Obbligo di provvedere su istanza pianificazione urbanistica
Pubblico
Venerdì, 5 Gennaio, 2018 - 16:20
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 4 del 3 gennaio 2018, sull’obbligo di provvedere su istanza di pianificazione urbanistica
N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto da:
OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Marietta Gaudiosi n. 6;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mea, Maria Grazia Graziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Mea in Salerno, via Roma – Palazzo di Città;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Consorzio A.S.I. (Area Per Lo Sviluppo Industriale) di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via M. Testa, n. 8;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza in data 6.10.2016 volta a definire urbanisticamente suoli di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno e del Consorzio A.S.I. (Area Per Lo Sviluppo Industriale) di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in subiecta materia, la sentenza è resa in forma semplificata (art.117, c. 2, c.p.a.);
Ritenuto che i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni evocate in giudizio sull’istanza formulata in data 6.10.2016, volta a “rimuovere il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” impresso alle aree di proprietà dei richiedenti, procedendo all’adozione di tutti gli atti necessari a concludere il relativo procedimento e, comunque, alla quantificazione e corresponsione della dovuta indennità ex art. 39 DPR n.327/01, oltre interessi”;
Considerato che i ricorrenti assumevano, nell’istanza sopra indicata, di essere comproprietari di suoli distinti in catasto al fg. 52, p.lle 562 e 563, ex 87/b, ricadenti nell’Area industriale di Salerno e ricompresi nel Piano regolatore consortile approvato con DPGRC n.1145 del 30.1.1996, la cui validità decennale, in scadenza al 30.4.2006, è stata prorogata per altri tre anni dall’art. 10, comma 9, della LRC n.16/98, e cioè fino al 30.4.2009; che nessun ulteriore atto era intervenuto, fatta eccezione per la delibera di G.C. n.1097 del 5.8.2004, recante avvio di nuova procedura per la realizzazione del Centro Fieristico Multifunzionale da parte del Comune di Salerno; che più volte i ricorrenti avevano sollecitato la rimozione del vincolo di destinazione ad uso pubblico, con costituzione in mora per il pagamento dell’indennità ex art. 39 DPR 327/2001;
Rilevato che le dette circostanze erano ribadite nel ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni;
Considerato che, nella sostanza, i ricorrenti assumono, alternativamente, l’intervenuta decadenza del vincolo a suo tempo impresso, ovvero la sua intervenuta reiterazione senza quantificazione della pertinente indennità;
Considerato che, in relazione alle istanze così proposte, le Amministrazioni intimate si sono così pronunciate:
il Settore trasformazione urbanistiche del Comune di Salerno, assumendo l’incompetenza del Comune alla pianificazione delle aree comprese nel Piano territoriale Consortile dell’Area di Sviluppo Industriale ASI di Salerno (giusta nota 24.2.2016, prot.n. 32194, in risposta a precedente istanza del 17.2.2016, formulata nell’interesse dei ricorrenti);
il Consorzio ASI, sostenendo l’inammissibilità dell’istanza da ultimo prodotta, non potendosi attivare una procedura di variante puntuale alla zonizzazione, attesa l’asserita attuale destinazione del lotto in questione a “standard zona a uso pubblico”, con conseguente necessità di “rivisitazione dell’intera area dell’agglomerato” e risoluzione della questione solo “all’esito dell’inserimento della problematica nell’ambito di una futura variante urbanistica generale alla zonizzazione già prevista dall’Amministrazione Provinciale, ai sensi della L.R. 16/04, a mezzo di Conferenza Permanente attivata presso la stessa Provincia per le varianti ai Piani Regolati Consortili” (giusta nota prot.n. 4025 del 31.10.2017); e producendo altresì verbali della conferenze di servizi e della Conferenza permanente di pianificazione (risalenti, tuttavia, al 2012 e 2013) attestanti, secondo la prospettazione difensiva, l’intervenuta attivazione, della Provincia e del Consorzio, proprio nei sensi auspicati dai ricorrenti;
Ritenuto, in via generale:
che l’omessa adozione di un provvedimento formale e motivato assume il valore di silenzio-inadempimento, come tale suscettibile di dare stura alle relative tutele, solo nel caso di sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere, ossia di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenze dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, con la conseguente doverosa attivazione di un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato (cfr. Cons. di Stato, n. 5051/2015, ex pluris);
che detto obbligo deve ritenersi, più estensivamente, sussistente in tutte le fattispecie nella quali concrete e circostanziate ragioni di giustizia e di equità impongano (anche di là di un’espressa previsione di legge) l’adozione di un provvedimento, e quindi tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni o delle omesse determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione stessa (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, n.2688/2015);
che detto obbligo di provvedere - e, prima ancora, di procedere - sussiste anche nelle ipotesi, ancorché non espressamente previste da una norma di specie, che discendano da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia, ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati, impongano, comunque, l’adozione di un provvedimento (cfr. ancora Cons. di Stato, n.2688/2015):
Ritenuto che, nel caso di specie, in ragione della oggettiva incertezza sulla attuale destinazione dei suoli di proprietà dei ricorrenti, da tempo gravati da vincoli espropriativi, peraltro neppure contestata efficacemente da parte resistente - che ha invece prodotto documentazione dalla quale si evince, per converso, la necessità di rivedere la pianificazione in questione (cfr. verbali di conferenze di servizi risalenti al 2012, prodotti dal Consorzio) -, si appalesi, con tutta evidenza, sussistente un obbligo di puntuale riscontro dell’istanza formulata, con riguardo al principio generale di razionalità dell’azione amministrativa e alla direttiva della garanzia del buon andamento imposta dall’art. 97 Costituzione;
Ritenuto che, nonostante le deduzioni difensive svolte in corso di giudizio (mediante le memorie e la documentazione allegata), le Amministrazioni, ciascuna per parte sua evocata in giudizio, non hanno oggettivamente dato riscontro alla istanza/diffida dell’ottobre 2016 intesa alla definizione urbanistica dei suoli di proprietà, già gravati da vincoli che i ricorrenti assumono decaduti ovvero rinnovati senza previsione di indennizzo; che detto riscontro, in particolare, avrebbe dovuto previamente individuare il regime urbanistico attualmente impresso alle aree di proprietà dei ricorrenti (questione non chiarita da alcuna delle parti in causa), onde verificare l’eventuale decadenza dei vincoli espropriativi (già connessi alla ricomprensione dei suoli nell’ambito del Piano ASI risalente al 1996) e l’eventuale intervenuta rinnovazione dei vincoli medesimi e, all’esito e in caso di mancata attuale classificazione, procedere alla rinormazione urbanistica delle aree medesime, divenute per effetto della scadenza dei vincoli, “zone bianche”; ovvero, in caso di intervenuta verificata rinnovazione dei vincoli espropriativi, quantificare la pertinente indennità; ovvero, ancora, escludere, con provvedimento espresso, la doverosità dell’uno o dell’altro incombente, stante l’eventuale persistente vigenza dei vincoli espropriativi a suo tempo imposti;
Ritenuto, più puntualmente e in proposito:
- che i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico, o da strumenti ad esso equiparati, su beni determinati hanno, per legge, durata limitata, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (ex art. 9 T.U. espropri, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327);
- che la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli Enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica e dunque assoggettato alle norme di salvaguardia imposte dalla L 28 gennaio 1977, n.10, art. 4, u.c., e poi art. 9 DPR 380/2001;
Ritenuto che la decadenza del vincolo espropriativo determina, dunque, l’obbligo degli Enti preposti di procedere ad una nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica, obbligo cui l’Amministrazione è tenuta senza che sia necessaria un’apposita istanza del privato, e che comunque è aggravato ove tale istanza, come nel caso, vi sia, in quanto l’adempimento risponde al pubblico e generale interesse alla definizione di un razionale e ordinato assetto del territorio;
Considerato che i ricorrenti sono titolari di un interesse qualificato al superamento, mediante la pertinente attività dell’amministrazione finalizzata alla riqualificazione urbanistica dell’area, del vuoto normativo eventualmente venutosi a creare per effetto della intervenuta decadenza dei vincoli;
Ritenuto che, per quanto sopra detto, le Amministrazioni intimate non hanno dato riscontro, nei sensi che precedono, all’istanza proposta dai ricorrenti nel termine di legge; che invero non è idonea a rimuovere il silenzio né la deduzione circa l’incompetenza comunale alla pianificazione de qua (che presuppone la persistente ricomprensione delle aree nel piano ASI, che comunque non esclude l’intervento del Comune, anche in chiave sollecitatoria delle altrui competenze), né la circostanza che le aree sarebbero naturaliter destinate a standard (deduzione invero generica, ma comunque confermativa della natura espropriativa, e dunque temporanea, dei vincoli imposti, che, ove decaduti, dovrebbero comunque essere ritualmente rinnovati con il ricorso alle pertinenti procedure);
Considerata, dunque, la fondatezza del ricorso, con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni evocate di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, o, comunque, di dare ad essa riscontro nei sensi chiariti in motivazione, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza, con avvertenza che, in difetto, si procederà, su richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo delle amministrazioni stesse con aggravio di spese a loro carico; con la doverosa precisazione che l’eventuale necessità di ripianificazione, una volta accertata, comporterà una congrua rimodulazione della tempistica procedimentale a carico degli Enti preposti o della gestione commissariale, ove se ne ravvisi la necessità;
Considerato di regolare le spese del presente procedimento secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania – Salerno, sezione seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Salerno, alla Provincia di Salerno e al Consorzio ASI di Salerno, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, meglio in epigrafe individuata, nei sensi precisati in motivazione e nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, con avvertenza che, in difetto, saranno assunte, su istanza di parte ricorrente, le determinazioni pure in motivazione indicate.
Condanna le Amministrazioni resistenti e intimate in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 4 del 3 gennaio 2018, sull’obbligo di provvedere su istanza di pianificazione urbanistica
N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto da:
OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Marietta Gaudiosi n. 6;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mea, Maria Grazia Graziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Mea in Salerno, via Roma – Palazzo di Città;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Consorzio A.S.I. (Area Per Lo Sviluppo Industriale) di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via M. Testa, n. 8;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza in data 6.10.2016 volta a definire urbanisticamente suoli di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno e del Consorzio A.S.I. (Area Per Lo Sviluppo Industriale) di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in subiecta materia, la sentenza è resa in forma semplificata (art.117, c. 2, c.p.a.);
Ritenuto che i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni evocate in giudizio sull’istanza formulata in data 6.10.2016, volta a “rimuovere il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” impresso alle aree di proprietà dei richiedenti, procedendo all’adozione di tutti gli atti necessari a concludere il relativo procedimento e, comunque, alla quantificazione e corresponsione della dovuta indennità ex art. 39 DPR n.327/01, oltre interessi”;
Considerato che i ricorrenti assumevano, nell’istanza sopra indicata, di essere comproprietari di suoli distinti in catasto al fg. 52, p.lle 562 e 563, ex 87/b, ricadenti nell’Area industriale di Salerno e ricompresi nel Piano regolatore consortile approvato con DPGRC n.1145 del 30.1.1996, la cui validità decennale, in scadenza al 30.4.2006, è stata prorogata per altri tre anni dall’art. 10, comma 9, della LRC n.16/98, e cioè fino al 30.4.2009; che nessun ulteriore atto era intervenuto, fatta eccezione per la delibera di G.C. n.1097 del 5.8.2004, recante avvio di nuova procedura per la realizzazione del Centro Fieristico Multifunzionale da parte del Comune di Salerno; che più volte i ricorrenti avevano sollecitato la rimozione del vincolo di destinazione ad uso pubblico, con costituzione in mora per il pagamento dell’indennità ex art. 39 DPR 327/2001;
Rilevato che le dette circostanze erano ribadite nel ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni;
Considerato che, nella sostanza, i ricorrenti assumono, alternativamente, l’intervenuta decadenza del vincolo a suo tempo impresso, ovvero la sua intervenuta reiterazione senza quantificazione della pertinente indennità;
Considerato che, in relazione alle istanze così proposte, le Amministrazioni intimate si sono così pronunciate:
il Settore trasformazione urbanistiche del Comune di Salerno, assumendo l’incompetenza del Comune alla pianificazione delle aree comprese nel Piano territoriale Consortile dell’Area di Sviluppo Industriale ASI di Salerno (giusta nota 24.2.2016, prot.n. 32194, in risposta a precedente istanza del 17.2.2016, formulata nell’interesse dei ricorrenti);
il Consorzio ASI, sostenendo l’inammissibilità dell’istanza da ultimo prodotta, non potendosi attivare una procedura di variante puntuale alla zonizzazione, attesa l’asserita attuale destinazione del lotto in questione a “standard zona a uso pubblico”, con conseguente necessità di “rivisitazione dell’intera area dell’agglomerato” e risoluzione della questione solo “all’esito dell’inserimento della problematica nell’ambito di una futura variante urbanistica generale alla zonizzazione già prevista dall’Amministrazione Provinciale, ai sensi della L.R. 16/04, a mezzo di Conferenza Permanente attivata presso la stessa Provincia per le varianti ai Piani Regolati Consortili” (giusta nota prot.n. 4025 del 31.10.2017); e producendo altresì verbali della conferenze di servizi e della Conferenza permanente di pianificazione (risalenti, tuttavia, al 2012 e 2013) attestanti, secondo la prospettazione difensiva, l’intervenuta attivazione, della Provincia e del Consorzio, proprio nei sensi auspicati dai ricorrenti;
Ritenuto, in via generale:
che l’omessa adozione di un provvedimento formale e motivato assume il valore di silenzio-inadempimento, come tale suscettibile di dare stura alle relative tutele, solo nel caso di sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere, ossia di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenze dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, con la conseguente doverosa attivazione di un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato (cfr. Cons. di Stato, n. 5051/2015, ex pluris);
che detto obbligo deve ritenersi, più estensivamente, sussistente in tutte le fattispecie nella quali concrete e circostanziate ragioni di giustizia e di equità impongano (anche di là di un’espressa previsione di legge) l’adozione di un provvedimento, e quindi tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni o delle omesse determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione stessa (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, n.2688/2015);
che detto obbligo di provvedere - e, prima ancora, di procedere - sussiste anche nelle ipotesi, ancorché non espressamente previste da una norma di specie, che discendano da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia, ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati, impongano, comunque, l’adozione di un provvedimento (cfr. ancora Cons. di Stato, n.2688/2015):
Ritenuto che, nel caso di specie, in ragione della oggettiva incertezza sulla attuale destinazione dei suoli di proprietà dei ricorrenti, da tempo gravati da vincoli espropriativi, peraltro neppure contestata efficacemente da parte resistente - che ha invece prodotto documentazione dalla quale si evince, per converso, la necessità di rivedere la pianificazione in questione (cfr. verbali di conferenze di servizi risalenti al 2012, prodotti dal Consorzio) -, si appalesi, con tutta evidenza, sussistente un obbligo di puntuale riscontro dell’istanza formulata, con riguardo al principio generale di razionalità dell’azione amministrativa e alla direttiva della garanzia del buon andamento imposta dall’art. 97 Costituzione;
Ritenuto che, nonostante le deduzioni difensive svolte in corso di giudizio (mediante le memorie e la documentazione allegata), le Amministrazioni, ciascuna per parte sua evocata in giudizio, non hanno oggettivamente dato riscontro alla istanza/diffida dell’ottobre 2016 intesa alla definizione urbanistica dei suoli di proprietà, già gravati da vincoli che i ricorrenti assumono decaduti ovvero rinnovati senza previsione di indennizzo; che detto riscontro, in particolare, avrebbe dovuto previamente individuare il regime urbanistico attualmente impresso alle aree di proprietà dei ricorrenti (questione non chiarita da alcuna delle parti in causa), onde verificare l’eventuale decadenza dei vincoli espropriativi (già connessi alla ricomprensione dei suoli nell’ambito del Piano ASI risalente al 1996) e l’eventuale intervenuta rinnovazione dei vincoli medesimi e, all’esito e in caso di mancata attuale classificazione, procedere alla rinormazione urbanistica delle aree medesime, divenute per effetto della scadenza dei vincoli, “zone bianche”; ovvero, in caso di intervenuta verificata rinnovazione dei vincoli espropriativi, quantificare la pertinente indennità; ovvero, ancora, escludere, con provvedimento espresso, la doverosità dell’uno o dell’altro incombente, stante l’eventuale persistente vigenza dei vincoli espropriativi a suo tempo imposti;
Ritenuto, più puntualmente e in proposito:
- che i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico, o da strumenti ad esso equiparati, su beni determinati hanno, per legge, durata limitata, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (ex art. 9 T.U. espropri, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327);
- che la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli Enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica e dunque assoggettato alle norme di salvaguardia imposte dalla L 28 gennaio 1977, n.10, art. 4, u.c., e poi art. 9 DPR 380/2001;
Ritenuto che la decadenza del vincolo espropriativo determina, dunque, l’obbligo degli Enti preposti di procedere ad una nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica, obbligo cui l’Amministrazione è tenuta senza che sia necessaria un’apposita istanza del privato, e che comunque è aggravato ove tale istanza, come nel caso, vi sia, in quanto l’adempimento risponde al pubblico e generale interesse alla definizione di un razionale e ordinato assetto del territorio;
Considerato che i ricorrenti sono titolari di un interesse qualificato al superamento, mediante la pertinente attività dell’amministrazione finalizzata alla riqualificazione urbanistica dell’area, del vuoto normativo eventualmente venutosi a creare per effetto della intervenuta decadenza dei vincoli;
Ritenuto che, per quanto sopra detto, le Amministrazioni intimate non hanno dato riscontro, nei sensi che precedono, all’istanza proposta dai ricorrenti nel termine di legge; che invero non è idonea a rimuovere il silenzio né la deduzione circa l’incompetenza comunale alla pianificazione de qua (che presuppone la persistente ricomprensione delle aree nel piano ASI, che comunque non esclude l’intervento del Comune, anche in chiave sollecitatoria delle altrui competenze), né la circostanza che le aree sarebbero naturaliter destinate a standard (deduzione invero generica, ma comunque confermativa della natura espropriativa, e dunque temporanea, dei vincoli imposti, che, ove decaduti, dovrebbero comunque essere ritualmente rinnovati con il ricorso alle pertinenti procedure);
Considerata, dunque, la fondatezza del ricorso, con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni evocate di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, o, comunque, di dare ad essa riscontro nei sensi chiariti in motivazione, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza, con avvertenza che, in difetto, si procederà, su richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo delle amministrazioni stesse con aggravio di spese a loro carico; con la doverosa precisazione che l’eventuale necessità di ripianificazione, una volta accertata, comporterà una congrua rimodulazione della tempistica procedimentale a carico degli Enti preposti o della gestione commissariale, ove se ne ravvisi la necessità;
Considerato di regolare le spese del presente procedimento secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania – Salerno, sezione seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Salerno, alla Provincia di Salerno e al Consorzio ASI di Salerno, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, meglio in epigrafe individuata, nei sensi precisati in motivazione e nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, con avvertenza che, in difetto, saranno assunte, su istanza di parte ricorrente, le determinazioni pure in motivazione indicate.
Condanna le Amministrazioni resistenti e intimate in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO