Nomina commissario ad acta per stima 42-bis
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 8251 del 11 luglio 2017, nomina di commissario ad acta per la stima del ristoro ex art. 42-bis
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2017, proposto da:
omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bisconti e Anna Tavernese, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, viale delle Milizie, N. 34;
contro
Comune di Torricella in Sabina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panaro 17;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio n. 10767/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torricella in Sabina;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato il 31 marzo 2017 e depositato il 10 aprile 2017, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza numero 10.767 del 2016 con cui, in accoglimento del ricorso numero 3744 del 2013, il TAR Lazio ha condannato il Comune resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in applicazione dei criteri indicati in motivazione, oltre che a concludere il procedimento espropriativo illegittimamente condotto, con il pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3000 oltre accessori di legge;
Che la predetta sentenza è stata notificata al Comune il 30 novembre 2016 e non risulta impugnata nei termini, con conseguente formazione del giudicato;
Che con la richiamata sentenza è stato accertato che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la illegittima occupazione del terreno a decorrere dal 27 gennaio 1998 fino alla definitiva acquisizione in proprietà dell’immobile da parte della pubblica amministrazione oppure, in alternativa, fino alla data di restituzione dello stesso alla legittima proprietaria;
Che il danno per l’occupazione illegittima è stato commisurato all’importo pari al 5% annuo del valore venale della superficie occupata, valore determinato al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’articolo 42 bis, comma 3;
Che il TAR si è riservato di accertare la corretta esecuzione della sentenza previa proposizione di un ricorso per ottemperanza;
Considerato, quindi, che con la sentenza per cui è causa sono stati indicati i criteri, ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del codice processuale amministrativo, in base ai quali il Comune soccombente avrebbe dovuto proporre a favore del creditore il pagamento di una somma di denaro: 5% del valore di mercato attuale del bene per ogni anno di occupazione illecita maturato a decorrere dal 27 gennaio 1998, da proporre entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza; nel caso di acquisizione sanante del terreno, liquidazione del danno patrimoniale in misura corrispondente al valore venale del bene con la precisazione che se l’occupazione riguarda un terreno edificabile si applicano le disposizioni dell’articolo 37 del testo unico espropriazioni con la liquidazione del danno non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene;
Considerato che il Comune ha iniziato ad eseguire la sentenza con il decreto di acquisizione sanante numero 1 del 17 dicembre 2016, determinando il valore di mercato attuale del bene in euro 56.252 e determinando il danno da risarcire in euro 53.440; pertanto ha stabilito di espropriare l’area di 5900 m² riconoscendo una indennità di espropriazione sanante, comprensiva del 10% del pregiudizio non patrimoniale, per l’importo complessivo di euro 61.877; quindi, in sintesi, il Comune avrebbe riconosciuto per l’indennità di espropriazione euro 61.877 e per risarcimento del danno da occupazione illegittima euro 53.440;
Considerato che la ricorrente ritiene che il valore di mercato del bene non possa essere calcolato mediante i criteri in vigore ai fini dell’imposta municipale unificata delle aree edificabili, essendo ciò escluso per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali dalla delibera del consiglio comunale numero 14 del 2015, lo stesso Comune avrebbe indicato il valore venale dell’area in euro 30 al metro quadrato per cui, trattandosi di un’area di 5900 m², il valore sarebbe di euro 177.000; pertanto la difesa della ricorrente contesta la proposta risarcitoria e chiede un’indennità di espropriazione basata sul valore venale del bene pari ad euro 177.000 più euro 17.700 per il danno non patrimoniale più il 5% di 177.000 per i giorni 6833 di occupazione illegittima a titolo di risarcimento del danno da occupazione, per un totale di euro 360.376;
Considerato che il comune ribadisce invece che l’importo da riconoscere è pari a euro 53.440 più euro 61. 877, per un totale di euro 115.317;
Considerato, quindi, che, con il ricorso in ottemperanza, la ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda all’esecuzione della sentenza;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., di dover disporre la nomina di un commissario ad acta per la determinazione della somma dovuta in esecuzione della sentenza di condanna pecuniaria, non essendo le parti pervenute ad un accordo al riguardo; tale commissario provvederà in sostituzione della P.A. a compiere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione del giudicato, entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto di dover designare quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi dell’Agenzia delle Entrate, con facoltà di delega ad altro funzionario; ai fini della determinazione del valore venale del bene il commissario ad acta dovrà tenere conto della destinazione urbanistica dell'area e utilizzare il metodo di stima diretta o sintetica, che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto riguardo anche alle indicazioni delle parti quanto alla stima e all'accertamento del valore di mercato per suoli limitrofi (tecnica di stima indicata dalla giurisprudenza amministrativa, cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, 2 settembre 2016, n. 4152);
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano essere compensate, non essendo ravvisabile alcuna parte soccombente, neppure in senso virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, nomina il commissario "ad acta" individuato in motivazione che provvederà agli adempimenti pure in motivazione indicati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO