorio, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare sostenendo: l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina regionale relativa alle distanze minime tra insediamenti zootecnici e tra questi e le residenze civili, in quanto l’allevamento in questione dovrebbe considerarsi “esistente”; la tardività del provvedimento inibitorio assunto in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90; nonché ulteriori violazioni di carattere procedurale, quali la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la tardiva contestazione delle carenza istruttorie rilevate e la violazione del principio del soccorso istruttorio.
Sulla scorta delle suesposte doglianze ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato nonché il risarcimento del danno, quantificato in un milione di euro.
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente, contrastando analiticamente le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento in quanto, come già evidenziato nella fase cautelare di giudizio, l’attività di allevamento della ditta OMISSIS, dante causa della OMISSIS, risulta essere di fatto cessata da oltre tre anni (è pacifico e incontestato che i capannoni siano dismessi e inutilizzati da oltre tre anni e che in tale periodo non vi siano stati “accasamenti” di animali), sicchè essa avrebbe dovuto essere cancellata dall’elenco delle ditte attive. L’attività che la ricorrente intende svolgere, valutata secondo un canone di effettività e non secondo criteri meramente nominalistici, deve pertanto qualificarsi come una “nuova attività” e non come prosecuzione di un’attività esistente, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla necessità che l’allevamento intensivo rispetti determinate distanze minime dalle abitazioni e da altri allevamenti zootecnici, che i locali rispettino le norme igienico-sanitarie, etc.
Il provvedimento inibitorio adottato dal Comune non può dirsi tardivo poiché la SCIA non risulta riferibile alla sola attività edilizia, in quanto volta a segnalare anche l’avvio di un’attività di allevamento intensivo nel medesimo compendio immobiliare (arg. in base alla Relazione tecnica descrittiva dell’intervento e dei processi produttivi e alla scheda informativa inviata alla ULSS in tema di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’”allevamento di pollame e ed altri volatili): non era, pertanto, applicabile il termine di 30 giorni previsto dal comma 6 bis dell’art. 19 della L. 241/90, bensì quello di 60 giorni previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - induce ad escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Campania Napoli n. 3896/2017, T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489). Il denunciante la SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione. In assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’amministrazione (T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 04/03/2016, n. 79).
Il soccorso istruttorio non era attivabile dalla P.A. in quanto l’impugnato provvedimento inibitorio è fondato non su carenze documentali, bensì sulla violazione delle distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e tra insediamenti zootecnici e residenze previste dalla disciplina regionale.
La reiezione della domanda di annullamento comporta per tabulas il rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Rinaldi Claudio Rovis