Sulle occupazioni illegittime ed obbligo provvedere
Pubblico
Mercoledì, 5 Aprile, 2017 - 12:57
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria, (Sezione Prima), sentenza n. 135 del 14 febbraio 2017, sulle occupazioni illegittime ed obbligo di provvedere
LA MASSIMA
Ad oggi l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell’area occupata resta tale a dispetto dell’intervenuta irreversibile trasformazione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).
Ancorché il giudice non possa rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell’ambito della situazione di fatto indicata da parte ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall’interessato, che conduca a ritenere applicabili, al caso di specie, i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
N. 00135/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Conti, Fabio Conti e Pietro Cappannini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, via Cesare Caporali, 29;
OMISSIS, in qualità di erede, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Conti, Donato Di Milia e Pietro Cappannini con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, corso Cavour 139;
OMISSIS, in qualità di erede d, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Di Milia, Gian Luca Conti e Pietro Cappannini con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, corso Cavour 139;
contro
OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
OMISSIS. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
OMISSIS s.p.a., compartimento di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
anche ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, della proprietà della signora OMISSIS sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Città di Castello nel Foglio 131, come particella 5;
per la condanna di OMISSIS alla restituzione di tali terreni, tolto – a propria cura e spese – quanto ivi realizzato ai sensi dell’art. 936, comma 3, c.c.;
per la condanna di OMISSI., in solido fra loro e ciascuna per quanto di ragione, a risarcire il danno – diretto e indiretto, come di seguito meglio descritto – subito dalla ricorrente per l’intero periodo in cui si è pro tratta l’illegittima occupazione dei suoi terreni e sino al momento della sua restituzione, nonché, in subordine, e per il mancato accoglimento della richiesta di restituzione del bene ovvero di ablazione, se legalmente pronunciata ai sensi dell’art. 43, del d.P.R., n. 327 del 2001;
per la condanna di OMISSIS, in solido fra loro e ciascuna per quanto di ragione, a risarcire ogni danno subito dalla ricorrente per effetto della apprensione del terreno rivendicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 402/2008), notificato il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 15 ottobre, la sig.ra _____ha adito l’intestato Tribunale per chiedere la declaratoria della perdurante illegittimità dell’occupazione sine titulo di un fondo di sua proprietà con condanna delle intimate amministrazioni alla restituzione di detto bene (sul quale frattempo è stata realizzata una strada ad alto scorrimento) ed al risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione illegittima.
A seguito della morte della ricorrente, la causa è stata riassunta ex art. 80 del c.p.a. dagli eredi previo deposito di apposita istanza di fissazione di udienza.
Le intimate amministrazioni non si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Passando all’esame nel merito del ricorso, deve rilevarsi che ad oggi l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell’area occupata resta tale a dispetto dell’intervenuta irreversibile trasformazione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).
Ciò conduce a ritenere fondate, in linea di principio, le proposte domande di restituzione e rimessa in pristino del bene illegittimamente occupato e di risarcimento del danno subito.
Nondimeno, occorre rilevare che la fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazioni) che impone agli enti esproprianti di procedere alla definitiva acquisizione del bene ovvero alla restituzione dello stesso, ponendo così fine alla situazione di illiceità.
In altri termini, stante l’obbligo giuridico di far venir meno, in ogni caso, l’occupazione sine titulo e quindi di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, le domande di parte ricorrente possono ritenersi soddisfatte ordinando la restituzione (previa riduzione in pristino) del bene irreversibilmente trasformato, ovvero la sua acquisizione ai sensi e per gli effetti della succitata disposizione normativa.
E ciò in considerazione del fatto che, ancorché il giudice non possa rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell’ambito della situazione di fatto indicata da parte ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall’interessato, che conduca a ritenere applicabili, al caso di specie, i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
A tal fine, si ritiene opportuno disporre che le intimate amministrazioni si determinino, in via definitiva, in ordine alla restituzione o all’acquisizione del bene in questione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Tenuto conto della particolarità della questione trattata, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto:
a) condanna le amministrazioni esproprianti a restituire a parte ricorrente, previa riduzione in pristino, il terreno di sua proprietà ancora illegittimamente occupato, ovvero, in alternativa, ad acquisirlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001;
b) dispone che le predette amministrazioni si determinino in ordine alla restituzione o all’acquisizione della superficie di cui si tratta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Primo Referendario
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Mattei Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO