Sopravvenienza provvedimento art. 42-bis nel giudizio
Pubblico
Lunedì, 18 Settembre, 2017 - 15:32
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 1315 del 24 agosto 2017, sulle sorti del giudizio risarcitorio a seguito della adozione di un provvedimento ex art.42-bis
Il Tar Salerno, nella sentenza in rassegna, ha previsto che laddove un’amministrazione adotta, nelle more di un giudizio risarcitorio per le occupazioni illegittime di aree, un provvedimento ex art.42-bis del Testo Unico sugli espropri, la iniziale domanda risarcitoria diventa improcedibile perché la somma di denaro prevista a titolo di indennizzo dal provvedimento acquisitivo è di competenza del GO.
La massima
In tema di espropriazione illegittima, la domanda risarcitoria, in seguito all’emanazione di un provvedimento di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, diviene improcedibile per mutamento della causa petendi e conseguente difetto di giurisdizione, poiché, con l’adozione del provvedimento di acquisizione (espressamente consentito dall’8º comma anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore), spetta un indennizzo per la perdita del diritto di proprietà; la controversia, per tal via, risulta sottoposta alla cognizione del giudice civile ai sensi dell’art. 133, 1º comma, lett. f) c.p.a., per il quale non sussiste la giurisdizione esclusiva quando si tratti della determinazione e della corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3669; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438: cfr., altresì, nel senso della improcedibilità Cass. Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686 e Id. SS.UU. 29 ottobre 2015, n. 22096, per i profili di giurisdizione).
N. 01315/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Corona, con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 47 c/o G. Corona;
contro
Comune di Caposele, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;
per la condanna
al risarcimento danni da occupazione illegittima
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi, premettevano di essere comproprietari del terreno sito in Caposele alla località Piani originariamente esteso complessivamente mq. 8225 (foglio 10 p.lle 26,455,456 e 353) in forza di atto di compravendita per notaio Romano rep. 4141 del 13.3.1985 e - a seguito della morte di Cozza Concetta - per denunzia di successione di quest'ultima in favore dei suoi unici due figli Corona Lorenzo e Corona Angelo.
Aggiungevano che, con decreto del 20.2.1987, il Sindaco del Comune di Caposele aveva disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza, per la durata di anni cinque, di una porzione del fondo innanzi indicato facente parte del maggior fondo per complessivi mq. 942: il tutto nell'ambito della proceduta di esproprio di terreni occorsi “per la realizzazione dei lavori di ricostruzione e urbanizzazione del P. di Z. in località Piani”.
Puntualizzavano che, in attuazione delle delibere del Consiglio Comunale n. 74 del 30.6.1992 e n. 100 del 12.9 successivo, era stata confermata l'occupazione della superficie di mq. 942 (giusta piano particellare allegato alla delibera n.74/1992) e che, con decreto del 27-30.8.1993 , era stata disposta la proroga dell'occupazione fino al 20.2.1994.
Da tale ultima data, la detenzione del fondo di proprietà degli istanti era divenuta illegittima e sine titulo.
Aggiungevano che, con determina n. 235 del responsabile del settore amministrativo/servizi affari generali del 14.4.2005, il Comune intimato, da un lato aveva rideterminato in mq 826 la superficie complessivamente "espropriata" (o meglio irreversibilmente trasformata) rispetto ai mq 942 occupati e, dall'altro, aveva ricalcolato in complessivi € 19.001,97 la somma spettante per il risarcimento dei danni subiti e per le ulteriori indennità di legge, sempre sulla base del valore venale di lire 29.700 a mq.
In particolare, nel provvedimento de quo il Comune, preso atto che con la realizzazione dell'intervento pubblico si era asseritamente determinato l'acquisto a titolo originario del bene appreso, aveva programmato di adottare atto di acquisizione per accessione invertita dell'area (il quale, tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, non era stato ancora emanato).
Tanto premesso, con l’epigrafato gravame (integrato dalla successiva attività difensiva) i ricorrenti evidenziavano che, a loro dire, il fondo oggetto di occupazione aveva un valore ben superiore a quello stimato dal Comune in lire 29.700 al metro quadro: al 20.2.1994 tale valore, tenuto conto della valutazione praticata per casi analoghi, era, invero, asseritamente stimabile almeno in lire 56.000/mq.: richiedevano, pertanto, la nomina di un CTU al fine di determinare le somme dovute per il risarcimento del danno subito per la perdita del bene da rapportare al valore venale di quest'ultimo, calcolando sulla base di tale valore anche le ulteriori voci risarcitorie spettanti per la mancata utilizzabilità del bene occupato e per il deprezzamento dell'area occupata e poi restituita nonché l'indennità di occupazione legittima; il tutto con gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
2.- Ciò premesso, in corso di lite, con provvedimento del 4 agosto 2016 prot. 3965/2016, di cui i ricorrenti erano solo successivamente venuti a conoscenza, il Comune di Caposele emananava formale atto di acquisizione dell'area precedentemente occupata, peraltro ulteriormente limitandola: e difatti, rispetto ai precedenti mq. 826 a mq, che aveva dichiarato di voler apprendere con l'atto n. 235 del 14.4.2005, decretava l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 solo di un'area di mq. 616, di fatto rilasciando ai privati ulteriori mq. 210.
Inoltre l’Amministrazione, a seguito di istanza presentata dai ricorrenti in data 21.10.2016, con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 4 novembre 2016, annullava parzialmente, in via di autotutela, il provvedimento ablatorio innanzi detto, riconoscendo in particolare che non vi è stata da parte del Comune alcuna irreversibile trasformazione su parte (154 mq) della maggiore area di mq 616 inizialmente oggetto del decreto di acquisizione sanante del 4.8.2016 ex art. 42 bis e disponendo, pertanto, che detta area di 154 mq. non venisse acquisita al patrimonio comunale.
3.- Avverso il ridetto provvedimento di acquisizione sanante i ricorrenti notificavano rituali motivi aggiunti con i quali, peraltro, non contestavano la legittimità del provvedimento ablatorio nella parte in cui era stata disposta l'acquisizione autoritativa al patrimonio comunale dell'area di mq. 616 (poi, come chiarito, ridotti in via di autotutela a mq. 462 in seguito ad istanza dei comparenti), ma censuravano solo i criteri e le modalità utilizzate nella quantificazione della liquidata posta indennitaria.
4.- Il Comune di Caposele, benché ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, alla pubblica udienza del 15 marzo 2017, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte ricorrente, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso va dichiarato improcedibile.
In via preliminare, appare, in ogni caso, opportuno revocare in parte qua l’ordinanza collegiale n. 1409/2016, di conferimento dell’incarico peritale, nella parte in cui ha disposto, per valorizzate ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la riunione del presente ricorso con quello, proposto nei confronti della medesima Amministrazione da Giuseppina Corona ed altri, rubricato al n. R.G. 1407/2010: e ciò in quanto si tratta, in realtà, di due procedure ablatorie non solo relative a fondi diversi, ma soprattutto esitate in distinti e contestati provvedimenti acquisitivi emessi in tempi e con modalità diverse: il primo (quello oggetto della presente controversia) nel corso del 2016, ai sensi dell’art. 42 bis T.U. n. 327/2001; il secondo, nel corso del 2005, ai sensi dell’allora vigente art. 43 del medesimo T.U..
2.- Ciò posto, costituisce orientamento consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, quello per cui, in tema di espropriazione illegittima, la domanda risarcitoria, in seguito all’emanazione di un provvedimento di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, diviene improcedibile per mutamento della causa petendi e conseguente difetto di giurisdizione, poiché, con l’adozione del provvedimento di acquisizione (espressamente consentito dall’8º comma anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore), spetta un indennizzo per la perdita del diritto di proprietà; la controversia, per tal via, risulta sottoposta alla cognizione del giudice civile ai sensi dell’art. 133, 1º comma, lett. f) c.p.a., per il quale non sussiste la giurisdizione esclusiva quando si tratti della determinazione e della corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3669; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438: cfr., altresì, nel senso della improcedibilità Cass. Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686 e Id. SS.UU. 29 ottobre 2015, n. 22096, per i profili di giurisdizione).
In diverso senso non può essere valorizzato, contrariamente all’attoreo auspicio, il principio della perpetuatio jurisdictionis (di cui all’art. 5 c.p.c., peraltro pacificamente applicabile al giudizio amministrativo ex art. 39 c.p.a.), posto che – nonostante sia pacifico che la giurisdizione in tema di risarcimento del danno conseguente ad occupazioni sine titulo spettasse, al momento di presentazione della domanda (come del resto, spetta tuttora), al giudice amministrativo – la irretroattività del provvedimento acquisitivo prefigura nuova ed autonoma vicenda provvedimentale, idonea ad immutare, nei sensi chiariti, la causa petendi.
2.- Le spese di lite vanno liquidate, nei sensi di cui al dispositivo che segue, alla luce del canone della soccombenza virtuale, che tiene conto del rilievo che l’illegittima modalità di azione della pubblica amministrazione è stata determinante ai fini della necessità di proporre domanda giudiziale.
Le competenze del consulente tecnico designato si liquidano parimenti in dispositivo, come da specifica e tariffe professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.000, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Liquida a favore del consulente tecnico designato ing. OMISSIS la complessiva somma di € 2.865,30, che pone integralmente a carico del Comune di Caposele, fermo il vincolo della solidarietà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Grasso, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Grasso
IL SEGRETARIO